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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
[...]
, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Ugo Petrella, 22, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Criscuoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' in Benevento, CP_1 via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire: “B)- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità della richiesta di indebito assistenziale/previdenziale preteso dall' e dell'indebito CP_1 medesimo e/o, quindi, l'irripetibilità nei confronti della ricorrente dell'importo di €. 20.508,08 CP_ come richiesto con la nota del 18.09.2023 (con oggetto: “comunicazione di riliquidazione- CP_ prestazione n.044-190007053255 Cat. IV, decorrenza 1 agosto 2021”) e con la nota del 19.09.2023 (con oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Cat. IV ) e, per quanto di ragione, di ogni altro Parte_1 P.IVA_1 provvedimento presupposto e collegato e/o disporre l'annullamento dei provvedimenti per tutto quanto esposto in narrativa, il tutto sempre con adozione d'ogni conseguente provvedimento di legge;
C)- sempre nel merito, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
1 alla irripetibilità della somma di €. 20.508,08, ovvero in via gradata della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sulla prestazione pensionistica n.044-190007053255 Cat. IV di cui è CP_ titolare la medesima istante e, correlativamente, della insussistenza del diritto dell' ad ottenere la restituzione della indicata somma, con ogni conseguenza di legge;
D)- sempre nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed eccepite nel ricorso, l'annullamento degli atti impugnati e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, di CP_ conseguenza, la non ripetibilità delle somme versate alla ricorrente dall' con ogni conseguenza di legge;
E)- condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, sulla base del presunto indebito impugnato, sulla prestazione pensionistica n. 044-
190007053255 Cat. IV di cui è titolare l'istante, nonché alla restituzione degli eventuali crediti in favore della ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, sempre con tutte le conseguenze di legge;
F)- il tutto con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda ha esposto: che aveva ricevuto dall' due note, con le quali le era CP_1 stata comunicata la riliquidazione della prestazione di invalidità civile n. 044-190007053255 della quale aveva goduto con decorrenza 1 agosto 2021, in virtù di domanda presentata il 28/07/2021 e accolta giusta verbale del 1° giugno 2022 di riconoscimento della cecità totale, e le era stata chiesta la restituzione dell'importo di € 20.508,08, indebitamente percepito nel periodo dall'1/08/2021 al 31/10/2023; che che tali note fondavano su un verbale emesso in autotutela, comunicato il 20/06/2023, con cui l' aveva riconosciuto l'istante cieca parziale, facendo CP_1 retroagire la decorrenza del requisito sanitario alla data della domanda amministrativa del
28/07/2021; che l'operato dell' era illegittimo, a fronte del precedente riconoscimento, con CP_1 apposito verbale, della cecità totale senza revisione, e che, in ogni caso, le somme erano state percepite in buona fede, in base a provvedimento di liquidazione definitivo.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice ordinario sulla domanda di annullamento degli atti impugnati e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Istituto ha, in particolare, dedotto che la ricorrente non aveva mai posseduto il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni per i ciechi civili assoluti, come accertato dalla commissione di prima istanza della A.S.Re.M. di Termoli nella seduta del 24/05/2022.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia verte sulla legittimità dei provvedimenti con cui l' ha disposto la CP_1 riliquidazione della pensione n. 044-190007053255 Cat. IV intestata alla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2021, con eliminazione dell'indennità per ciechi civili assoluti (nota del
18 settembre 2023), le ha chiesto la restituzione dell'importo di € 20.508,08 indebitamente percepito per il periodo 1/08/2021-31/10/2023 (nota del 19 settembre 2023), e ha disposto il
2 recupero dell'indebito mediante trattenuta di 50,00 € mensili sulla pensione VOCOM n. 36050168 (nota dell'8 novembre 2023).
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, in quanto non vi è dubbio, alla luce di una lettura complessiva dell'atto introduttivo e delle sue conclusioni, che il petitum sia rappresentato dall'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme erogate alla ricorrente a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti.
La ricorrente si duole, innanzitutto, della carenza di motivazione dei provvedimenti dell' e CP_1 dell'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Nessuna delle richiamate censure è idonea a inficiare la validità degli atti impugnati, per l'assorbente ragione che il giudizio dinanzi al giudice ordinario si configura come un giudizio sul rapporto e non sull'atto, il cui oggetto non è costituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo ma dalla fondatezza o meno della pretesa fatta valere.
In ogni caso, si osserva che le comunicazioni indicano in maniera sintetica, ma pur sempre chiara e comprensibile, la ragione dell'indebito, il titolo per cui sono state erogate le somme e il periodo di riferimento. Esse contengono, dunque, tutte le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire alla destinataria di avere piena contezza delle relative motivazioni e di esercitare il diritto di difesa.
D'altra parte, la richiesta di restituzione trae origine da un verbale in autotutela emesso il
13/03/2023 (con protocollo del 6/06/2023), comunicato – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – il 20/06/2023, sicché l'istante non poteva ritenersi all'oscuro dell'origine dell'indebito.
Venendo al merito, giova premettere, in diritto, che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale – ma il principio è estensibile, per identità di ratio, anche all'indebito assistenziale – si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del
04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le
S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento CP_ della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016). Ancora, il principio è stato precisato nel senso che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate,
3 così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Nel caso in esame, la ricorrente non ha né dedotto, né dimostrato di aver posseduto, nel periodo in questione (agosto 2021/ottobre 2023), i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili erogata giusta provvedimento di liquidazione del
28/09/2022 dell' di Campobasso. CP_1
La prestazione è stata corrisposta in virtù di un verbale di accertamento del 1° giugno 2022, sugli atti, che ha riconosciuto la sig.ra “cieca assoluta” recependo in maniera erronea – pur Pt_1 riportandone correttamente la diagnosi (“glaucoma avanzato, degenerazione maculare atrofica, visus residuo 1/20 bilaterale”) – il verbale della CML di Termoli che, nella seduta del 24/05/2022, aveva riconosciuto l'istante “cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi”.
La comunicazione di riliquidazione del 17/10/2024 prodotta con le note di trattazione scritta della ricorrente attesta che il riconoscimento della prestazione per cecità assoluta, al termine del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 4999/2023 introdotto avverso il verbale in autotutela, è avvenuto soltanto con decorrenza dal mese di novembre 2023.
Pertanto, la natura indebita della prestazione deve ritenersi acclarata, in quanto nel periodo oggetto di causa l'istante non ha mai posseduto il requisito sanitario.
Ciò posto, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 52, l. 88/1989 e 13, l. 412/1991, richiamata in ricorso sia pure in via di subordine, bensì quella in materia di indebito assistenziale.
Come ha ripetutamente osservato la giurisprudenza di legittimità, la relativa disciplina muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008) e, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati (Cass. Sez. L, Sent. n. 5059 del 05/03/2018).
I suddetti principi, assolutamente consolidati (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018, in motivazione), non sono negati dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, evidenziando che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato al riguardo che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni
4 naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La stessa giurisprudenza ha, infatti, ribadito che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Essa va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, a seconda che sia accertata la mancanza dei requisiti sanitari, di quelli reddituali, del requisito di incollocazione al lavoro laddove richiesto, o che manchi radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008; cfr. anche Sez. L, Sent. n. 8970 del 17/04/2014, Sez. L, Sent. n. 19638 del
01/10/2015, Sez.
6 - L, Ord. n. 17216 del 12/07/2017).
Come pure evidenziato in giurisprudenza, “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
… Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12406 del 23/08/2003). Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021).
Nel caso concreto, la prestazione è stata corrisposta dall' in assoluta carenza, ab origine, dei CP_1 relativi presupposti, non ricorrendo una condizione di cecità totale bensì solo parziale.
Deve, allora, richiamarsi il principio secondo cui in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e, solo in via eventuale, quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge
(cfr. Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; si vedano anche Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970), sicché quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In tal senso la S.C. si è espressa, ad esempio, a proposito dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in
5 istituto di cura a carico dell'erario, in ragione dell'insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 5059 del 05/03/2018). Parimenti, si è ritenuta applicabile l'ordinaria disciplina sull'indebito civile in un'ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021). Infine, si è rilevato come “l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021).
Ne discende la legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' , in presenza di un beneficio CP_1 erogato nella pacifica assenza del requisito sanitario, senza alcun collegamento, quindi, con la situazione di fatto esistente, senza che assuma rilevanza il fatto che il verbale della CML di
Termoli non sia mai stato comunicato all'istante.
Del resto, la parte non poteva vantare alcun legittimo affidamento nella spettanza dell'indennità per ciechi assoluti, dal momento che aveva pacificamente ricevuto il verbale sugli atti del 1° giugno 2022, la cui diagnosi recitava “visus residuo 1/20 bilaterale”, sicché era immediatamente percepibile l'esistenza di un errore materiale nella valutazione finale, o – quanto meno – di un'evidente discrasia tale da rendere esigibile, con un minimo di diligenza, un dubbio sull'effettiva spettanza dell'erogazione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono eccezionali motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della prestazione in contestazione, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 9 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
[...]
, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Ugo Petrella, 22, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Nicola Criscuoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' in Benevento, CP_1 via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire: “B)- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità della richiesta di indebito assistenziale/previdenziale preteso dall' e dell'indebito CP_1 medesimo e/o, quindi, l'irripetibilità nei confronti della ricorrente dell'importo di €. 20.508,08 CP_ come richiesto con la nota del 18.09.2023 (con oggetto: “comunicazione di riliquidazione- CP_ prestazione n.044-190007053255 Cat. IV, decorrenza 1 agosto 2021”) e con la nota del 19.09.2023 (con oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Cat. IV ) e, per quanto di ragione, di ogni altro Parte_1 P.IVA_1 provvedimento presupposto e collegato e/o disporre l'annullamento dei provvedimenti per tutto quanto esposto in narrativa, il tutto sempre con adozione d'ogni conseguente provvedimento di legge;
C)- sempre nel merito, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
1 alla irripetibilità della somma di €. 20.508,08, ovvero in via gradata della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sulla prestazione pensionistica n.044-190007053255 Cat. IV di cui è CP_ titolare la medesima istante e, correlativamente, della insussistenza del diritto dell' ad ottenere la restituzione della indicata somma, con ogni conseguenza di legge;
D)- sempre nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed eccepite nel ricorso, l'annullamento degli atti impugnati e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, di CP_ conseguenza, la non ripetibilità delle somme versate alla ricorrente dall' con ogni conseguenza di legge;
E)- condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, sulla base del presunto indebito impugnato, sulla prestazione pensionistica n. 044-
190007053255 Cat. IV di cui è titolare l'istante, nonché alla restituzione degli eventuali crediti in favore della ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, sempre con tutte le conseguenze di legge;
F)- il tutto con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda ha esposto: che aveva ricevuto dall' due note, con le quali le era CP_1 stata comunicata la riliquidazione della prestazione di invalidità civile n. 044-190007053255 della quale aveva goduto con decorrenza 1 agosto 2021, in virtù di domanda presentata il 28/07/2021 e accolta giusta verbale del 1° giugno 2022 di riconoscimento della cecità totale, e le era stata chiesta la restituzione dell'importo di € 20.508,08, indebitamente percepito nel periodo dall'1/08/2021 al 31/10/2023; che che tali note fondavano su un verbale emesso in autotutela, comunicato il 20/06/2023, con cui l' aveva riconosciuto l'istante cieca parziale, facendo CP_1 retroagire la decorrenza del requisito sanitario alla data della domanda amministrativa del
28/07/2021; che l'operato dell' era illegittimo, a fronte del precedente riconoscimento, con CP_1 apposito verbale, della cecità totale senza revisione, e che, in ogni caso, le somme erano state percepite in buona fede, in base a provvedimento di liquidazione definitivo.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del giudice ordinario sulla domanda di annullamento degli atti impugnati e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Istituto ha, in particolare, dedotto che la ricorrente non aveva mai posseduto il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni per i ciechi civili assoluti, come accertato dalla commissione di prima istanza della A.S.Re.M. di Termoli nella seduta del 24/05/2022.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia verte sulla legittimità dei provvedimenti con cui l' ha disposto la CP_1 riliquidazione della pensione n. 044-190007053255 Cat. IV intestata alla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2021, con eliminazione dell'indennità per ciechi civili assoluti (nota del
18 settembre 2023), le ha chiesto la restituzione dell'importo di € 20.508,08 indebitamente percepito per il periodo 1/08/2021-31/10/2023 (nota del 19 settembre 2023), e ha disposto il
2 recupero dell'indebito mediante trattenuta di 50,00 € mensili sulla pensione VOCOM n. 36050168 (nota dell'8 novembre 2023).
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, in quanto non vi è dubbio, alla luce di una lettura complessiva dell'atto introduttivo e delle sue conclusioni, che il petitum sia rappresentato dall'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme erogate alla ricorrente a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti.
La ricorrente si duole, innanzitutto, della carenza di motivazione dei provvedimenti dell' e CP_1 dell'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Nessuna delle richiamate censure è idonea a inficiare la validità degli atti impugnati, per l'assorbente ragione che il giudizio dinanzi al giudice ordinario si configura come un giudizio sul rapporto e non sull'atto, il cui oggetto non è costituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo ma dalla fondatezza o meno della pretesa fatta valere.
In ogni caso, si osserva che le comunicazioni indicano in maniera sintetica, ma pur sempre chiara e comprensibile, la ragione dell'indebito, il titolo per cui sono state erogate le somme e il periodo di riferimento. Esse contengono, dunque, tutte le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire alla destinataria di avere piena contezza delle relative motivazioni e di esercitare il diritto di difesa.
D'altra parte, la richiesta di restituzione trae origine da un verbale in autotutela emesso il
13/03/2023 (con protocollo del 6/06/2023), comunicato – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – il 20/06/2023, sicché l'istante non poteva ritenersi all'oscuro dell'origine dell'indebito.
Venendo al merito, giova premettere, in diritto, che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale – ma il principio è estensibile, per identità di ratio, anche all'indebito assistenziale – si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del
04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le
S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento CP_ della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016). Ancora, il principio è stato precisato nel senso che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate,
3 così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Nel caso in esame, la ricorrente non ha né dedotto, né dimostrato di aver posseduto, nel periodo in questione (agosto 2021/ottobre 2023), i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili erogata giusta provvedimento di liquidazione del
28/09/2022 dell' di Campobasso. CP_1
La prestazione è stata corrisposta in virtù di un verbale di accertamento del 1° giugno 2022, sugli atti, che ha riconosciuto la sig.ra “cieca assoluta” recependo in maniera erronea – pur Pt_1 riportandone correttamente la diagnosi (“glaucoma avanzato, degenerazione maculare atrofica, visus residuo 1/20 bilaterale”) – il verbale della CML di Termoli che, nella seduta del 24/05/2022, aveva riconosciuto l'istante “cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi”.
La comunicazione di riliquidazione del 17/10/2024 prodotta con le note di trattazione scritta della ricorrente attesta che il riconoscimento della prestazione per cecità assoluta, al termine del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. R.G. 4999/2023 introdotto avverso il verbale in autotutela, è avvenuto soltanto con decorrenza dal mese di novembre 2023.
Pertanto, la natura indebita della prestazione deve ritenersi acclarata, in quanto nel periodo oggetto di causa l'istante non ha mai posseduto il requisito sanitario.
Ciò posto, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 52, l. 88/1989 e 13, l. 412/1991, richiamata in ricorso sia pure in via di subordine, bensì quella in materia di indebito assistenziale.
Come ha ripetutamente osservato la giurisprudenza di legittimità, la relativa disciplina muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008) e, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati (Cass. Sez. L, Sent. n. 5059 del 05/03/2018).
I suddetti principi, assolutamente consolidati (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018, in motivazione), non sono negati dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, evidenziando che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato al riguardo che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni
4 naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La stessa giurisprudenza ha, infatti, ribadito che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Essa va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, a seconda che sia accertata la mancanza dei requisiti sanitari, di quelli reddituali, del requisito di incollocazione al lavoro laddove richiesto, o che manchi radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008; cfr. anche Sez. L, Sent. n. 8970 del 17/04/2014, Sez. L, Sent. n. 19638 del
01/10/2015, Sez.
6 - L, Ord. n. 17216 del 12/07/2017).
Come pure evidenziato in giurisprudenza, “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
… Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12406 del 23/08/2003). Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021).
Nel caso concreto, la prestazione è stata corrisposta dall' in assoluta carenza, ab origine, dei CP_1 relativi presupposti, non ricorrendo una condizione di cecità totale bensì solo parziale.
Deve, allora, richiamarsi il principio secondo cui in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e, solo in via eventuale, quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge
(cfr. Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; si vedano anche Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970), sicché quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In tal senso la S.C. si è espressa, ad esempio, a proposito dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in
5 istituto di cura a carico dell'erario, in ragione dell'insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 5059 del 05/03/2018). Parimenti, si è ritenuta applicabile l'ordinaria disciplina sull'indebito civile in un'ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021). Infine, si è rilevato come “l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021).
Ne discende la legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' , in presenza di un beneficio CP_1 erogato nella pacifica assenza del requisito sanitario, senza alcun collegamento, quindi, con la situazione di fatto esistente, senza che assuma rilevanza il fatto che il verbale della CML di
Termoli non sia mai stato comunicato all'istante.
Del resto, la parte non poteva vantare alcun legittimo affidamento nella spettanza dell'indennità per ciechi assoluti, dal momento che aveva pacificamente ricevuto il verbale sugli atti del 1° giugno 2022, la cui diagnosi recitava “visus residuo 1/20 bilaterale”, sicché era immediatamente percepibile l'esistenza di un errore materiale nella valutazione finale, o – quanto meno – di un'evidente discrasia tale da rendere esigibile, con un minimo di diligenza, un dubbio sull'effettiva spettanza dell'erogazione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono eccezionali motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della prestazione in contestazione, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 9 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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