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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
IN, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1194/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(p.i./c.f. ), con sede legale in Atessa (Ch), al Corso Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Emanuele II n. 75, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Consolino Zulli del Foro di Lanciano
opponente e
(P. IVA. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, con sede in Torrevecchia Teatina, via Fondo Valle Alento n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Vercelli del Foro di Asti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria
istanza, definitivamente pronunciando sulla presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 361/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Chieti in data 2/09/2024 nell'ambito della procedura monitoria R.G. n. 907/2024, proposta da
nei confronti di e, in accoglimento della CP_1 CP_1 Controparte_2 Parte_1
medesima, così provvedere: - in via istruttoria: dare atto della produzione dei documenti in atti;
- nel merito: - accertare
e dichiarare in nessun modo dovuta dalla la somma di € 36.079,77 pretesa dalla Parte_1 [...]
portata nelle fatture n. 2/257 del 24/10/2022 di € 15.000,00, n. 6/8 del 10/02/2023 di € Controparte_3
21.000,00, n. 2/168 del 30/06/2023 di € 106,14, n. 2/235 del 22/12/2023 di € 610,00, n. 2/350 del 31/12/2023 di €
11.000,00, n. 2/108 del 30/04/2023 di € 292,80 e n. 2/112 del 30/04/2024 di € 1.392,51 e rispetto alle quali è stato
emesso il decreto ingiuntivo opposto, ivi compresi gli interessi, ovvero -in via graduata- ridurne l'importo nei termini di
ragione; - accertare e dichiarare in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, per le ragioni di cui in
narrativa, l'inadempimento della in ordine alle mancata esecuzione delle Controparte_3
affidate lavorazioni per demolizione edificio scolastico sito in Torino di Sangro (Ch) alla Via Aldo Moro n. 93, e
conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Società opponente, quantificabili nella complessiva somma di € 40.000,00, salvo altra maggiore e/o minore da accertarsi nel prosieguo e/o
che, comunque, sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- in subordine: nella denegata ipotesi di un eventuale
accoglimento, anche parziale, di quanto preteso dalla pure nelle minori Controparte_3
somme accertate, dichiarare la compensazione reciproca di ogni ipotetico credito accertato in favore della medesima con
il credito vantato (nei suoi confronti) dalla per le causali sopra esposte, nei limiti delle somme Parte_1
creditorie corrispondenti o di quelle ritenute di Giustizia o, in ulteriore subordine, ridurre l'importo richiesto con
decreto ingiuntivo n. 361/2024 (da revocarsi, in ogni caso) alla somma ritenuta di giustizia;
- in ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra chiesto, dedotto e eccepito, accertare e dichiarare
compensato il credito preteso dalla con quello della Controparte_3 Parte_1
per la spiegata domanda riconvenzionale nelle somme richieste o di Giustizia o, in ulteriore subordine, ridurre
[...]
l'importo ingiunto con il decreto opposto n. 361/2024, che va in ogni caso revocato, alla somma ritenuta di giustizia - in
ogni caso, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 361/2024
emesso dal Tribunale Ordinario di Chieti in data 2/09/2024 nell'ambito della procedura monitoria R.G. n. 907/2024 ad
istanza della perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e Controparte_3 compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Conclusioni dell'opposta: "Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare, in
principalità dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta,
nè il giudizio è di pronta soluzione;
in via principale respingere le domande ed eccezioni tutte proposte da parte attrice
in opposizione per le causali esposte in narrativa in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la
validità del decreto ingiuntivo n. 361/2024 del 02.09.2024 emesso dal Tribunale di Chieti, e dichiarare tenuta la società
al pagamento della somma di € 36.079,77, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese Parte_1 procedurali liquidate in € 1.370,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA sulle
somme imponibili e successive occorrende;
in via principale respingere la domanda riconvenzionale proposta da parte
attrice in opposizione per le causali esposte in narrativa in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto
confermare che nulla è dovuto dall'esponente in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della
domanda principale, respingere le domande ed eccezioni tutte proposte da parte attrice in opposizione per le causali
esposte in narrativa in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la validità del decreto ingiuntivo
n. 361/2024 del 02.09.2024 emesso dal Tribunale di Chieti, e dichiarare tenuta la società al Parte_1
pagamento della somma di € 36.079,77, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese procedurali liquidate in €
1.370,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA sulle somme imponibili e successive
occorrende, a titolo di arricchimento indebito per le prestazioni godute per tutte le ragioni sopra esposte in ogni caso con
il favore delle spese, competenze ed onorari tutti di causa”.
FATTO E DIRITTO Con decreto n. 361 del 2.9.2024 questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento, in Parte_1
favore della della somma di € 36.079,77 (oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura), quale residuo del corrispettivo dovuto a quest'ultima per forniture di merci e prestazioni lavorative.
La si è opposta al decreto, contestando la pretesa nel quantum, sostenendo di avere Parte_1
integralmente versato alla tutte le somme dovutele, anche per effetto di Controparte_3
compensazione dei crediti reciprocamente vantati, e che ogni eventuale credito riconosciuto alla
[...]
dovrebbe essere compensato con un suo credito pari ad € 36.600,00. Ha dedotto altresì di Controparte_3
avere subito dei danni patrimoniali in conseguenza dell'inadempimento, da parte della Controparte_4
dell'obbligo di demolire un istituto scolastico sito in Torino di Sangro.
[...]
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla o, in Controparte_3
subordine, la sua rideterminazione nel quantum, e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento della e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_3
subiti, quantificati in € 40.000,00; in via subordinata la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto alla con i crediti eccepiti, e la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Si è costituita in giudizio la deducendo di avere regolarmente eseguito tutti i Controparte_3
lavori indicati nelle fatture azionate in via monitoria, contestando il credito eccepito in via di compensazione, e dichiarando di non essersi resa inadempiente all'obbligo di demolizione dell'edificio sito in Torino di Sangro, non essendosi accordata con la sui corrispettivi dell'opera. Parte_1
Ha chiesto quindi la conferma del decreto ingiuntivo, l'accoglimento della sua domanda di condanna al pagamento della somma di € 36.079,77, il rigetto della domanda riconvenzionale, e, in subordine, la condanna della al pagamento della somma già indicata a titolo di indennizzo ex art. 2041 Parte_1
c.c.
Respinta con ordinanza dell'11.4.2025 la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante l'interpello del legale rappresentante della società opposta, e la prova testimoniale, quindi è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.11.2025.
1. Le fatture azionate dalla in sede monitoria attengono a lavori edili il cui Controparte_3
effettivo svolgimento non è stato negato dalla la quale, piuttosto, ha contestato la Parte_1
congruità degli importi richiestile.
1.1 In base ai generali principi in tema di onere della prova, dunque, la Controparte_3
avrebbe dovuto provare la congruità delle somme richieste con le fatture emesse, in termini di loro corrispondenza ad accordi intercorsi con la non potendo ovviamente le fatture, per Parte_1 la loro provenienza unilaterale, avere alcun valore probatorio in proposito.
L'opposta attrice in senso sostanziale, ha fornito una prova testimoniale Controparte_3
dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, ma non della correttezza nel quantum delle somme richieste, nonostante l'esplicita contestazione in proposito da parte della Parte_1
che non è stata sollevata soltanto con l'opposizione introduttiva del presente procedimento, nel corso del quale è stata peraltro confermata dai testimoni della medesima società opponente, bensì è
stata chiaramente rappresentata alla con due messaggi di posta Controparte_3
elettronica certificata dell'11 e 12 luglio 2024 con cui ha trasmesso una nota di riscontro, e quindi sin da epoca antecedente alla redazione ed al deposito del ricorso finalizzato all'emissione del provvedimento monitorio.
1.2 Nel presente procedimento, inoltre, la società opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte della opponente, non ha neanche chiesto di fornire la prova della congruità degli importi fatturati, importi che, almeno allo stato degli atti e del materiale istruttorio fornito, sono stati quantificati sulla base di determinazioni unilaterali, imponendosi dunque la reiezione della sua domanda e la revoca del decreto opposto.
1.3 Benché sia pacifico tra le parti -come detto- che le attività fatturate dalla e CP_1 CP_3
siano state effettivamente eseguite, la pretesa creditoria di quest'ultima non può trovare accoglimento neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c., come pure la medesima società ha richiesto, seppur in via subordinata, difettando il presupposto della residualità richiesto dall'art. 2042 c.c., poiché la può soddisfare la sua pretesa pecuniaria esperendo un'azione di Controparte_3
adempimento di obbligazione contrattuale, assolvendo l'onere di dimostrare il suo credito non solo nell'an (come ha fatto) ma anche nel quantum.
1.4 Si impone, quindi, la revoca del decreto opposto e la reiezione della domanda di pagamento formulata dalla . Controparte_3
2. Analoghe considerazioni devono farsi per le eccezioni sollevate dalla società opponente.
2.1 La ha eccepito in compensazione un credito di € 36.600,00, pari al saldo del Parte_1
corrispettivo dovutole per lavori effettuati (a beneficio della in un Controparte_1
cantiere sito in Atessa (Ch), di fornitura di materiale edile, di nolo di mini pala, mini escavatore ed attrezzature varie, opere che -come è emerso dalle testimonianze e dal certificato di ultimazione lavori- sono state concluse nel mese di settembre 2022.
Benché la abbia sostenuto di avere integralmente pagato il corrispettivo Controparte_4
dei lavori appena detti al momento della loro conclusione, e che la fattura n. 21 del 15.7.2024 di €
36.600,00 sia stata emessa dalla al solo fine di precostituirsi un documento su cui Parte_1
basare un'infondata eccezione di compensazione, va detto che l'istruttoria ha fornito una adeguata prova delle allegazioni di parte opponente, la quale ha sostenuto di avere differito l'emissione della predetta fattura su richiesta del legale rappresentante della Controparte_3
In primo luogo, infatti, tale richiesta trova una plausibile spiegazione nel complesso quadro di plurimi rapporti commerciali tra le due società, caratterizzato dalla disciplina delle reciproche ragioni di dare e avere mediante operazioni di compensazione tra i rispettivi crediti, ed è stata confermata non solo dai testi di parte opponente (sig.ri e , ma anche, almeno in CP_5 Pt_1
parte, dal sig. , legale rappresentante della società opposta, il quale nel corso del suo CP_3
interrogatorio ha dichiarato di non avere chiesto il differimento dell'emissione della fattura,
aggiungendo però le parole “forse gli ho detto di aspettare il pagamento”.
Tuttavia, anche la società opponente, dal canto suo, a fronte della contestazione della società
opposta, non ha né fornito, né chiesto di fornire, la minima prova del quantum pattuito per le forniture e della correttezza degli importi fatturati il 15.7.2024, e del fatto, strettamente connesso, che la somma fosse pari al residuo dovutole rispetto alle somme che ha ricevuto in precedenza, sempre per la medesima fornitura, dalla Controparte_3
2.2 La ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno cagionatole dal fatto Parte_1
che la non ha adempiuto gli obblighi assunti in virtù di un contratto Controparte_3
concluso il 30.4.2024, avendo omesso di demolire un istituto scolastico sito in Torino di Sangro,
imponendole di intervenire con proprio personale (n. 5 operai), per un periodo di 30 giorni, al costo a proprio carico di € 250,00 per ciascun lavoratore, al fine di rispettare i termini di consegna dei lavori e evitare l'applicazione di penali e sanzioni, fatto che le aveva impedito altresì di conseguire il
“Premio di accelerazione PNRR” di cui all'art. 9, punto 8, del contratto d'appalto ripassato con la committenza (Comune di Torino di Sangro).
Il fatto che tale obbligo di demolizione sia rimasto inadempiuto è pacifico tra le parti, essendo stato ammesso anche dai testi di parte opposta (con l'eccezione del sig. ), e dal legale Tes_1
rappresentante della stessa, il quale ha aggiunto che, concluso il contratto, di comune accordo con la l'inizio dei lavori era stato differito al saldo del residuo dovuto da quest'ultima, Parte_1
accordo di cui, però, non è stata fornita nessuna prova.
La tuttavia, non ha provato, né chiesto di provare, in alcun modo l'an ed il quantum Parte_1
dei danni lamentati, poiché:
✓ lo stesso teste di parte opponente sig. ha dichiarato che il personale impiegato nei Pt_1
lavori di demolizione, in sostituzione della inadempiente ha Controparte_3
ricevuto la stessa paga che gli sarebbe stata dovuta ove fosse stato adibito ad altre lavorazioni, e che quindi il pagamento degli operai non ha costituito una spesa ulteriore a quelle preventivate;
né la società opponente ha dedotto di avere dovuto rinunciare a ulteriori lavori, per avere dovuto impiegare il suo personale nei lavori di demolizione che dovevano essere svolti dalla Controparte_3
✓ nessuna, neanche vaga, indicazione è stata fornita in merito all'entità del “Premio di
accelerazione PNRR” che le sarebbe stato elargito in caso di anticipata consegna dei lavori
2.3 Anche la domanda riconvenzionale dell'opponente deve quindi essere respinta, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
3 La soccombenza reciproca delle parti induce a disporre l'integrale compensazione tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della così decide: Controparte_1
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e respinge la domanda di condanna formulata dalla Controparte_1
• respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Chieti, 27.11.2025
Il giudice
Marcello IN