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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Parte_1 C.F._1 de' Cavalieri n. 7, presso lo studio dell'avv. Felicia Cosentino, rappresentata e difesa da sé medesima -
ATTRICE contro
Controparte_1
, convenuta contumace
[...]
(C.F. e P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Roma, Via Luigi Mancinelli n. 46, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pepe, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Curatola come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.12.2019, l'Avv. ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile l' Controparte_1
(breviter ) e l' (breviter al fine di sentir
[...] CP_1 Controparte_2 CP_4
Pagina 1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione della esecutività del titolo anche inaudita altera parte, per la prova documentale di adempimento chiaramente fornita , quanto al fumus, e per il grave pregiudizio alla sfera personale e professionale derivante da ingiusta esecuzione, quanto al periculum, -In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della ingiunzione per tutti i motivi indicati, e per difetto di legittimazione attiva;
-Nel merito, previamente sospesa, come richiesto, la esecutività del titolo e della cartella azionata, dichiarare illegittimità della cartella di pagamento opposta e della azione esecutiva minacciata, per la inesistenza e non dovutezza della pretesa, atteso l'avvenuto adempimento ed estinzione della stessa, già anteriormente alla formulazione della ingiunzione . -In subordine, nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale della pretesa, per come eccepita -In ulteriore subordine, procedere alla riduzione dell'importo illegittimamente preteso, per le somme che in sede istruttoria risultassero non dovute. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio si allegano: copia cartella;
copia pagamenti e corrispondenza reperita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione al
20.4.2020, l' si è tempestivamente costituita in data 30.3.2020, rassegnando le seguenti CP_4 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, così provvedere: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione per quanto concernenti vizi formali dell'atto opposto in quanto non proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc;
senza recesso, rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, rilevando e dichiarando l'estraneità dell' in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa Controparte_5 creditoria e/o all'attività dell'ente impositore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Salvis juribus.”. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 10.10.2020. Le parti non hanno proceduto al deposito della prima memoria istruttoria. La causa, inizialmente trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2024, è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 20.6.2024.
Successivamente, in seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott.
Persico, la causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00324047 72 Parte_1
000 emessa da nell'interesse di , per un totale di € Controparte_6 CP_1
Pagina 2 4.932.55, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica. La cartella, per quanto esposto da parte attrice, notificata in data 22.11.2019, si basa sul ruolo n. 2019/004832 (reso esecutivo in data 27/08/19) e sull' ingiunzione n. 78349659853 del 8/6/2016 (asseritamente notificata il 1/7/16) e attiene al recupero di rate di finanziamento agevolato ex D. lgs. 185/2000 scadute e non pagate. In relazione a tale cartella la difesa attorea ha evidenziato ed eccepito quanto segue: (i) il difetto di motivazione;
(ii) la nullità per mancata allegazione degli atti prodromici;
(iii)
l'omessa notifica degli atti prodromici;
(iv) la violazione dei principi di imparzialità, legalità e buon andamento della pubblica amministrazione per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
(v) la mancata debenza delle somme richieste;
(vi) l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in subordine, di quello decennale. Nel merito, la difesa attorea ha evidenziato, inoltre, che, nell'anno 2004, aveva sottoscritto un contratto di Parte_1 finanziamento con la società Sviluppo Italia, eccependosi il difetto di legittimazione attiva di
, non essendo essa la controparte contrattuale originaria. Dopo due anni di regolare CP_1 adempimento ai pagamenti richiesti, è stato contestato dalla difesa attorea che a Parte_1 veniva intimato il pagamento di rate che aveva già versato. L'opponente, pertanto, allegando le ricevute di pagamento, provvedeva a saldare le rate successive fino al mese di luglio 2009, in cui versava il corrispettivo della rata 18, attendendo riscontro sulla imputazione di tutti i pagamenti effettuati. Da tale data - continua la difesa attorea - nessun contatto più intercorreva con la società, fino al ricevimento dell'attuale cartella contenente ingiunzione di pagamento di una somma ritenuta da parte attrice non veritiera. Con la comparsa di costituzione e risposta ha svolto le seguenti CP_4 argomentazioni difensive: 1) Tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione, in quanto la cartella di pagamento impugnata risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, II comma, DPR 602/1973 e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […]
l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo").
Pertanto – continua la difesa di - con l'indicazione della natura del credito, della sua sintetica CP_4 causale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta, dell'ente impositore, il contribuente è messo in condizione di riconoscere i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda;
3) infondatezza dell'eccezione di carenza di allegazione degli atti prodromici, in quanto la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, qualora l'atto impugnato segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente – e dunque non costituisca il primo ed unico atto della
Pagina 3 sequenza procedimentale con il quale l'ente impositore esercita la pretesa (tributaria o non) – non deve essere motivato alla stregua di un atto propriamente impositivo e la motivazione può essere assolta anche per relationem ad altro atto che ne costituisca il presupposto (del quale debbono essere comunque indicati gli estremi, affinché sia assicurato al destinatario dell'atto opposto il controllo della legittimità della procedura di riscossione); 4) difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle eccezioni afferenti all'omessa notifica Controparte_2 degli atti presupposti e alla mancata debenza delle somme richieste;
5) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata;
6) avvenuta emissione, nei confronti della sig.ra dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03420203220000020002, notificato il Pt_1
21.02.2020, relativo – tra le altre – anche alla cartella oggi opposta. Con provvedimento del
3.3.2020, è stata disposta la sospensione della cartella impugnata. Nelle proprie note di trattazione scritta del 19.9.2020, la difesa di ha evidenziato come, procedendo con l'azione Parte_1 esecutiva, l' abbia disatteso il provvedimento di sospensione Controparte_2 emesso nell'ambito del presente giudizio, agendo in modo temerario. Rispetto all'udienza in trattazione scritta del 20.2.2024, la dott.ssa Sarcina, primo giudice istruttore, ha evidenziato quanto segue: “rilevato che a fronte dei 20 ratei del mutuo agevolato concesso alla odierna attrice/opponente, risultano documentati dalla stessa attrice/opponente solo 12 versamenti, alcuni eseguiti a mezzo bonifico, ma senza indicazione del rateo di riferimento;
altri effettuati con moduli postali prestampanti in date talvolta di molto successive alla scadenza di cui al piano di ammortamento in atti (conseguendone l'applicazione degli interessi di cui al richiamo contenuto nelle note INVITALIA depositate dall'attrice); a fronte dell'ammontare dell'opposta cartella,
l'attrice ha ritenuto di depositare 2 solleciti di INVITALIA degli anni 2006 e 2008, indicandoli come riferiti a ratei in realtà pagati, laddove la stessa attrice non ha comunque documentato l'integrale versamento dei previsti 20 ratei del finanziamento incassato (il cui avvenuto integrale incasso non è oggetto di contestazione) a fronte del credito sottostante alla cartella opposta indicato in “Rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 tit.II scadute e non pagate 1 anno tributo
2016…Totale rate FINANZ. AGEVOLATO D.L.185/00 TIT.II - scadute e non pagate”…per il complessivo importo di euro 4.504,40, comprensive di interessi, oneri e spese, maturati fino all'anno 2016.”. Nella propria comparsa conclusionale del 20.4.2024, la difesa di ha Parte_1 ribadito la correttezza dei pagamenti effettuati e, con riferimento alle rate 19 e 20, ha evidenziato quanto segue: “solo per l'importo di tali due ultime rate, di euro 742,50 ciascuna, laddove non si ritenesse validamente formulata l'eccezione di prescrizione, si chiede di transigere la vicenda secondo le modalità previste dal c.d. “Decreto Crescita”, detraendo l'importo dalla maggior somma
Pagina 4 incamerata in corso di giudizio, che dovrà certamente essere restituita . Detta misura prevede infatti, fra l'altro, all'articolo 2, che in caso di ingiunzioni o cartelle avverso beneficiari del titolo II, (come nel presente caso), già pendenti alla data di entrata in vigore della legge 58/19, si possa transigere il debito, comprensivo di capitale, interessi e mora, con l'offerta di 25% del debito residuo. L'attrice ha avanzato tale richiesta in mediazione sin dalla costituzione in giudizio, non ottenendo né il ricalcolo del dovuto, né qualsivoglia riscontro, sebbene in tal modo si potesse mettere fine stragiudiziale alla controversia e di questo si chiede di tener contro nella valutazione in caso di condanna alle spese.”. Alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, l'attrice ha evidenziato quanto segue: “…precisa che nel verbale di udienza del 20-2-2024 il giudice Sarcina ha erroneamente evidenziato che parte attrice ha depositato in atti solo dodici versamenti dei venti originari, si fa presente in proposito che sei dei venti ratei non erano oggetto di intimazione per cui non essendo oggetto di causa non dovevano essere depositati, per i due non depositati si riporta a quanto spiegato e richiesto in atti.”. L'opposizione proposta da è inquadrabile Parte_1 nell'ambito delle opposizioni a precetto ex art. 615 c.p.c., correttamente proposta innanzi al giudice ordinario adito, tenuto conto che la cartella esattoriale è assimilabile all'atto di precetto, nonché in quanto è stato contestato il diritto di procedere con atti esecutivi della riscossione in riferimento a vizi di nullità che inficiano il titolo nonché per intervenuta estinzione del debito per l'eccepito avvenuto pagamento delle rate a monte della cartella opposta. La difesa di parte attrice ha sottolineato nella prima comparsa conclusionale, che si verte in importo “di gran lunga inferiore rispetto al quantum inizialmente pattuito in contratto e non risulta controversa la circostanza che i pagamenti non documentati siano stati corrisposti, non avendo infatti le parti convenute allegato al riguardo alcuna contestazione”. La cartella esattoriale in questione, notificata da in data 22- CP_4
11-2019, fa riferimento ad un'asserita ingiunzione di pagamento risalente all'anno 2016 per la somma di € 4932,55 a titolo di “entrate coattive anno 2016”. L'opponente ha contestato vizio di nullità per la mancata notifica di atto prodromico della suddetta ingiunzione, eccezione che non risulta smentita da prove documentali di segno contrario in ordine all'ingiunzione suddetta ed alla sua notificazione, richiamando sul punto la difesa di parte opponente giurisprudenza: “Cass. SS UU.
10012/2021” e “Tribunale di Grosseto, sent. 595/2023 del 28.06.23”. Parte opponente ha allegato ricevute dei pagamenti effettuati. Il debito restitutorio dedotto in lite tra origine da un contratto di mutuo/finanziamento agevolato sottoscritto dalla opponente con Sviluppo Italia, da rimborsare in n.
20 rate trimestrali di euro 742,05 ciascuna con prima decorrenza 31/3/05 e rata di ultima scadenza alla data del 31/12/09. (come da allegato di parte attrice piano di ammortamento originario, prot.13795/220/AF/spo). La difesa attorea ha evidenziato nella prima comparsa conclusionale che
“l'Ente creditore, con missiva datata 30.5.17 prot. 179037 pure allegata, successivamente
Pagina 5 pervenuta, dopo oltre due anni di regolarità, intimava il pagamento parziale di 2.273,16 euro, comprensivi di ratei e interessi, per alcune rate che si assumevano scadute e non pagate e che, in base all'importo chiesto e alla data di redazione al 31/5/2007, possono univocamente identificarsi sul piano di ammortamento nelle tre rate n.7,8,9 del 30/9/2006, 31/12/2006, 31/3 2007 (pag.2 allegato di parte attrice). - Essendo stati regolarmente effettuati i pagamenti presso ufficio postale, la beneficiaria provvedeva a comunicare per iscritto tale circostanza ed allegare in copia le ricevute, con fax del 15 dic 07, ritenendo così di aver correttamente documentato l'illegittimità della richiesta e la non dovutezza delle somme richieste (pagg.
3-5 allegato di parte attrice)”. La difesa di parte opponente ha ancora precisato che “- Relativamente a quanto osservato dall'attuale Giudicante nel provvedimento del 21.2.24, si ribadisce dunque che l'attrice opponente ha ricostruito e documentato i pagamenti relativi alle specifiche somme fatte oggetto della richiesta dal settembre 06 e successive, ritenendo di non dovere in via istruttoria provvedere a documentare altro pagamento precedente, in quanto incontestato e relativo a rapporto pacificamente intercorso. La regolarità dei precedenti adempimenti è peraltro testimoniata dall'ammontare dell'importo indicato nel sollecito, attestantesi in sole tre rate (2231,84 :3= 743,95) al 31/5/07. -Come detto, l'imputabilità dei pagamenti è desumibile dalle copie degli stessi bollettini prestampati e forniti dalla creditrice, allegati al fax, in cui si leggono le scadenze, tutte precisamente riferite al piano di ammortamento
179037 rate nn.7,8,9, scadenti il 30/9/2006, 31/12/2006, 31/3 2007 con relative quietanze postali in pari data, pertanto correttamente adempiute, senza necessità dunque di corresponsione di interessi di mora ( pagg.
3-5 allegato di parte attrice).
5- L'attrice ha infine fornito prova, con fax del 7/10/08, della regolarità dei successivi pagamenti delle rate nn. 10,11,12,13,14 allegando i bollettini del
30/06/2007, 30/09/2007 (pagati il 3/09/2008 uno con saldo regolare e uno in anticipo sulla scadenza), e del 31/12/2007, 31/3/2008, 30/06/2008 (pagati il 3/10/2008). (cfr. pag 6-9 delle produzioni di parte attrice), nonché delle successive rate nn.15,16,17,18 tramite i bonifici mensili riportanti numero rata nella causale, entro la data del 31/07/09 (pagg.10-13 produzioni di parte attrice)”. A fronte delle allegazioni di parte opponente e degli assunti non contestati, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata non risultando smentita da documentazione di segno contrario. La materia del contendere nell'ambito del presente giudizio è delimitata dalle domande ed eccezioni formulate entro e non oltre la scadenza dei termini concessi per le prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., per cui non può aver ingresso nel presente giudizio la domanda formulata successivamente alla scadenza delle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte opponente relativa alla restituzione dell'importo incamerato da a seguito di Controparte_2 pignoramento previa compensazione/decurtazione dell'importo delle ultime due rate di mutuo di cui parte opponente ha asserito di non aver rinvenuto la prova dell'avvenuto pagamento. In ordine alla
Pagina 6 legittimazione passiva sussiste quella di entrambe le parti convenute, tenuto conto che l'azione di parte opponente persegue lo scopo di contestare l'esistenza del credito derivante dal mutuo nonché quello di impedire l'inizio o la prosecuzione di successive iniziative esecutive da parte di Per CP_4 quanto sin qui detto si ritiene sussistere sufficiente materiale probatorio per accogliere l'opposizione, reputandosi esterne alla materia del contendere del presente giudizio la tematica relativa al pagamento delle rate 19 e 20, per le quali parte opponente ha affermato che non si è ritrovata la copia della ricevuta di pagamento, nonché la domanda relativa alla restituzione di somme incamerate da a seguito di pignoramento, mancando in citazione espresse conclusioni CP_4 in ordine alla restituzione di somme incassate da a seguito di pignoramento, dovendosi CP_4 precisare in ogni caso che la prescrizione in materia di restituzione delle rate di mutuo è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata che non sia stata pagata. Peraltro, la tematica relativa alle ultime due rate di mutuo è stata accennata ed avanzata in citazione da parte opponente a scopo transattivo e risolutivo di ogni controversia concernente il mutuo, non risultando intervenuta adesione alla transazione da parte delle controparti in causa convenute. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. , dichiara la nullità della cartella di Parte_1 pagamento n. 034 2019 00324047 72 000 emessa da Controparte_6 nell'interesse di . Condanna e CP_1 Controparte_6 [...]
, convenuta Controparte_1 contumace, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in solido tra loro, delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. liquidate in € 152,00 per Parte_1 esborsi ed in € 2600,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 25-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Parte_1 C.F._1 de' Cavalieri n. 7, presso lo studio dell'avv. Felicia Cosentino, rappresentata e difesa da sé medesima -
ATTRICE contro
Controparte_1
, convenuta contumace
[...]
(C.F. e P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Roma, Via Luigi Mancinelli n. 46, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pepe, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Curatola come per mandato in atti -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.12.2019, l'Avv. ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile l' Controparte_1
(breviter ) e l' (breviter al fine di sentir
[...] CP_1 Controparte_2 CP_4
Pagina 1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione della esecutività del titolo anche inaudita altera parte, per la prova documentale di adempimento chiaramente fornita , quanto al fumus, e per il grave pregiudizio alla sfera personale e professionale derivante da ingiusta esecuzione, quanto al periculum, -In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della ingiunzione per tutti i motivi indicati, e per difetto di legittimazione attiva;
-Nel merito, previamente sospesa, come richiesto, la esecutività del titolo e della cartella azionata, dichiarare illegittimità della cartella di pagamento opposta e della azione esecutiva minacciata, per la inesistenza e non dovutezza della pretesa, atteso l'avvenuto adempimento ed estinzione della stessa, già anteriormente alla formulazione della ingiunzione . -In subordine, nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale della pretesa, per come eccepita -In ulteriore subordine, procedere alla riduzione dell'importo illegittimamente preteso, per le somme che in sede istruttoria risultassero non dovute. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio si allegano: copia cartella;
copia pagamenti e corrispondenza reperita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione al
20.4.2020, l' si è tempestivamente costituita in data 30.3.2020, rassegnando le seguenti CP_4 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, così provvedere: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità per intempestività dell'opposizione per quanto concernenti vizi formali dell'atto opposto in quanto non proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc;
senza recesso, rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, rilevando e dichiarando l'estraneità dell' in ordine alle censure attinenti al merito della pretesa Controparte_5 creditoria e/o all'attività dell'ente impositore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Salvis juribus.”. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 10.10.2020. Le parti non hanno proceduto al deposito della prima memoria istruttoria. La causa, inizialmente trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2024, è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 20.6.2024.
Successivamente, in seguito alla sostituzione del Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott.
Persico, la causa – istruita con sole produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00324047 72 Parte_1
000 emessa da nell'interesse di , per un totale di € Controparte_6 CP_1
Pagina 2 4.932.55, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica. La cartella, per quanto esposto da parte attrice, notificata in data 22.11.2019, si basa sul ruolo n. 2019/004832 (reso esecutivo in data 27/08/19) e sull' ingiunzione n. 78349659853 del 8/6/2016 (asseritamente notificata il 1/7/16) e attiene al recupero di rate di finanziamento agevolato ex D. lgs. 185/2000 scadute e non pagate. In relazione a tale cartella la difesa attorea ha evidenziato ed eccepito quanto segue: (i) il difetto di motivazione;
(ii) la nullità per mancata allegazione degli atti prodromici;
(iii)
l'omessa notifica degli atti prodromici;
(iv) la violazione dei principi di imparzialità, legalità e buon andamento della pubblica amministrazione per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
(v) la mancata debenza delle somme richieste;
(vi) l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in subordine, di quello decennale. Nel merito, la difesa attorea ha evidenziato, inoltre, che, nell'anno 2004, aveva sottoscritto un contratto di Parte_1 finanziamento con la società Sviluppo Italia, eccependosi il difetto di legittimazione attiva di
, non essendo essa la controparte contrattuale originaria. Dopo due anni di regolare CP_1 adempimento ai pagamenti richiesti, è stato contestato dalla difesa attorea che a Parte_1 veniva intimato il pagamento di rate che aveva già versato. L'opponente, pertanto, allegando le ricevute di pagamento, provvedeva a saldare le rate successive fino al mese di luglio 2009, in cui versava il corrispettivo della rata 18, attendendo riscontro sulla imputazione di tutti i pagamenti effettuati. Da tale data - continua la difesa attorea - nessun contatto più intercorreva con la società, fino al ricevimento dell'attuale cartella contenente ingiunzione di pagamento di una somma ritenuta da parte attrice non veritiera. Con la comparsa di costituzione e risposta ha svolto le seguenti CP_4 argomentazioni difensive: 1) Tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione, in quanto la cartella di pagamento impugnata risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, II comma, DPR 602/1973 e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […]
l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo").
Pertanto – continua la difesa di - con l'indicazione della natura del credito, della sua sintetica CP_4 causale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta, dell'ente impositore, il contribuente è messo in condizione di riconoscere i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda;
3) infondatezza dell'eccezione di carenza di allegazione degli atti prodromici, in quanto la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, qualora l'atto impugnato segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente – e dunque non costituisca il primo ed unico atto della
Pagina 3 sequenza procedimentale con il quale l'ente impositore esercita la pretesa (tributaria o non) – non deve essere motivato alla stregua di un atto propriamente impositivo e la motivazione può essere assolta anche per relationem ad altro atto che ne costituisca il presupposto (del quale debbono essere comunque indicati gli estremi, affinché sia assicurato al destinatario dell'atto opposto il controllo della legittimità della procedura di riscossione); 4) difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle eccezioni afferenti all'omessa notifica Controparte_2 degli atti presupposti e alla mancata debenza delle somme richieste;
5) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata;
6) avvenuta emissione, nei confronti della sig.ra dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03420203220000020002, notificato il Pt_1
21.02.2020, relativo – tra le altre – anche alla cartella oggi opposta. Con provvedimento del
3.3.2020, è stata disposta la sospensione della cartella impugnata. Nelle proprie note di trattazione scritta del 19.9.2020, la difesa di ha evidenziato come, procedendo con l'azione Parte_1 esecutiva, l' abbia disatteso il provvedimento di sospensione Controparte_2 emesso nell'ambito del presente giudizio, agendo in modo temerario. Rispetto all'udienza in trattazione scritta del 20.2.2024, la dott.ssa Sarcina, primo giudice istruttore, ha evidenziato quanto segue: “rilevato che a fronte dei 20 ratei del mutuo agevolato concesso alla odierna attrice/opponente, risultano documentati dalla stessa attrice/opponente solo 12 versamenti, alcuni eseguiti a mezzo bonifico, ma senza indicazione del rateo di riferimento;
altri effettuati con moduli postali prestampanti in date talvolta di molto successive alla scadenza di cui al piano di ammortamento in atti (conseguendone l'applicazione degli interessi di cui al richiamo contenuto nelle note INVITALIA depositate dall'attrice); a fronte dell'ammontare dell'opposta cartella,
l'attrice ha ritenuto di depositare 2 solleciti di INVITALIA degli anni 2006 e 2008, indicandoli come riferiti a ratei in realtà pagati, laddove la stessa attrice non ha comunque documentato l'integrale versamento dei previsti 20 ratei del finanziamento incassato (il cui avvenuto integrale incasso non è oggetto di contestazione) a fronte del credito sottostante alla cartella opposta indicato in “Rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 tit.II scadute e non pagate 1 anno tributo
2016…Totale rate FINANZ. AGEVOLATO D.L.185/00 TIT.II - scadute e non pagate”…per il complessivo importo di euro 4.504,40, comprensive di interessi, oneri e spese, maturati fino all'anno 2016.”. Nella propria comparsa conclusionale del 20.4.2024, la difesa di ha Parte_1 ribadito la correttezza dei pagamenti effettuati e, con riferimento alle rate 19 e 20, ha evidenziato quanto segue: “solo per l'importo di tali due ultime rate, di euro 742,50 ciascuna, laddove non si ritenesse validamente formulata l'eccezione di prescrizione, si chiede di transigere la vicenda secondo le modalità previste dal c.d. “Decreto Crescita”, detraendo l'importo dalla maggior somma
Pagina 4 incamerata in corso di giudizio, che dovrà certamente essere restituita . Detta misura prevede infatti, fra l'altro, all'articolo 2, che in caso di ingiunzioni o cartelle avverso beneficiari del titolo II, (come nel presente caso), già pendenti alla data di entrata in vigore della legge 58/19, si possa transigere il debito, comprensivo di capitale, interessi e mora, con l'offerta di 25% del debito residuo. L'attrice ha avanzato tale richiesta in mediazione sin dalla costituzione in giudizio, non ottenendo né il ricalcolo del dovuto, né qualsivoglia riscontro, sebbene in tal modo si potesse mettere fine stragiudiziale alla controversia e di questo si chiede di tener contro nella valutazione in caso di condanna alle spese.”. Alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, l'attrice ha evidenziato quanto segue: “…precisa che nel verbale di udienza del 20-2-2024 il giudice Sarcina ha erroneamente evidenziato che parte attrice ha depositato in atti solo dodici versamenti dei venti originari, si fa presente in proposito che sei dei venti ratei non erano oggetto di intimazione per cui non essendo oggetto di causa non dovevano essere depositati, per i due non depositati si riporta a quanto spiegato e richiesto in atti.”. L'opposizione proposta da è inquadrabile Parte_1 nell'ambito delle opposizioni a precetto ex art. 615 c.p.c., correttamente proposta innanzi al giudice ordinario adito, tenuto conto che la cartella esattoriale è assimilabile all'atto di precetto, nonché in quanto è stato contestato il diritto di procedere con atti esecutivi della riscossione in riferimento a vizi di nullità che inficiano il titolo nonché per intervenuta estinzione del debito per l'eccepito avvenuto pagamento delle rate a monte della cartella opposta. La difesa di parte attrice ha sottolineato nella prima comparsa conclusionale, che si verte in importo “di gran lunga inferiore rispetto al quantum inizialmente pattuito in contratto e non risulta controversa la circostanza che i pagamenti non documentati siano stati corrisposti, non avendo infatti le parti convenute allegato al riguardo alcuna contestazione”. La cartella esattoriale in questione, notificata da in data 22- CP_4
11-2019, fa riferimento ad un'asserita ingiunzione di pagamento risalente all'anno 2016 per la somma di € 4932,55 a titolo di “entrate coattive anno 2016”. L'opponente ha contestato vizio di nullità per la mancata notifica di atto prodromico della suddetta ingiunzione, eccezione che non risulta smentita da prove documentali di segno contrario in ordine all'ingiunzione suddetta ed alla sua notificazione, richiamando sul punto la difesa di parte opponente giurisprudenza: “Cass. SS UU.
10012/2021” e “Tribunale di Grosseto, sent. 595/2023 del 28.06.23”. Parte opponente ha allegato ricevute dei pagamenti effettuati. Il debito restitutorio dedotto in lite tra origine da un contratto di mutuo/finanziamento agevolato sottoscritto dalla opponente con Sviluppo Italia, da rimborsare in n.
20 rate trimestrali di euro 742,05 ciascuna con prima decorrenza 31/3/05 e rata di ultima scadenza alla data del 31/12/09. (come da allegato di parte attrice piano di ammortamento originario, prot.13795/220/AF/spo). La difesa attorea ha evidenziato nella prima comparsa conclusionale che
“l'Ente creditore, con missiva datata 30.5.17 prot. 179037 pure allegata, successivamente
Pagina 5 pervenuta, dopo oltre due anni di regolarità, intimava il pagamento parziale di 2.273,16 euro, comprensivi di ratei e interessi, per alcune rate che si assumevano scadute e non pagate e che, in base all'importo chiesto e alla data di redazione al 31/5/2007, possono univocamente identificarsi sul piano di ammortamento nelle tre rate n.7,8,9 del 30/9/2006, 31/12/2006, 31/3 2007 (pag.2 allegato di parte attrice). - Essendo stati regolarmente effettuati i pagamenti presso ufficio postale, la beneficiaria provvedeva a comunicare per iscritto tale circostanza ed allegare in copia le ricevute, con fax del 15 dic 07, ritenendo così di aver correttamente documentato l'illegittimità della richiesta e la non dovutezza delle somme richieste (pagg.
3-5 allegato di parte attrice)”. La difesa di parte opponente ha ancora precisato che “- Relativamente a quanto osservato dall'attuale Giudicante nel provvedimento del 21.2.24, si ribadisce dunque che l'attrice opponente ha ricostruito e documentato i pagamenti relativi alle specifiche somme fatte oggetto della richiesta dal settembre 06 e successive, ritenendo di non dovere in via istruttoria provvedere a documentare altro pagamento precedente, in quanto incontestato e relativo a rapporto pacificamente intercorso. La regolarità dei precedenti adempimenti è peraltro testimoniata dall'ammontare dell'importo indicato nel sollecito, attestantesi in sole tre rate (2231,84 :3= 743,95) al 31/5/07. -Come detto, l'imputabilità dei pagamenti è desumibile dalle copie degli stessi bollettini prestampati e forniti dalla creditrice, allegati al fax, in cui si leggono le scadenze, tutte precisamente riferite al piano di ammortamento
179037 rate nn.7,8,9, scadenti il 30/9/2006, 31/12/2006, 31/3 2007 con relative quietanze postali in pari data, pertanto correttamente adempiute, senza necessità dunque di corresponsione di interessi di mora ( pagg.
3-5 allegato di parte attrice).
5- L'attrice ha infine fornito prova, con fax del 7/10/08, della regolarità dei successivi pagamenti delle rate nn. 10,11,12,13,14 allegando i bollettini del
30/06/2007, 30/09/2007 (pagati il 3/09/2008 uno con saldo regolare e uno in anticipo sulla scadenza), e del 31/12/2007, 31/3/2008, 30/06/2008 (pagati il 3/10/2008). (cfr. pag 6-9 delle produzioni di parte attrice), nonché delle successive rate nn.15,16,17,18 tramite i bonifici mensili riportanti numero rata nella causale, entro la data del 31/07/09 (pagg.10-13 produzioni di parte attrice)”. A fronte delle allegazioni di parte opponente e degli assunti non contestati, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata non risultando smentita da documentazione di segno contrario. La materia del contendere nell'ambito del presente giudizio è delimitata dalle domande ed eccezioni formulate entro e non oltre la scadenza dei termini concessi per le prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., per cui non può aver ingresso nel presente giudizio la domanda formulata successivamente alla scadenza delle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte opponente relativa alla restituzione dell'importo incamerato da a seguito di Controparte_2 pignoramento previa compensazione/decurtazione dell'importo delle ultime due rate di mutuo di cui parte opponente ha asserito di non aver rinvenuto la prova dell'avvenuto pagamento. In ordine alla
Pagina 6 legittimazione passiva sussiste quella di entrambe le parti convenute, tenuto conto che l'azione di parte opponente persegue lo scopo di contestare l'esistenza del credito derivante dal mutuo nonché quello di impedire l'inizio o la prosecuzione di successive iniziative esecutive da parte di Per CP_4 quanto sin qui detto si ritiene sussistere sufficiente materiale probatorio per accogliere l'opposizione, reputandosi esterne alla materia del contendere del presente giudizio la tematica relativa al pagamento delle rate 19 e 20, per le quali parte opponente ha affermato che non si è ritrovata la copia della ricevuta di pagamento, nonché la domanda relativa alla restituzione di somme incamerate da a seguito di pignoramento, mancando in citazione espresse conclusioni CP_4 in ordine alla restituzione di somme incassate da a seguito di pignoramento, dovendosi CP_4 precisare in ogni caso che la prescrizione in materia di restituzione delle rate di mutuo è decennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata che non sia stata pagata. Peraltro, la tematica relativa alle ultime due rate di mutuo è stata accennata ed avanzata in citazione da parte opponente a scopo transattivo e risolutivo di ogni controversia concernente il mutuo, non risultando intervenuta adesione alla transazione da parte delle controparti in causa convenute. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. , dichiara la nullità della cartella di Parte_1 pagamento n. 034 2019 00324047 72 000 emessa da Controparte_6 nell'interesse di . Condanna e CP_1 Controparte_6 [...]
, convenuta Controparte_1 contumace, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in solido tra loro, delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. liquidate in € 152,00 per Parte_1 esborsi ed in € 2600,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 25-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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