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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12418 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 33246/2022 R.G. il 31.5.2022 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Gangemi, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione
ATTORE
e rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenia Solari e Niccolò A. Gallitto, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.5.2022, il sig. chiedeva condannarsi il Parte_1
figlio alla restituzione in suo favore dell'importo di € 55.800,00, da lui pagato in favore CP_1
della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. con assegni circolari del 18.8.2006, in via principale ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in via subordinata, ovvero nel caso di accertamento della natura donativa della predetta attribuzione patrimoniale (in ragione del vizio di forma di detta donazione tipica ad esecuzione indiretta) ai sensi dell'art. 782 c.c., previa declaratoria della sua nullità; si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne Controparte_1
chiedeva l'integrale rigetto, eccependo in via subordinata la compensazione tra l'eventuale credito dell'attore ed il proprio credito di € 21.555,55, come riveniente dalla sentenza del
Tribunale di Civitavecchia, n. 642/2017.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice;
successivamente,
precisate le conclusioni all'udienza del 2.4.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dall'attore nell'ambito del presente giudizio, pur presentando un unico
petitum (condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 55.800,00) presenta una
causa petendi duplice (e contraddittoria) in riferimento ai due capi che la compongono, trovando fondamento, quanto alla richiesta formulata in via principale, nel rapporto di mutuo/prestito che sarebbe intercorso tra le parti e, in riferimento al capo subordinato, nella natura donativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata in favore dell'odierno convenuto (qualificata come donazione tipica ad esecuzione indiretta).
La domanda proposta in via principale risulta palesemente inammissibile per difetto di sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 c.c., in quanto proposta in via principale, pur in presenza di altra e diversa azione tipica predisposta dall'ordinamento giuridico per il conseguimento del medesimo risultato;
secondo l'insegnamento della S.C. “…l'azione di ingiustificato arricchimento
di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo
quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il
diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n.
29672 del 22.10.2021).
Nella fattispecie in esame, è stato lo stesso attore a qualificare il rapporto negoziale sottostante all'emissione dei due assegni circolari in favore della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. (e,
quindi, indirettamente, del convenuto ai fini dell'estinzione del mutuo dallo stesso contratto con l'istituto di credito) come rapporto di prestito in favore del figlio che, a sua volta si sarebbe impegnato alla restituzione delle somme mutuate, non appena possibile;
e pertanto, in presenza di altro rimedio tipico (ovvero dell'azione restitutoria in riferimento al prestito effettuato), difetta il requisito della sussidiarietà per la proposizione, in via diretta e principale, della domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
In altre parole, è proprio l'attore a qualificare, sotto il profilo causale, il rapporto intercorso con il figlio, in occasione dell'emissione dei due assegni circolari, come prestito personale con obbligo di restituzione a fronte del quale, per un verso, resta irrilevante la modalità di esecuzione adottata (ossia l'emissione degli assegni in favore della banca) e, per altro verso, non assume alcun rilievo il rapporto trilatero (banca creditrice, debitore e solvens) nell'ambito del quale detto pagamento sarebbe stato effettuato, trovando l'odierna domanda fondamento esclusivo nel solo rapporto (bilaterale) di prestito che si assume essere intercorso tra l'attore ed il convenuto (del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'inciso estrapolato, tout court ed in assenza di più
approfondita disamina, da Cass. SS.UU. n. 9946 del 29.4.2009 secondo cui “…il solvens - stante
l'ingiustificato vantaggio economico ricevuto dal debitore - può agire, nel concorso delle
condizioni di legge per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa…”, in quanto riferibile alla diversa questione dell'indebito soggettivo ex latere solventis ed alla esclusione, in tali ipotesi, della surrogazione di cui all'art. 2036 c.c. per le motivazioni ivi rappresentate, che non risultano in alcun modo parametrabili alla fattispecie in esame, avente ad oggetto il preteso diritto di credito dell'attore (mutuante) per il prestito asseritamente effettuato in favore del figlio
(mutuatario).
La riconosciuta sussistenza (come evidenziata dalla stessa prospettazione difensiva attorea) di una giusta causa (individuabile nel rapporto di prestito) sottostante all'attribuzione patrimoniale indirettamente effettuata dall'odierno attore in favore del figlio (mediante il CP_1
soddisfacimento della banca creditrice del predetto), esclude che quest'ultimo, avendo beneficiato dell'adempimento della propria obbligazione (effettuata dal padre nei confronti della banca), si sarebbe arricchito senza giusta causa;
ed infatti, il suo arricchimento avrebbe trovato giustificazione e legittimazione causale proprio nel prestito effettuato in suo favore dal padre,
mediante il pagamento degli importi di cui era debitore nei confronti dell'istituto di credito, il che evidenzia l'infondatezza della domanda proposta in via principale ai sensi dell'art. 2041 c.c.
anche sotto il profilo della sussistenza di valida giustificazione causale dell'arricchimento del convenuto.
Nella rilevata inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via principale dall'attore resta assorbita la disamina del merito della richiesta restitutoria, peraltro totalmente sfornita di qualsivoglia risconto probatorio, neppure di natura presuntiva, circa la qualificabilità del rapporto intercorso inter partes quale prestito di somme di denaro con obbligo di restituzione a carico del convenuto.
Nemmeno il capo di domanda subordinata risulta meritevole di accoglimento;
in palese contraddizione con la qualificazione giuridica prospettata in via principale (prestito di somme di denaro con obbligo restituzione a carico del mutuatario), l'attore, in via subordinata, offre una qualificazione diversa ed alternativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del figlio qualificandola come donazione tipica ad esecuzione indiretta e postulandone la nullità CP_1
per difetto di forma.
Tali assunti non appaiono condivisibili;
è evidente che, laddove si volesse qualificare come donazione l'elargizione delle somme di denaro di cui agli assegni circolari oggetto di causa, la stessa non potrebbe in alcun caso configurarsi come donazione tipica, ma andrebbe qualificata come donazione indiretta, in quanto effettuata non secondo lo schema tipico di cui all'art. 769
c.c., bensì a seguito e per effetto del complesso meccanismo negoziale della emissione dei due assegni in favore di un terzo (la banca creditrice) al fine di pagare un debito del convenuto, con lo scopo di arricchirlo gratuitamente delle somme in tal modo, ed indirettamente, esborsate in suo favore;
in altre parole, si sarebbe configurata una donazione tipica laddove l'attore avesse erogato gli importi necessari all'estinzione del mutuo direttamente in favore del figlio (e non già
di un terzo, al fine di saldarne il relativo debito).
A prescindere dall'importo della donazione e dalla sua qualificabilità come donazione di modico o rilevante valore, si rileva che, secondo l'insegnamento della S.C., la donazione indiretta, a prescindere del suo valore, non necessita, ai fini della sua validità, dell'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c., dal momento che “…la questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite solleva un problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità
diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche): l'uno, definito
dall'art. 769 cod. civ. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione;
le altre, contemplate dall'art. 809 cod. civ. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione
stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per
spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento
del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da
parte del disponente, ma in modo diverso…La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha
conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Infatti, il codice civile estende alle liberalità
diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine
e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari
(art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede
l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza
che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782. Il regime formale della forma
solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783
cod. civ., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e
risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco
ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto
decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette,
invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme
prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809
cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con
negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che
prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez.
II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197)…” (cfr. Cass. SS.UU. n.
18725 del 27.7.2017).
E pertanto, a fronte della qualifica della complessiva operazione negoziale posta in essere dall'odierno attore come donazione indiretta che, in quanto tale, non necessita dell'assolvimento dell'onere formale di cui all'art. 782 c.c. (a prescindere dalla sua incidenza di valore sul patrimonio del donante), non può trovare accoglimento il capo di domanda subordinata avente ad oggetto la declaratoria di nullità della donazione per vizio di forma, stante l'inapplicabilità
dell'art. 782 c.c. alle donazioni indirette (cui si applica il regime formale degli atti negoziali effettivamente utilizzati allo scopo di pervenire, indirettamente, all'arricchimento del donatario).
Nemmeno risulta pertinente il ripetuto richiamo operato dall'attore al principio espresso da Cass.
SS.UU. n. 18725/2017, secondo cui “…il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti
finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo
banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra
tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva
che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di
donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico
valore…”, dal momento che, nella fattispecie in esame, non si è verificato il trasferimento di strumenti finanziari dal conto del beneficiante/donante (attore) a quello del beneficiario/donatario (convenuto), ma è stata realizzata un'operazione diversa e composita,
che ha visto l'emissione degli assegni non già in favore del convenuto (asserito donatario) bensì
in favore del terzo (la banca), il che esclude in radice la possibilità di qualificare una simile donazione (qualora ne fosse provato lo spirito donativo che l'attore da un lato nega e, dall'altro,
pone a fondamento della propria domanda subordinata) come donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Nell'integrale rigetto della domanda attorea resta assorbita la disamina dell'eccezione di compensazione proposta dal convenuto;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 5.5.2022 nei confronti di ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda principale;
---
- condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
7.052,00 in favore dell'avv. Niccolò A. Gallitto per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 8.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi