Articolo 1 della Legge 12 novembre 1988, n. 492
Versione
18 novembre 1988
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408 , recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 , e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all' art. 1:
- Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali".
- Il D.L. n. 276/1988 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1988), recava lo stesso titolo del decreto-legge convertito dalla presente legge.

Entrata in vigore il 18 novembre 1988