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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29790/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTINA Parte_1 C.F._1
ESTER, elettivamente domiciliato in Milano, VIALE SAN M. DEL CARSO, 10 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO CONVENUTI Con la partecipazione necessaria della
PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F.
), P.IVA_3 LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Precisa come da atto introduttivo.
Per parte convenuta:
Voglia codesto Tribunale respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio le amministrazioni Parte_1 convenute allegando che:
- in data 9.7.2024 veniva redatto a carico del sig. il verbale n. 700018601658 dalla Polizia di Pt_1
Stato - Polizia Stradale di (doc.1) nel quale allo stesso veniva contestato di aver circolato CP_2 sulla corsia di emergenza in prossimità di Buccinasco in violazione di quanto disposto dall'art. 176, 1° comma lettera c del CdS. Veniva pertanto comminata al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 430,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida n. . ABCD del 30.08.2023 dalla NumeroDiPa_1 quale venivano altresì decurtati 10 punti;
- veniva in particolare contestato all'attore di aver circolato in autostrada in corrispondenza del km
7+400 sulla corsia di emergenza senza necessità, fermandosi poi all'altezza della pattuglia incolonnata nel traffico intenso in prima corsia;
- la ricostruzione degli Operanti, tuttavia, era decisamente non aderente alla verità;
- invero l'attore si trovava effettivamente sul tratto autostradale di cui al verbale alle ore 18.15 circa del giorno 9.7.2024. La vettura del sig. una Punto grigio scuro targata EM068PM di proprietà si Pt_1 trovava in prima corsia davanti a quella del sig. e posizionata posteriormente ad un grosso CP_3 camion che impediva la visuale di cosa accadeva davanti. Le auto erano incolonnate a causa di un traffico particolarmente intenso e la velocità di marcia era di circa 30 km/h con intervalli di stallo totale;
- in quella circostanza il sig. si sporgeva leggermente a destra per capire cosa stesse Pt_1 succedendo. Scorgeva quindi un traffico molto inteso e – tra l'altro - poco più avanti, la vettura della
Polizia Stradale – pattuglia M9494, che in seguito avrebbe elevato la sanzione – che circolava con la ruota anteriore e posteriore destra nella corsia di emergenza, occupando pertanto in parte quest'ultima corsia ed in parte la prima;
- mai l'attore circolava sulla corsia di emergenza ed anzi resosi conto che la corsia centrale e la terza corsia erano più scorrevoli si spostava, dopo aver azionato il segnale luminoso di svolta, sulla corsia centrale;
- a quel punto il ricorrente notava la vettura della Polizia sopraggiungere da destra e, con l'utilizzo del megafono, bloccare la propria vettura;
- nel frattempo un altro agente scendeva dall'automobile di pattuglia e si metteva a correre tra le auto pagina 2 di 4 verso il sig. agitando la paletta di dotazione e intimando l'alt a quest'ultimo; CP_3
- a quel punto – e solo a quel punto – le auto venivano fatte spostare sulla corsia di emergenza ove stazionavano per più di trenta minuti, intralciando peraltro predetta corsia. Veniva redatto il verbale ai danni dell'attore.
Con il presente giudizio l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris rejectis
In via principale:
Dichiarare la falsità del verbale n. 700018601658 dalla Polizia di Stato - Polizia Stradale di del 9.7.2024 e conseguentemente del provvedimento prefettizio 2024/5697”. CP_2
1).1 Si è costituita l'Avvocatura dello Stato di Milano in difesa delle amministrazioni convenute e concludendo per il rigetto della querela di falso.
1).2 Comunicata la pendenza della lite alla Procura della Repubblica ed emesso il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. le parti depositavano le memorie 171 ter c.p.c.. Quindi svolta l'udienza ex art. 183
c.p.c. il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice si riservava per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
2) La querela di falso proposta dall'attore deve essere dichiarata inammissibile.
Costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito” (Cfr. Cass. 3785/2017; conf. Cass. n. 25676/2009).
Sempre la Corte di Cassazione ha affermato come “Nel giudizio proposto dal privato nei confronti della P.A. per responsabilità civile nella causazione di un incidente stradale, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla
pagina 3 di 4 provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha stabilito che il rapporto della Polstrada attestante, tra l'altro, l'esclusione di anomalie del fondo stradale, non fosse,
"in parte qua", dotato di fede privilegiata e, per conseguenza, non dovesse necessariamente essere impugnato con querela di falso, ne' comportasse, "ipso facto", l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali contrastanti con tale assunto).” (cfr. Cass. 2734/2002).
Nel caso di specie, la contestazione attorea si fonda su fatti oggetto di percezione degli agenti, ossia l'essersi posizionato sulla corsia di emergenza.
Le ragioni sottese alle contestazioni attoree ben possono essere oggetto di prova secondo i principi del codice di rito mentre la constatazione degli agenti rispetto al fatto dell'attraversamento della linea di emergenza costituisce una mera affermazione priva di fidefacenza e superabile con gli ordinari mezzi istruttori.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere Parte_1 alle amministrazioni convenute costituite e difese dall'Avvocatura dello Stato le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi (causa valore indeterminabile, complessità bassa: €
1.701,00 per studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere alle amministrazioni convenute costituite e difese Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29790/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTINA Parte_1 C.F._1
ESTER, elettivamente domiciliato in Milano, VIALE SAN M. DEL CARSO, 10 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO CONVENUTI Con la partecipazione necessaria della
PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F.
), P.IVA_3 LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Precisa come da atto introduttivo.
Per parte convenuta:
Voglia codesto Tribunale respingere le domande di controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio le amministrazioni Parte_1 convenute allegando che:
- in data 9.7.2024 veniva redatto a carico del sig. il verbale n. 700018601658 dalla Polizia di Pt_1
Stato - Polizia Stradale di (doc.1) nel quale allo stesso veniva contestato di aver circolato CP_2 sulla corsia di emergenza in prossimità di Buccinasco in violazione di quanto disposto dall'art. 176, 1° comma lettera c del CdS. Veniva pertanto comminata al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 430,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida n. . ABCD del 30.08.2023 dalla NumeroDiPa_1 quale venivano altresì decurtati 10 punti;
- veniva in particolare contestato all'attore di aver circolato in autostrada in corrispondenza del km
7+400 sulla corsia di emergenza senza necessità, fermandosi poi all'altezza della pattuglia incolonnata nel traffico intenso in prima corsia;
- la ricostruzione degli Operanti, tuttavia, era decisamente non aderente alla verità;
- invero l'attore si trovava effettivamente sul tratto autostradale di cui al verbale alle ore 18.15 circa del giorno 9.7.2024. La vettura del sig. una Punto grigio scuro targata EM068PM di proprietà si Pt_1 trovava in prima corsia davanti a quella del sig. e posizionata posteriormente ad un grosso CP_3 camion che impediva la visuale di cosa accadeva davanti. Le auto erano incolonnate a causa di un traffico particolarmente intenso e la velocità di marcia era di circa 30 km/h con intervalli di stallo totale;
- in quella circostanza il sig. si sporgeva leggermente a destra per capire cosa stesse Pt_1 succedendo. Scorgeva quindi un traffico molto inteso e – tra l'altro - poco più avanti, la vettura della
Polizia Stradale – pattuglia M9494, che in seguito avrebbe elevato la sanzione – che circolava con la ruota anteriore e posteriore destra nella corsia di emergenza, occupando pertanto in parte quest'ultima corsia ed in parte la prima;
- mai l'attore circolava sulla corsia di emergenza ed anzi resosi conto che la corsia centrale e la terza corsia erano più scorrevoli si spostava, dopo aver azionato il segnale luminoso di svolta, sulla corsia centrale;
- a quel punto il ricorrente notava la vettura della Polizia sopraggiungere da destra e, con l'utilizzo del megafono, bloccare la propria vettura;
- nel frattempo un altro agente scendeva dall'automobile di pattuglia e si metteva a correre tra le auto pagina 2 di 4 verso il sig. agitando la paletta di dotazione e intimando l'alt a quest'ultimo; CP_3
- a quel punto – e solo a quel punto – le auto venivano fatte spostare sulla corsia di emergenza ove stazionavano per più di trenta minuti, intralciando peraltro predetta corsia. Veniva redatto il verbale ai danni dell'attore.
Con il presente giudizio l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris rejectis
In via principale:
Dichiarare la falsità del verbale n. 700018601658 dalla Polizia di Stato - Polizia Stradale di del 9.7.2024 e conseguentemente del provvedimento prefettizio 2024/5697”. CP_2
1).1 Si è costituita l'Avvocatura dello Stato di Milano in difesa delle amministrazioni convenute e concludendo per il rigetto della querela di falso.
1).2 Comunicata la pendenza della lite alla Procura della Repubblica ed emesso il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. le parti depositavano le memorie 171 ter c.p.c.. Quindi svolta l'udienza ex art. 183
c.p.c. il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice si riservava per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
2) La querela di falso proposta dall'attore deve essere dichiarata inammissibile.
Costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito” (Cfr. Cass. 3785/2017; conf. Cass. n. 25676/2009).
Sempre la Corte di Cassazione ha affermato come “Nel giudizio proposto dal privato nei confronti della P.A. per responsabilità civile nella causazione di un incidente stradale, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente alla
pagina 3 di 4 provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha stabilito che il rapporto della Polstrada attestante, tra l'altro, l'esclusione di anomalie del fondo stradale, non fosse,
"in parte qua", dotato di fede privilegiata e, per conseguenza, non dovesse necessariamente essere impugnato con querela di falso, ne' comportasse, "ipso facto", l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali contrastanti con tale assunto).” (cfr. Cass. 2734/2002).
Nel caso di specie, la contestazione attorea si fonda su fatti oggetto di percezione degli agenti, ossia l'essersi posizionato sulla corsia di emergenza.
Le ragioni sottese alle contestazioni attoree ben possono essere oggetto di prova secondo i principi del codice di rito mentre la constatazione degli agenti rispetto al fatto dell'attraversamento della linea di emergenza costituisce una mera affermazione priva di fidefacenza e superabile con gli ordinari mezzi istruttori.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere Parte_1 alle amministrazioni convenute costituite e difese dall'Avvocatura dello Stato le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi (causa valore indeterminabile, complessità bassa: €
1.701,00 per studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere alle amministrazioni convenute costituite e difese Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.261,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
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