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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1179/2023 R.G., promossa da:
nato a [...], il 1° maggio 1968 e con studio in Vasto al C.so Controparte_1
Plebiscito, 28, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Vasto, Viale C.F._1
D'Annunzio 85, presso e nello studio dell'Avv. Stabilito Giuliano Esposito (c.f.
), abogado del Foro di Foggia che opera d'intesa con altro C.F._2
avvocato italiano, dal quale viene rappresentato e difeso, il quale dichiara di ricevere le notifiche e gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: fax 0873 560225; Email_1
APPELLANTE
Contro corrente in San Salvo (CH), alla Via Madonna delle Grazie, n. 39, Controparte_2
C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_3
(C.F.: ), rappresentata e assistita dall'Avv. Margherita Conti
[...] C.F._3 (C.F.: ) con studio in Vasto (CH), al C.so Mazzini, n. 340/P, C.F._4 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec:
sul quale, in alternativa al n. di fax 0873/583497, Email_2
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito;
APPELLATA per la riforma della ordinanza n. 627/2023 resa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 16 ottobre 2023 nel procedimento n. 991/2022 RGAC.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro l'11.02.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 11.02.2025, tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con ordinanza n. 627/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, proposta dalla CP_2
nei confronti di con la quale richiedeva al Tribunale di
[...] Controparte_1
condannare quest'ultimo alla restituzione in suo favore della somma di euro 100.000,00 che asseriva essere stata dalla stessa versata in assenza di titolo giustificativo.
1.1) A sostegno della predetta domanda, la ricorrente deduceva di aver versato a tramite bonifico bancario del 18.03.2021 con causale “Quota Controparte_1
finanziamento soci la somma di euro 100.000,00 e che tale trasferimento era CP_2
privo di qualsivoglia titolo giustificativo, tanto che in data 22.03.2021 CP_1
aveva effettuato un bonifico bancario per la somma di euro 25.000,00 con
[...]
causale “restituzione quota finanziamento soci in favore Controparte_2
dell'amministratore della società . Persona_1
Chiedeva, per tali ragioni, previo accertamento del diritto di ripetere la somma versata ai sensi dell'art. 2033 c.c., la condanna del resistente alla restituzione della somma di euro 100.000,00, in suo favore con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2)Si costituiva sostenendo di avere incarico di contabile della Controparte_1
società ed in tale veste di aver ricevuto mandato di restituzione ai soci dei finanziamenti pag. 2/11 fatti alla società e che pertanto la aveva versato per tale motivo a lui la somma CP_2
di euro 100.00,00, somma che poi lui avrebbe versato ai due soci della società.
Per tale motivo aveva infatti già provveduto al versamento di una somma di euro
25.000,00 al , amministratore della Persona_1 CP_2
1.3) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti e disattesa dalle stesse la proposta transattiva effettuata dal primo giudice ai sensi dell'art. 185 c.p.c., la causa veniva decisa con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
2) La ordinanza di primo grado. Il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni.
Il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal resistente ritenendo sufficiente il materiale probatorio allegato dalla parte e comunque rilevandone l'infondatezza poiché in ipotesi di insufficienza dello stesso avrebbe disposto il mutamento del rito come previsto dalla normativa.
Nel merito, dopo aver ritenuto che nell'ipotesi di indebito oggettivo fondato sulla dedotta assenza di titolo giustificativo della corresponsione della somma versata l'onere probatorio dell'attore che ne chieda la restituzione consisteva solo nel provare il versamento della somma e allegare l'inesistenza del titolo, mentre incombeva sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento, accertava il mancato assolvimento di tale onere da parte del resistente con conseguente accoglimento della domanda.
Nello specifico, rilevava come la avesse provato di aver corrisposto la somma CP_2
di euro 100.000,00 al resistente tramite la produzione documentale della ricevuta di versamento dell'avvenuto bonifico bancario, mentre il resistente non aveva dato prova del titolo giustificativo del pagamento asserito in comparsa, non avendo provato in alcun modo l'asserito mandato ricevuto dalla società di provvedere alla restituzione ai soci delle somme agli stessi dovute dalla società in ragione di un pregresso finanziamento.
A riguardo, accertava la mancanza di valore probatorio delle scritture contabili prodotte in giudizio in quanto non autenticate e comunque indicanti una differenza di passività non coincidente né con la somma versata a beneficio del né con quella indicata CP_1
come effettivo debito della società verso i soci.
pag. 3/11 Rilevava, inoltre, la mancanza di adeguata prova anche relativamente all'asserito controcredito personale nei confronti dei soci del resistente che avrebbe comportato la mancata restituzione delle somme da parte dello stesso e l'assenza di valore probatorio della causale inserita nel bonifico di euro 25.000,00 eseguito nei confronti dell'amministratore della Società, poiché avente carattere di dichiarazione unilaterale.
Alla luce di tali circostanze riteneva il pagamento non sorretto da una valida causa giustificatrice, e in virtù del riparto dell'onere probatorio descritto, accertava il diritto della società ricorrente alla ripetizione dell'indebito versamento ai sensi dell'art. 2033
c.c.
In conclusione, il Tribunale di Vasto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, accoglieva la domanda proposta dalla Controparte_2
condannando il Dott. alla restituzione della somma di euro 100.000,00 in CP_1
favore della società e alla refusione delle spese di lite che quantificava in complessivi
5.256,05 euro.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Controparte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 2967 c.c. in relazione alla ripartizione degli oneri probatori;
travisamento delle acquisizioni probatorie;
erronea, contraddittoria e carente motivazione dell'ordinanza.
Con unico motivo di gravame l'odierno appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto, in base al riparto dell'onere probatorio in tema di ripetizione di indebito oggettivo, non assolto per insufficienti elementi probatori l'onere probatorio relativo al titolo giustificativo del versamento effettuato dalla società ricorrente al
CP_1
In particolare, a sostegno della doglianza, l'appellante ha sostenuto che, in virtù del titolo giustificativo dalla stessa dedotto come causale del bonifico e consistente nell'operazione di restituzione ai soci di un avvenuto finanziamento, la società ricorrente aveva un preciso obbligo di specificazione del titolo mancante.
L'appellante ha dedotto, in buona sostanza, che la società ricorrente, in presenza della propria allegazione e non avendo prospettato altre causali in merito al bonifico dalla stessa disposto, non aveva sufficientemente contestato la circostanza posta a pag. 4/11 fondamento dell'eccezione di esecuzione di mandato da parte del la quale, CP_1
anche in relazione agli ulteriori elementi prodotti in giudizio, avrebbe dovuto ritenersi dal primo giudice dimostrata.
A sostegno di tale tesi, ha sostenuto che il contratto di mandato avesse forma orale e che possa dirsi confermato in giudizio dal rapporto professionale intercorso tra le parti, che la documentazione prodotta e le dichiarazioni di causali contenute nei bonifici, tra cui quello effettuato al socio di restituzione della somma di euro 25.000,00, in Persona_1
assenza di specifiche contestazioni contrarie ad opera della ricorrente, avrebbero dovuto essere ritenute dal primo giudice idonee a dimostrare la sussistenza del titolo giustificativo del pagamento con conseguente infondatezza della domanda proposta.
Ha, inoltre, sostenuto l'appellante l'ultrapetizione e carenza di motivazione dell'impugnata ordinanza, deducendo che il primo giudice, statuendo sull'assenza di giustificazione causale del versamento effettuato dalla società, non aveva motivato in merito all'avvenuto bonifico di euro 25.000,00, che sostiene essere dimostrazione dell'operazione di mandato di restituzione delle somme relative al finanziamento sostenuta.
Ha, poi, eccepito la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata anche relativamente al quantum debeatur, facendo rilevare che nella proposta transattiva effettuata dal primo giudice si dava atto dell'avvenuto riversamento della somma di euro 25.000,00 in favore di , prevedendo la soluzione della controversia tramite la restituzione Persona_1
della somma di euro 75.000,00 alla società.
Tale riconoscimento operato dal primo giudice contrasterebbe, a dire dell'appellante, con la condanna alla restituzione della somma per intero di euro 100.00,00 statuita nella sentenza impugnata.
In conclusione, ha chiesto, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante alla società appellata con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
pag. 5/11 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/2017; Cass. n.
1935/2020).
4.2 Nel merito le censure sollevate dall'appellante risultano infondate per i seguenti motivi.
4.2.1. Preliminarmente occorre richiamare i principi in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto di distinguere l'ipotesi in cui la domanda di ripetizione derivasse, a fronte di un dimostrato versamento di denaro, dalla invalidità originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo del trasferimento della somma, dall'ipotesi in cui l'attore in ripetizione agisca deducendo l'inesistenza ab origine di alcuna giustificazione causale;
nel primo caso, l'attore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda compresa l'invalidità del titolo, mentre, nel secondo caso, ha ritenuto sufficientemente assolto il suo onere probatorio in presenza della mera allegazione dell'assenza di titolo giustificativo del trasferimento di ricchezza indebitamente effettuato.
In tale ultima ipotesi, sarà quindi il convenuto per la restituzione ad essere onerato della prova della sussistenza di un titolo che comporti la giustificazione causale del trasferimento eseguito e che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
Tale rilevante distinzione risulta giustificata in base al principio del non aggravamento e della vicinanza della prova, risultando per la parte che adduca l'inesistenza di un titolo concretamente complesso assolvere l'onere probatorio di tale circostanza negativa rispetto alla dimostrazione della sussistenza dello stesso da parte del convenuto.
pag. 6/11 La Suprema Corte ha in merito specificato: “Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento.
Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (Cfr. Cass. civ. n.
19902/2015; Cass. civ. n. 814428/2021 6 6; Cass. civ. 15667/2011.)
4.2.2 Chiarito e confermato il riparto dell'onere probatorio applicabile al caso specie, questa Corte ritiene di condividere la valutazione del primo giudice in ordine al mancato assolvimento del proprio onere probatorio da parte dell'odierno appellante, il quale, tramite le produzioni documentali allegate, non ha dimostrato l'incarico di mandato asserito come titolo giustificativo della somma ricevuta dalla società.
Non può ritenersi corretto l'assunto di parte appellante secondo cui il titolo del passaggio di denaro dalla al consistente in un mandato di pagamento CP_2 CP_1
ai soci risulterebbe dimostrato sulla base dell'assenza di contestazioni e di diverse prospettazioni in merito alla causale del bonifico da parte della società appellata.
L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della domanda le questioni non specificamente contestate tra le parti, prevedendo un preciso onere di contestazione dei fatti allegati da una delle parti, in mancanza del quale gli stessi devono essere considerati pacifici, e dunque posti a fondamento della decisione, il tutto quando tali fatti siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando la controparte abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione ammettendone implicitamente l'esistenza.
È necessario, al fine di ritenere un fatto pacifico, e dunque esonerata la parte dalla necessità di fornire la prova dello stesso, che l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero che si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la giustificazione causale allegata dall'odierno appellante, consistente nell'incarico di restituzione delle somme relativo ad un pag. 7/11 pregresso finanziamento conferito al professionista risulta totalmente confliggente con i fatti posti a fondamento della pretesa restitutoria allegati e dedotti dalla società ricorrente già nell'atto introduttivo, avendo parte attrice di primo grado sostenuto sin dall'inizio la totale assenza di giustificazione causale del versamento effettuato e sul tale assenza di titolo basato la citazione di primo grado.
Tale circostanza risulta all'evidenza incompatibile e in chiara contestazione con ogni altra prospettazione avversaria relativa alla sussistenza di titolo giustificativo, non potendosi di certo onerare la parte che deduce proprio l'inesistenza di un titolo e di motivazione di uno spostamento patrimoniale, della contestazione in forma specifica della giustificazione causale dedotta da controparte, tramite l'indicazione di altre o differenti giustificazioni causali.
Dagli atti di primo grado emerge, infatti, come la società appellata abbia dichiarato di aver disposto il bonifico oggetto di causa con la relativa causale su indicazione dell'appellante e che, invero, non vi era a fondamento alcuna giustificazione causale.
Da tale assunto, pertanto, risulta la contestazione di qualsiasi rapporto allegato dall'altra parte, comportamento sufficiente per ritenere assolto l'onere probatorio di parte attrice di primo grado e contestata ogni posizione avversa ed ogni titolo causale prospettato da parte convenuta di primo grado.
4.2.3. Parimenti infondata risulta essere la lamentata ultrapetizione e carenza di motivazione in merito al bonifico eseguito dall'appellante in favore del socio della società , il quale dimostrerebbe, secondo l'appellante, il rapporto di incarico Persona_1
asserito come causa giustificativa della somma ricevuta.
La sentenza è affetta da ultrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice si pronunci oltre i limiti della domanda proposta dalle parti, mentre la carenza di motivazione sussiste qualora dal corpo della sentenza non emerga il percorso logico giuridico che ha portato il giudice alla decisione della controversia.
Nel caso in esame, non si rinvengono tali violazioni avendo il primo giudice statuito esclusivamente nei limiti dell'oggetto della domanda restitutoria oltre che puntualmente argomentato in merito alla ritenuta insufficienza probatoria anche relativamente al bonifico restitutorio di euro 25.000,00 eseguito dall'appellante in favore del socio Per_1
[...]
pag. 8/11 A riguardo, il primo giudice ha esplicitamente ritenuto irrilevante, per la dimostrazione del rapporto, la causale contenuta nel bonifico in virtù della sua natura di dichiarazione unilaterale dell'ordinante e ritenendo lo stesso potenzialmente riconducibile a plurime cause giustificatrici.
4.2.4. Tanto chiarito, nel merito, questa Corte ritiene, in condivisione con quanto accertato dal primo giudice, non sufficiente il quadro probatorio offerto dall'odierno appellante a sostegno della sua difesa, e dunque, non assolto il relativo onere probatorio in virtù dei principi di diritto richiamati.
Non risulta, infatti, dimostrato il contratto di mandato sostenuto dall'appellante da alcun elemento probatorio allegato in giudizio, né può ritenersi lo stesso provato tramite la dimostrazione del rapporto professionale intercorso tra le parti di consulenza contabile, questo sì incontestato tra le parti, tuttavia, avente ad oggetto prestazioni di tenuta della contabilità non comprendenti il mandato di restituzione somme dedotto dal resistente, costituendo questo un incarico che certamente esula dal contenuto del rapporto pacificamente intercorso tra le parti.
La dichiarazione contenuta nella causale del bonifico effettuato “quota finanziamento soci”, inoltre, non risulta idonea e sufficiente a dimostrare la causa giustificativa del trasferimento della somma di denaro sostenuta dall'appellante, non dando contezza delle ragioni per le quali il versamento somme era indirizzato al non socio, CP_1
invece che direttamente ai soci, non potendo arguirsi da tale causale di bonifico l'esistenza di un mandato del alla restituzione delle somme a sé erogate ai soci CP_1
della CP_2
Né può farsi riferimento ai fini della prova di eventuale mandato al alle CP_1
scritture contabili prodotte, sia in virtù della mancata coincidenza della differenza di passività allegata con la somma versata, sia in virtù della mancata autenticazione delle stesse che non consente di poter attribuire alle stesse il valore probatorio previsto dall'art. 2907 c.c., anche in considerazione del fatto che i documenti prodotti non attengono a bilanci di esercizio ritualmente depositati come emerge dalla visura storica della società in atti.
Quanto alla successiva disposizione di bonifico in favore del socio , che Persona_1
l'appellante sostiene dimostrerebbe l'oggetto dell'incarico, la stessa non comprova la pag. 9/11 sussistenza del rapporto dedotto in giudizio sia perché la causale “restituzione quota finanziamento soci” consiste in una dichiarazione unilaterale proveniente dal soggetto ordinante, sia in quanto comunque non coincidente con la quota societaria del socio, che nel caso, avrebbe avuto diritto alla restituzione della somma di euro 40.000,00, come lo stesso appellante afferma in comparsa conclusionale in contrasto con quanto precedentemente sostenuto.
In virtù dei principi di diritto innanzi riportati, e della particolare cautela richiesta nella valutazione delle prove in tema di ripetizione di indebito, gli elementi probatori offerti dall'appellante non possono ritenersi sufficienti a dimostrare il contratto di mandato asseritamente posto a fondamento della somma ricevuta dalla società.
La Corte, per tutti i motivi sin qui esposti, ritiene di rigettare l'appello con piena conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra doglianza ivi compresa la censura sollevata dall'appellante in merito alla contraddittorietà della sentenza emessa rispetto a quanto previsto nella proposta transattiva operata dal primo giudice, trattandosi la stessa di mera proposta con finalità conciliativa e priva di alcun valore decisorio e valutativo definitivo del merito della causa in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 Gennaio 2013 l'appellante sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della in persona del Controparte_1 Controparte_2
pag. 10/11 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 627/2023, pubblicata in data
16.10.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2)Condanna l'appellante a rifondere, in favore della società Controparte_1
appellata, le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 oltre Iva e
C.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 febbraio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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