Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
2315 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2315 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE MEO MASSIMO, con Parte_1
elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.COLETTA MARCELLO , con elezione Controparte_1
di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione;
negoziazione assistita;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con accordo di negoziazione assistita in tema di separazione depositato presso la Procura di
Foggia il 13.05.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Stornara il 1.07.2010 (registro dello Stato Civile del
Comune di Stornara, anno 2010, n. 7, parte II, serie A), che dall'unione nascevano i figli PE (il 1.10.2010), (il 9.01.2016) e AN (il 29.03.2018) e che l'unione coniugale PE1
Con atto depositato il 15.05.2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ex art. 6, n. 2, ultima parte del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, non ritenendo conforme l'accordo di negoziazione assistita per discrasia tra quanto dichiarato in ordine alla indipendenza economica della moglie e all'autocertificazione di non aver percepito redditi negli ultimi tre anni, ha trasmesso l'accordo al Presidente del
Tribunale per le valutazioni di competenza.
Con decreto del 21.05.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione.
All'udienza del 9.06.2025 le parti rendevano i chiarimenti richiesti e il Giudice concedeva loro termine per il deposito della documentazione di cui a verbale, riservandosi all'esito di riferire immediamente al Collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia in sede di accordo di negoziazione assistita che di prima udienza dinnanzi al Giudice;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del procedimento, i coniugi hanno interrotto la convivenza e,
a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nell'accordo di negoziazione assistita sono conformi a diritto (anche alla luce dei chiarimenti resi dalle parti all'udienza del 9.06.2025 e della documentazione depositata in pari data attestante l'assunzione lavorativa della a far Parte_1 data dal 1.04.2025) e all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo
Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Stornara in data 1.07.2010; CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Stornara (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 7, parte II, Serie A);
3. autorizza l'accordo e dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita del 13.05.2025, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. AN Buccaro