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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2800/24 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. D'Amore Fernando Parte_1 Parte_2 giusta rispettive procure speciali alle liti allegate al ricorso per la e Pt_1 all'istanza congiunta del 21/3/25 per il Pt_2
ATTRICE e CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come in note congiunte in sostituzione d'udienza del 31/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario con il in Avellino il 3/8/86; che dalla Pt_2 loro unione coniugale sono nati i figli ( il 23/1/88 ) e ( il 29/11/89 Per_1 Per_2
); che con decreto del 4/11/15 del Tribunale di Avellino è stata omologata la loro separazione consensuale ( separazione giudiziale delle parti trasformata in separazione consensuale ) alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con libertà
1 di condurre vite autonome senza interferire dell'uno nella vita dell'altro e nella consapevolezza del rispetto reciproco della dignità e del decoro dovuto;
2) la casa coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata definitivamente alla stessa, mentre il SI. Parte_1
vivrà e stabilirà il proprio domicilio in altro luogo, per il momento fissato in Avellino, alla via Piave;
Parte_2
3) il SI. dichiara di non aver nulla a pretendere ed espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa, Parte_2 ove ve ne fosse, sui mobili, gli arredi e quant'altro presente e di pertinenza della dedotta casa coniugale, che rimarranno di esclusiva proprietà della SI.ra ; 4) per ciò che concerne i rapporti economici dei Parte_1 coniugi, essi danno atto di rinunciare reciprocamente a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
5) quanto agli altri beni mobili, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla loro divisione.”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. La formulava quindi le Pt_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi celebrato in data 03.08.1986 e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Avellino al n. 206 parte II, serie A dell'anno 1986, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare gli stessi accordi di cui alla separazione, come sopra indicati;
3) per ciò che concerne i rapporti economici dei coniugi, allo stato, la ricorrente dichiara di rinunciare a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
4) assegnare in via definitiva alla SI.ra , la casa Parte_1 coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, già di proprietà esclusiva della stessa, con ogni mobile ed arredo ivi presenti. 5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Col decreto di convocazione delle parti del 17/1/25 il Giudice rel. dr.ssa Simona
Di Nicola fissava l'udienza di comparizione delle parti all'8/4/25.
In data 21/3/25 le parti a mezzo del loro difensore avv. D'Amore Fernando depositavano istanza congiunta al fine di definire il presente giudizio congiuntamente e chiedevano espressamente “che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita disponga la trasformazione del ricorso giudiziale in ricorso congiunto e Voglia pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla separazione indicate nell'atto introduttivo e come da accordo firmato in data 18.03.2025”, le parti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. dr.ssa Di Nicola col decreto del 24/3/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino a cinque giorni anteriori all'8/4/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 31/3/25 le parti concludevano chiedendo “al Giudice di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi celebrato in data 03.08.1986 e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di
Avellino al n. 206 parte II, serie A dell'anno 1986, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni concordate come da accordo congiunto
2 depositato in giudizio, ovvero: • per ciò che concerne i rapporti economici entrambi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
• assegnare in via definitiva alla SI.ra , la casa coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, già Parte_1 di proprietà esclusiva della SI.ra , con ogni mobile ed arredo ivi presenti. • il SI. rinuncia Pt_1 Parte_2 espressamente a qualsiasi pretesa, ove ve ne fosse, sui mobili, gli arredi e quant'altro presente e di pertinenza della dedotta casa coniugale, dichiarando di non aver nulla a pretendere;
• spese compensate.”.
Il Giudice rel. dr. Fabrizio Fanfarillo, subentrato al Giudice rel. dr.ssa Simona Di
Nicola, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 5/4/25 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Avellino in sede di separazione in data 12/2/15 e visto il cit. decreto del Tribunale di Avellino del 4/11/15 ( cfr. le produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate nelle note in sostituzione d'udienza del 31/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso divorzile depositato da in data Parte_1
30/12/24, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino il 3/8/86 da e , trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di Avellino dell'anno 1986, Atto n. 206, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate con le note depositate in data 31/3/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
3 Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2800/24 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. D'Amore Fernando Parte_1 Parte_2 giusta rispettive procure speciali alle liti allegate al ricorso per la e Pt_1 all'istanza congiunta del 21/3/25 per il Pt_2
ATTRICE e CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come in note congiunte in sostituzione d'udienza del 31/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario con il in Avellino il 3/8/86; che dalla Pt_2 loro unione coniugale sono nati i figli ( il 23/1/88 ) e ( il 29/11/89 Per_1 Per_2
); che con decreto del 4/11/15 del Tribunale di Avellino è stata omologata la loro separazione consensuale ( separazione giudiziale delle parti trasformata in separazione consensuale ) alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con libertà
1 di condurre vite autonome senza interferire dell'uno nella vita dell'altro e nella consapevolezza del rispetto reciproco della dignità e del decoro dovuto;
2) la casa coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata definitivamente alla stessa, mentre il SI. Parte_1
vivrà e stabilirà il proprio domicilio in altro luogo, per il momento fissato in Avellino, alla via Piave;
Parte_2
3) il SI. dichiara di non aver nulla a pretendere ed espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa, Parte_2 ove ve ne fosse, sui mobili, gli arredi e quant'altro presente e di pertinenza della dedotta casa coniugale, che rimarranno di esclusiva proprietà della SI.ra ; 4) per ciò che concerne i rapporti economici dei Parte_1 coniugi, essi danno atto di rinunciare reciprocamente a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
5) quanto agli altri beni mobili, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla loro divisione.”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. La formulava quindi le Pt_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi celebrato in data 03.08.1986 e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Avellino al n. 206 parte II, serie A dell'anno 1986, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare gli stessi accordi di cui alla separazione, come sopra indicati;
3) per ciò che concerne i rapporti economici dei coniugi, allo stato, la ricorrente dichiara di rinunciare a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
4) assegnare in via definitiva alla SI.ra , la casa Parte_1 coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, già di proprietà esclusiva della stessa, con ogni mobile ed arredo ivi presenti. 5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Col decreto di convocazione delle parti del 17/1/25 il Giudice rel. dr.ssa Simona
Di Nicola fissava l'udienza di comparizione delle parti all'8/4/25.
In data 21/3/25 le parti a mezzo del loro difensore avv. D'Amore Fernando depositavano istanza congiunta al fine di definire il presente giudizio congiuntamente e chiedevano espressamente “che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita disponga la trasformazione del ricorso giudiziale in ricorso congiunto e Voglia pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla separazione indicate nell'atto introduttivo e come da accordo firmato in data 18.03.2025”, le parti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. dr.ssa Di Nicola col decreto del 24/3/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino a cinque giorni anteriori all'8/4/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 31/3/25 le parti concludevano chiedendo “al Giudice di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi celebrato in data 03.08.1986 e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di
Avellino al n. 206 parte II, serie A dell'anno 1986, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Avellino la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni concordate come da accordo congiunto
2 depositato in giudizio, ovvero: • per ciò che concerne i rapporti economici entrambi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
• assegnare in via definitiva alla SI.ra , la casa coniugale sita in Avellino alla c.da Cesire 45/c, già Parte_1 di proprietà esclusiva della SI.ra , con ogni mobile ed arredo ivi presenti. • il SI. rinuncia Pt_1 Parte_2 espressamente a qualsiasi pretesa, ove ve ne fosse, sui mobili, gli arredi e quant'altro presente e di pertinenza della dedotta casa coniugale, dichiarando di non aver nulla a pretendere;
• spese compensate.”.
Il Giudice rel. dr. Fabrizio Fanfarillo, subentrato al Giudice rel. dr.ssa Simona Di
Nicola, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 5/4/25 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Avellino in sede di separazione in data 12/2/15 e visto il cit. decreto del Tribunale di Avellino del 4/11/15 ( cfr. le produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate nelle note in sostituzione d'udienza del 31/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso divorzile depositato da in data Parte_1
30/12/24, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino il 3/8/86 da e , trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di Avellino dell'anno 1986, Atto n. 206, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate con le note depositate in data 31/3/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
3 Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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