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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
Sezione per i Minorenni composta dai magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dr. Marco Simone Esperto
Dr. Grazia De Luca Esperta
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 142/2025 V.G. vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Santo come da procura in calce al ricorso in appello
- appellante e
nato a [...] il [...], rappresentato in Controparte_1 primo grado dall'Avv. Teodora Tatangelo
- appellato non costituito con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11 del
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila pubblicata il 4/2/2025 in materia di adozione in casi particolari
Conclusioni dell'appellante
“Si insiste affinché codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia revocare la decisione del giudice di primo grado (sentenza n.
11/2025 - R.G. n. 332/2024 - del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila).
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, del presente reclamo, chiede che venga nominato apposito CTU che, valutata l'eventuale alienazione “parentale” subita dal giovane in danno Per_1 del suo rapporto con il padre biologico ad opera del Parte_1
, verifichi la recuperabilità del rapporto padre Controparte_1 biologico – figlio ( – nel preponderante Parte_1 Per_1 interesse di quest'ultimo, rispetto all'attuale situazione di convivenza con il e la di lui compagna Controparte_1 ER
, con ogni conseguenziale decisione in ordine
[...] all'adozione oggi avversata ed all'affidamento del minore”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (n. 11/2025 pubbl. il 04/02/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 11 pubblicata il 4/2/2025 il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila pronunciava, ai sensi dell'art. 44 lett. d) della legge n. 184 del 1983, l'adozione del minore ER
, nato a [...] il [...], da parte dell'affidatario
[...]
nato a [...] il [...], disponendo che il Controparte_1 minore assumesse il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio e chiamandosi quindi Persona_4
1.1. Il Tribunale richiamava il decreto emesso il 31/3/2022 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n.
50/2020, con il quale era stato confermato l'affidamento del minore al sig. , marito della zia materna, sig.ra CP_1 R_
, deceduta nell'ottobre del 2021, ed era stata altresì
[...] confermata la nomina del sig. come tutore del minore, CP_1 essendo i genitori, sig.ri e sospesi Parte_1 CP_2 dalla responsabilità genitoriale;
il Tribunale osservava che il progetto di riavvicinamento del minore ai genitori, delineato in sede di consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento n. 50/2020 V.G., era stato interrotto per il grave stato di agitazione in cui cadeva il minore ogni volta che incontrava i genitori e specialmente la madre;
che il minore aveva espresso la volontà di continuare a vivere con lo zio e di essere adottato da lui e portarne il cognome;
che i Servizi sociali avevano confermato l'attaccamento del minore allo zio, il benessere del ragazzo e l'equilibrio della situazione familiare nella quale era inserito;
che non poteva riconoscersi efficacia preclusiva al diniego all'adozione manifestato dai genitori del minore, tenuto conto che questi, pur non decaduti dalla responsabilità genitoriale, di fatto non avevano nessun rapporto con il figlio da anni e non avevano dimostrato un serio interesse a recuperare la relazione con lui;
che dalle informazioni assunte la madre, cittadina marocchina, risultava frattanto espulsa dal territorio italiano perché irregolare;
che corrispondeva all'interesse del minore dare un riconoscimento giuridico alla situazione di fatto che si era consolidata da anni e nella quale si sentiva accudito e protetto;
che non poteva essere accolta la domanda di adozione della sig.ra R_
, nuova compagna del sig. atteso che la coppia
[...] CP_1 non risultava coniugata e non poteva dirsi consolidato il rapporto della sig.ra con il minore, essendo recente la ER sua convivenza con il suo . CP_1
2. Con ricorso depositato il 1°/4/2025 il sig. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, notificatagli il 28/2/2025, chiedendo la revoca della decisione impugnata, o, in subordine, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se il figlio avesse subito alienazione parentale da parte del sig. e a delineare CP_1 un percorso per il recupero del rapporto con lui.
3. L'udienza del 3/6/2025, fissata per la discussione dell'appello, si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle note depositate ai sensi della norma citata il sig. ha concluso come riportato in rubrica, Per_1 reiterando le conclusioni contenute nell'atto di appello.
3.1. Il sig. , cui l'appellante ha notificato il CP_1 ricorso presso il suo indirizzo pec e non presso il difensore da cui è stato rappresentato dinanzi al Tribunale per i minorenni, non si è costituito in giudizio.
4. L'appello proposto dal sig. deve essere dichiarato Per_1 inammissibile, giacché il ricorso in appello è stato depositato il 1° aprile 2025, decorso il termine perentorio di trenta giorni fissato dall'art. 26 della legge n. 184 del 1983, decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, eseguita il 28/2/2025 a mani dell'odierno appellante dai Carabinieri della
Stazione di San Salvo, scaduto lunedì 31 marzo 2025.
5. La declaratoria di inammissibilità dell'appello esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo in favore del sig. in quanto nulla, CP_1 perché effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, come sopra detto, e dal disporre la notificazione dell'appello alla sig.ra , non citata dal sig. In ER Per_1 applicazione del principio della ragionevole durata del processo devono essere infatti evitati comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività e in formalità superflue, che non potrebbero modificare l'esito del processo (così Cass. n. 6924 del 2020).
6. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali, non essendo le altre parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12/6/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi