TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4713 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti Michele Rega e C.F._1
Mariapina Nunziata ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Angela Esentato ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre AN (NA) al Corso Umberto I n. 148 presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 14.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Torre AN (NA) il 17.05.2000 tra ed Parte_1 Controparte_1
e dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] Persona_1
l'11.08.2002, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenni.
Le parti con note depositate per l'udienza del 14.07.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui agli accordi raggiunti tra le parti e già depositati agli atti.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 2038/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 12.10.2022 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) prende atto che i figli , C.F. e Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. , entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con
[...] C.F._4 la madre;
b) dispone che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, resti assegnata con i beni e le suppellettili che la compongono, alla SI.ra
[...]
; CP_1 c) pone in capo al SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma complessiva pari a € CP_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli e Persona_1
da versarsi tramite bonifico bancario mensile entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese. Tale importo complessivo sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, automaticamente e senza onere di preventiva richiesta;
d) pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie, mediche, ludiche, di istruzione e formazione in misura pari al 50% ciascuno, come per legge;
in caso di contrasto si atterrano al protocollo vigente presso
Codesto Tribunale;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le stesse, come già stabilito in sede di separazione, continueranno a provvedere in misura pari al 50% ciascuna al pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, con scadenza semestrale a giugno e dicembre. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il SI. farà pervenire alla SI.ra copia del Per_1 CP_1 piano di ammortamento del mutuo;
f) prende atto dell'obbligo assunto dalla SI.ra di rimborsare al SI. Controparte_1
per il proprio 50% della rata già scaduta di dicembre 2024 di euro Parte_1
1337,27 entro la data del 30.06.2025;
g) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere entro il Parte_1
28.06.2025 al pagamento degli arretrati dovuti per le rate mensili del corso frequentato dalla figlia presso l'Istituto OM (€ 300,00 mensili / 2 = 150,00), ad Persona_1 oggi pari a € 2050,00 (€ 150,00 per ciascuno dei seguenti mesi: aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2025; oltre € 250,00 per l'iscrizione al corrente anno scolastico);
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, considerate le rispettive voci di dare-avere di cui ai punti f g, le parti espressamente concordano che, solo nella presente occasione e senza acconsentire a compensazioni future, il SI. potrà corrispondere la Per_1 somma di € 2050,00 portando a compensazione la somma pari a € 1337,27. Sicché corrisponderà entro il 28.06.2025 alla SI.ra la somma pari a € 712,73; CP_1
i) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere al pagamento del 50% Per_1 delle residue rate del corrente anno scolastico nonché il 50% della quota di iscrizione e delle rate mensili per il successivo master di completamento di detto corso, della durata di un anno, che la figlia ha deciso di seguire. Il SI. è edotto che per tale master Per_1 dovrà essere pagata entro fine giugno la rata di iscrizione (€ 500,00 / 2 = 250,00) e che la retta del master (euro 300,00 mensili) per il primo mese di ottobre (€ 300 / 2 =
150,00) va pagata in anticipo;
sicché si obbliga a corrispondere entro il 30.06.2025 la somma pari a € 400,00 alla SI.ra , la quale, subito dopo aver eseguito il CP_1 pagamento, presenterà al SI. prova dello stesso;
Per_1
j) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, l'assegno unico per il figlio Persona_2 verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; il SI. si impegna a Controparte_1 Per_1 sottoscrivere eventuali domande o moduli necessari per la relativa istanza;
k) prende atto della precisazione di parte di cui alle note depositate il 07.07.2025 per cui si evidenzia che il SI. ha ottemperato alle condizioni pattuite di cui Parte_1 ai punti h ed i, nonché dal giorno 5 luglio c.a. ha versato a titolo di mantenimento ordinario per i figli e la somma concordata pari a € Persona_1 Persona_2
700,00 mensili.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori
[...]
ed ConSIlia il 17.05.2000 a Torre AN (NA) (trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre AN all'atto n.56 parte 2 serie A anno 2000);
2. prende atto che i figli , C.F. e Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. , entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con
[...] C.F._4 la madre;
3. dispone che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, resti assegnata con i beni e le suppellettili che la compongono, alla SI.ra
[...]
; CP_1
4. pone in capo al SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma complessiva pari a € CP_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli e Persona_1
da versarsi tramite bonifico bancario mensile entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese. Tale importo complessivo sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, automaticamente e senza onere di preventiva richiesta;
5. pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie, mediche, ludiche, di istruzione e formazione in misura pari al 50% ciascuno, come per legge;
in caso di contrasto si atterrano al protocollo vigente presso
Codesto Tribunale;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui le stesse, come già stabilito in sede di separazione, continueranno a provvedere in misura pari al 50% ciascuna al pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, con scadenza semestrale a giugno e dicembre. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il SI. farà pervenire alla SI.ra copia del Per_1 CP_1 piano di ammortamento del mutuo;
7. prende atto dell'obbligo assunto dalla SI.ra di rimborsare al SI. Controparte_1
per il proprio 50% della rata già scaduta di dicembre 2024 di euro Parte_1
1337,27 entro la data del 30.06.2025;
8. prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere entro il Parte_1
28.06.2025 al pagamento degli arretrati dovuti per le rate mensili del corso frequentato dalla figlia presso l'Istituto OM (€ 300,00 mensili / 2 = 150,00), ad Persona_1 oggi pari a € 2050,00 (€ 150,00 per ciascuno dei seguenti mesi: aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2025; oltre € 250,00 per l'iscrizione al corrente anno scolastico);
9. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, considerate le rispettive voci di dare-avere di cui ai punti 7 e 8, le parti espressamente concordano che, solo nella presente occasione e senza acconsentire a compensazioni future, il SI. potrà Per_1 corrispondere la somma di € 2050,00 portando a compensazione la somma pari a €
1337,27. Sicché corrisponderà entro il 28.06.2025 alla SI.ra la somma pari a € CP_1
712,73;
10. prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere al pagamento del 50% Per_1 delle residue rate del corrente anno scolastico nonché il 50% della quota di iscrizione e delle rate mensili per il successivo master di completamento di detto corso, della durata di un anno, che la figlia ha deciso di seguire. Il SI. è edotto che per tale master Per_1 dovrà essere pagata entro fine giugno la rata di iscrizione (€ 500,00 / 2 = 250,00) e che la retta del master (euro 300,00 mensili) per il primo mese di ottobre (€ 300 / 2 =
150,00) va pagata in anticipo;
sicché si obbliga a corrispondere entro il 30.06.2025 la somma pari a € 400,00 alla SI.ra , la quale, subito dopo aver eseguito il CP_1 pagamento, presenterà al SI. prova dello stesso;
Per_1
11. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, l'assegno unico per il figlio Persona_2 verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; il SI. si impegna a Controparte_1 Per_1 sottoscrivere eventuali domande o moduli necessari per la relativa istanza;
12. prende atto della precisazione di parte di cui alle note depositate il 07.07.2025 per cui si evidenzia che il SI. ha ottemperato alle condizioni pattuite di cui Parte_1 ai punti 9 e 10, nonché dal giorno 5 luglio c.a. ha versato a titolo di mantenimento ordinario per i figli e la somma concordata pari a € Persona_1 Persona_2
700,00 mensili
13. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4713 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti Michele Rega e C.F._1
Mariapina Nunziata ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Angela Esentato ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre AN (NA) al Corso Umberto I n. 148 presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 14.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Torre AN (NA) il 17.05.2000 tra ed Parte_1 Controparte_1
e dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] Persona_1
l'11.08.2002, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenni.
Le parti con note depositate per l'udienza del 14.07.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui agli accordi raggiunti tra le parti e già depositati agli atti.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 2038/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 12.10.2022 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) prende atto che i figli , C.F. e Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. , entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con
[...] C.F._4 la madre;
b) dispone che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, resti assegnata con i beni e le suppellettili che la compongono, alla SI.ra
[...]
; CP_1 c) pone in capo al SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma complessiva pari a € CP_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli e Persona_1
da versarsi tramite bonifico bancario mensile entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese. Tale importo complessivo sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, automaticamente e senza onere di preventiva richiesta;
d) pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie, mediche, ludiche, di istruzione e formazione in misura pari al 50% ciascuno, come per legge;
in caso di contrasto si atterrano al protocollo vigente presso
Codesto Tribunale;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le stesse, come già stabilito in sede di separazione, continueranno a provvedere in misura pari al 50% ciascuna al pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, con scadenza semestrale a giugno e dicembre. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il SI. farà pervenire alla SI.ra copia del Per_1 CP_1 piano di ammortamento del mutuo;
f) prende atto dell'obbligo assunto dalla SI.ra di rimborsare al SI. Controparte_1
per il proprio 50% della rata già scaduta di dicembre 2024 di euro Parte_1
1337,27 entro la data del 30.06.2025;
g) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere entro il Parte_1
28.06.2025 al pagamento degli arretrati dovuti per le rate mensili del corso frequentato dalla figlia presso l'Istituto OM (€ 300,00 mensili / 2 = 150,00), ad Persona_1 oggi pari a € 2050,00 (€ 150,00 per ciascuno dei seguenti mesi: aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2025; oltre € 250,00 per l'iscrizione al corrente anno scolastico);
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, considerate le rispettive voci di dare-avere di cui ai punti f g, le parti espressamente concordano che, solo nella presente occasione e senza acconsentire a compensazioni future, il SI. potrà corrispondere la Per_1 somma di € 2050,00 portando a compensazione la somma pari a € 1337,27. Sicché corrisponderà entro il 28.06.2025 alla SI.ra la somma pari a € 712,73; CP_1
i) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere al pagamento del 50% Per_1 delle residue rate del corrente anno scolastico nonché il 50% della quota di iscrizione e delle rate mensili per il successivo master di completamento di detto corso, della durata di un anno, che la figlia ha deciso di seguire. Il SI. è edotto che per tale master Per_1 dovrà essere pagata entro fine giugno la rata di iscrizione (€ 500,00 / 2 = 250,00) e che la retta del master (euro 300,00 mensili) per il primo mese di ottobre (€ 300 / 2 =
150,00) va pagata in anticipo;
sicché si obbliga a corrispondere entro il 30.06.2025 la somma pari a € 400,00 alla SI.ra , la quale, subito dopo aver eseguito il CP_1 pagamento, presenterà al SI. prova dello stesso;
Per_1
j) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, l'assegno unico per il figlio Persona_2 verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; il SI. si impegna a Controparte_1 Per_1 sottoscrivere eventuali domande o moduli necessari per la relativa istanza;
k) prende atto della precisazione di parte di cui alle note depositate il 07.07.2025 per cui si evidenzia che il SI. ha ottemperato alle condizioni pattuite di cui Parte_1 ai punti h ed i, nonché dal giorno 5 luglio c.a. ha versato a titolo di mantenimento ordinario per i figli e la somma concordata pari a € Persona_1 Persona_2
700,00 mensili.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori
[...]
ed ConSIlia il 17.05.2000 a Torre AN (NA) (trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre AN all'atto n.56 parte 2 serie A anno 2000);
2. prende atto che i figli , C.F. e Persona_1 C.F._3 Per_2
C.F. , entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con
[...] C.F._4 la madre;
3. dispone che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, resti assegnata con i beni e le suppellettili che la compongono, alla SI.ra
[...]
; CP_1
4. pone in capo al SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di luglio 2025, la somma complessiva pari a € CP_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli e Persona_1
da versarsi tramite bonifico bancario mensile entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese. Tale importo complessivo sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, automaticamente e senza onere di preventiva richiesta;
5. pone in capo ad entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie, mediche, ludiche, di istruzione e formazione in misura pari al 50% ciascuno, come per legge;
in caso di contrasto si atterrano al protocollo vigente presso
Codesto Tribunale;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui le stesse, come già stabilito in sede di separazione, continueranno a provvedere in misura pari al 50% ciascuna al pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale, con scadenza semestrale a giugno e dicembre. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il SI. farà pervenire alla SI.ra copia del Per_1 CP_1 piano di ammortamento del mutuo;
7. prende atto dell'obbligo assunto dalla SI.ra di rimborsare al SI. Controparte_1
per il proprio 50% della rata già scaduta di dicembre 2024 di euro Parte_1
1337,27 entro la data del 30.06.2025;
8. prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere entro il Parte_1
28.06.2025 al pagamento degli arretrati dovuti per le rate mensili del corso frequentato dalla figlia presso l'Istituto OM (€ 300,00 mensili / 2 = 150,00), ad Persona_1 oggi pari a € 2050,00 (€ 150,00 per ciascuno dei seguenti mesi: aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2025; oltre € 250,00 per l'iscrizione al corrente anno scolastico);
9. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, considerate le rispettive voci di dare-avere di cui ai punti 7 e 8, le parti espressamente concordano che, solo nella presente occasione e senza acconsentire a compensazioni future, il SI. potrà Per_1 corrispondere la somma di € 2050,00 portando a compensazione la somma pari a €
1337,27. Sicché corrisponderà entro il 28.06.2025 alla SI.ra la somma pari a € CP_1
712,73;
10. prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere al pagamento del 50% Per_1 delle residue rate del corrente anno scolastico nonché il 50% della quota di iscrizione e delle rate mensili per il successivo master di completamento di detto corso, della durata di un anno, che la figlia ha deciso di seguire. Il SI. è edotto che per tale master Per_1 dovrà essere pagata entro fine giugno la rata di iscrizione (€ 500,00 / 2 = 250,00) e che la retta del master (euro 300,00 mensili) per il primo mese di ottobre (€ 300 / 2 =
150,00) va pagata in anticipo;
sicché si obbliga a corrispondere entro il 30.06.2025 la somma pari a € 400,00 alla SI.ra , la quale, subito dopo aver eseguito il CP_1 pagamento, presenterà al SI. prova dello stesso;
Per_1
11. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, l'assegno unico per il figlio Persona_2 verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; il SI. si impegna a Controparte_1 Per_1 sottoscrivere eventuali domande o moduli necessari per la relativa istanza;
12. prende atto della precisazione di parte di cui alle note depositate il 07.07.2025 per cui si evidenzia che il SI. ha ottemperato alle condizioni pattuite di cui Parte_1 ai punti 9 e 10, nonché dal giorno 5 luglio c.a. ha versato a titolo di mantenimento ordinario per i figli e la somma concordata pari a € Persona_1 Persona_2
700,00 mensili
13. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)