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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE PRIMA CIVILE
PRIMA U.O.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6393/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA avv. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), del Foro di Salerno, rappresentata e difesa da sé medesima ex C.F._1
art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla Via
Santi Martiri Salernitani n. 66, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 089 232947 o all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it, presso il quale Email_1 CP_1
elegge domicilio digitale.
OPPONENTE
pagina 1 di 7 E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, contumace.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione la parte ricorrente concludeva come da note telematiche, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies CPC, depositato in data 26.08.24, l'avv.
[...]
nella qualità di difensore di sé medesima, proponeva Parte_1
impugnazione avverso il decreto di pagamento n. cronol. 10952/2024, emesso il 3.07.2024 dal Tribunale di Salerno - 1^ Sezione Civile nel giudizio R.G. n.
7767/2018, con il quale “valutata l'attività svolta dall'avv. Parte_1
nell'interesse delle ricorrenti nel procedimento sopra indicato;
letta
[...]
l'istanza di liquidazione;
…visti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, applicabile al presente procedimento;
ritenuto che
il valore della causa è compreso nello scaglione di valore indeterminabile
(fino a € 26.000,00); rilevato che la liquidazione delle competenze del professionista ammesso al gratuito patrocinio, ove trova applicazione il dettato della norma di legge ex art. 130 DPR 115/02, è del tutto autonoma rispetto alla liquidazione delle spese di lite disposta in sentenza che, in quest'ultimo caso, sono in favore dello Stato;
ritenuto che
il compenso deve pagina 2 di 7 essere determinato con riferimento alle quattro fasi del procedimento svolte, applicando i valori medi per le prime due fasi e quelli minimi per le altre;
ritenuto che
quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso può essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%; ritenuto che gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti della metà, come previsto dall'art.130 del testo unico;
… visti gli artt. 82 e 83 DPR 115/02 e tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difese…”, il tribunale medesimo aveva liquidato, in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro 2.201,22 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, CPA ed IVA se dovute.
Allegava la parte ricorrente l'erroneità e l'illegittimità del decreto di liquidazione, attesa la patente violazione dei criteri applicati, considerato il valore del giudizio, il numero di parti assistite, la redazione degli atti con utilizzo di tecniche informatiche e la manifesta fondatezza delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Concludeva l'avv. de Notaris ricorrente per la modifica del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri onorari secondo i parametri di legge, così testualmente: “revocare e/o riformare il decreto di pagamento n. cronol. 10952/2024, emesso il 3.07.2024 dal Tribunale di Salerno - 1^ Sezione
Civile nel giudizio R.G. n. 7767/2018, comunicato a mezzo PEC in pari data e conseguentemente liquidare in sostituzione e decretarne il pagamento ex art.
82 D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii, in favore della sottoscritta difensore delle pagina 3 di 7 sigg.re e , parti ammesse al Parte_2 Parte_3
patrocinio a spese dello Stato, giusta delibere del COA di Salerno 19.06.18. e
19.07.18 in relazione al giudizio n. 7767/2018 R.G. Tribunale Salerno: a) degli esborsi, non coperti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anticipati dalla ricorrente e documentati nel giudizio di merito (n. 9 prod. all.
B), pari all'importo complessivo di €. 162,96; b) dei compensi richiesti nelle istanze di liquidazione depositate nel predetto giudizio il 21.06.24 e il 2.07.24, pari ad €. 14.000,00, importo già decurtato del 50%, in conformità alla liquidazione fatta a carico del soccombente nella sentenza n. 5812/2023, o, comunque, il compenso che sarà ritenuto di Giustizia in conformità alle disposizioni del D.M. n. 55/2014, come modificato ed aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per cui per il calcolo dei compensi va considerato lo scaglione fino ad €. 520.000,00, nei valori medi per tutte le fasi di giudizio e applicando tutti gli aumenti spettanti sul compenso tabellare, come già richiesti, tenuto anche conto del valore della controversia in base alla domanda giudiziale o, in subordine, a quello determinato dal provvedimento del giudice, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sul compenso) ed oneri fiscali come per legge;
B) condannare il , in persona del p.t., alle Controparte_2 CP_3
spese e competenze del presente giudizio, oltre maggiorazioni e rimborso forfettario spese generali, nonché oneri fiscali come per legge”. pagina 4 di 7 Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per il , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_2
In assenza di istruttoria, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter CPC per l'udienza di discussione del 3.12.2025, in data 21.12.2025 il giudice si è riservato la decisione con deposito della sentenza nel termine di legge.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni (attesa la sospensione feriale) dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 3.07.24, con comunicazione effettuata il medesimo giorno 15, e l'opposizione proposta con deposito del 26.08.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario o, rectius, semplificato, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La liquidazione dell'onorario deve essere effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, con la dimidiazione secondo la normativa in materia.
L'avv. de Notaris ha prestato il proprio patrocinio a favore di due parti aventi la stessa posizione processuale, in un procedimento avente ad oggetto la pagina 5 di 7 dichiarazione di riconoscimento giudiziale di paternità, nonché il risarcimento dei danni subiti dalle attrici.
Il tribunale – dopo l'espletamento dell'istruttoria, anche orale – ha accolto la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento di paternità e, in parte, le domande di regresso e di risarcimento dei danni, liquidando complessivamente la somma di euro 78.062,5, oltre interessi e rivalutazione.
Appare evidente che la liquidazione effettuata dal tribunale in sentenza, basata sull'applicazione dello scaglione di valore fino ad euro 26.000,00, sia errata e non corrispondente ai parametri normativi.
Di contro, la liquidazione deve essere effettuata considerando il valore della controversia, ovvero applicando lo scaglione sino ad euro 260.000,00, con l'aumento del 30% per l'assistenza di due parti in giudizio, oltre l'ulteriore aumento del 30% per la redazione degli atti con l'utilizzo di tecniche informatiche: la somma complessiva – applicati i valori medi per ciascuna delle fasi processuali – pari ad euro 22.564,80, sarà ridotta nella misura della metà, dunque la liquidazione finale sarà equivalente ad euro 11.282,40, oltre accessori come per legge e regolamento.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e, per l'effetto, liquida all'avv.
[...]
per il patrocinio prestato nel giudizio avente RGN 7667/18, la Parte_1
pagina 6 di 7 somma di euro 11.842,40, oltre accessori come per legge e regolamento, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, lì 22 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE PRIMA CIVILE
PRIMA U.O.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6393/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA avv. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), del Foro di Salerno, rappresentata e difesa da sé medesima ex C.F._1
art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla Via
Santi Martiri Salernitani n. 66, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 089 232947 o all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it, presso il quale Email_1 CP_1
elegge domicilio digitale.
OPPONENTE
pagina 1 di 7 E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, contumace.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione la parte ricorrente concludeva come da note telematiche, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies CPC, depositato in data 26.08.24, l'avv.
[...]
nella qualità di difensore di sé medesima, proponeva Parte_1
impugnazione avverso il decreto di pagamento n. cronol. 10952/2024, emesso il 3.07.2024 dal Tribunale di Salerno - 1^ Sezione Civile nel giudizio R.G. n.
7767/2018, con il quale “valutata l'attività svolta dall'avv. Parte_1
nell'interesse delle ricorrenti nel procedimento sopra indicato;
letta
[...]
l'istanza di liquidazione;
…visti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, applicabile al presente procedimento;
ritenuto che
il valore della causa è compreso nello scaglione di valore indeterminabile
(fino a € 26.000,00); rilevato che la liquidazione delle competenze del professionista ammesso al gratuito patrocinio, ove trova applicazione il dettato della norma di legge ex art. 130 DPR 115/02, è del tutto autonoma rispetto alla liquidazione delle spese di lite disposta in sentenza che, in quest'ultimo caso, sono in favore dello Stato;
ritenuto che
il compenso deve pagina 2 di 7 essere determinato con riferimento alle quattro fasi del procedimento svolte, applicando i valori medi per le prime due fasi e quelli minimi per le altre;
ritenuto che
quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso può essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%; ritenuto che gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti della metà, come previsto dall'art.130 del testo unico;
… visti gli artt. 82 e 83 DPR 115/02 e tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difese…”, il tribunale medesimo aveva liquidato, in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro 2.201,22 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, CPA ed IVA se dovute.
Allegava la parte ricorrente l'erroneità e l'illegittimità del decreto di liquidazione, attesa la patente violazione dei criteri applicati, considerato il valore del giudizio, il numero di parti assistite, la redazione degli atti con utilizzo di tecniche informatiche e la manifesta fondatezza delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Concludeva l'avv. de Notaris ricorrente per la modifica del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri onorari secondo i parametri di legge, così testualmente: “revocare e/o riformare il decreto di pagamento n. cronol. 10952/2024, emesso il 3.07.2024 dal Tribunale di Salerno - 1^ Sezione
Civile nel giudizio R.G. n. 7767/2018, comunicato a mezzo PEC in pari data e conseguentemente liquidare in sostituzione e decretarne il pagamento ex art.
82 D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii, in favore della sottoscritta difensore delle pagina 3 di 7 sigg.re e , parti ammesse al Parte_2 Parte_3
patrocinio a spese dello Stato, giusta delibere del COA di Salerno 19.06.18. e
19.07.18 in relazione al giudizio n. 7767/2018 R.G. Tribunale Salerno: a) degli esborsi, non coperti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anticipati dalla ricorrente e documentati nel giudizio di merito (n. 9 prod. all.
B), pari all'importo complessivo di €. 162,96; b) dei compensi richiesti nelle istanze di liquidazione depositate nel predetto giudizio il 21.06.24 e il 2.07.24, pari ad €. 14.000,00, importo già decurtato del 50%, in conformità alla liquidazione fatta a carico del soccombente nella sentenza n. 5812/2023, o, comunque, il compenso che sarà ritenuto di Giustizia in conformità alle disposizioni del D.M. n. 55/2014, come modificato ed aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per cui per il calcolo dei compensi va considerato lo scaglione fino ad €. 520.000,00, nei valori medi per tutte le fasi di giudizio e applicando tutti gli aumenti spettanti sul compenso tabellare, come già richiesti, tenuto anche conto del valore della controversia in base alla domanda giudiziale o, in subordine, a quello determinato dal provvedimento del giudice, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sul compenso) ed oneri fiscali come per legge;
B) condannare il , in persona del p.t., alle Controparte_2 CP_3
spese e competenze del presente giudizio, oltre maggiorazioni e rimborso forfettario spese generali, nonché oneri fiscali come per legge”. pagina 4 di 7 Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per il , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_2
In assenza di istruttoria, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter CPC per l'udienza di discussione del 3.12.2025, in data 21.12.2025 il giudice si è riservato la decisione con deposito della sentenza nel termine di legge.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni (attesa la sospensione feriale) dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 3.07.24, con comunicazione effettuata il medesimo giorno 15, e l'opposizione proposta con deposito del 26.08.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario o, rectius, semplificato, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La liquidazione dell'onorario deve essere effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, con la dimidiazione secondo la normativa in materia.
L'avv. de Notaris ha prestato il proprio patrocinio a favore di due parti aventi la stessa posizione processuale, in un procedimento avente ad oggetto la pagina 5 di 7 dichiarazione di riconoscimento giudiziale di paternità, nonché il risarcimento dei danni subiti dalle attrici.
Il tribunale – dopo l'espletamento dell'istruttoria, anche orale – ha accolto la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento di paternità e, in parte, le domande di regresso e di risarcimento dei danni, liquidando complessivamente la somma di euro 78.062,5, oltre interessi e rivalutazione.
Appare evidente che la liquidazione effettuata dal tribunale in sentenza, basata sull'applicazione dello scaglione di valore fino ad euro 26.000,00, sia errata e non corrispondente ai parametri normativi.
Di contro, la liquidazione deve essere effettuata considerando il valore della controversia, ovvero applicando lo scaglione sino ad euro 260.000,00, con l'aumento del 30% per l'assistenza di due parti in giudizio, oltre l'ulteriore aumento del 30% per la redazione degli atti con l'utilizzo di tecniche informatiche: la somma complessiva – applicati i valori medi per ciascuna delle fasi processuali – pari ad euro 22.564,80, sarà ridotta nella misura della metà, dunque la liquidazione finale sarà equivalente ad euro 11.282,40, oltre accessori come per legge e regolamento.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e, per l'effetto, liquida all'avv.
[...]
per il patrocinio prestato nel giudizio avente RGN 7667/18, la Parte_1
pagina 6 di 7 somma di euro 11.842,40, oltre accessori come per legge e regolamento, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, lì 22 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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