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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2024, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5319/2023 promossa da:
(C.F. – ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1 C.F._2
Akhmeta (Georgia), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valbona Shakaj (C.F.
) del Foro di Reggio Emilia C.F._3
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.9.2024 ed l'11.10.2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27 marzo 2024, la ricorrente, cittadina originaria della Georgia nata nel 1988, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 22 febbraio 2024, notificatole in data 13 marzo 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 26 ottobre 2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 28 marzo 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Reggio Emilia il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 22 maggio 2024, dinnanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2009
D: per quale ragione ha lasciato la Georgia?
R: avevo mia madre in Italia
D: dove abita e con chi vive?
R: a Reggio Emilia, da sola. Il contratto di affitto è intestato a mia madre che fa la “badante” 24 ore al
giorno
D: è sposata?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro in un bar, Caffè Fontanese
D: da quanto tempo?
R: da un anno e mezzo
D: quanto guadagna?
R: circa 800 euro
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: se mi chiamano per fare le pulizie ci vado
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici georgiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no”
Il difensore della ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione atta a comprovarne il percorso di integrazione.
Pagina 2 In particolare, risultano depositati in atti: CUD 2023, CUD 2024; buste paga;
contratti di lavoro;
attestati di corsi di formazione professionale;
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
certificato di residenza e stato di famiglia;
documentazione relativa al lavoro della madre.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
Pagina 3 (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante - la richiedente, pur in
Italia dal 2009, non ha prodotto elementi che attestino il raggiungimento di un radicamento sul territorio nazionale, non avendo prodotto documenti a sostegno della conoscenza della lingua italiana, non avendo presentato alcuna
Pagina 4 documentazione lavorativa antecedente al 2020, interrottasi dopo qualche settimana, unitamente ad un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/11/2022 al 28/02/2023 che dimostri una stabilità economica o lavorativa,
e non ha prodotto documentazione che attesti una stabilità di natura abitativa avendo fatto pervenire una dichiarazione di ospitata da parte della madre solo a partire dal gennaio del 2022. La richiedente non ha fornito alcun elemento che documenti il lungo periodo trascorso in Italia senza regolare permesso di soggiorno, avendo presentato documentazione non antecedente all'anno 2020. Pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 10 gennaio 2023, agli atti, si legge in particolare che la ricorrente si trova in Italia dal 2009 e non ha mai richiesto a protezione internazionale;
ha presentato una dichiarazione di ospitalità da parte della madre, titolare di permesso di lungo soggiorno e certificato di residenza presso il Comune di Reggio Emilia;
inoltre ha presentato un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede anche la madre e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 36, si è allontanata dal Paese di provenienza nel 2009, poco più che ventenne, per raggiungere la madre in Italia. Vive a Reggio Emilia con la madre, titolare di un contratto di locazione. La ricorrente in Italia ha frequentato corsi di apprendimento della lingua e di formazione professionale (v. attestati in atti).
Ha acquisito, col tempo, una perfetta padronanza della lingua italiana, come attesta il verbale dell'udienza del 22.5.2024.
La ricorrente attualmente ha un contratto di lavoro a tempo determinato con l'azienda LA
e percepisce uno stipendio mensile all'incirca di 800,00 euro, rapportato alle sue esigenze di vita.
Oltre all'attività lavorativa, la ricorrente ha intrecciato in Italia, ove vive ormai da quindici anni, importanti legami sociali.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dalla richiedente.
E' vero che la soglia di radicamento dalla medesima raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quindici anni.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai quindici anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi
Pagina 6 in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 24 ottobre 2024
Il giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5319/2023 promossa da:
(C.F. – ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1 C.F._2
Akhmeta (Georgia), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valbona Shakaj (C.F.
) del Foro di Reggio Emilia C.F._3
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.9.2024 ed l'11.10.2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27 marzo 2024, la ricorrente, cittadina originaria della Georgia nata nel 1988, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 22 febbraio 2024, notificatole in data 13 marzo 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 26 ottobre 2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 28 marzo 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Reggio Emilia il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 22 maggio 2024, dinnanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2009
D: per quale ragione ha lasciato la Georgia?
R: avevo mia madre in Italia
D: dove abita e con chi vive?
R: a Reggio Emilia, da sola. Il contratto di affitto è intestato a mia madre che fa la “badante” 24 ore al
giorno
D: è sposata?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro in un bar, Caffè Fontanese
D: da quanto tempo?
R: da un anno e mezzo
D: quanto guadagna?
R: circa 800 euro
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: se mi chiamano per fare le pulizie ci vado
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: ho amici georgiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no”
Il difensore della ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione atta a comprovarne il percorso di integrazione.
Pagina 2 In particolare, risultano depositati in atti: CUD 2023, CUD 2024; buste paga;
contratti di lavoro;
attestati di corsi di formazione professionale;
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
certificato di residenza e stato di famiglia;
documentazione relativa al lavoro della madre.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
Pagina 3 (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante - la richiedente, pur in
Italia dal 2009, non ha prodotto elementi che attestino il raggiungimento di un radicamento sul territorio nazionale, non avendo prodotto documenti a sostegno della conoscenza della lingua italiana, non avendo presentato alcuna
Pagina 4 documentazione lavorativa antecedente al 2020, interrottasi dopo qualche settimana, unitamente ad un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/11/2022 al 28/02/2023 che dimostri una stabilità economica o lavorativa,
e non ha prodotto documentazione che attesti una stabilità di natura abitativa avendo fatto pervenire una dichiarazione di ospitata da parte della madre solo a partire dal gennaio del 2022. La richiedente non ha fornito alcun elemento che documenti il lungo periodo trascorso in Italia senza regolare permesso di soggiorno, avendo presentato documentazione non antecedente all'anno 2020. Pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 10 gennaio 2023, agli atti, si legge in particolare che la ricorrente si trova in Italia dal 2009 e non ha mai richiesto a protezione internazionale;
ha presentato una dichiarazione di ospitalità da parte della madre, titolare di permesso di lungo soggiorno e certificato di residenza presso il Comune di Reggio Emilia;
inoltre ha presentato un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede anche la madre e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 36, si è allontanata dal Paese di provenienza nel 2009, poco più che ventenne, per raggiungere la madre in Italia. Vive a Reggio Emilia con la madre, titolare di un contratto di locazione. La ricorrente in Italia ha frequentato corsi di apprendimento della lingua e di formazione professionale (v. attestati in atti).
Ha acquisito, col tempo, una perfetta padronanza della lingua italiana, come attesta il verbale dell'udienza del 22.5.2024.
La ricorrente attualmente ha un contratto di lavoro a tempo determinato con l'azienda LA
e percepisce uno stipendio mensile all'incirca di 800,00 euro, rapportato alle sue esigenze di vita.
Oltre all'attività lavorativa, la ricorrente ha intrecciato in Italia, ove vive ormai da quindici anni, importanti legami sociali.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dalla richiedente.
E' vero che la soglia di radicamento dalla medesima raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quindici anni.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai quindici anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi
Pagina 6 in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 24 ottobre 2024
Il giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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