Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2025, proposto da
Ediltec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tuzzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centuripe, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 134/2025, reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento n. 323/2025 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NA ND SI e nessuno è comparso, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 15 ottobre 2025, la società ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 134/2025 del Tribunale di Enna, con il quale è stato ingiunto all’ente intimato di pagare alla ricorrente la somma di € 10.578,61, nonché gli interessi come da domanda, oltre spese di procedura, come ivi indicato.
Parte ricorrente ha rappresentato che tale decreto, reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Enna nell’ambito del procedimento n. 323/2025 r.g., è stato notificato in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. all’ente resistente il 9 aprile 2025 e, non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente, in particolare, ha chiesto di ordinare all’ente intimato di dare piena e integrale esecuzione al detto decreto ingiuntivo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con vittoria di spese e compensi.
2. Il comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio fissata per il giorno 16 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Rileva, infatti, il Collegio che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata (giusta notificazione del titolo esecutivo ed esecutorietà del decreto), che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, e che il titolo per cui è causa risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato.
Non si ravvisano, inoltre, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo all’amministrazione intimata, di dare integrale ottemperanza al titolo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente le somme eventualmente già versate per tale titolo dopo l’emissione di esso o la proposizione del presente ricorso.
L’ente intimato dovrà, pertanto, corrispondere il credito dovuto entro un termine che appare congruo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Catenanuova o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte ricorrente, provvederà, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
5.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e per l’effetto:
- ordina l’amministrazione intimata, in persona del Sindaco pro tempore , di dare integrale esecuzione al titolo, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Catenanuova o dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN AN AR, Presidente
NA ND SI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ND SI | GN AN AR |
IL SEGRETARIO