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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
6242/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Lacatena Parte_1 C.F._1
e
Alfano Renata (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Lacatena C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 02.12.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06.10.2021 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellaneta al n. 38, parte II, serie C, anno 2021; dalla loro unione non nascevano figli;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n.2 lett b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Alfano Parte_1
Renata nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06.10.2021 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellaneta al n. 38, parte II, serie C, anno 2021 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 02.12.2024 iscritto al n. r.g. v.g.
6242/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo