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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3430/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F.: ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato difeso dall'Avv. Carlo Maria Gallo;
Attore
Contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Fiorita;
Convenuto
E
in personale del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Citrigno;
terza-chiamata
OGGETTO : domanda di usucapione. Opposizione di terzo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di possedere pacificamente e in maniera esclusiva ed ininterrotta da Persona_1 oltre vent'anni un appezzamento di terreno sito in Cosenza, località Contrada Torre Sorpana, identificato in Catasto al F. 6, p.lla 644, che prima di lui anche il padre, , aveva Parte_1
posseduto, circostanza peraltro accertata dall'intestato Tribunale con sentenza del 5.06.1998, non trascritta, esponeva di avere appreso ad aprile 2018 che il convenuto era divenuto proprietario del pagina 1 di 5 fondo in questione per intervenuta usucapione dichiarata con sentenza n. 783/2014 del Tribunale di Cosenza. Sull'assunto che i testi nel detto giudizio avessero rilasciato dichiarazioni inesatte, ovvero false, chiedeva annullarsi la detta sentenza e dichiarare in favore suo l'usucapione della particela suddetta.
contestava la domanda e ribadiva la legittimità del provvedimento con cui era Controparte_1 stata dichiarata l'usucapione del terreno in oggetto.
Espletate le prove orali, veniva disposto dal Tribunale l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente proprietario del fondo all'epoca del giudizio incardinato dall'odierno convenuto.
Si costituiva in prosecuzione qualificandosi erede di che si Parte_1 Persona_1
riportava alle conclusioni già rassegnate.
Si costituiva l' che aderiva alla domanda dell'attore, eccependo peraltro la nullità della CP_2 sentenza con cui era stata dichiarata l'usucapione in favore del per vizio della notifica, CP_1 avendo l'odierno convenuto nel giudizio 2606/10 citato un soggetto giuridico all'epoca già soppresso con L. n. 60/63 (Gestione Ina Casa), il cui patrimonio, a seguito delle vicende dettagliate nella comparsa di costituzione, era stato devoluto agli (oggi a seguito CP_3 CP_2
di accorpamento).
Rimessa la causa sul ruolo dopo la scadenza dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 2606/2010 R.G., la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione.
**************
Pacifico il rapporto parentale tra e l'originario attore, considerate le difese negli Parte_1
scritti conclusivi, da ciò ne consegue che il primo è in possesso del titolo legale che conferisce il diritto di successione. Anche se la delazione che segue alla apertura della successione, pur costituendo un presupposto della qualità di erede, non è sufficiente per l'acquisto di tale qualità, la quale viene acquistata se il chiamato accetta di essere erede, o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente, tuttavia,
l'esercizio dell'azione in prosecuzione, volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un bene facente parte della massa ereditaria è atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, quale erede per successione legittima, così integrandosi la legittimazione attiva pagina 2 di 5 dell'attore, per la coincidenza tra il soggetto che ha proseguito il giudizio e il soggetto che si è affermato erede dell'originario titolare del diritto controverso.
L'attore chiede dichiararsi l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n.
783/2014 nell'ambito del giudizio n. 2606/2010 con cui il convenuto è stato dichiarato proprietario per usucapione del fondo oggetto della odierna domanda.
Preliminarmente deve osservarsi in punto di qualificazione che la vicenda in esame è sussumibile nel paradigma dell'art. 404, comma 1, c.p.c. a mente del quale il terzo che, per effetto della sentenza resa inter alios, ha subito un pregiudizio giuridico (cioè l'affermazione di un diritto inter alios incompatibile, secondo il tessuto normativo regolatore della fattispecie concreta, con quello che lui ritiene di vantare) è legittimato ad esperie il rimedio dell'opposizione di terzo di terzo ordinaria (Cass. n. 1238/2015).
Infatti, l'istante era ed è terzo rispetto a quel precedente giudicato (n. 783/2014), che vedeva e vede pregiudicato in senso giuridico il suo diritto in quanto ne ha affermato uno incompatibile con il suo, così verificandosi i presupposti del rimedio indicato in quella norma.
La natura meramente dichiarativa della sentenza che accerti l'esistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'usucapione consente che questi ultimi possano costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio di opposizione introdotto, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, da parte di chi deduca che proprio il diritto in tal modo acquistato sia stato pregiudicato dalla sentenza resa inter alios (Cass. n. 21851/2020).
L'opposizione si articola in una prima fase, rescindente, diretta ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente, e, ove a tale accertamento si pervenga, in una seconda fase, rescissoria, diretta a sostituire la sentenza impugnata con altra sentenza che tenga conto della situazione legittimante dedotta dal terzo opponente (Cass. n. 1238/2015).
Tanto premesso deve, sulla base di principi sopra richiamati, procedersi a valutare l'odierna domanda di usucapione.
All'esito dell'istruttoria, non può dirsi provata la circostanza relativa al possesso uti dominus della particella di terreno di cui all'atto di citazione.
I testi (sig.ri e hanno riferito che nel terreno in questione veniva piantato Tes_1 Tes_2
anche il grano, che vi era un orto e la presenza di alberi da frutto, circostanze mai dedotte da parte pagina 3 di 5 attrice, la quale deduceva nell'atto introduttivo (unicamente) che il terreno “è coltivato in parte ad uliveto e in parte a vigneto”.
I testi hanno riferito della presenza di una recinzione e di un cancello di accesso chiuso a chiave, circostanze anch'esse mai dedotte nell'atto introduttivo.
I testi e non sono riusciti ad individuare con esattezza sulla mappa catastale il Tes_2 Tes_3
terreno oggetto della domanda.
Tali circostanze (specie quella relativa alla recinzione, peraltro non allegata nemmeno in sede di formulazione nei capitoli di prova), appaiono determinanti, considerato che l'originario attore deduceva che il padre, , era divenuto proprietario del terreno in questione per Parte_1
intervenuta declaratoria di usucapione accertata con la sentenza n. 809/1998, non trascritta.
Dalla lettura di tale sentenza, emerge, tuttavia, che si dichiarava possessore di Parte_1
più terreni, evidentemente limitrofi, e la part. 644 (oggetto del giudizio) è la risultante di un frazionamento, disposto in detto procedimento, di una area di maggiore estensione.
All'esito delle operazioni di frazionamento tramite CTU il Tribunale di Cosenza accertava la maturata usucapione su più particelle ex 337 e 339, ovvero la 646, 648 e 644 sempre riportate in
Catasto al foglio 6.
Gli elementi sopra valorizzati e la presenza di più particelle limitrofe non consente di stabilire se i testi abbiano fatto riferimento proprio alla part. 644, avendo indicato la presenza di elementi, in particolare la presenza di una recinzione del fondo con cancello chiuso a chiave che non è stata mai dedotta entro i termini utili deputati per le attività assertive.
Sul punto, deve disattendersi la richiesta di CTU, che assumerebbe carattere esplorativo, considerando che l'esatta individuazione della part. 644 rientrava nella disponibilità della parte, la quale era onerata a fornire una prova puntuale degli elementi indentificativi della p.lla 644 oggetto della domanda dominicale (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 4863 del
2010).
Il mancato accoglimento della domanda di usucapione comporta il rigetto della domanda di opposizione del terzo ordinaria, in difetto di un diritto (non accertato nel presente giudizio) che legittima la proposizione del rimedio in questione.
pagina 4 di 5 Quanto, invece, alla domanda di la stessa deve dichiararsi inammissibile perché tardiva, CP_2
essendosi costituita il 18.11.2022 rispetto all'udienza di comparizione delle parti del 2.12.2022, ovvero meno di venti giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto di citazione.
Assorbita ogni altra questione.
La peculiarità della vicenda e il rilievo ufficioso suddetto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Cosenza, 6.07.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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