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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/09/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5264/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
(P.iva ) in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Pachino in P.IVA_1 via Anita n. 24 presso lo studio dell'avv. Antonio Cataldi che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), , nata a
[...] C.F._2 Controparte_3
Catania il 28/01/1984 (c.f. ), , nata a Siracusa il C.F._3 CP_4
10/12/1986 (c.f. ), , nata a [...] il 27/08/1988 (c.f. C.F._4 CP_5
, tutti elettivamente domiciliati a Siracusa in Corso Gelone n. 103 presso lo C.F._5 studio dell'avv. Massimo Milazzo che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: accertamento dei confini e risarcimento danni
Con decreto del 10 giugno 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
conveniva in giudizio , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e e, premessa la proprietà dei terreni agricoli posti in tenere di Noto nella CP_4 CP_5
Contrada , distinti in catasto al foglio 410, p.lle 50, 154, 51, 47, 152, 41 e 518, al foglio Parte_1
417 p.lle 160, 418, 419 e 420, al foglio 417 p.lle 206, 260 e 263 coltivati a vigneto (doc. 2, 3, 4, 5, 6
e 7) deduceva che le particelle di parte attrice nn. 50, 154 e 51 del foglio 410 confinavano con terreni al catasto al foglio 410 p.lla 52, i cui nudi comproprietari erano e ed CP_1 Controparte_2 2
usufruttuarie le figlie , ed , con confine identificato da una CP_4 CP_5 Controparte_3 recinzione realizzata con paletti di ferro e rete metallica;
che la particella 51 confinava in parte con terreno distinto in catasto al foglio 410 p.lla 65, di proprietà di la cui linea di Controparte_3 demarcazione era identificata sui luoghi con la base di un muro a secco di contenimento;
che le particelle 47, 152 e 41 confinavano in parte con terreno al foglio 410 la p.lla 65 di proprietà di
[...]
con confine identificato con un filare di alberi di ulivo;
che le particelle 41 e 518 CP_3 confinavano in parte con le particelle 389 e 390, di proprietà e ed Parte_3 Controparte_2 usufruttuarie , e con confine identificato da un paletto in CP_4 CP_5 Controparte_3 ferro con rinforzo angolare incassato in muretto di conci di tufo;
deduceva che operai alle dipendenze dei convenuti avevano estirpato, in data 02/07/2019, 32 alberi di ulivi e una palma posti lungo il confine tra la p.lla 41 e la p.lla 65.
Lamentava non solo l'arbitraria modificazione dei confini ma anche un danno derivante dall'estirpazione quantificato in €. 25.584,00.
Tanto premesso chiedeva di determinare confini tra i terreni di proprietà dell' Parte_1
ed i terreni di proprietà di , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e descritti in premessa e, per l'effetto, ordinare ai convenuti la rimessione in CP_4 CP_5 pristino dello stato dei luoghi e condannarli al rilascio in favore dell'attrice delle porzioni di terreno che risultavano indebitamente occupate.
Chiedeva altresì condannarsi i convenuti al pagamento della complessiva somma di €. 25.584,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'estirpazione abusiva di n. 32 alberi di ulivo o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal 02/07/2019 sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 rilevando, preliminarmente, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli
[...] altri soggetti proprietari della particella 52 del foglio 410 del catasto dei terreni di Noto.
Deducevano l'insussistenza del lamentato sconfinamento, che piuttosto sarebbe stato causato dalla stessa controparte;
quanto alla domanda di risarcimento deducevano che gli alberi erano tutti posizionati all'interno del fondo di e che in ogni caso erano stati divelti in data 24 Controparte_3 febbraio 2019 a causa di un evento meteorico di speciale intensità; che comunque si trattava di ulivi frangivento, il cui valore economico era da ritenersi irrisorio. Chiedevano quindi il rigetto delle domande. Con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di , escussione dei testi ed Parte_2 espletamento di CTU, con decreto del 10 giugno 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni 3
delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Con la domanda proposta parte attrice chiede determinarsi i confini tra i terreni sua di proprietà e quelli di proprietà di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Non vi è dubbio che la domanda così proposta debba essere qualificata, tenuto conto del petitum, come azione di regolamentazione dei confini.
Invero tale azione, disciplinata dall'art. 950 c.c. si caratterizza per il fatto che assunta la esistenza dello stato di incertezza sulla demarcazione tra i fondi, l'attore chiede che la stessa sia eliminata, mediante adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, anche al fine di ottenere il rilascio di una porzione di terreno che chi agisce assume essere indebitamente posseduta dall'altra.
Granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incertezza dei confini– necessario presupposto ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'art. 950 c.c. – può avere carattere oggettivo, derivante cioè dalla mancanza di un limite apparente tra i terreni, o carattere soggettivo in ragione dlle contestazioni del limite apparente (Cass. Civ. n. 4703/1997; Cass. Civ. n. 2857/1995;
Cass. Civ. n. 3663/1994).
Sotto altro profilo la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'azione di regolamento di confini ha la natura di azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre alla concreta demarcazione del confine tra i due fondi, anche l'effetto di far conseguire a chi la propone il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne sia proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta individuazione del confine (Cass. Sez. n. 8693/2019; Cass. Civ. n. 1910/2023).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che nel caso di specie con l'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.
Il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Civ. n.
10062/2018,; Cass. Civ. n. 10501/2013).
In ordine al caso di specie è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto congruamente e logicamente motivate e non superabili dalle osservazioni critiche svolte da parte attrice.
In particolare va rilevato che il nominato CTU ha constatato, nel corso dei sopralluoghi eseguiti per l'assolvimento del mandato conferitogli, che buona parte del confine tra le particelle catastali 51, 47,
152, 41 e 518 corrispondenti al terreno di parte attrice e le particelle 65, 389 e 390 di parte convenuta, tutte comprese nel foglio 410 del catasto del comune di Noto, non risulta contrassegnato da alcun 4
manufatto che in maniera inequivoca permetta di stabilire il limite tra le due diverse proprietà; ha individuato come unico elemento utile ad indicare la demarcazione tra i fondi un muretto che si sviluppa tra le particelle 51 e 65, in corrispondenza del quale è presente un salto di quota tra i due piani di terreno, tale da giustificare l'accertamento eseguito avvalendosi di apposita strumentazione topografica, nella fattispecie GPS Trimble R6, andando a rilevare nel dettaglio il predetto muro tra le particelle 51 e 65, successivamente il filare di alberi collocato tra le particelle 152 e 47 di parte attrice e la particella 65 dei convenuti, proseguendo nel rilevare l'intera fila di alberi, ulivi e non, presenti tra le particelle 65, 389 e 390 dei convenuti e le particelle 41 e 518 dell'attrice.
Inoltre il CTU nel rilevare l'assenza negli archivi catastali dell' di un Controparte_6 preesistente frazionamento nel comprensorio, ha fatto luogo alla identificazione dei confini mediante sovrapposizione del rilievo strumentale con la mappa catastale, agganciandosi ad alcune coordinate ricavate dalla banca dati del catasto, disponendo tale sovrapposizione e partendo da due elementi che sono certamente rimasti invariati nel tempo, ossia il muro presente tra le particelle 51 e 65 e la strada che corre a sud della particella 390.
In particolare il CTU ha accertato che:
-il confine tra la particella 51 di parte attrice e la particella 65 di parte convenuta è contrassegnato in loco da un muro di delimitazione;
- il confine tra le particelle 47-152 di parte attrice e la particella 65 di parte convenuta è collocato ad una distanza variabile da m. 2,20 a m. 2,90 dal filare di alberi collocati linearmente tra le predette particelle e ricadenti sul fondo di proprietà dell'attrice;
-il confine tra la particella 41 di parte attrice e la 65 di parte convenuta ricade, nel suo tratto iniziale a nord, ad una distanza di circa m1,50 dal filare di ulivi, i quali risultano collocati sul fondo di parte attrice, mentre il tratto successivo ricade in allineamento al dislivello presente tra le diverse proprietà;
-il confine tra la particella 41 di parte attrice e la 389 di parte convenuta, ricade, nel suo tratto a nord, ad una distanza variabile da m. 1,50 a m. 2,75 dalla linea immaginaria che si sviluppa lungo gli alberi presenti, questi ricadenti sul fondo dell'attrice; il confine tra le particelle 41-518 di parte attrice e le
389-390 di parte convenuta, ricade ad una distanza inziale a nord di m.6,70 dall'allineamento degli alberi presenti, questi ricadenti sul fondo dei convenuti, distanza che man mano si riduce fino a m.1,50 in corrispondenza del limite tra le particelle 389 e 390 di parte convenuta, per poi incrementarsi nuovamente fino ad un massimo di m.3,50 in prossimità della strada interpoderale che costeggia i luoghi a sud.
In conclusione condividendosi pienamente l'operato del CTU, e le argomentazioni dallo stesso svolte alle osservazioni critiche mosse dalle parti, n linea di principio i confini fra i fondi in oggetto vanno apposti conformemente a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio (pp 4 e 5) . 5
La domanda principale quindi non ha trovato alcun riscontro probatorio in quanto l'assetto di confini dalla stessa indicato non ha trovato riscontro nella disposta CTU.
Non può tuttavia addivenirsi alla apposizione dei confini indicata da parte convenuta dovendosi la relativa domanda , così come quella di rilascio della porzione occupata, ritenere inammissibile.
Infatti secondo il Supremo Collegio ( così Cass. n. 852 /2016) “ il convenuto che, oltre a resistere alla domanda altrui, intenda anche ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale che, anche sotto il profilo probatorio, ha contenuto analogo e reciproco a quella proposta dall'attore.
Tale domanda dei convenuti nel caso di specie non è stata proposta secondo le scansioni previste dal codice di rito e comunque mediante apposita riconvenzionale e quindi non può ritenersi ammissibile.
Deve essere rigettata anche la domanda proposta da parte attrice per il risarcimento del danno derivante dall'estirpazione abusiva di n. 32 alberi di ulivo avvenuta il 02/07/2019.
Invero i testi escussi a riguardo, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, hanno concordemente confermato - in particolare, i testi e - l'assunto che gli alberi in Tes_1 Tes_2 questione sono stati estirpati dall'evento atmosferico eccezionale verificatosi nel febbraio 2019 e precisato di aver rimosso gli alberi (già divelti) solo per poter lavorare il terreno buttandoli nella proprietà . Pt_2
Quanto sopra ha trovato ulteriore avallo anche nella dichiarazione del teste di parte convenuta,
[...]
che con dovizia di particolari ha poi evidenziato di aver proceduto, il giorno dopo, a fare Tes_3 la conta dei danni, fornendo adeguate e convincenti spiegazioni.
Tali elementi esprimono una idoneità dimostrativa superiore rispetto a quella riferibile alla deposizione del teste, l'unico peraltro, escusso su istanza di parte attrice.
Conseguentemente la domanda di risarcimento va rigettata.
Le spese di lite, ivi compresa quella dell'espletata CTU, seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5264/2020 rigetta la domanda proposta dall' Parte_2
e dichiara inammissibile la domanda di accertamento e di rilascio svolta dai convenuti;
[...] condanna l' al rimborso delle Pt_2 Parte_2 Parte_2 spese processuali in favore di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 6
che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre spese generali 15%, CP_5 iva e c.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente in capo all' Parte_2
le spese di CTU già liquidate come da separato decreto.
[...]
Siracusa 20 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5264/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
(P.iva ) in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Pachino in P.IVA_1 via Anita n. 24 presso lo studio dell'avv. Antonio Cataldi che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), , nata a
[...] C.F._2 Controparte_3
Catania il 28/01/1984 (c.f. ), , nata a Siracusa il C.F._3 CP_4
10/12/1986 (c.f. ), , nata a [...] il 27/08/1988 (c.f. C.F._4 CP_5
, tutti elettivamente domiciliati a Siracusa in Corso Gelone n. 103 presso lo C.F._5 studio dell'avv. Massimo Milazzo che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: accertamento dei confini e risarcimento danni
Con decreto del 10 giugno 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
conveniva in giudizio , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e e, premessa la proprietà dei terreni agricoli posti in tenere di Noto nella CP_4 CP_5
Contrada , distinti in catasto al foglio 410, p.lle 50, 154, 51, 47, 152, 41 e 518, al foglio Parte_1
417 p.lle 160, 418, 419 e 420, al foglio 417 p.lle 206, 260 e 263 coltivati a vigneto (doc. 2, 3, 4, 5, 6
e 7) deduceva che le particelle di parte attrice nn. 50, 154 e 51 del foglio 410 confinavano con terreni al catasto al foglio 410 p.lla 52, i cui nudi comproprietari erano e ed CP_1 Controparte_2 2
usufruttuarie le figlie , ed , con confine identificato da una CP_4 CP_5 Controparte_3 recinzione realizzata con paletti di ferro e rete metallica;
che la particella 51 confinava in parte con terreno distinto in catasto al foglio 410 p.lla 65, di proprietà di la cui linea di Controparte_3 demarcazione era identificata sui luoghi con la base di un muro a secco di contenimento;
che le particelle 47, 152 e 41 confinavano in parte con terreno al foglio 410 la p.lla 65 di proprietà di
[...]
con confine identificato con un filare di alberi di ulivo;
che le particelle 41 e 518 CP_3 confinavano in parte con le particelle 389 e 390, di proprietà e ed Parte_3 Controparte_2 usufruttuarie , e con confine identificato da un paletto in CP_4 CP_5 Controparte_3 ferro con rinforzo angolare incassato in muretto di conci di tufo;
deduceva che operai alle dipendenze dei convenuti avevano estirpato, in data 02/07/2019, 32 alberi di ulivi e una palma posti lungo il confine tra la p.lla 41 e la p.lla 65.
Lamentava non solo l'arbitraria modificazione dei confini ma anche un danno derivante dall'estirpazione quantificato in €. 25.584,00.
Tanto premesso chiedeva di determinare confini tra i terreni di proprietà dell' Parte_1
ed i terreni di proprietà di , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e descritti in premessa e, per l'effetto, ordinare ai convenuti la rimessione in CP_4 CP_5 pristino dello stato dei luoghi e condannarli al rilascio in favore dell'attrice delle porzioni di terreno che risultavano indebitamente occupate.
Chiedeva altresì condannarsi i convenuti al pagamento della complessiva somma di €. 25.584,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'estirpazione abusiva di n. 32 alberi di ulivo o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal 02/07/2019 sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 rilevando, preliminarmente, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli
[...] altri soggetti proprietari della particella 52 del foglio 410 del catasto dei terreni di Noto.
Deducevano l'insussistenza del lamentato sconfinamento, che piuttosto sarebbe stato causato dalla stessa controparte;
quanto alla domanda di risarcimento deducevano che gli alberi erano tutti posizionati all'interno del fondo di e che in ogni caso erano stati divelti in data 24 Controparte_3 febbraio 2019 a causa di un evento meteorico di speciale intensità; che comunque si trattava di ulivi frangivento, il cui valore economico era da ritenersi irrisorio. Chiedevano quindi il rigetto delle domande. Con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di , escussione dei testi ed Parte_2 espletamento di CTU, con decreto del 10 giugno 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni 3
delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Con la domanda proposta parte attrice chiede determinarsi i confini tra i terreni sua di proprietà e quelli di proprietà di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Non vi è dubbio che la domanda così proposta debba essere qualificata, tenuto conto del petitum, come azione di regolamentazione dei confini.
Invero tale azione, disciplinata dall'art. 950 c.c. si caratterizza per il fatto che assunta la esistenza dello stato di incertezza sulla demarcazione tra i fondi, l'attore chiede che la stessa sia eliminata, mediante adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, anche al fine di ottenere il rilascio di una porzione di terreno che chi agisce assume essere indebitamente posseduta dall'altra.
Granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incertezza dei confini– necessario presupposto ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'art. 950 c.c. – può avere carattere oggettivo, derivante cioè dalla mancanza di un limite apparente tra i terreni, o carattere soggettivo in ragione dlle contestazioni del limite apparente (Cass. Civ. n. 4703/1997; Cass. Civ. n. 2857/1995;
Cass. Civ. n. 3663/1994).
Sotto altro profilo la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'azione di regolamento di confini ha la natura di azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre alla concreta demarcazione del confine tra i due fondi, anche l'effetto di far conseguire a chi la propone il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne sia proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta individuazione del confine (Cass. Sez. n. 8693/2019; Cass. Civ. n. 1910/2023).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che nel caso di specie con l'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.
Il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Civ. n.
10062/2018,; Cass. Civ. n. 10501/2013).
In ordine al caso di specie è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto congruamente e logicamente motivate e non superabili dalle osservazioni critiche svolte da parte attrice.
In particolare va rilevato che il nominato CTU ha constatato, nel corso dei sopralluoghi eseguiti per l'assolvimento del mandato conferitogli, che buona parte del confine tra le particelle catastali 51, 47,
152, 41 e 518 corrispondenti al terreno di parte attrice e le particelle 65, 389 e 390 di parte convenuta, tutte comprese nel foglio 410 del catasto del comune di Noto, non risulta contrassegnato da alcun 4
manufatto che in maniera inequivoca permetta di stabilire il limite tra le due diverse proprietà; ha individuato come unico elemento utile ad indicare la demarcazione tra i fondi un muretto che si sviluppa tra le particelle 51 e 65, in corrispondenza del quale è presente un salto di quota tra i due piani di terreno, tale da giustificare l'accertamento eseguito avvalendosi di apposita strumentazione topografica, nella fattispecie GPS Trimble R6, andando a rilevare nel dettaglio il predetto muro tra le particelle 51 e 65, successivamente il filare di alberi collocato tra le particelle 152 e 47 di parte attrice e la particella 65 dei convenuti, proseguendo nel rilevare l'intera fila di alberi, ulivi e non, presenti tra le particelle 65, 389 e 390 dei convenuti e le particelle 41 e 518 dell'attrice.
Inoltre il CTU nel rilevare l'assenza negli archivi catastali dell' di un Controparte_6 preesistente frazionamento nel comprensorio, ha fatto luogo alla identificazione dei confini mediante sovrapposizione del rilievo strumentale con la mappa catastale, agganciandosi ad alcune coordinate ricavate dalla banca dati del catasto, disponendo tale sovrapposizione e partendo da due elementi che sono certamente rimasti invariati nel tempo, ossia il muro presente tra le particelle 51 e 65 e la strada che corre a sud della particella 390.
In particolare il CTU ha accertato che:
-il confine tra la particella 51 di parte attrice e la particella 65 di parte convenuta è contrassegnato in loco da un muro di delimitazione;
- il confine tra le particelle 47-152 di parte attrice e la particella 65 di parte convenuta è collocato ad una distanza variabile da m. 2,20 a m. 2,90 dal filare di alberi collocati linearmente tra le predette particelle e ricadenti sul fondo di proprietà dell'attrice;
-il confine tra la particella 41 di parte attrice e la 65 di parte convenuta ricade, nel suo tratto iniziale a nord, ad una distanza di circa m1,50 dal filare di ulivi, i quali risultano collocati sul fondo di parte attrice, mentre il tratto successivo ricade in allineamento al dislivello presente tra le diverse proprietà;
-il confine tra la particella 41 di parte attrice e la 389 di parte convenuta, ricade, nel suo tratto a nord, ad una distanza variabile da m. 1,50 a m. 2,75 dalla linea immaginaria che si sviluppa lungo gli alberi presenti, questi ricadenti sul fondo dell'attrice; il confine tra le particelle 41-518 di parte attrice e le
389-390 di parte convenuta, ricade ad una distanza inziale a nord di m.6,70 dall'allineamento degli alberi presenti, questi ricadenti sul fondo dei convenuti, distanza che man mano si riduce fino a m.1,50 in corrispondenza del limite tra le particelle 389 e 390 di parte convenuta, per poi incrementarsi nuovamente fino ad un massimo di m.3,50 in prossimità della strada interpoderale che costeggia i luoghi a sud.
In conclusione condividendosi pienamente l'operato del CTU, e le argomentazioni dallo stesso svolte alle osservazioni critiche mosse dalle parti, n linea di principio i confini fra i fondi in oggetto vanno apposti conformemente a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio (pp 4 e 5) . 5
La domanda principale quindi non ha trovato alcun riscontro probatorio in quanto l'assetto di confini dalla stessa indicato non ha trovato riscontro nella disposta CTU.
Non può tuttavia addivenirsi alla apposizione dei confini indicata da parte convenuta dovendosi la relativa domanda , così come quella di rilascio della porzione occupata, ritenere inammissibile.
Infatti secondo il Supremo Collegio ( così Cass. n. 852 /2016) “ il convenuto che, oltre a resistere alla domanda altrui, intenda anche ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale che, anche sotto il profilo probatorio, ha contenuto analogo e reciproco a quella proposta dall'attore.
Tale domanda dei convenuti nel caso di specie non è stata proposta secondo le scansioni previste dal codice di rito e comunque mediante apposita riconvenzionale e quindi non può ritenersi ammissibile.
Deve essere rigettata anche la domanda proposta da parte attrice per il risarcimento del danno derivante dall'estirpazione abusiva di n. 32 alberi di ulivo avvenuta il 02/07/2019.
Invero i testi escussi a riguardo, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, hanno concordemente confermato - in particolare, i testi e - l'assunto che gli alberi in Tes_1 Tes_2 questione sono stati estirpati dall'evento atmosferico eccezionale verificatosi nel febbraio 2019 e precisato di aver rimosso gli alberi (già divelti) solo per poter lavorare il terreno buttandoli nella proprietà . Pt_2
Quanto sopra ha trovato ulteriore avallo anche nella dichiarazione del teste di parte convenuta,
[...]
che con dovizia di particolari ha poi evidenziato di aver proceduto, il giorno dopo, a fare Tes_3 la conta dei danni, fornendo adeguate e convincenti spiegazioni.
Tali elementi esprimono una idoneità dimostrativa superiore rispetto a quella riferibile alla deposizione del teste, l'unico peraltro, escusso su istanza di parte attrice.
Conseguentemente la domanda di risarcimento va rigettata.
Le spese di lite, ivi compresa quella dell'espletata CTU, seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5264/2020 rigetta la domanda proposta dall' Parte_2
e dichiara inammissibile la domanda di accertamento e di rilascio svolta dai convenuti;
[...] condanna l' al rimborso delle Pt_2 Parte_2 Parte_2 spese processuali in favore di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 6
che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre spese generali 15%, CP_5 iva e c.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente in capo all' Parte_2
le spese di CTU già liquidate come da separato decreto.
[...]
Siracusa 20 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore