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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5125/23 R.G e vertente TRA
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Teresa Parte_1
Viggiano;
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t.
[...]
Rapp.ti e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dall Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei funzionari
[...] CP_5
e Controparte_6 CP_7
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.08.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe, conveniva in giudizio il e l Controparte_8 Controparte_9 chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento di
[...] annullamento di ufficio e/o di revoca dei trasferimenti interprovinciali (prot. n. 13067 del 6.7.2023), di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale presso la sede indicata in ricorso. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente deduceva di essere dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di DSGA (direttore Controparte_8 dei servizi generali ed amministrativi) con titolarità in provincia di Torino;
di aver presentato all'ufficio scolastico provinciale di Torino la domanda per la mobilità interprovinciale al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di (a seguito della CP_3 pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità del personale docente e Ata prot. n. 36 del 1.3.2023); di essere risultata destinataria di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/24 presso la scuola collocandosi in seconda posizione nella graduatoria relativa ai Persona_1 trasferimenti da fuori provincia. Evidenziava, infine, che, in data 6.7.23, l'Amministrazione convenuta revocava il trasferimento in precedenza riconosciutole. Precisava, altresì, di usufruire della assegnazione provvisoria per l'anno scolastico corrente, usufruendo del diritto alla precedenza previsto per gli aventi necessità di cure di carattere continuativo ex art. 18 co. 1 punto III lett. e) del CCNI, essendo affetta da grave patologia medica, comprovata da certificazioni mediche allegate al ricorso. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale in precedenza riconosciuto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano le resistenti contestando l'avversa interpretazione della normativa di settore e chiedendo il rigetto del ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione deli documenti prodotti dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO È opportuno, brevemente, ripercorrere il quadro normativo che regola la materia. La L. 178/20 (legge di Bilancio 2021), all'art. 1 comma 978, ha previsto che, limitatamente all'a.s. 2021/2022, al fine di venire incontro alle esigenze delle istituzioni scolastiche, in ragione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, venisse ridotto da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. La norma, dunque, introduceva, l'anno scolastico 2021/2022 una deroga all'art. 4, commi 69 e 70 L. 183/11 (legge di Stabilità 2012) che fissava a 600 (ovvero 400 per i comuni montani) il numero degli alunni necessario ad assicurare alle scuole un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. La L. 234/21 (legge di bilancio 2022) aveva poi previsto l'estensione del meccanismo di cui all'art.1 co. 978 anche all'anno scolastico 2023/24. Tale normativa è stata recepita nelle O.M. nn. 45/2022 e 36/2023. Infatti, sia l'art. 24, comma 3, dell'O.M. 45/22 che l'art. 28 dell'O.M. n. 36/23, dispongono testualmente che “Al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale”. Tale normativa secondaria è stata emanata in conformità delle previsioni delle leggi di bilancio, con la finalità di preservare i contingenti provinciali dei DSGA, al fine di non creare, negli anni scolastici successivi al 2023-24, terminata la suddetta deroga, situazioni di soprannumerarietà dei DGSA. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA Così delineato il quadro della normativa primaria e secondaria che regola la materia, occorre darne concreta applicazione alla fattispecie oggetto di causa. Risulta dalla documentazione allegata e, comunque, non è oggetto di contestazione da parte del , che la ricorrente presentava domanda di mobilità interprovinciale, CP_8 collocandosi al secondo posto nella relativa graduatoria e risultando, in tal modo, destinataria del trasferimento presso l'Istituto Giacomo Vitale. Dall'esame della domanda di mobilità in atti risulta, infatti, che la ricorrente chiedeva quale unica sede di destinazione l'istituto G. Vitale di Piedimonte Matese, sede presso la quale chiede anche di essere destinata a mezzo del presente ricorso (cfr. conclusioni). Nondimeno, la parte convenuta, preso atto di aver inserito nel computo dei posti destinati alla mobilità interprovinciale anche gli Istituti dimensionati per effetto delle disposizioni derogatorie sopra richiamate (legge di bilancio 2021 e 2022), revocava i trasferimenti per come pubblicati in data 1.06.23. Invero, l'art. 28 dell'O.M. n. 36/2023 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/24, prevede che le scuole sottodimensionate (istituzioni scolastiche con meno di 500 alunni in base all'art. 1 c. 978 L. 178/2020, da legge di bilancio 2021) non possano essere conteggiate nella quota del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale (“i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.”). A sostegno della legittimità del contegno tenuto in occasione della revoca, l'Amministrazione ha richiamato le anzidette disposizioni normative e le ordinanze ministeriali emanate a valle, ponendo in luce proprio l'erroneo presupposto sul quale erano stati deliberati i trasferimenti. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la tesi difensiva della convenuta non sia condivisibile, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Ebbene, non vi è dubbio che le scuole dimensionate a norma della legge di bilancio 2022 non dovessero essere incluse nel novero degli istituti da inserire nell'elenco di quelli da considerare ai fini del trasferimento. La scelta di procedere alla revoca di tutti i trasferimenti disposti, tuttavia, si è tradotta nel mancato espletamento delle procedure di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/24. Più correttamente il , preso atto dell'errore commesso a monte, avrebbe dovuto CP_8 rettificare il computo degli istituti dimensionati e procedere alla revoca dei soli trasferimenti disposti “in eccedenza” rispetto al numero delle scuole risultate disponibili all'esito del nuovo computo. Ovvero, avrebbe dovuto procedere a nuovo espletamento della procedura, tenuto conto dei posti come risultanti per effetto dell'esclusione delle scuole erroneamente inserite nel computo. Ciononostante, il ricorso non può trovare accoglimento. Invero, per come già evidenziato, nella domanda di trasferimento, l'istante ha chiesto di essere destinata specificamente all'istituto G. Vitale di Piedimonte. Nelle conclusioni del ricorso, poi, ella chiede “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale presso: - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.VITALE" VIA V. C.F._1
CASO, 2, PIEDIMONTE MATESE (81016), COMUNE G596 - PIEDIMONTE MATESE , DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI”. Ebbene, la domanda non può trovare accoglimento in quanto l'Istituto Vitale risulta proprio l'unico ad essere stato espunto dall'elenco delle sedi disponibili, in quanto rientrante tra quelli “istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. In particolare, dalla documentazione allegata al ricorso e da quella (che si acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) depositata in data 4.06.25, si evince che l'Istituto Vitale risulta dimensionato a norma della Legge di stabilità citata, sicchè non poteva essere inserito nell'elenco delle sedi disponibili nei movimenti interprovinciali e dei posti in organico di diritto (scuole con almeno 500 alunni e 300 per comunità montane e piccole isole), bensì nel contingente dell'organico di fatto, considerato che era interessata dall'applicazione di legge di bilancio 2021 come previsto dal decreto interministeriale di cui alla nota del 29.04.22 (“L'abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento: il medesimo, infatti, è finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia. La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL. esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto”). Ne consegue, che il tribunale non può condannare l'amministrazione a trasferire la ricorrente presso un istituto che non disponeva dei requisiti normativi per essere inserito nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interprovinciale. MOTIVI DI RICORSO: VIOLAZIONE L. 241/90 Ciò posto, va anche chiarito che sono infondate le censure incentrate sulla violazione della L. 241/90, di mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e vizio di motivazione, nonché di eccesso di potere. Il presente giudizio incardinato innanzi al Giudice del lavoro, invero, ha ad oggetto il rapporto, non l'atto con il quale l'amministrazione ha disposto la revoca del trasferimento. Per come diffusamente argomentato innanzi, invero, l'accertamento di eventuali difformità tra gli atti posti in essere dall'amministrazione e gli obblighi imposti dalla L. 241/90 non potrebbe comunque portare all'accoglimento del ricorso, alla luce dell'inequivocabile tenore normativo. Esse, al più, potrebbero rilevare in ragione di pretese risarcitorie, non oggetto del presente giudizio. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento tenuto dall'amministrazione che ha erroneamente inserito l'istituto Vitale tra le scuole destinate alla mobilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Teresa Parte_1
Viggiano;
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t.
[...]
Rapp.ti e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dall Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei funzionari
[...] CP_5
e Controparte_6 CP_7
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.08.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe, conveniva in giudizio il e l Controparte_8 Controparte_9 chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento di
[...] annullamento di ufficio e/o di revoca dei trasferimenti interprovinciali (prot. n. 13067 del 6.7.2023), di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale presso la sede indicata in ricorso. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente deduceva di essere dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di DSGA (direttore Controparte_8 dei servizi generali ed amministrativi) con titolarità in provincia di Torino;
di aver presentato all'ufficio scolastico provinciale di Torino la domanda per la mobilità interprovinciale al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di (a seguito della CP_3 pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità del personale docente e Ata prot. n. 36 del 1.3.2023); di essere risultata destinataria di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/24 presso la scuola collocandosi in seconda posizione nella graduatoria relativa ai Persona_1 trasferimenti da fuori provincia. Evidenziava, infine, che, in data 6.7.23, l'Amministrazione convenuta revocava il trasferimento in precedenza riconosciutole. Precisava, altresì, di usufruire della assegnazione provvisoria per l'anno scolastico corrente, usufruendo del diritto alla precedenza previsto per gli aventi necessità di cure di carattere continuativo ex art. 18 co. 1 punto III lett. e) del CCNI, essendo affetta da grave patologia medica, comprovata da certificazioni mediche allegate al ricorso. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale in precedenza riconosciuto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano le resistenti contestando l'avversa interpretazione della normativa di settore e chiedendo il rigetto del ricorso. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione deli documenti prodotti dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO È opportuno, brevemente, ripercorrere il quadro normativo che regola la materia. La L. 178/20 (legge di Bilancio 2021), all'art. 1 comma 978, ha previsto che, limitatamente all'a.s. 2021/2022, al fine di venire incontro alle esigenze delle istituzioni scolastiche, in ragione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, venisse ridotto da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. La norma, dunque, introduceva, l'anno scolastico 2021/2022 una deroga all'art. 4, commi 69 e 70 L. 183/11 (legge di Stabilità 2012) che fissava a 600 (ovvero 400 per i comuni montani) il numero degli alunni necessario ad assicurare alle scuole un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva. La L. 234/21 (legge di bilancio 2022) aveva poi previsto l'estensione del meccanismo di cui all'art.1 co. 978 anche all'anno scolastico 2023/24. Tale normativa è stata recepita nelle O.M. nn. 45/2022 e 36/2023. Infatti, sia l'art. 24, comma 3, dell'O.M. 45/22 che l'art. 28 dell'O.M. n. 36/23, dispongono testualmente che “Al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale”. Tale normativa secondaria è stata emanata in conformità delle previsioni delle leggi di bilancio, con la finalità di preservare i contingenti provinciali dei DSGA, al fine di non creare, negli anni scolastici successivi al 2023-24, terminata la suddetta deroga, situazioni di soprannumerarietà dei DGSA. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA Così delineato il quadro della normativa primaria e secondaria che regola la materia, occorre darne concreta applicazione alla fattispecie oggetto di causa. Risulta dalla documentazione allegata e, comunque, non è oggetto di contestazione da parte del , che la ricorrente presentava domanda di mobilità interprovinciale, CP_8 collocandosi al secondo posto nella relativa graduatoria e risultando, in tal modo, destinataria del trasferimento presso l'Istituto Giacomo Vitale. Dall'esame della domanda di mobilità in atti risulta, infatti, che la ricorrente chiedeva quale unica sede di destinazione l'istituto G. Vitale di Piedimonte Matese, sede presso la quale chiede anche di essere destinata a mezzo del presente ricorso (cfr. conclusioni). Nondimeno, la parte convenuta, preso atto di aver inserito nel computo dei posti destinati alla mobilità interprovinciale anche gli Istituti dimensionati per effetto delle disposizioni derogatorie sopra richiamate (legge di bilancio 2021 e 2022), revocava i trasferimenti per come pubblicati in data 1.06.23. Invero, l'art. 28 dell'O.M. n. 36/2023 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/24, prevede che le scuole sottodimensionate (istituzioni scolastiche con meno di 500 alunni in base all'art. 1 c. 978 L. 178/2020, da legge di bilancio 2021) non possano essere conteggiate nella quota del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale (“i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.”). A sostegno della legittimità del contegno tenuto in occasione della revoca, l'Amministrazione ha richiamato le anzidette disposizioni normative e le ordinanze ministeriali emanate a valle, ponendo in luce proprio l'erroneo presupposto sul quale erano stati deliberati i trasferimenti. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la tesi difensiva della convenuta non sia condivisibile, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Ebbene, non vi è dubbio che le scuole dimensionate a norma della legge di bilancio 2022 non dovessero essere incluse nel novero degli istituti da inserire nell'elenco di quelli da considerare ai fini del trasferimento. La scelta di procedere alla revoca di tutti i trasferimenti disposti, tuttavia, si è tradotta nel mancato espletamento delle procedure di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/24. Più correttamente il , preso atto dell'errore commesso a monte, avrebbe dovuto CP_8 rettificare il computo degli istituti dimensionati e procedere alla revoca dei soli trasferimenti disposti “in eccedenza” rispetto al numero delle scuole risultate disponibili all'esito del nuovo computo. Ovvero, avrebbe dovuto procedere a nuovo espletamento della procedura, tenuto conto dei posti come risultanti per effetto dell'esclusione delle scuole erroneamente inserite nel computo. Ciononostante, il ricorso non può trovare accoglimento. Invero, per come già evidenziato, nella domanda di trasferimento, l'istante ha chiesto di essere destinata specificamente all'istituto G. Vitale di Piedimonte. Nelle conclusioni del ricorso, poi, ella chiede “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento interprovinciale presso: - ISTITUTO COMPRENSIVO "G.VITALE" VIA V. C.F._1
CASO, 2, PIEDIMONTE MATESE (81016), COMUNE G596 - PIEDIMONTE MATESE , DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI”. Ebbene, la domanda non può trovare accoglimento in quanto l'Istituto Vitale risulta proprio l'unico ad essere stato espunto dall'elenco delle sedi disponibili, in quanto rientrante tra quelli “istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. In particolare, dalla documentazione allegata al ricorso e da quella (che si acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) depositata in data 4.06.25, si evince che l'Istituto Vitale risulta dimensionato a norma della Legge di stabilità citata, sicchè non poteva essere inserito nell'elenco delle sedi disponibili nei movimenti interprovinciali e dei posti in organico di diritto (scuole con almeno 500 alunni e 300 per comunità montane e piccole isole), bensì nel contingente dell'organico di fatto, considerato che era interessata dall'applicazione di legge di bilancio 2021 come previsto dal decreto interministeriale di cui alla nota del 29.04.22 (“L'abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento: il medesimo, infatti, è finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia. La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL. esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto”). Ne consegue, che il tribunale non può condannare l'amministrazione a trasferire la ricorrente presso un istituto che non disponeva dei requisiti normativi per essere inserito nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interprovinciale. MOTIVI DI RICORSO: VIOLAZIONE L. 241/90 Ciò posto, va anche chiarito che sono infondate le censure incentrate sulla violazione della L. 241/90, di mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e vizio di motivazione, nonché di eccesso di potere. Il presente giudizio incardinato innanzi al Giudice del lavoro, invero, ha ad oggetto il rapporto, non l'atto con il quale l'amministrazione ha disposto la revoca del trasferimento. Per come diffusamente argomentato innanzi, invero, l'accertamento di eventuali difformità tra gli atti posti in essere dall'amministrazione e gli obblighi imposti dalla L. 241/90 non potrebbe comunque portare all'accoglimento del ricorso, alla luce dell'inequivocabile tenore normativo. Esse, al più, potrebbero rilevare in ragione di pretese risarcitorie, non oggetto del presente giudizio. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento tenuto dall'amministrazione che ha erroneamente inserito l'istituto Vitale tra le scuole destinate alla mobilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli