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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13174/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
TRIPODI, e SA ER, elettivamente domiciliata in Piazza Mazzini, 15 Int. C9 Roma, presso il difensore APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con elezione CP_1 P.IVA_2 di domicilio digitale presso la pec del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e avversa deduzione, anche in via istruttoria, riformare la sentenza n. 5738 del 3 ottobre 2023, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, in persona della dott.ssa Larisa Marchioretto, nel giudizio avente R.G. n. 51548/2022 tra la deducente e e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata dalla deducente in CP_1 prime cure e pertanto condannare la convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 500,00, oltre interessi legali, per tutti i motivi esposti in questa sede ed in prime cure. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed accezione: in via principale:
pagina 1 di 6
rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate anche in primo grado perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di cui è causa;
CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 5738/23 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio nr. R.G. 51548/2022, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ( , per brevità), Parte_1 Pt_1 in qualità di cessionaria dei diritti spettanti ai due passeggeri, sig.ri e per le Pt_2 Pt_3 domande dalla stessa proposte ai sensi del Reg. CE 261/04, nei confronti di a seguito del CP_1 ritardo oltre le tre ore del volo aereo Palermo - Pisa del 6.5.2022. Il G.d.P. ha motivato il decisum sia perché la cessione dei diritti alla compensazione pecuniaria sarebbe risultata da un documento prodotto in copia, in difetto di documentazione alcuna che provasse l'identità certa dei cedenti e in difetto di autenticazione della sottoscrizione dei medesimi (alomeno dimostrata con la copia di un documento di identità di quest' ultimi), sia perché le condizioni generali di trasporto di all'art. 15.4 comma CP_1
2, da leggersi in combinato disposto con l'art. 1260 c.c., avrebbero previsto l'esclusione della cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni e al rimborso in favore di soggetti quale la società attrice,
Con atto di citazione notificato il 2.4.2024 , in qualità di cessionaria Parte_1 del credito dei sig.ri ed ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_4 Parte_5 primo grado. L'ha censurata sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del G.d.P. del documento probante la propria legittimazione attiva (in considerazione dell'intervenuta cessione del credito dei passeggeri in proprio favore), infatti, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di Pace, nel giudizio di primo grado sarebbe stata depositata la prova della cessione del credito dei passeggeri in proprio favore (con l'indicazione del codice PNR, con la produzione delle carte d'imbarco e dei documenti d'identità dei passeggeri), sostenendo che, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, tutti i documenti probanti la cessione del credito sarebbero stati prodotti nel giudizio di primo grado;
la cessione del credito (di cui all'art. 1260 e ss. c.c.) sarebbe un negozio a causa presunta e a forma libera.
Ha inoltre censurato la decisione del Giudice di prime cure anche in diritto, sotto il profilo della declaratoria di abusività della clausola 15.4 delle Condizioni Generali di trasporto di sia ai CP_1 sensi dell'art. 33 comma 2 lett. b) e t) del Codice del Consumo, sia ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n.
261/2004, come stabilito recentemente dalla Corte di Giustizia europea (causa C-11/23, ord.
29.2.2024).
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.9.2024 si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta appellata, , la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. attesa CP_1
l'incedibilità del credito dei passeggeri, in primis perchè la copia di un prestampato sarebbe inidonea a determinare l'identità dei contraenti (e, pertanto, la validità della cessione) e in secondo luogo perché la cessione del credito compiuta dai passeggeri a favore di sarebbe invalida anche alla luce Pt_1 della clausola 15.4 delle Condizioni generali di trasporto (che escluderebbe tale facoltà in armonia con il diritto nazionale vigente, come rilevato dal G.d.P.). In via subordinata, in caso di accoglimento dei motivi d'appello, ha ribadito che la compensazione di cui al Reg. CE 261/2004 (che ammetterebbe la prova liberatoria da parte della compagnia aerea) non sarebbe dovuta stante l'eccezionalità della circostanza nel caso de quo (forte vento sull'aeroporto di Palermo) in considerazione dell'adozione di tutte le misure ragionevoli e necessarie per evitare la cancellazione del volo, in particolare della necessità di pagina 3 di 6 predisporre un aeromobile sostitutivo con il relativo equipaggio per far fronte al dirottamento sull'aeroporto di Catania dell'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo acquistato dai passeggeri a causa del forte vento. Ha richiamato a sostegno la giurisprudenza della Corte di Giustizia che avrebbe chiarito come i diritti dei passeggeri debbano comunque essere bilanciati con quelli dei vettori aerei e, in particolare, come debba tenersi conto delle modalità di esercizio dell'attività, più specificamente, come uno stesso aeromobile possa effettuare più voli successivi e ogni circostanza eccezionale che incide su un aeromobile necessariamente si possa ripercuotere sui voli successivi
(Corte di Giustizia, sentenze del 11.06.2020 C-74/19 e del 22 aprile 2021 – C-826/19). Sempre la Corte di Giustizia, avrebbe chiarito il limite entro il quale il vettore è tenuto a spingersi per ridurre i disagi dei passeggeri: “Nell'ipotesi in cui misure del genere possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo interessato, in conformità con la giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, spetta poi al giudice nazionale assicurarsi che le misure di cui trattasi non impongano a tale vettore di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa” (Corte di Giustizia sentenza 4 maggio 2017 nella causa C-315/15). In forza di tale principio, sarebbe evidente che non possa essere imposto al vettore di avere immediatamente disponibile e pronto alla partenza un altro aeromobile con il relativo equipaggio per far fronte a circostanze impreviste ed eccezionali, alla luce del “principio di proporzionalità”. In concreto essa avrebbe operato il volo, seppure con ritardo, con il primo aeromobile libero (e relativo equipaggio) presente sullo scalo di Palermo, così evitando la cancellazione e riducendo i disagi dei passeggeri, avrebbe poi fornito piena assistenza a questi ultimi, informandoli del ritardo e dei loro diritti (doc. 7) prestando assistenza direttamente sullo scalo, anche tramite la società di handling. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
L'appello non può essere accolto, anche se per ragioni diverse rispetto a quelle poste dal G.d.P.
a fondamento della pronuncia impugnata.
In primo luogo deve diversamente delibarsi rispetto al giudice di primo grado la questione in merito alla legittimazione attiva della società appellante: la stessa ne è indubitabilmente dotata.
Invero non solo non si condivide in fatto quanto rilevato nella sentenza impugnata in merito al presunto difetto di prova della titolarità attiva di per il credito risarcitorio dei passeggeri Pt_1
e avendo la stessa depositato al giudizio di primo grado tutti i documenti Pt_2 Pt_3 legittimanti la predetta cessione e, invero, anche la copia dei documenti di identità dei passeggeri che il
G.d.P. ha rilevato come manchevoli, ma deve pienamente condividersi l'impostazione difensiva dell'appellante in merito all'abusività della clausola negoziale di cui all'art. 15.4 delle CG di trasporto della compagnia aerea, ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n. 261/2004, come stabilito recentemente dalla
Corte di Giustizia europea (causa C-11/23, ord. 29.2.2024).
Invero come affermato dalla Corte di Giustizia “Alla luce dell'obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri, sotteso in particolare all'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, e dell'interpretazione estensiva che occorre dare ai diritti conferiti a tali passeggeri, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, tale disposizione deve essere oggetto anch'essa, nella misura in cui stabilisce l'irrinunciabilità a tali diritti, di un'interpretazione estensiva
(v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-584/18,
pagina 4 di 6
EU:C:2020:324, punto 102). Quindi, tenuto conto dell'impiego, in tale disposizione, dell'avverbio «in particolare» e alla luce di tale obiettivo, devono essere considerate inammissibili non solo le clausole derogatorie presenti in un contratto di trasporto, atto di natura sinallagmatica cui il passeggero ha aderito, ma altresì, e a maggior ragione, quelle contenute in altri documenti redatti unilateralmente dal vettore aereo operativo e che quest'ultimo intenda far valere nei confronti dei passeggeri aerei interessati (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-
584/18, EU:C:2020:324, punto 102). La stessa disposizione può quindi essere applicata a clausole derogatorie che compaiono nelle condizioni generali di trasporto. Inoltre, considerato tale obiettivo e al fine di garantire l'effettività del diritto a compensazione dei passeggeri aerei, devono essere considerate inammissibili, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, non solo le rinunce o le restrizioni riguardanti direttamente tale diritto in sé e per sé, ma anche quelle che circoscrivono, a detrimento di detti passeggeri, le modalità dell'esercizio di tale diritto rispetto alle disposizioni normative applicabili. Infatti, per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti in conformità all'obiettivo enunciato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito
a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato”.
Nel merito però la domanda è infondata.
Al caso concreto è applicabile il Reg. Ce n. 261/2004 che ha introdotto la cd. compensazione pecuniaria per le ipotesi di ritardo aereo di cui agli artt. 3 e 7 del predetto regolamento.
Per la risoluzione del caso di specie deve in primo luogo procedersi dall'attenta considerazione del regime probatorio in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento Ce n. 261/2004 che prevede che “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, debba fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto […] ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento per caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate ex art. 6 comma 1 del Reg. Ce n. 261/2004” (cfr. Cass. ord. n. 1584/18) e che il vettore per liberarsi da tale presunzione è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in particolare “ il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto” (Cass. sent. n. 20787/04).
Dall'esame della documentazione prodotta nell'interesse dell'appellata deve ritenersi che effettivamente nel caso in esame si sia verificato un evento di natura eccezionale e imprevedibile, di pagina 5 di 6 portata tale da giustificare il ritardo, secondo l'interpretazione offerta dalla stessa Corte di Giustizia che, con la pronuncia nella causa C-549/07, ha precisato che “possono essere considerate circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo” (cfr. sentenza 4 maggio 2017- C 315-15). Infatti dai docc. 5 a, 5 b, 5 d prodotti in primo grado da si evince come le raffiche di vento su Palermo tra il 5 e il 6 maggio CP_1 del 2022 siano state di tale intensità, con una tale gravità dei danni riportati in città (perfettamente visibili nelle fotografie allegate in atti, cfr. doc. 5b e riportate sulla stampa locale, cfr. doc. 5 d) da ritenersi circostanza eccezionale da sfuggire al controllo del vettore. Inoltre sempre dalla documentazione allegata dall'appellata si evince che la compagnia aerea in ogni caso ebbe ad adottare misure opportune e tempestive per fronteggiare l'evento e per consentire ai passeggeri di effettuare la tratta aerea con un altro velivolo, mentre quello deputato al trasporto dei passeggeri era stato dirottato sull'aeroporto di Catania, nel tempo strettamente necessario al suo reperimento, circostanza da esaminarsi sempre nell'ambito dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia europea che ha chiarito il limite entro il quale il vettore è tenuto a spingersi per ridurre i disagi dei passeggeri, in un'ottica di evidente bilanciamento degli opporti interessi delle parti, evidenziando come: “Nell'ipotesi in cui misure del genere possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo interessato, in conformità con la giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, spetta poi al giudice nazionale assicurarsi che le misure di cui trattasi non impongano a tale vettore di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa” (Corte di Giustizia sentenza 4 maggio 2017 nella causa C-315/15). In forza di tale principio, appare evidente che non possa essere imposto al vettore di avere immediatamente disponibile e pronto per la partenza un altro aeromobile con il relativo equipaggio per far fronte a circostanze impreviste ed eccezionali della natura di quelle esaminate. Dagli atti emerge anche che la compagnia aerea ebbe ad avvisare tempestivamente e diligentemente i passeggeri al fine di ridurre tutti i possibili disagi per il ritardo del volo (doc. 7 . CP_1
Pertanto, pur non condividendosi la decisione di prime cure in punto legittimazione attiva dell'appellante, la domanda dev'essere respinta nel merito, per quanto sopra esposto.
L'esito del giudizio suggerisce di risolvere il tema delle spese di lite tra le parti con l'integrale compensazione delle stesse sia per il primo grado che per il presente grado d'appello, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma la sentenza di primo grado in punto legittimazione attiva di;
Parte_1 respinge nel merito l'appello; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado e del presente grado d'appello.
Milano, 12 maggio 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13174/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
TRIPODI, e SA ER, elettivamente domiciliata in Piazza Mazzini, 15 Int. C9 Roma, presso il difensore APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con elezione CP_1 P.IVA_2 di domicilio digitale presso la pec del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria e avversa deduzione, anche in via istruttoria, riformare la sentenza n. 5738 del 3 ottobre 2023, non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, in persona della dott.ssa Larisa Marchioretto, nel giudizio avente R.G. n. 51548/2022 tra la deducente e e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata dalla deducente in CP_1 prime cure e pertanto condannare la convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 500,00, oltre interessi legali, per tutti i motivi esposti in questa sede ed in prime cure. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed accezione: in via principale:
pagina 1 di 6
rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate anche in primo grado perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di cui è causa;
CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 5738/23 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio nr. R.G. 51548/2022, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ( , per brevità), Parte_1 Pt_1 in qualità di cessionaria dei diritti spettanti ai due passeggeri, sig.ri e per le Pt_2 Pt_3 domande dalla stessa proposte ai sensi del Reg. CE 261/04, nei confronti di a seguito del CP_1 ritardo oltre le tre ore del volo aereo Palermo - Pisa del 6.5.2022. Il G.d.P. ha motivato il decisum sia perché la cessione dei diritti alla compensazione pecuniaria sarebbe risultata da un documento prodotto in copia, in difetto di documentazione alcuna che provasse l'identità certa dei cedenti e in difetto di autenticazione della sottoscrizione dei medesimi (alomeno dimostrata con la copia di un documento di identità di quest' ultimi), sia perché le condizioni generali di trasporto di all'art. 15.4 comma CP_1
2, da leggersi in combinato disposto con l'art. 1260 c.c., avrebbero previsto l'esclusione della cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni e al rimborso in favore di soggetti quale la società attrice,
Con atto di citazione notificato il 2.4.2024 , in qualità di cessionaria Parte_1 del credito dei sig.ri ed ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_4 Parte_5 primo grado. L'ha censurata sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del G.d.P. del documento probante la propria legittimazione attiva (in considerazione dell'intervenuta cessione del credito dei passeggeri in proprio favore), infatti, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di Pace, nel giudizio di primo grado sarebbe stata depositata la prova della cessione del credito dei passeggeri in proprio favore (con l'indicazione del codice PNR, con la produzione delle carte d'imbarco e dei documenti d'identità dei passeggeri), sostenendo che, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, tutti i documenti probanti la cessione del credito sarebbero stati prodotti nel giudizio di primo grado;
la cessione del credito (di cui all'art. 1260 e ss. c.c.) sarebbe un negozio a causa presunta e a forma libera.
Ha inoltre censurato la decisione del Giudice di prime cure anche in diritto, sotto il profilo della declaratoria di abusività della clausola 15.4 delle Condizioni Generali di trasporto di sia ai CP_1 sensi dell'art. 33 comma 2 lett. b) e t) del Codice del Consumo, sia ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n.
261/2004, come stabilito recentemente dalla Corte di Giustizia europea (causa C-11/23, ord.
29.2.2024).
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.9.2024 si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta appellata, , la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. attesa CP_1
l'incedibilità del credito dei passeggeri, in primis perchè la copia di un prestampato sarebbe inidonea a determinare l'identità dei contraenti (e, pertanto, la validità della cessione) e in secondo luogo perché la cessione del credito compiuta dai passeggeri a favore di sarebbe invalida anche alla luce Pt_1 della clausola 15.4 delle Condizioni generali di trasporto (che escluderebbe tale facoltà in armonia con il diritto nazionale vigente, come rilevato dal G.d.P.). In via subordinata, in caso di accoglimento dei motivi d'appello, ha ribadito che la compensazione di cui al Reg. CE 261/2004 (che ammetterebbe la prova liberatoria da parte della compagnia aerea) non sarebbe dovuta stante l'eccezionalità della circostanza nel caso de quo (forte vento sull'aeroporto di Palermo) in considerazione dell'adozione di tutte le misure ragionevoli e necessarie per evitare la cancellazione del volo, in particolare della necessità di pagina 3 di 6 predisporre un aeromobile sostitutivo con il relativo equipaggio per far fronte al dirottamento sull'aeroporto di Catania dell'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo acquistato dai passeggeri a causa del forte vento. Ha richiamato a sostegno la giurisprudenza della Corte di Giustizia che avrebbe chiarito come i diritti dei passeggeri debbano comunque essere bilanciati con quelli dei vettori aerei e, in particolare, come debba tenersi conto delle modalità di esercizio dell'attività, più specificamente, come uno stesso aeromobile possa effettuare più voli successivi e ogni circostanza eccezionale che incide su un aeromobile necessariamente si possa ripercuotere sui voli successivi
(Corte di Giustizia, sentenze del 11.06.2020 C-74/19 e del 22 aprile 2021 – C-826/19). Sempre la Corte di Giustizia, avrebbe chiarito il limite entro il quale il vettore è tenuto a spingersi per ridurre i disagi dei passeggeri: “Nell'ipotesi in cui misure del genere possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo interessato, in conformità con la giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, spetta poi al giudice nazionale assicurarsi che le misure di cui trattasi non impongano a tale vettore di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa” (Corte di Giustizia sentenza 4 maggio 2017 nella causa C-315/15). In forza di tale principio, sarebbe evidente che non possa essere imposto al vettore di avere immediatamente disponibile e pronto alla partenza un altro aeromobile con il relativo equipaggio per far fronte a circostanze impreviste ed eccezionali, alla luce del “principio di proporzionalità”. In concreto essa avrebbe operato il volo, seppure con ritardo, con il primo aeromobile libero (e relativo equipaggio) presente sullo scalo di Palermo, così evitando la cancellazione e riducendo i disagi dei passeggeri, avrebbe poi fornito piena assistenza a questi ultimi, informandoli del ritardo e dei loro diritti (doc. 7) prestando assistenza direttamente sullo scalo, anche tramite la società di handling. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
L'appello non può essere accolto, anche se per ragioni diverse rispetto a quelle poste dal G.d.P.
a fondamento della pronuncia impugnata.
In primo luogo deve diversamente delibarsi rispetto al giudice di primo grado la questione in merito alla legittimazione attiva della società appellante: la stessa ne è indubitabilmente dotata.
Invero non solo non si condivide in fatto quanto rilevato nella sentenza impugnata in merito al presunto difetto di prova della titolarità attiva di per il credito risarcitorio dei passeggeri Pt_1
e avendo la stessa depositato al giudizio di primo grado tutti i documenti Pt_2 Pt_3 legittimanti la predetta cessione e, invero, anche la copia dei documenti di identità dei passeggeri che il
G.d.P. ha rilevato come manchevoli, ma deve pienamente condividersi l'impostazione difensiva dell'appellante in merito all'abusività della clausola negoziale di cui all'art. 15.4 delle CG di trasporto della compagnia aerea, ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n. 261/2004, come stabilito recentemente dalla
Corte di Giustizia europea (causa C-11/23, ord. 29.2.2024).
Invero come affermato dalla Corte di Giustizia “Alla luce dell'obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri, sotteso in particolare all'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, e dell'interpretazione estensiva che occorre dare ai diritti conferiti a tali passeggeri, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, tale disposizione deve essere oggetto anch'essa, nella misura in cui stabilisce l'irrinunciabilità a tali diritti, di un'interpretazione estensiva
(v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-584/18,
pagina 4 di 6
EU:C:2020:324, punto 102). Quindi, tenuto conto dell'impiego, in tale disposizione, dell'avverbio «in particolare» e alla luce di tale obiettivo, devono essere considerate inammissibili non solo le clausole derogatorie presenti in un contratto di trasporto, atto di natura sinallagmatica cui il passeggero ha aderito, ma altresì, e a maggior ragione, quelle contenute in altri documenti redatti unilateralmente dal vettore aereo operativo e che quest'ultimo intenda far valere nei confronti dei passeggeri aerei interessati (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Blue Air – Airline Management Solutions, C-
584/18, EU:C:2020:324, punto 102). La stessa disposizione può quindi essere applicata a clausole derogatorie che compaiono nelle condizioni generali di trasporto. Inoltre, considerato tale obiettivo e al fine di garantire l'effettività del diritto a compensazione dei passeggeri aerei, devono essere considerate inammissibili, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, non solo le rinunce o le restrizioni riguardanti direttamente tale diritto in sé e per sé, ma anche quelle che circoscrivono, a detrimento di detti passeggeri, le modalità dell'esercizio di tale diritto rispetto alle disposizioni normative applicabili. Infatti, per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti in conformità all'obiettivo enunciato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito
a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall'intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato”.
Nel merito però la domanda è infondata.
Al caso concreto è applicabile il Reg. Ce n. 261/2004 che ha introdotto la cd. compensazione pecuniaria per le ipotesi di ritardo aereo di cui agli artt. 3 e 7 del predetto regolamento.
Per la risoluzione del caso di specie deve in primo luogo procedersi dall'attenta considerazione del regime probatorio in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento Ce n. 261/2004 che prevede che “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione del volo o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, debba fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto […] ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento per caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate ex art. 6 comma 1 del Reg. Ce n. 261/2004” (cfr. Cass. ord. n. 1584/18) e che il vettore per liberarsi da tale presunzione è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in particolare “ il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto” (Cass. sent. n. 20787/04).
Dall'esame della documentazione prodotta nell'interesse dell'appellata deve ritenersi che effettivamente nel caso in esame si sia verificato un evento di natura eccezionale e imprevedibile, di pagina 5 di 6 portata tale da giustificare il ritardo, secondo l'interpretazione offerta dalla stessa Corte di Giustizia che, con la pronuncia nella causa C-549/07, ha precisato che “possono essere considerate circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo” (cfr. sentenza 4 maggio 2017- C 315-15). Infatti dai docc. 5 a, 5 b, 5 d prodotti in primo grado da si evince come le raffiche di vento su Palermo tra il 5 e il 6 maggio CP_1 del 2022 siano state di tale intensità, con una tale gravità dei danni riportati in città (perfettamente visibili nelle fotografie allegate in atti, cfr. doc. 5b e riportate sulla stampa locale, cfr. doc. 5 d) da ritenersi circostanza eccezionale da sfuggire al controllo del vettore. Inoltre sempre dalla documentazione allegata dall'appellata si evince che la compagnia aerea in ogni caso ebbe ad adottare misure opportune e tempestive per fronteggiare l'evento e per consentire ai passeggeri di effettuare la tratta aerea con un altro velivolo, mentre quello deputato al trasporto dei passeggeri era stato dirottato sull'aeroporto di Catania, nel tempo strettamente necessario al suo reperimento, circostanza da esaminarsi sempre nell'ambito dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia europea che ha chiarito il limite entro il quale il vettore è tenuto a spingersi per ridurre i disagi dei passeggeri, in un'ottica di evidente bilanciamento degli opporti interessi delle parti, evidenziando come: “Nell'ipotesi in cui misure del genere possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo interessato, in conformità con la giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, spetta poi al giudice nazionale assicurarsi che le misure di cui trattasi non impongano a tale vettore di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa” (Corte di Giustizia sentenza 4 maggio 2017 nella causa C-315/15). In forza di tale principio, appare evidente che non possa essere imposto al vettore di avere immediatamente disponibile e pronto per la partenza un altro aeromobile con il relativo equipaggio per far fronte a circostanze impreviste ed eccezionali della natura di quelle esaminate. Dagli atti emerge anche che la compagnia aerea ebbe ad avvisare tempestivamente e diligentemente i passeggeri al fine di ridurre tutti i possibili disagi per il ritardo del volo (doc. 7 . CP_1
Pertanto, pur non condividendosi la decisione di prime cure in punto legittimazione attiva dell'appellante, la domanda dev'essere respinta nel merito, per quanto sopra esposto.
L'esito del giudizio suggerisce di risolvere il tema delle spese di lite tra le parti con l'integrale compensazione delle stesse sia per il primo grado che per il presente grado d'appello, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma la sentenza di primo grado in punto legittimazione attiva di;
Parte_1 respinge nel merito l'appello; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado e del presente grado d'appello.
Milano, 12 maggio 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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