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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana EO Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 11/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RAIMONDO PIETRO Parte_1
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 2910 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.Con ricorso in appello depositato il 28.7.2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso concernente il controvalore della cd Carta docenti per gli a.s. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 -
2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e - ritenuta la prescrizione per le spettanze maturate in relazione all'anno scolastico 2017/2018 - accoglieva la domanda quanto alle le competenze maturare negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Nel definire le spese le compensava integralmente.
3. E' fatta oggetto di gravame unicamente la statuizione sulle spese, affermandosi che la compensazione sia avvenuta in difetto delle condizioni di cui all'art.92 cpc e chiedendosi la riforma con la definizione in applicazione del criterio della soccombenza.
4. Nonostante la rituale notifica il non si è Controparte_1 costituito e ne va dichiarata la contumacia.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originaria domanda rivendicava il diritto ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s.
2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 - 2021/2022 - 2022/2023 e
2023/2024 nei quali avere lavorato come docente a tempo determinato.
2 Chiedeva pertanto che il venisse condannato, anche in via risarcitoria, al CP_2 pagamento in suo favore, della complessiva somma di € 3.500,00 (ossia €
500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino
Elettronico.
2. Nel contraddittorio con il , che eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione parziale, il Tribunale dichiarava la prescrizione per le spettanze maturate in relazione all'anno scolastico 2017/2018, mentre accoglieva la domanda per le competenze maturare negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Nel definire le spese, le compensava integralmente.
3. A sostegno del suddetto regolamento affermava <in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate, sussistono giusti motivi per l'integralmente compensazione delle spese di lite tra le parti>>.
Avverso detta determinazione propone appello parziale (unicamente in punto di regolamento delle spese) . Parte_1
4. Assume l'appellante che non potessero ravvisarsi le condizioni per la compensazione disciplinate dall'art.92 cpc poiché la tematica sottesa alla domanda sarebbe stata acquisizione oramai consolidata sia nella normativa comunitaria, che della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che avrebbe ritenuto da tempo l'equiparazione dei diritti (incluso il diritto al beneficio della c.d. Carta Docenti) del personale assunto a tempo determinato a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Per altro non si sarebbe neppure trattato di una questione totalmente nuova come riconosciuto da altre decisioni di merito assunte in primo grado.
3 5. L'appello è parzialmente fondato, riportandosi il Collegio alle argomentazioni già rese dalla medesima sezione di questa Corte in analoga fattispecie (sent. n.
2076 del 2025).
6. Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni sebbene sussista, per come si spiegherà appresso, la soccombenza parziale.
E' corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era assolutamente nuova ( e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché si trattava di questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontranti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione;
ma anche lo specifico diritto rivendicato dalla lavoratrice, come affermato nella medesima sentenza gravata, aveva ricevuto pieno riconoscimento dalla Suprema Corte con sentenza (richiamata in motivazione) risalente al 27 ottobre 2023 e dunque ancor prima che venisse incardinata la causa, che risaliva al dicembre dello stesso anno (18.12.2023).
Le ulteriori <> enucleate dalla giurisprudenza e costitute da “ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024) neppure potevano dirsi sussistenti proprio perché l'intervento risolutivo della Suprema Corte, che pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale si esprimeva sia in funzione nomofilattica nei confronti degli altri giudici, ma anche in funzione deflattiva di un futuro contenzioso, escludeva ogni incertezza interpretativa.
Pur tuttavia, nel caso di specie, a differenza di altre decisioni assunte da questa Corte in tema di regolamento delle spese su questioni di merito analoghe (come la sentenza 1513/2025 prodotta dall'appellante o la
4074/2024), la domanda della odierna appellante non è stata accolta integralmente, come sostenuto nell'atto di gravame, ma solo in parte, essendo stata ritenuta la parziale prescrizione del credito rivendicato.
4 Ciò va sottolineato al fine di rimarcare che è ravvisabile la soccombenza parziale.
In specie, secondo la giurisprudenza di legittimità, la reciproca soccombenza che giustifica, in alternativa alle gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento
(Cass. 13583 del 2024, Sez. 3, Ordinanza n. 8849 del 2024, 31 marzo 2022,
n. 10538; Cass. 16/10/2020, n. 22584; Cass. 29 agosto 2017, n. 20526; Cass.
22 febbraio 2016, n. 3438); 27131 del 2022).
Ora, nonostante tale situazione indubbiamente ricorra nel caso di specie, resta il fatto che, in ogni caso, la parziale soccombenza non giustifica, ad avviso del
Collegio, l'integrale compensazione, ma solo quella parziale, che, in rapporto alla misura dell'accoglimento, va disposta per un settimo, mentre la restante misura di sei settimi va posta a carico dell'appellato . CP_1
7. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, debbono, quindi, essere compensate nella misura di un settimo le spese di lite del giudizio di primo grado, mentre il
[...]
deve essere condannato alla rifusione della restante Controparte_1 parte, spese che vengono liquidate per l'intero in € 1.030,00, da distrarsi ex art. 93 cpc
7.1 Le spese di lite del presente grado, liquidate per l'intero in € 300,00, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, debbono pure essere compensate nella misura di un settimo, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
5 -In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata - ferma nel resto - compensa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di un settimo e condanna il Controparte_1
alla refusione della restante parte, spese che vengono liquidate per
[...]
l'intero in € 1.030,00, da distrarsi ex art. 93 cpc.
- Compensa nella misura di un settimo anche le spese del presente grado di appello e condanna il alla rifusione della Controparte_1 restante parte, spese che vengono liquidate per l'intero in € 300,00, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 11/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana EO
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