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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10092/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 05.06.2025, ore 10,30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi:
- per l'opponente, nessuno;
- per l'opposta OS AT, l'avv. Chimienti Graziano;
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'opposta precisa come da comparsa di costituzione e risposta, riportandosi per il resto alla comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona delladott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n° 10092 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lancini Silvia Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelcovati (BS), Via Giotto n. 11, in forza di procura presente in atti;
-Attore Opponente
Contro
RO AT (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chimenti C.F._2
Graziano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelcovati (BS), Via Chiari n.
123, in forza di giusta procura presente in atti;
-Convenuto Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 31.07.2024 da OS AT con il quale è stato intimato il pagamento, nel termine di dieci giorni, dell'importo di € 2.368,29, oltre ad accessori, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Il predetto precetto attiene a rivalutazione dei contributi di mantenimento da corrispondere al OS
AT ed alla figlia nel periodo 2019-2024 in seguito al decreto di omologa di separazione n.
6688/2018 R.G. emesso in data 03.04.2018 dal Tribunale di Brescia mediante il quale il Giudice ha statuito l'obbligo a carico dell'opponente di versare in favore di OS AT la somma di € 400,00 mensili, di cui € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e i restanti Persona_1
€ 150,00 quale contributo al mantenimento della stessa OS AT, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'opponente ha chiesto la declaratoria di nullità parziale ovvero inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per i seguenti motivi:
- genericità nell'indicazione del calcolo della rivalutazione ISTAT, stante l'assenza di specifica indicazione di rivalutazione adeguata a quanto prescritto dagli indici FOI;
- duplicazione della rivalutazione ISTAT in quanto dapprima applicata sull'assegno complessivo di
€ 400,00 dovuto sia per la figlia che per la moglie e poi riapplicata, per i mesi da febbraio a luglio
2024, sull'assegno di mantenimento di € 150,00 dovuto solo per la moglie;
- richiesta infondata di pagamento dell'assegno di mantenimento pari a € 174,68 relativo al mese di febbraio 2024, avendo esso opponente provveduto a corrispondere il suddetto importo;
- il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT trova giustificazione nella circostanza che la parte convenuta non lo ha mai richiesto, stante la sua consapevolezza di essere debitrice di per il 50% della somma di € 5.121,00 da quest'ultimo pagata nel 2019 Parte_1
per le spese straordinarie della figlia;
La convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione a precetto con comparsa depositata in data
29.10.2024, contestando la fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto per i seguenti motivi:
- in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in quanto il giudice di merito dell'opposizione all'esecuzione forzata deve essere individuato sulla base del credito per cui si procede, corrispondente a quello che risulta dal titolo esecutivo: ciò detto, posto che il credito precettato è di € 2.368,29 rientra nella competenza del Giudice di Pace di Chiari, il quale ha una competenza per valore fino a € 10.000,00;
- che la somma precettata pari a € 2.368,29, di cui € 2.198,46 a titolo di capitale e € 169,83 a titolo di spese di precetto, è stato determinato computando la rivalutazione ISTAT di € 1.800,38 sull'assegno di mantenimento di € 400,00 pagato dall'attore 05.04.2019 al 05.01.2024 e la rivalutazione ISTAT di € 398,08 sull'assegno di mantenimento di € 150,00 dovuto dall'attore a decorrere dal 05.02.2024 al 05.07.2024; senonché parte opposta ammette di essere incorsa in un refuso dal momento che l'ammontare di € 1.800,38 risulta inferiore di € 65,81 rispetto alla somma effettiva di € 1.866,19 in quanto nell'arco di tempo da considerare ha omesso il mese di Febbraio 2024; il predetto refuso si è riverberato nella dicitura “omesso pagamento” nel predetto mese quando in realtà l'opponente ha provveduto al pagamento della somma di € 400,00, mentre ha omesso il pagamento della somma di € 150,00 di marzo 2024; in ogni caso il precetto non è parzialmente nullo rimanendo impregiudicata la ragione di credito pari a € 398,08;
- che la somma di € 5.121,00 fatta valere dall'attore in compensazione per spese straordinarie sostenute per la figlia, oltre a non essere certa, liquida ed esigibile, è anche indeterminata rendendo così impossibile la corretta imputazione o meno della stessa nel novero delle “spese straordinarie”
E' stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza.
***
Si rileva, in via pregiudiziale, la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore, sollevata da parte opposta.
Si rileva, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sancito che “in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni di separazione, rientrante nella competenza funzionale del Tribunale” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord., 18 marzo 2021, n. 7594; Cass.
Civ., Sez. VI, ord., 25 settembre 2014, n. 20303).
Pertanto, secondo la Suprema Corte, quando la causa non ha ad oggetto il regolamento dei rapporti tra coniugi o la modifica delle condizioni di separazione, ambiti appartenente funzionalmente ed inderogabilmente alla competenza del Tribunale, ma l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata ai sensi della correlazione tra gli artt. 7, 26, 27 e 480 c.p.c..
Nel caso di specie, trattasi di precetto avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura patrimoniale imposti ad uno dei coniugi in sede di separazione consensuale (cfr. punti 5, 6 dell'accordo di separazione) e atteso che la cognizione dell'opposizione a precetto de qua per la somma di € 2.368,29 rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, ex art. 7 c.p.c., spetta al Giudice adito dichiarare la propria incompetenza per valore.
La natura assorbente del suddetto rilievo esime questo Giudice dalla disamina di ogni ulteriore profilo di doglianza.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale, con le consequenziali statuizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Brescia a conoscere dell'opposizione a precetto inerente all'adempimento di obblighi di natura patrimoniale imposti ad uno dei due coniugi in sede di separazione, per essere competente il Giudice di Pace;
- fissa termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice competente;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta OS AT le spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 600,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, ad i.v.a e c.p.a. e alle successive occorrende.
Così deciso in Brescia, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 05.06.2025, ore 10,30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi:
- per l'opponente, nessuno;
- per l'opposta OS AT, l'avv. Chimienti Graziano;
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'opposta precisa come da comparsa di costituzione e risposta, riportandosi per il resto alla comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona delladott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n° 10092 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lancini Silvia Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelcovati (BS), Via Giotto n. 11, in forza di procura presente in atti;
-Attore Opponente
Contro
RO AT (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chimenti C.F._2
Graziano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castelcovati (BS), Via Chiari n.
123, in forza di giusta procura presente in atti;
-Convenuto Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 31.07.2024 da OS AT con il quale è stato intimato il pagamento, nel termine di dieci giorni, dell'importo di € 2.368,29, oltre ad accessori, con l'avvertimento che, in difetto di pagamento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Il predetto precetto attiene a rivalutazione dei contributi di mantenimento da corrispondere al OS
AT ed alla figlia nel periodo 2019-2024 in seguito al decreto di omologa di separazione n.
6688/2018 R.G. emesso in data 03.04.2018 dal Tribunale di Brescia mediante il quale il Giudice ha statuito l'obbligo a carico dell'opponente di versare in favore di OS AT la somma di € 400,00 mensili, di cui € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e i restanti Persona_1
€ 150,00 quale contributo al mantenimento della stessa OS AT, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'opponente ha chiesto la declaratoria di nullità parziale ovvero inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per i seguenti motivi:
- genericità nell'indicazione del calcolo della rivalutazione ISTAT, stante l'assenza di specifica indicazione di rivalutazione adeguata a quanto prescritto dagli indici FOI;
- duplicazione della rivalutazione ISTAT in quanto dapprima applicata sull'assegno complessivo di
€ 400,00 dovuto sia per la figlia che per la moglie e poi riapplicata, per i mesi da febbraio a luglio
2024, sull'assegno di mantenimento di € 150,00 dovuto solo per la moglie;
- richiesta infondata di pagamento dell'assegno di mantenimento pari a € 174,68 relativo al mese di febbraio 2024, avendo esso opponente provveduto a corrispondere il suddetto importo;
- il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT trova giustificazione nella circostanza che la parte convenuta non lo ha mai richiesto, stante la sua consapevolezza di essere debitrice di per il 50% della somma di € 5.121,00 da quest'ultimo pagata nel 2019 Parte_1
per le spese straordinarie della figlia;
La convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione a precetto con comparsa depositata in data
29.10.2024, contestando la fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto per i seguenti motivi:
- in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in quanto il giudice di merito dell'opposizione all'esecuzione forzata deve essere individuato sulla base del credito per cui si procede, corrispondente a quello che risulta dal titolo esecutivo: ciò detto, posto che il credito precettato è di € 2.368,29 rientra nella competenza del Giudice di Pace di Chiari, il quale ha una competenza per valore fino a € 10.000,00;
- che la somma precettata pari a € 2.368,29, di cui € 2.198,46 a titolo di capitale e € 169,83 a titolo di spese di precetto, è stato determinato computando la rivalutazione ISTAT di € 1.800,38 sull'assegno di mantenimento di € 400,00 pagato dall'attore 05.04.2019 al 05.01.2024 e la rivalutazione ISTAT di € 398,08 sull'assegno di mantenimento di € 150,00 dovuto dall'attore a decorrere dal 05.02.2024 al 05.07.2024; senonché parte opposta ammette di essere incorsa in un refuso dal momento che l'ammontare di € 1.800,38 risulta inferiore di € 65,81 rispetto alla somma effettiva di € 1.866,19 in quanto nell'arco di tempo da considerare ha omesso il mese di Febbraio 2024; il predetto refuso si è riverberato nella dicitura “omesso pagamento” nel predetto mese quando in realtà l'opponente ha provveduto al pagamento della somma di € 400,00, mentre ha omesso il pagamento della somma di € 150,00 di marzo 2024; in ogni caso il precetto non è parzialmente nullo rimanendo impregiudicata la ragione di credito pari a € 398,08;
- che la somma di € 5.121,00 fatta valere dall'attore in compensazione per spese straordinarie sostenute per la figlia, oltre a non essere certa, liquida ed esigibile, è anche indeterminata rendendo così impossibile la corretta imputazione o meno della stessa nel novero delle “spese straordinarie”
E' stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza.
***
Si rileva, in via pregiudiziale, la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore, sollevata da parte opposta.
Si rileva, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sancito che “in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni di separazione, rientrante nella competenza funzionale del Tribunale” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord., 18 marzo 2021, n. 7594; Cass.
Civ., Sez. VI, ord., 25 settembre 2014, n. 20303).
Pertanto, secondo la Suprema Corte, quando la causa non ha ad oggetto il regolamento dei rapporti tra coniugi o la modifica delle condizioni di separazione, ambiti appartenente funzionalmente ed inderogabilmente alla competenza del Tribunale, ma l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione, la competenza va determinata ai sensi della correlazione tra gli artt. 7, 26, 27 e 480 c.p.c..
Nel caso di specie, trattasi di precetto avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura patrimoniale imposti ad uno dei coniugi in sede di separazione consensuale (cfr. punti 5, 6 dell'accordo di separazione) e atteso che la cognizione dell'opposizione a precetto de qua per la somma di € 2.368,29 rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, ex art. 7 c.p.c., spetta al Giudice adito dichiarare la propria incompetenza per valore.
La natura assorbente del suddetto rilievo esime questo Giudice dalla disamina di ogni ulteriore profilo di doglianza.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale, con le consequenziali statuizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Brescia a conoscere dell'opposizione a precetto inerente all'adempimento di obblighi di natura patrimoniale imposti ad uno dei due coniugi in sede di separazione, per essere competente il Giudice di Pace;
- fissa termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice competente;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta OS AT le spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 600,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, ad i.v.a e c.p.a. e alle successive occorrende.
Così deciso in Brescia, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno