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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/08/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 888/2023 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Mussomeli (CL) al Viale Europa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dario
Bullaro, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Agrigento, in via Fosse Ardeatine, 47 presso lo studio dell'avv. Teres'Alba Raguccia che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/2/2025 la causa è stata rimessa in decisione e la ricorrente così precisava le sue conclusioni: “ -Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
-Affidare in via esclusiva i figli minori alla madre, con diritto di visita al padre previo accordo con la stessa;
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile;
-Disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della moglie, quale CP_1 contributo di mantenimento per la stessa, la somma di Euro 400,00 o comunque la somma che sarà ritenuta equa, secondo le capacità contributive del marito, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat e da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese;
-Disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della moglie, quale CP_1 contributo di mantenimento per i 5 figli, la somma di Euro 1.000,00 (Euro 200,00 a figlio) o comunque la somma che sarà ritenuta equa, secondo le capacità contributive del marito, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese, oltre al concorso al 50% per le spese straordinarie”.
Il convenuto così precisava le sue conclusioni:
“ Voglia il Tribunale:
- pronunciare la separazione personale tra i coniugi e rigettando CP_1 Parte_1 la richiesta di addebito della separazione in danno del resistente;
- In ogni caso rigettare la domanda di contributo al mantenimento della moglie perché non dovuto in relazione alla capacità lavorativa della stessa, ed in considerazione della circostanza che quest'ultima potrebbe essere economicamente autosufficiente e godere di redditi propri del tutto sufficienti a soddisfare le sue esigenze economiche ed in misura superiore a quella del marito in quanto percepisce per intero il reddito di cittadinanza e l'assegno unico arrivando a percepire circa € 2.100,00; inoltre, la medesima, come evidenziato dal Servizi Sociali nella relazione del 12/02/2024 “…. saltuariamente svolge
l'attività di badante”.
- Rigettare la richiesta di affido esclusivo dei minori e confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso il madre nell'abitazione coniugale e con possibilità per il padre di vederli e di incontrali in qualsiasi momento, previo accordo, con la moglie e nel rispetto degli impegni scolastici e ludici e disporre in caso di disaccordo un piano per poter garantire il diritto di visita del padre, anche con il monitoraggio dei servizi sociali del Comune di Mussomeli, con giorni e ore prestabilite da codesto On.le Tribunale.
- Confermare l'ordinanza dei provvedimenti nella parte in cui dispone a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per i 5 figli minori la complessiva Pt_1 somma di € 500,00 (100,00 € a figlio) oltre al 50 %, alle spese straordinarie di cui al protocollo di codesto Tribunale del 2018; - disporre che l'assegno unico venga corrisposto in egual misura ad entrambi i coniugi come per legge”.
Il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale per le decisioni inerenti la prole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.06.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con CP_1 il 29/08/2012, da cui nascevano cinque figli: (nato il [...]),
[...] Persona_1 Per_2
(nato il [...]) (nato il [...]), ( nato il [...] ) e
[...] Per_3 Persona_4 Per_5
(nato il [...]), ha agito in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale con
[...] addebito al convenuto, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori, con onere per il convenuto di corrisponderle un assegno mensile di 400,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento, oltre ad un assegno mensile di 1000,00 euro a titolo di contributo per i figli minori ed alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse.
La ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale era divenuto intollerabile a causa del comportamento del convenuto il quale aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con una donna, con la quale poi lo stesso intraprendeva una convivenza dopo l'abbandono dalla casa coniugale, concependo un figlio.
In data 19.09.2023 si costituiva il sig. non opponendosi alla chiesta pronuncia della CP_1 separazione personale, contestando la richiesta di affidamento esclusivo e la ricostruzione dei fatti per come prospettata dalla ricorrente.
Dopo aver sentito le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza del 16.10.2023, resa ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c. così disponeva: “autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
affida congiuntamente ad entrambi i genitori i cinque figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegna alla sig.ra la casa familiare sita in Mussomeli in via Indipendenza;
Parte_1 dispone che i Servizi Sociali del Comune di Mussomeli proseguano il già promosso progetto di sostegno alla genitorialità, avviando per i figli minori già scolarizzati il servizio educativo domiciliare e sostenendo la sig.ra nella Parte_1 gestione della vita quotidiana e attivando anche un intervento di mediazione familiare;
C onera i Servizi Sociali del Comune Mussomeli di provvedere al deposito, entro il 9/2/2024,di una relazione sull'attività svolta e sui suoi esiti;
dispone che il padre, potrà tenere con sé i figli secondo il calendario di incontri e con le modalità indicate CP_3 dai Servizi Sociali del Comune di Mussomeli nell'ambito del progetto di sostegno alla genitorialità; pone a carico del sig. l'onere di corrispondere mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di CP_3 contributo per il mantenimento dei cinque minori, la somma di € 500,00 ( € 100,00 per ciascuno) , rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta; dispone che l'assegno unico erogato dall' per i cinque minori sia interamente corrisposto in favore della sig.ra CP_4 [...]
”. Parte_1
L'ordinanza non è stata impugnata e la causa è stata istruita con prove documentali e orali, successivamente è stata assunta in decisione allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui entrambe le parti si sono avvalse.
Deve premettersi che con sentenza non definitiva depositata il 29.7.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale delle parti mentre il giudizio è proseguito per le determinazioni in ordine alla domanda di addebito e all'affidamento e collocamento dei cinque figli nati dall'unione coniugale.
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione imputando al coniuge la violazione dell'obbligo di fedeltà per avere intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione con una giovane donna con la quale, subito dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale , nel gennaio del 2023, iniziava a convivere.
A tal proposito deve richiamarsi il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui in relazione all'addebitabilità della pronuncia di separazione, il comma 2 dell'art. 151
c.c. impone oltre all'accertamento delle violazioni, anche gravi, dei doveri matrimoniali, un'indagine ulteriore, che deve estendersi a verificare con rigore che quelle violazioni e la situazione di intollerabilità della convivenza siano in una relazione di causa ad effetto e dunque ai fini della pronuncia della separazione con addebito, occorre la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa efficiente del venir meno dell'affectio coniugalis e del consequenziale fallimento della convivenza (cfr. Cassazione Civile, 2020, n. 16691).
Con riferimento al profilo di violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza della Corte Regolatrice secondo cui:” «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(cfr. ex plurimis Cass. 2012 n. 8862 e Cass. 2012 n. 8873).
Tanto premesso in punto di diritto si osserva che lo stesso convenuto non ha contestato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e di essersi allontanato dall'abitazione familiare il 18/1/2023 ma ha precisato che i continui dissidi tra i coniugi avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale e che la sua relazione con altra donna era maturata quando già i coniugi erano separati di fatto ( cfr. pag. 2, terzo capoverso della comparsa di risposta).
Tale circostanza, ossia l'aver intrattenuto una relazione extraconiugale quando già era venuta meno la comunione coniugale ed in un contesto di separazione di fatto, contestata dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere oggetto di prova da parte dello stesso convenuto il quale, tuttavia, nulla ha allegato al riguardo e non ha richiesto l'ammissione di alcuna prova costituenda.
Sotto altro profilo si osserva che la teste ha confermato di aver intrattenuto Testimone_1 una relazione con il sig. ma ha temporalmente collocato il sorgere di tale relazione ijn CP_3 un preciso giorno, il 19/1/2023, ossia il giorno dopo l'allontanamento dello stesso dalla casa CP_1 coniugale. E' evidente come tale dichiarazione testimoniale, ingenuamente compiacente, valga dimostrare quanto già effettivamente sostenuto dal convenuto nel suo atto responsivo e dunque l'avvenuta relazione extraconiugale in costanza di matrimonio mentre all'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge è seguita l'instaurazione della convivenza e l'inizio della pubblica relazione con la sig.ra con la quale evidentemente la relazione era iniziata da tempo. Tes_1
La violazione del dovere di fedeltà coniugale a cui ha fatto seguito il venir meno della coabitazione da parte del convenuto, in difetto di alcuna prova a proposito della pregressa intollerabilità della convivenza e del venir meno di ogni forma di comunione tra i coniugi, comportano, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151 Cod. Civ. l'addebito al sig. della CP_3 separazione.
Dall'unione coniugale sono nati cinque figli rispetto ai quali la ricorrente ha chiesto volersi disporre l'affido esclusivo , viceversa contestato dal convenuto il quale ha insistito affinchè fosse confermato il già disposto affido condiviso.
A proposito delle modalità di affidamento dei figli minori devono richiamarsi alcuni principi , chiaramente delineati nella giurisprudenza di merito, coerenti e rispettosi del dettato normativo di cui agli artt. 337 ter e 337 quater Cod. civ. ai quali questo Tribunale intende dare continuità.
In particolare è stato affermato il principio secondo cui: “ Il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Ciò si verifica, ad esempio, in caso di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, oppure nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, nel caso di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento (cfr. Tribunale Palermo 4/3/2024 n. 1328) . Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Bologna secondo cui: “ L'affido esclusivo della prole rappresenta una deroga al regime generale dell'affido condiviso: non essendo tipizzate le ipotesi ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che a tal fine deve adeguatamente motivare la sua decisione, ad esempio adducendo sua manifesta carenza o inidoneità educativa (come nel caso di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio), con la conseguenza che l'esclusione dell'affidamento condiviso dovrà essere motivata sia in positivo, tenendo conto della idoneità del genitore affidatario, sia in negativo, sulla base della inidoneità educativa dell'altro genitore” ( cfr. Tribunale di Bologna 20/2/2024 n. 3165).
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Mussomeli che ha seguito il nucleo familiare sin dal suo sorgere e poi successivamente alla separazione rispetto al cui contenuto nessuna delle parti ha sollevato rilievi. Deve darsi atto che sin dall'allontanamento del sig. dalla casa coniugale, oltre a persistere un'accesa conflittualità tale da pregiudicare ogni CP_1 possibilità di mediazione, è stata la sig.ra a farsi carico della cura e custodia della prole con non Pt_1 poche difficoltà e di tale circostanza tutte le relazioni depositate danno atto. Nel lasso di tempo a far data dall'interruzione della convivenza, e dunque dal gennaio del 2023, il padre è stato presente in minima parte nella vita dei figli ( cfr. relazione dei Servizi Sociali del 21/11/2023 depositata in pari data dalla ricorrente ). Nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e la predisposizione di un calendario di incontri tra il padre ed i figli finalizzati a dare continuità alla relazione genitoriale, i risultati sono stati definiti dagli stessi Servizi, “ scarsi” per l'incapacità dello stesso sig. di assolvere pienamente ai CP_1 suoi impegni determinando un rapporto discontinuo con i figli (cfr. relazione sopra citata). Ancor più negativa è la relazione dei Servizi Sociali depositata il 31/10/2024 dalla quale risulta che lo stesso non ha mai avuto un lavoro stabile mentre durante il periodo in cui fu inserito all'interno di un progetto di utilità collettiva organizzato dal Comune di Mussomeli e riservato ai percettori del reddito di inclusione, lo stesso sig. ha partecipato solo saltuariamente adducendo problematiche di salute. Miglior Pt_1 esito non ha avuto il suo tentativo di trasferirsi in Puglia ove risiede la madre per cercare lavoro tanto che il sig. è tornato in Sicilia mentre, dalle ultime informazioni disponibili dei Servizi Sociali CP_1 lo stesso si è trasferito a Biancavilla ove risiede la sorella ed il cognato con la speranza di trovare un lavoro. I Servizi Sociali del Comune di Mussomeli nella relazione sopra citata hanno evidenziato come l'abitazione in cui risiede il convenuto con il nuovo nucleo familiare da lui costituito, è priva degli spazi necessari per consentire il pernotto dei minori a cui , peraltro è contraria la sua nuova convivente. Dalla citata ultima relazione deposita si apprende, inoltre, che i figli non hanno di fatto mai trascorso con il padre un periodo di tempo significativo oltre a mancare la necessaria continuità nei rapporti genitoriali e si sono rivelate le sollecitazioni degli stessi Servizi Sociali affinché il padre prendesse con sé i Pt_2 figli, anche per un breve periodo per stare con loro in un ambiente familiare. Di fatto gli incontri con i figli, come evidenziato dai Servizi Sociali, sono stati sporadici, limitati a qualche passeggiata e alla consumazione di qualcosa fuori e poi solo limitati a contatti telefonici ancor di più dopo il trasferimento del padre a Biancavilla. In tale contesto non privo di rilievo è la circostanza lamentata dalla ricorrente per cui il mai ha corrisposto il contributo previsto a suo carico per il CP_1 mantenimento dei figli. Emerge pertanto dalle relazioni e dal contegno del convenuto la sua incapacità di assolvere alla responsabilità genitoriale e la sua mancanza di volontà di farsi coadiuvare ed avvalersi dell'ausilio dei
Servizi Sociali alle cui indicazioni e sollecitazioni non ha inteso dare seguito dimostrandosi di fatto come un genitore assente ed in alcun modo partecipe della crescita ed accudimento dei figli alle cui esigenze, sia morali che materiali, si è di fatto disinteressato. Il continuo suo spostarsi da una località all'altra, prima in Puglia poi a Biancavilla ma senza alcuna allegazione e prova della sua sistemazione e ricerca di una stabilità lavorativa ed abitativa, unitamente alla insufficienza dell'abitazione ove da ultimo ha abitato a Mussomeli con la sua nuova compagna, rende oltremodo difficile alcuna ipotesi di condivisione dell'affidamento e lo stesso collocamento dei figli , anche per periodi assai limitati e rispetto alle cui esigenze si è di fatto disinteressato.
A fronte della evidenziata incapacità del genitore convenuto di assolvere alla sua responsabilità genitoriale e del suo disinteresse per le sorti dei cinque figli con i quali dalla separazione ha condiviso solo sporadici ed occasionali momenti di incontro migliore appare la situazione della ricorrente su cui ha gravato in via esclusiva l'accudimento e il mantenimento dei cinque figli. Invero dopo una iniziale situazione deficitaria della sig.ra nella capacità di accudimento dei figli e di grande difficoltà nel Pt_1 far fronte ai pressanti bisogni della numerosa prole, nei primi mesi successivi alla separazione, con mancanze nell'igiene degli ambienti e degli stessi figli, stigmatizzate nella relazione depositata il
21/11/2023 , la ricorrente ha mostrato segni di tangibile miglioramento e consapevolezza nell'assolvere al suo ruolo. Nella relazione datata 12/2/2024 i Servizi Sociali hanno , infatti, dato atto della maggiore consapevolezza acquisita dalla sig.ra nel comprendere e far fronte ai bisogni dei figli e di gestire Pt_1 la loro quotidianità e l'appartamento ove il nucleo familiare si è trasferito si presentava più adeguato e pulito rispetto al passato ed i bambini più ordinati. La madre sia pure con le difficoltà legate alla numerosa famiglia segue i figli dal punto di vista scolastico, coadiuvata dai Servizi Sociali che hanno attivato il servizio di “ educativa domiciliare”.
Tale positivo comportamento e contegno da parte della madre è proseguito nel tempo come si evince dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, depositata il 31/10/2024 nella quale viene dato atto della prosecuzione dell'educativa domiciliare dapprima presso i locali del Comune di Mussomeli e poi anche al domicilio al termine dell'anno scolastico con atteggiamento sempre collaborativo della sig.ra Pt_1
A fronte della quasi assenza della figura paterna è stata certamente la madre ad accudire la numerosa prole, sia pure con le iniziali difficoltà evidenziate, avvalendosi dei Servizi Sociali il cui ruolo è stato riconosciuto tanto da rivolgersi a quegli uffici in occasione dei problemi avuti nella gestione del più grande dei suoi cinque figli per ricevere supporto ed ausilio ( cfr. 21/11/2023) e nei cui confronti si è mostrata collaborante fino a quando è stata seguita anche nell'ambito dell'attività educativa domiciliare.
Pur con le lacune e limiti evidenziati la figura materna costituisce e rappresenta il punto di riferimento dei suoi cinque figli al cui accudimento e mantenimento provvede e tale circostanza induce questo Tribunale a ritenere rispendente all'interesse dei figli il loro affidamento in via esclusiva alla madre restando comunque condivise le decisioni di maggiore interesse per i figli medesimi e permanendo il diritto ed il dovere per il padre di vigilare sulla loro istruzione ed educazione così come previsto dall'art. 337 quater Cod. Civ.
Al disposto affido esclusivo dei figli alla madre deve, tuttavia, affiancarsi il necessario supporto dei
Servizi Sociali , nel precipuo interesse dei cinque figli minori dovendosi rimettere ai predetti Servizi
Sociali un'attività di vigilanza e supporto alla genitorialità e l'attivazione di quelle misure di sostegno, anche di natura educativa, di cui i minori necessitano con onere di riferire con cadenza trimestrale al
Giudice Tutelare. L'attività di monitoraggio e supporto demandata giudizialmente ai Servizi Sociali, proprio perché posta a tutela dei minori , prescinde dal consenso dello stesso genitore affidatario e pertanto, la volontà da ultimo inopinatamente manifestata dalla sig.ra di non voler essere più Pt_1 seguita dai Servizi Sociali, di cui vi è cenno nella relazione depositata il 31/10/2024, non assume carattere ostativo all'intervento di sostegno da intendersi disposto in maniera cogente.
Il padre potrà incontrare e vedere i figli, permanendo una forte conflittualità con la madre e stante il suo manifestato disinteresse per le loro sorti, solo nell'ambito del calendario di incontri predisposti dai
Servizi Sociali del Comune di Mussomeli.
Quanto alla misura del contributo dovuto dal genitore non affidatario per il mantenimento dei figli, la precarietà della sua attività lavorativa e della sua situazione reddituale, in alcun modo migliorata nel corso del giudizio, e l'onere gravante esclusivamente sulla madre di accudimento e cura, giustifica la conferma del contributo già previsto in sede di adozione dei provvedimenti temporanee e urgenti, di €
500,00 per i cinque figli, pari ad € 100,00 per ciascuno oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse determinate come da protocollo in materia Famiglia in uso presso il Tribunale di
Caltanissetta sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
Per converso non appare meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento in favore della stessa sig.ra di un contributo per il suo mantenimento da porre a carico di Parte_1 CP_3 poiché le condizioni disagiate di entrambi gli ex coniugi , i quali beneficiano del reddito di
[...] inclusione, rendono evidente come non vi sia alcuna comprovata situazione di sperequazione reddituale tra le parti , il cui tenore di vita è stato sin dal sorgere dell'unione coniugale supportato dai
Servizi Sociali e dalle misure messe in atto dall'ente locale.
Nessuna statuizione si rende necessaria in relazione al “ ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale” promosso dal presso il Tribunale per i Minorenni di Parte_3
Caltanissetta il 25/2/2022 rispetto al quale lo stesso Tribunale si è dichiarato incompetente stante la successiva pendenza del presente giudizio di separazione. L'azione promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta a tutela dei minori non comporta la necessita di ulteriori statuizioni atteso che quelle adottate in questa sede appaiono rispondenti al loro interesse e alla loro tutela.
Le spese di lite stante la parziale soccombenza del convenuto devono porsi a carico di quest'ultimo nella misura dei due terzi mentre devono compensarsi per il restante terzo con onere per la parte soccombente di corrispondere il dovuto in favore dell'erario come conseguenza dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitamente pronunciando nella causa iscritta al n. 888/2023 R.G.A.C.
-Addebita la separazione a CP_1
-affida in via esclusiva i figli minori, (nato a [...] il [...]), Persona_6
(nato a [...] il [...]) (nato il [...] ad Persona_7 Persona_8
Agrigento), ( nato ad [...] il [...] ) e Persona_9 Persona_10
(nato ad [...] il [...]), alla madre, , con collocamento presso di lei;
Parte_1 dispone che le decisioni di maggiore interesse per i cinque figli minori siano adottate da entrambi i genitori;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Mussomeli di svolgere un'attività di vigilanza e supporto alla genitorialità in favore di e di promuovere l'attivazione di quelle misure di sostegno, Parte_1 anche di natura educativa, di cui i minori necessitano con onere di riferire con cadenza trimestrale al
Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente in favore di entro CP_3 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00, pari ad € 100,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei cinque figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
rigetta la domanda proposta di di attribuzione di un contributo per il suo Parte_1 mantenimento;
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite e pone a carico di i restanti CP_3 due terzi che si liquidano in misura già ridotta in € 2.800,00 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge da corrispondere in favore dello Stato.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 4/7/2025 .
Il Presidente
Gabriella Canto Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata