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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pulito Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera dell'O.A. di Lodi dell'8.07.2025
e da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
NA NT ed ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera dell'O.A. di Lodi del 16.07.2025 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.10.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati al di fuori del matrimonio (n. il 12.05.2014) ed (n. il Per_1 Per_2
21.03.2019), alle seguenti condizioni:
1) Affido dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Regime di frequentazione della figlia: il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e CP_1 considerata la distanza tra il luogo ove vive ed il luogo di residenza dei minori, potrà tenere con sé i figli per un periodo di due giorni (complessive 48 ore) al mese (preferibilmente ricadenti in un week end). È pagina 1 di 3 in ogni caso, fatta salva la possibilità, di ulteriori periodi di visita/frequentazione tra il padre e i figli, previo accordo tra i genitori e nel rispetto di tutti gli impegni dei soggetti coinvolti. Laddove poi il Sig. dovesse ritornare in Lombardia o comunque in zona Limitrofa al luogo di CP_1 residenza dei figli, potrà tenere con sé i minori a week end alterni dalla mattina del sabato (o se possibile anche dalla sera del venerdì) sino alla sera della domenica. Per quanto concerne le festività natalizie ed trascorreranno ad anni alterni le giornate Per_1 Per_2 del 24, 25 e 27 dicembre con la madre. I minori, sempre ad anni alterni, trascorreranno dal 28 dicembre al 6 gennaio con il padre. Relativamente alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente un anno il periodo dal Giovedì Santo alla giornata di Pasqua con la madre ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà CP_1 la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . CP_1
3) In ordine al concorso al mantenimento dei figli minorenni il signor verserà alla Controparte_1 OR , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 100,00 (€ 50 Controparte_2 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla OR
. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, e sarà CP_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 4) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla CP_1 CP_2 stessa sostenute nell'interesse dei figli e , previamente concordate e documentate dietro Per_1 Per_2 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese extra assegno relative ai figli rimborsate devono intendersi quelle previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 3 – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b)gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
– PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Lodi, il 4.12.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pulito Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera dell'O.A. di Lodi dell'8.07.2025
e da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_2
NA NT ed ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera dell'O.A. di Lodi del 16.07.2025 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.10.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati al di fuori del matrimonio (n. il 12.05.2014) ed (n. il Per_1 Per_2
21.03.2019), alle seguenti condizioni:
1) Affido dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Regime di frequentazione della figlia: il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e CP_1 considerata la distanza tra il luogo ove vive ed il luogo di residenza dei minori, potrà tenere con sé i figli per un periodo di due giorni (complessive 48 ore) al mese (preferibilmente ricadenti in un week end). È pagina 1 di 3 in ogni caso, fatta salva la possibilità, di ulteriori periodi di visita/frequentazione tra il padre e i figli, previo accordo tra i genitori e nel rispetto di tutti gli impegni dei soggetti coinvolti. Laddove poi il Sig. dovesse ritornare in Lombardia o comunque in zona Limitrofa al luogo di CP_1 residenza dei figli, potrà tenere con sé i minori a week end alterni dalla mattina del sabato (o se possibile anche dalla sera del venerdì) sino alla sera della domenica. Per quanto concerne le festività natalizie ed trascorreranno ad anni alterni le giornate Per_1 Per_2 del 24, 25 e 27 dicembre con la madre. I minori, sempre ad anni alterni, trascorreranno dal 28 dicembre al 6 gennaio con il padre. Relativamente alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente un anno il periodo dal Giovedì Santo alla giornata di Pasqua con la madre ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà CP_1 la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . CP_1
3) In ordine al concorso al mantenimento dei figli minorenni il signor verserà alla Controparte_1 OR , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 100,00 (€ 50 Controparte_2 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla OR
. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, e sarà CP_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 4) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla CP_1 CP_2 stessa sostenute nell'interesse dei figli e , previamente concordate e documentate dietro Per_1 Per_2 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese extra assegno relative ai figli rimborsate devono intendersi quelle previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 3 – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b)gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
– PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Lodi, il 4.12.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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