TAR Catania, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 244
TAR
Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di competenza all'irrogazione della sanzione pecuniaria

    Il Tribunale ritiene fondato il rilievo, poiché l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 380/01 attribuisce la competenza a vigilare sull'osservanza del vincolo e a comminare la sanzione pecuniaria alla Soprintendenza.

  • Accolto
    Erronea contestazione del mutamento di destinazione d'uso

    Il Tribunale ritiene fondati i rilievi del ricorrente. La CILA è considerata titolo idoneo per gli interventi di manutenzione straordinaria. Inoltre, l'uso promiscuo dell'immobile per case vacanze non comporta un mutamento di destinazione d'uso rilevante, in conformità al Regolamento Edilizio Comunale e alla normativa nazionale. La contestazione del mutamento di destinazione d'uso è ritenuta viziata per difetto di motivazione specifica.

  • Accolto
    Erronea qualificazione degli interventi edilizi

    Il Tribunale ritiene che, ad eccezione della ricostruzione del solaio, gli interventi siano riconducibili a manutenzione straordinaria e che la CILA sia il titolo abilitativo appropriato. La contestazione dell'Amministrazione riguardo all'insufficienza del titolo per la ricostruzione del solaio è considerata pertinente.

  • Rigettato
    Illegittima estensione delle verifiche a opere non oggetto della CILA

    Il Tribunale ritiene che la contestazione di tali abusi non possa essere messa in discussione sul piano di asserite irregolarità procedimentali, dato il principio del contraddittorio attenuato in materia di abusi edilizi e l'irrilevanza di irregolarità meramente formali.

  • Rigettato
    Legittimità delle opere contestate in quanto realizzate in conformità a precedenti titoli edilizi

    Il Tribunale rigetta questa argomentazione in relazione alla ricostruzione del solaio e al ballatoio, ritenendoli interventi con impatto statico che avrebbero richiesto titoli autorizzativi specifici. Riguardo allo spostamento della finestra, il Tribunale lo ritiene ininfluente in quanto non incide su fronti prospicienti pubbliche vie e rientra nelle opere interne assentibili con CILA.

  • Accolto
    Irrilevanza delle modifiche agli impianti igienico-sanitari

    Il Tribunale ritiene fondati i rilievi del ricorrente, confermando che la realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari rientrano tra gli interventi assentibili con CILA. Inoltre, le modifiche non hanno inciso sulle caratteristiche dello scarico fognario, già autorizzato.

  • Accolto
    Validità della CILA tardiva per interventi di manutenzione straordinaria

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati per quanto di ragione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. La CILA è considerata titolo idoneo per la maggior parte degli interventi, ma la ricostruzione del solaio presenta criticità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 244
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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