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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/04/2025 al n. 856/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ERUZZI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ACERBI N. 27 46100
MANTOVA, presso il difensore avv. ERUZZI MARCO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CAPRA LAURA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI 16
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. CAPRA LAURA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “A modifica della Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio intercorsa tra le parti n.1229/10 pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, il 2 novembre 2010, depositata il 17 novembre 2010, resa nel procedimento n.3492/10 R.G., il sig. si impegna a pagare in un'unica Pt_1
soluzione il pregresso per il mancato pagamento dell'assegno divorzile con la vendita dell'immobile che in atti viene definito “piccolo ufficio” i cui tempi di vendita potrebbero aggirarsi introno ai sei mesi visto che vi sono da concludere alcune pratiche edilizie e catastali. Quanto al mantenimento ordinario, il sig. si impegna a versa l'importo di euro 1.000,00 rivalutabili annualmente Pt_1
agli indici ISTAT a far data dal 10 del mese di ottobre 2025. Spese compensate.
L'avv. Capra si impegna a comunicare celermente a di interrompere il CP_2
prelievo che attualmente viene effettuato sulla pensione del sig. ”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi così provvede: pagina 2 di 3 1. omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe rispetto alla sentenza intercorsa tra le parti n.1229/10 pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, il 2 novembre
2010, depositata il 17 novembre 2010, resa nel procedimento n.3492/10
R.G.;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/04/2025 al n. 856/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ERUZZI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ACERBI N. 27 46100
MANTOVA, presso il difensore avv. ERUZZI MARCO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CAPRA LAURA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI 16
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. CAPRA LAURA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “A modifica della Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio intercorsa tra le parti n.1229/10 pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, il 2 novembre 2010, depositata il 17 novembre 2010, resa nel procedimento n.3492/10 R.G., il sig. si impegna a pagare in un'unica Pt_1
soluzione il pregresso per il mancato pagamento dell'assegno divorzile con la vendita dell'immobile che in atti viene definito “piccolo ufficio” i cui tempi di vendita potrebbero aggirarsi introno ai sei mesi visto che vi sono da concludere alcune pratiche edilizie e catastali. Quanto al mantenimento ordinario, il sig. si impegna a versa l'importo di euro 1.000,00 rivalutabili annualmente Pt_1
agli indici ISTAT a far data dal 10 del mese di ottobre 2025. Spese compensate.
L'avv. Capra si impegna a comunicare celermente a di interrompere il CP_2
prelievo che attualmente viene effettuato sulla pensione del sig. ”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi così provvede: pagina 2 di 3 1. omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe rispetto alla sentenza intercorsa tra le parti n.1229/10 pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, il 2 novembre
2010, depositata il 17 novembre 2010, resa nel procedimento n.3492/10
R.G.;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3