Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 11801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11801 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10364 del 2024, proposto da Nuovi Progetti Sanitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
IT – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante i, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensiva
- della Delibera di non accoglibilità (NIT20002135) emessa da IT S.p.A. il 20 giugno 2024, comunicata via P.E.C. in data 21 giugno 2024, con cui è stato deliberato di non accogliere la domanda alle agevolazioni relativa al Progetto Nuova Impresa a Tasso Zero, proposta dalla S.r.l. Nuovi Progetti Sanitari, e della relativa comunicazione di accompagnamento;
- della comunicazione “motivi ostativi relativa alla non sussistenza dei requisiti formali della domanda di agevolazione” del 28 marzo 2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente, o comunque collegato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di IT – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente ha impugnato la delibera con la quale IT S.p.A. ha respinto la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal progetto “ On – Oltre Nuove imprese a tasso zero ”, strumento agevolativo a sostegno della nascita di imprese giovanili e/o femminili.
La ricorrente in punto di fatto ha esposto che:
- “ la Società ricorrente Nuovi Progetti Sanitari S.r.l. è una Società costituita il 22 ottobre 2021 con lo scopo di acquisire il 100% delle quote di una struttura sanitaria operante a Roma nell’ambito della riabilitazione e della radiologia, accreditata con la Regione Lazio … e di procedere al miglioramento ed all’aggiornamento dell’offerta sanitaria di tale struttura ”;
- “ per finalizzare tale progetto, la S.r.l. Nuovi Progetti Sanitari presentava, in data 15 novembre 2021, una domanda per usufruire delle agevolazioni previste dal progetto “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero” ”;
- il primo provvedimento negativo adottato dall’Agenzia è stato annullato a seguito del ricorso giurisdizionale presentato dalla ricorrente: “ il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dalla Nuovi Progetti Sanitari con la sentenza n. 1891 del 26 febbraio 2024, disponendo l’obbligo di IT di riesaminare la domanda e, ove sussistano i requisiti, di ammetterla al finanziamento ”;
- già dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato in sede cautelare IT ha provveduto a riattivare il procedimento volto alla valutazione del progetto posto a base della richiesta di contributo;
- “ in data 28 marzo 2024 l’IT trasmetteva a mezzo P.E.C. alla Nuovi Pro getti Sanitari i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione, concedendo alla Società dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, regolarmente inviate dalla ricorrente in data 5 aprile 2024 ”;
- “ con P.E.C. del 21 giugno 2024 IT trasmetteva alla Nuovi Progetti Sanitari il diniego alla concessione delle agevolazioni ”.
A fondamento del gravame ha articolato un unico articolato motivo di ricorso, come di seguito rubricato:
Violazione degli artt. 1, 3, 6, 10 bis e 12 della L. 241/1990 e degli art. 3 e 97 Cost. – Violazione dell’art. 5.1 del Decreto 4 dicembre 2020 e dell’art. 4.1 della Circolare 8 aprile 2021 n. 117378 - Violazione del principio di massima partecipazione – Disparità di trattamento – Motivazione carente e/o perplessa - Violazione dei principi in tema di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e/o cattivo esercizio - Illogicità e irragionevolezza manifesta - Violazione dei principi di efficacia dell’azione amministrativa – Violazione dell’affidamento.
2. Si sono costituiti in giudizio:
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
- IT s.p.a. (di seguito, anche solo IT) chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 11 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale in quanto il Collegio non ritiene fondate, nel merito, le censure mosse dalla parte ricorrente avverso gli atti gravati alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
5. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio motivazionale che caratterizzerebbe la parte del provvedimento nella quale “ l’Agenzia ha sostenuto che l’agevolazione finirebbe per essere diretta a “ un soggetto giuridico diverso da quello che ha effettuato la richiesta di accesso alle agevolazioni, e finalizzato alla prosecuzione di un’attività esistente, contrastando quindi con quanto previsto dalla normativa di riferimento ” ”.
Nel ribadire che la finalità del progetto posto alla base della richiesta di finanziamento consisteva, tramite la costituzione di una nuova società (Nuovi Progetti Sanitari S.r.l.), nella prosecuzione dell’attività esercitata da un soggetto da tempo operante nel mercato (WE S.r.l., in precedenza denominata Static Chiropratica), la ricorrente lamenta che:
- “ la Nuovi Progetti Sanitari è titolare della totalità delle quote della WE (ex Static) e pertanto non vi è alcuna discrasia tra il soggetto giuridico che ha chiesto l’agevolazione e quello che beneficia del contributo, coincidendo tali soggetti ”. Sotto questo profilo “ la giustificazione addotta da IT appare … in contrasto con i principi e la ratio sottesa alla sentenza resa dal Consiglio di Stato ” che ha definito il primo giudizio avente ad oggetto il primigenio provvedimento negativo adottato da IT (sentenza n. 1891 del 26 febbraio 2024);
- “ non vi è alcun divieto o prescrizione nella lex specialis in relazione all’acquisto, quale finalità del progetto, di una struttura facente capo ad altra Società … non vi è dunque alcun divieto legato al fatto che lo scopo del progetto sia l’acquisizione di una struttura già operante, allo scopo di migliorarla, differenziandone le funzioni ”.
6. I suddetti profili di doglianza sono privi di fondamento, con la conseguenza che, trattandosi di provvedimento cosiddetto plurimotivato, che si regge su una pluralità di motivazioni tra loro autonome ed in grado di sostenere ex se la decisione, viene meno l’interesse della ricorrente all’esame dei restanti motivi di ricorso, con i quali la parte contesta le ulteriori ragioni poste a base del provvedimento sfavorevole.
7. In primo luogo va esclusa l’ipotizzabilità di un contrasto tra la motivazione addotta da IT nel nuovo provvedimento negativo e la pronuncia resa dal Consiglio di Stato all’esito del primo giudizio - con la quale ha ritenuto che “ è possibile che la società richiedente l’agevolazione sia, come in questo caso, partecipata anche da un’altra società, purché nel complesso la compagine della società richiedente sia composta da oltre la metà numerica di socie – direttamente o per il tramite della società partecipante – e di quote di partecipazione ” - ove si consideri che il primo giudizio (e conseguentemente la pronuncia del giudice d’appello) aveva ad oggetto i requisiti soggettivi per la concessione dell’agevolazione e non la valutazione di merito del progetto presentato dalla ricorrente, di cui si controverte nella presente sede.
In altre parole il Consiglio di Stato, nell’ammettere che il requisito di cui all’art. 5, primo comma, lett. d), del Decreto Interministeriale MISE – MEF del 4 dicembre 2020 (secondo cui “ Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: … d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne ”) possa essere posseduto per il tramite di una società partecipante, nulla ha detto in ordine alla ammissibilità a finanziamento di un progetto che preveda, tramite la costituzione di una nuova società (in possesso del requisiti soggettivi di cui all’art. 5, primo comma, del citato Decreto Interministeriale), la prosecuzione di un’attività preesistente da parte di un soggetto privo dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, le cui quote sarebbero interamente acquistate dalla nuova società.
8. Inoltre, è dirimente osservare come non possa sostenersi che “ non vi è alcun divieto legato al fatto che lo scopo del progetto sia l’acquisizione di una struttura già operante, allo scopo di migliorarla, differenziandone le funzioni ”.
L’art. 5, primo comma, del Decreto Interministeriale MISE – MEF del 4 dicembre 2020 prevede che:
“ 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne ”.
Analogamente l’art. 4, primo comma, della Circolare 8 aprile 2021 n. 117378 del Ministero dello Sviluppo Economico, così dispone: “ Possono beneficiare delle agevolazioni … le imprese:
a) costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne ”.
Tanto premesso, con riferimento alla presente vicenda, va osservato che la parte ricorrente non contesta (ma, anzi, riconosce) che l’effettivo realizzatore dell’investimento oggetto della richiesta di agevolazione ed il reale beneficiario del contributo di cui si discute è la società WE S.r.l. (e non la ricorrente Nuovi Progetti Sanitari S.r.l.), come peraltro ampiamente dimostrato nell’avversata delibera, ove si rileva che:
- “ nel bilancio 2022 della NPS S.r.l., soggetto richiedente le agevolazioni, non sono presenti dati e informazioni relativi alla realizzazione dell’investimento ”;
- “ l’investimento è direttamente iscritto nelle poste di bilancio della ex Static e non della NPS S.r.l. ”;
- “ il personale impiegato [è] iscritto in forza della WE e non della proponente NPS S.r.l. ”;
- “ il fatturato esposto è relativo alla WE (considerata quindi impropriamente come Proponente) e non alla NPS S.r.l. ”;
- “ i ricavi sono stati registrati dalla WE e non dalla NPS S.r.l. ”;
- “ il libro cespiti, i contratti di locazione finanziaria, ma anche i mastrini relativi alle registrazioni delle entrate, le fatture di beni e servizi e i bilanci che la società ha inviato sono intestati e quindi relativi alla “ex Static” ora WE ”.
Orbene, la valutazione effettuata da IT alla luce di tali presupposti incontroversi risulta esente dalle censure sollevate dalla parte ricorrente.
Infatti, le sopra richiamate previsioni contenute nella lex specialis , nel prescrivere determinati requisiti che devono connotare il soggetto beneficiario, escludono che possa usufruire dell’agevolazione in questione un soggetto (nel caso di specie, WE S.r.l.) che, come evidenziato nella avversata delibera, “ si configura come un soggetto senza i requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al bando ” (emergendo per tabulas che la società, costituita nel 1971, non risulta costituita “ da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione ”).
La disciplina dell’agevolazione dunque – diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente – non si presta ad essere interpretata nel senso di permettere l’accesso al contributo da parte di soggetti diversi dal proponente e privi dei requisiti soggettivi stabiliti per beneficiare del contributo medesimo.
9. Trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, per quanto prima detto, non sussiste in capo alla ricorrente l’interesse all’esame degli ulteriori motivi di ricorso riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento atteso che, anche in caso di fondatezza di questi ultimi, l’atto non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice non illegittima.
10. La novità delle questioni esaminate giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO