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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3311 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3311 / 2024
promossa da
, C.F. in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN US, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
SI VI e GI AR, giusta procura in atti, -resistente-
Agente della Riscossione,
-convenuto contumace-
Oggetto: intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e n.q.
di rappresentante legale della proponeva opposizione avverso l'atto di Controparte_1
intimazione di pagamento n. 29120249004283910/000 del 23 gennaio 2024, notificata dall' di Agrigento in data 18 ottobre 2024, per il Controparte_3
pagamento di € 4.377,00, afferente la contribuzione ivs (anno 2017), già sollecitata con avviso di addebito n. 59120180001098965000 il 14 aprile 2018. Eccepiva la prescrizione del credito,
chiedendo l'annullamento degli atti opposti. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
e argomentando il rigetto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_4
Citato in giudizio l' , non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_4
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'agente della riscossione, chiamato in giudizio e non costituitosi.
Tuttavia, giova precisare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514
del 2022, hanno precisato che l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente impositore,
sebbene venga impugnato un atto dell'agente della riscossione, laddove vengono fatti valere vizi propri dell'atto presupposto, ivi compresa la prescrizione dei contributi.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti.
Orbene, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine
di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso,
ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice
della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi
propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle
forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' previdenziale mediante l'iscrizione nei CP_5
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Era onere dell'ente convenuto provare di avere interrotto i termini di prescrizione;
sul punto, non può accogliersi l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente in merito alla produzione depositata dall'ente.
Invero, a fronte dell'udienza fissata per il 15 maggio 2025, l'ente previdenziale poteva costituirsi entro il 05 maggio 2025; avendo depositato documentazione integrativa in data
30 aprile 2025, quest'ultima deve considerarsi tempestiva. Ed infatti, le eccezioni ed i mezzi di prova, oltre che essere indicati nella memoria difensiva, possono essere legittimamente formulati anche in successive memorie integrative, purché le stesse siano depositate entro il termine per la costituzione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 59120180001098965000 risulta notificato per compiuta giacenza in data 24 agosto 2018; inoltre, una prima intimazione di pagamento, da riferire all'avviso in questione, risulta notificata in data 7 novembre 2023. Tuttavia, giova ricordare che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, il termine non era ancora prescritto.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata da parte ricorrente per cui nella relata di notifica non si da atto della qualità di legale rappresentante di parte ricorrente.
Invero, “in tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma
degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa
in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai
fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di
notificazione” (cfr. Cass. Ord. n. 10294 del 16/04/2024); nel caso di specie, è ben comprensibile dagli atti notificati che il soggetto chiamato a rispondere fosse il legale rappresentante della società.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale, che si liquidano in euro 886,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 3311 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3311 / 2024
promossa da
, C.F. in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN US, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
SI VI e GI AR, giusta procura in atti, -resistente-
Agente della Riscossione,
-convenuto contumace-
Oggetto: intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e n.q.
di rappresentante legale della proponeva opposizione avverso l'atto di Controparte_1
intimazione di pagamento n. 29120249004283910/000 del 23 gennaio 2024, notificata dall' di Agrigento in data 18 ottobre 2024, per il Controparte_3
pagamento di € 4.377,00, afferente la contribuzione ivs (anno 2017), già sollecitata con avviso di addebito n. 59120180001098965000 il 14 aprile 2018. Eccepiva la prescrizione del credito,
chiedendo l'annullamento degli atti opposti. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
e argomentando il rigetto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_4
Citato in giudizio l' , non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_4
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'agente della riscossione, chiamato in giudizio e non costituitosi.
Tuttavia, giova precisare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514
del 2022, hanno precisato che l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente impositore,
sebbene venga impugnato un atto dell'agente della riscossione, laddove vengono fatti valere vizi propri dell'atto presupposto, ivi compresa la prescrizione dei contributi.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti.
Orbene, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine
di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso,
ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice
della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi
propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle
forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' previdenziale mediante l'iscrizione nei CP_5
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Era onere dell'ente convenuto provare di avere interrotto i termini di prescrizione;
sul punto, non può accogliersi l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente in merito alla produzione depositata dall'ente.
Invero, a fronte dell'udienza fissata per il 15 maggio 2025, l'ente previdenziale poteva costituirsi entro il 05 maggio 2025; avendo depositato documentazione integrativa in data
30 aprile 2025, quest'ultima deve considerarsi tempestiva. Ed infatti, le eccezioni ed i mezzi di prova, oltre che essere indicati nella memoria difensiva, possono essere legittimamente formulati anche in successive memorie integrative, purché le stesse siano depositate entro il termine per la costituzione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 59120180001098965000 risulta notificato per compiuta giacenza in data 24 agosto 2018; inoltre, una prima intimazione di pagamento, da riferire all'avviso in questione, risulta notificata in data 7 novembre 2023. Tuttavia, giova ricordare che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, il termine non era ancora prescritto.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata da parte ricorrente per cui nella relata di notifica non si da atto della qualità di legale rappresentante di parte ricorrente.
Invero, “in tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma
degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa
in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai
fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di
notificazione” (cfr. Cass. Ord. n. 10294 del 16/04/2024); nel caso di specie, è ben comprensibile dagli atti notificati che il soggetto chiamato a rispondere fosse il legale rappresentante della società.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale, che si liquidano in euro 886,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL