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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott.ssa Luisa Bettio Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2069/23 R.G promosso con ricorso depositato da Parte_1 con avv. FEDRIGONI CLARISSA come da procura in atti;
Ricorrente-
nei confronti di CP_1 con gli avv.ti BARONI RICCARDO e CINETTO MARCO come da procura in atti;
Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: annullamento del matrimonio
Conclusioni delle parti
PE l'attrice: 66 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata l'incapacità naturale dell'attrice all'epoca della celebrazione del matrimonio:
1) Accertare e dichiarare l'annullamento del matrimonio contratto tra i signori CP_1 in data 27.07.2020, trascritto nei registri degli atti di Parte_1 e matrimonio del medesimo Comune, Serie A, Parte I, Numero 5, Anno 2020, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge;
2) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.". PE il convenuto:
“in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze istruttorie testimoniali formulate con la memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3;
- nel merito, respingersi le domande attoree;
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la sig.ra persona sottoposta ad amministrazione di sostegno (giusto decreto del Tribunale di
Padova, proc. n. 3760/2021 RAS, di data 6.07.2021, ADS Avv. Emilia De Franco), conveniva in giudizio il sig. P_ chiedendo l'annullamento del matrimonio civile contratto con questi in data 27.07.2020, per incapacità naturale della sig Pt_1 con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2023, si costituiva in giudizio il signor P_ contestando tutte le deduzioni e le domande attoree, chiedendone il و
rigetto.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio conferendo l'incarico al dott Persona_1 - sul seguente quesito: "Accerti il CTU, letti gli atti di causa e la documentazione sanitaria in atti, acquisita ogni altra documentazione ritenuta utile per rispondere al quesito detenuta presso Enti pubblici o privati, se la sig Parte_1 fosse capace di intendere e volere nel momento della celebrazione del matrimonio civile in data 27.07.20 con il sig CP_1
A seguito del deposito della relazione del CTU, il G.I. fissava l'udienza del 31.10.24 per l'esame della CTU, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta;
a seguito di detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'udienza del 2.07.2025 ex art 473bis 28 cpc assegnando i termini ivi previsti;
infine, a detta udienza tratteneva la causa in decisione.
***
Parte attrice a fondamento della domanda di annullamento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 27.07.20 sostiene che la sig Pt_1 non fosse in grado di intendere e volere a causa di un gravissimo scadimento delle funzioni mentali superiori.
A riguardo allegava che:
--a far data dal 2017 l'attrice ha iniziato a soffrire di deficit mnesici che hanno progressivamente determinato una situazione di importante decadimento cognitivo
(doc. n. 3);
- in data 11.05.2020, ovvero 3 mesi prima della celebrazione del matrimonio, veniva diagnosticata alla sig. T_ una perdita assoluta dell'autonomia con disorientamento nel tempo e nello spazio, assenza di coscienza di malattia, confabulazione, compromissione della memoria a tutti i livelli (docc. nn. 3 e 4);
- tale condizione veniva confermata nella relazione redatta dalla dott.ssa _2
[...] (medico legale) in data 13.05.2022 ove concludeva: "nel momento in cui declamava consenso alle nozze, la persona non poteva essere ritenuta consapevole della natura e del valore dell'atto che stava compiendo, delle sue implicazioni e delle sue conseguenze" (doc. n. 4);
- tale condizione doveva essere ben nota anche al sig P_ al momento delle nozze, tant'è che in data 7.05.2021 depositava ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della moglie, allegando la grave condizione di salute della stessa sin dal 2017, dichiarandosi disponibile a ricoprire il relativo incarico (doc. n. 5);
- dalle informazioni emerse nell'ambito del procedimento per la nomina di ADS, si ritiene che la signora T_ non avrebbe mai acconsentito alle nozze con il signor CP_1 con il quale aveva intrattenuto una relazione conclusasi nel 2011, per sua volontà, iniziando poi una relazione sentimentale con un altro uomo, signor Per_3
[...] , relazione interrotta con le prime avvisaglie di malattia della prima dal 2017;
- contemporaneamente, il signor P_ sarebbe riapparso prepotentemente nella vita della signora T_ offrendosi di accompagnarla alle visite mediche ed anche presso il signor PE 3 , apparentemente rispettando la loro relazione, e ciò sino al momento della perdita totale delle facoltà cognitive della signora T_
- la celebrazione del matrimonio il 27.07.2020, di cui all'epoca nessuno dei parenti e persone vicine alla signora Pt_1 primo tra tutti il signor ER , era a conoscenza, è risultata circostanza assolutamente imprevista ed imprevedibile in quanto non corrispondente alle scelte sentimentali dell'attrice.
Il convenuto contestava in fatto ed in diritto la prospettazione avversaria, asserendo che l'attrice, al momento delle nozze, era pienamente in grado di comprendere la natura e gli effetti giuridici del vincolo matrimoniale e sceglieva in modo libero e consapevole di sposarsi con il sig P_ , al fine di coronare una relazione sentimentale durata una vita, salva una breve interruzione dal 2011 al 2016.
Ciò premesso, le circostanze allegate dall'attrice hanno trovato piena conferma negli accertamenti peritali condotti dal dott Per_1 che, esaminata tutta la documentazione medica dell'attrice nonché le relazioni degli Assistenti Sociali, concludeva che, tra il 2018 ed il 2020 (anno delle nozze 2020), il disturbo neuro cognitivo di cui era affetta la paziente aveva subito un importante peggioramento, che l'aveva portata all'incapacità di autodeterminarsi in modo cosciente. In particolare, tale quadro clinico di decadimento, già rilevante nel 2018, subiva un grave peggioramento certificato in occasione della rivalutazione neuropsicologica
-
dell'11.05.2020 (ovvero tre mesi circa prima del matrimonio) e confermato dalla visita neurologica del 12.10.20 (successiva, quindi, al matrimonio) -, tanto da comprometterne grandemente le funzioni mentali superiori.
,Il Ctu, pertanto, ha concluso che: "al momento delle nozze con il sig. CP_1 la sig.ra Pt_1 non disponesse della capacità di intendere e di volere, stante l'assoluta impossibilità per quest'ultima, già al 21.02.2018 e a maggior ragione all'11.05.2020, di costituirsi come soggetto che si determina con scelte consapevoli e con una propria prospezione, come espressione della propria volontà".
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni della CTU in quanto basate su accertamenti rigorosi e sull'adozione di metodi scientifici riconosciuti nella comunità scientifica;
a riguardo, parte convenuta si è limitata a contestare in modo generico le risultanze dell'elaborato peritale e non ha prodotto alcun elemento/documento atto a confutarne le conclusioni.
Altresì, si ritiene di poter concludere che il sig P_ fosse pienamente consapevole dell'incapacità di autodeterminarsi dell'attrice al momento della celebrazione delle nozze. Tale circostanza è provata documentalmente, atteso che fu il sig P_ a depositare in data 7.05.2021 ricorso ex art. 440 c.c. (cfr. doc. 5), chiedendo la nomina di ADS in favore della moglie, allegando il certificato medico della visita neurologica dell'11 maggio 2020, da cui già poteva evincersi chiaramente il grave quadro di decadimento cognitivo della moglie. PEaltro, il convenuto ha anche affermato negli scritti di causa di aver sempre accompagnato l'attrice, anche prima del matrimonio, alle visite mediche, circostanza che conferma come il primo dovesse essere pienamente consapevole della grave compromissione delle funzioni cognitive della sig.ra Pt_1 sin quantomeno dal 2018 (ovvero due anni prima delle nozze).
Infine, l'assoluzione del convenuto in sede penale (nel procedimento a suo carico con imputazione di circonvenzione di incapace), risulta del tutto irrilevante sia in ordine all'accertata incapacità della Pt 1 sia in ordine alla piena consapevolezza da parte del convenuto al momento della celebrazione delle nozze.
L'azione, pertanto, va accolta con conseguente declaratoria di annullamento del matrimonio civile contratto dalle parti e con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite per le quattro fasi, liquidate come in dispositivo. A suo carico infine vanno posti in via definitiva gli onorai liquidati con decreto in data
16.10.24 al CTU ed anticipati dalla parte attrice.
P.Q.M.
1) Annulla il matrimonio civile contratto tra i signori Parte_1 CP_1 in data 27.07.2020 nel comune di Saonara (PD), trascritto nei registri e degli atti di matrimonio del medesimo Comune, Serie A, Parte I, Numero 5, Anno
2020, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative annotazioni;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali all'attrice liquidate in complessivi euro 2500, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese liquidate al CTU con decreto del 16.10.24, con diritto dell'attrice a ripetere quanto eventualmente anticipato. Cosi deciso in Padova, nella camera di
Il presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
consiglio del 10/07/2025.
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott.ssa Luisa Bettio Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2069/23 R.G promosso con ricorso depositato da Parte_1 con avv. FEDRIGONI CLARISSA come da procura in atti;
Ricorrente-
nei confronti di CP_1 con gli avv.ti BARONI RICCARDO e CINETTO MARCO come da procura in atti;
Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: annullamento del matrimonio
Conclusioni delle parti
PE l'attrice: 66 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata l'incapacità naturale dell'attrice all'epoca della celebrazione del matrimonio:
1) Accertare e dichiarare l'annullamento del matrimonio contratto tra i signori CP_1 in data 27.07.2020, trascritto nei registri degli atti di Parte_1 e matrimonio del medesimo Comune, Serie A, Parte I, Numero 5, Anno 2020, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge;
2) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.". PE il convenuto:
“in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze istruttorie testimoniali formulate con la memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3;
- nel merito, respingersi le domande attoree;
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la sig.ra persona sottoposta ad amministrazione di sostegno (giusto decreto del Tribunale di
Padova, proc. n. 3760/2021 RAS, di data 6.07.2021, ADS Avv. Emilia De Franco), conveniva in giudizio il sig. P_ chiedendo l'annullamento del matrimonio civile contratto con questi in data 27.07.2020, per incapacità naturale della sig Pt_1 con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2023, si costituiva in giudizio il signor P_ contestando tutte le deduzioni e le domande attoree, chiedendone il و
rigetto.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio conferendo l'incarico al dott Persona_1 - sul seguente quesito: "Accerti il CTU, letti gli atti di causa e la documentazione sanitaria in atti, acquisita ogni altra documentazione ritenuta utile per rispondere al quesito detenuta presso Enti pubblici o privati, se la sig Parte_1 fosse capace di intendere e volere nel momento della celebrazione del matrimonio civile in data 27.07.20 con il sig CP_1
A seguito del deposito della relazione del CTU, il G.I. fissava l'udienza del 31.10.24 per l'esame della CTU, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta;
a seguito di detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'udienza del 2.07.2025 ex art 473bis 28 cpc assegnando i termini ivi previsti;
infine, a detta udienza tratteneva la causa in decisione.
***
Parte attrice a fondamento della domanda di annullamento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 27.07.20 sostiene che la sig Pt_1 non fosse in grado di intendere e volere a causa di un gravissimo scadimento delle funzioni mentali superiori.
A riguardo allegava che:
--a far data dal 2017 l'attrice ha iniziato a soffrire di deficit mnesici che hanno progressivamente determinato una situazione di importante decadimento cognitivo
(doc. n. 3);
- in data 11.05.2020, ovvero 3 mesi prima della celebrazione del matrimonio, veniva diagnosticata alla sig. T_ una perdita assoluta dell'autonomia con disorientamento nel tempo e nello spazio, assenza di coscienza di malattia, confabulazione, compromissione della memoria a tutti i livelli (docc. nn. 3 e 4);
- tale condizione veniva confermata nella relazione redatta dalla dott.ssa _2
[...] (medico legale) in data 13.05.2022 ove concludeva: "nel momento in cui declamava consenso alle nozze, la persona non poteva essere ritenuta consapevole della natura e del valore dell'atto che stava compiendo, delle sue implicazioni e delle sue conseguenze" (doc. n. 4);
- tale condizione doveva essere ben nota anche al sig P_ al momento delle nozze, tant'è che in data 7.05.2021 depositava ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della moglie, allegando la grave condizione di salute della stessa sin dal 2017, dichiarandosi disponibile a ricoprire il relativo incarico (doc. n. 5);
- dalle informazioni emerse nell'ambito del procedimento per la nomina di ADS, si ritiene che la signora T_ non avrebbe mai acconsentito alle nozze con il signor CP_1 con il quale aveva intrattenuto una relazione conclusasi nel 2011, per sua volontà, iniziando poi una relazione sentimentale con un altro uomo, signor Per_3
[...] , relazione interrotta con le prime avvisaglie di malattia della prima dal 2017;
- contemporaneamente, il signor P_ sarebbe riapparso prepotentemente nella vita della signora T_ offrendosi di accompagnarla alle visite mediche ed anche presso il signor PE 3 , apparentemente rispettando la loro relazione, e ciò sino al momento della perdita totale delle facoltà cognitive della signora T_
- la celebrazione del matrimonio il 27.07.2020, di cui all'epoca nessuno dei parenti e persone vicine alla signora Pt_1 primo tra tutti il signor ER , era a conoscenza, è risultata circostanza assolutamente imprevista ed imprevedibile in quanto non corrispondente alle scelte sentimentali dell'attrice.
Il convenuto contestava in fatto ed in diritto la prospettazione avversaria, asserendo che l'attrice, al momento delle nozze, era pienamente in grado di comprendere la natura e gli effetti giuridici del vincolo matrimoniale e sceglieva in modo libero e consapevole di sposarsi con il sig P_ , al fine di coronare una relazione sentimentale durata una vita, salva una breve interruzione dal 2011 al 2016.
Ciò premesso, le circostanze allegate dall'attrice hanno trovato piena conferma negli accertamenti peritali condotti dal dott Per_1 che, esaminata tutta la documentazione medica dell'attrice nonché le relazioni degli Assistenti Sociali, concludeva che, tra il 2018 ed il 2020 (anno delle nozze 2020), il disturbo neuro cognitivo di cui era affetta la paziente aveva subito un importante peggioramento, che l'aveva portata all'incapacità di autodeterminarsi in modo cosciente. In particolare, tale quadro clinico di decadimento, già rilevante nel 2018, subiva un grave peggioramento certificato in occasione della rivalutazione neuropsicologica
-
dell'11.05.2020 (ovvero tre mesi circa prima del matrimonio) e confermato dalla visita neurologica del 12.10.20 (successiva, quindi, al matrimonio) -, tanto da comprometterne grandemente le funzioni mentali superiori.
,Il Ctu, pertanto, ha concluso che: "al momento delle nozze con il sig. CP_1 la sig.ra Pt_1 non disponesse della capacità di intendere e di volere, stante l'assoluta impossibilità per quest'ultima, già al 21.02.2018 e a maggior ragione all'11.05.2020, di costituirsi come soggetto che si determina con scelte consapevoli e con una propria prospezione, come espressione della propria volontà".
Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni della CTU in quanto basate su accertamenti rigorosi e sull'adozione di metodi scientifici riconosciuti nella comunità scientifica;
a riguardo, parte convenuta si è limitata a contestare in modo generico le risultanze dell'elaborato peritale e non ha prodotto alcun elemento/documento atto a confutarne le conclusioni.
Altresì, si ritiene di poter concludere che il sig P_ fosse pienamente consapevole dell'incapacità di autodeterminarsi dell'attrice al momento della celebrazione delle nozze. Tale circostanza è provata documentalmente, atteso che fu il sig P_ a depositare in data 7.05.2021 ricorso ex art. 440 c.c. (cfr. doc. 5), chiedendo la nomina di ADS in favore della moglie, allegando il certificato medico della visita neurologica dell'11 maggio 2020, da cui già poteva evincersi chiaramente il grave quadro di decadimento cognitivo della moglie. PEaltro, il convenuto ha anche affermato negli scritti di causa di aver sempre accompagnato l'attrice, anche prima del matrimonio, alle visite mediche, circostanza che conferma come il primo dovesse essere pienamente consapevole della grave compromissione delle funzioni cognitive della sig.ra Pt_1 sin quantomeno dal 2018 (ovvero due anni prima delle nozze).
Infine, l'assoluzione del convenuto in sede penale (nel procedimento a suo carico con imputazione di circonvenzione di incapace), risulta del tutto irrilevante sia in ordine all'accertata incapacità della Pt 1 sia in ordine alla piena consapevolezza da parte del convenuto al momento della celebrazione delle nozze.
L'azione, pertanto, va accolta con conseguente declaratoria di annullamento del matrimonio civile contratto dalle parti e con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite per le quattro fasi, liquidate come in dispositivo. A suo carico infine vanno posti in via definitiva gli onorai liquidati con decreto in data
16.10.24 al CTU ed anticipati dalla parte attrice.
P.Q.M.
1) Annulla il matrimonio civile contratto tra i signori Parte_1 CP_1 in data 27.07.2020 nel comune di Saonara (PD), trascritto nei registri e degli atti di matrimonio del medesimo Comune, Serie A, Parte I, Numero 5, Anno
2020, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative annotazioni;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali all'attrice liquidate in complessivi euro 2500, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese liquidate al CTU con decreto del 16.10.24, con diritto dell'attrice a ripetere quanto eventualmente anticipato. Cosi deciso in Padova, nella camera di
Il presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
consiglio del 10/07/2025.