TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11543/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. PISCITELLI Parte_1
MORENA);
-Ricorrente-
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
-Resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
-intervenente necessario-
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 01/04/2025 al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo
n. 2511 del 21/05/2019 (resa nell'ambito del procedimento n. R. G. 18189/2019).
La ricorrente, in particolare, ha sollecitato l'affidamento esclusivo dei figli minori e nati rispettivamente a Partinico in data 11 agosto 2008 e a Palermo Per_1 Per_2
27 luglio 2011 nonché ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della medesima ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari ad €
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie. In particolare, la sentenza di divorzio, resa tra le parti a seguito di trasformazione del relativo giudizio da contenzioso in consensuale, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_2 presso la madre e di presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita Per_1
reciproco e l'obbligo, a carico di ciascun genitore, di contribuire al mantenimento del figlio convivente con l'altro genitore versando la somma di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, con possibile compensazione dei rispettivi obblighi.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che entrambi i Parte_1
figli minori della coppia, e oggi vivono stabilmente con la madre Per_1 Per_2
specificando che mentre ha sempre vissuto con la ricorrente, avendo già da Per_2 anni cessato ogni contatto con il padre, per volontà esclusiva di quest'ultimo, il figlio minore che prima risiedeva presso il padre, dal mese di luglio 2023, ha Per_1 trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della ricorrente, anch'egli recidendo qualsiasi rapporto con il resistente.
ha altresì rappresentato il totale disinteresse del nei Parte_1 CP_1 confronti dei figli, deducendo il venir meno di qualsivoglia forma di accudimento tanto morale quanto materiale dei minori da parte del padre.
Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
*** *** ***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non costituitosi CP_1 nel presente procedimento.
Ciò posto, nel caso di specie, si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente.
Invero, con riguardo alla individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. Sentenza
n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di
“giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (Cass. 08/05/2008, n. 11488; v. Cass. 22/11/2007, n. 24321 per la separazione consensuale, nonché Cass. 14/11/1992, n. 12235).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei figli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al mantenimento, né ha esercitato alcun diritto di visita.
Orbene, relativamente all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, questo può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario o pregiudizievole all'interesse dei minori.
Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006 - che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola -, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e del disinteresse mostrato dal resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre
. Parte_1
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Vanno valorizzate al riguardo le dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione.
Il minore ha, infatti, dichiarato: “Io non vedo mio padre da due anni, due anni e Per_1 mezzo;
lo incontro ma non ci salutiamo. Lui si è fatto un'altra vita e a me e mia sorella ci ha messo da parte, per cui io non vedo perché dovrei andargli dietro. Lui non ci dà soldi. Questo accade da circa due anni. Non è successo niente in particolare Con mia sorella è uguale. Io ho vissuto con mio padre a casa dei miei nonni, poi quando lui si è fatto un'altra vita con la sua compagna è andato a vivere con lei ed io sono rimasto con i miei nonni e adesso vivo con mia madre. Io non ho più intenzione di avere un rapporto con lui. Tutte le spese vengono affrontate dal compagno di mia madre con cui ho un buon rapporto”; la minore ha riferito: Per_2
“…Da quattro anni circa io e mio padre non abbiamo alcun rapporto;
prima lo vedevo, anche se non avevamo un buonissimo rapporto. La compagna di mio padre è rimasta incita e dopo qualche settimana io e mio padre non ci siamo più sentiti. Lui non mi chiama mai, non c'è una regolarità nei rapporti. Con mia madre sto bene;
che io sappia lui non manda soldi. Al mio mantenimento provvede il compagno di mia mamma. L'ultima volta che l'ho visto è stata
l'estate di quattro anni fa, ma non ricordo il giorno di preciso. Io sono tranquilla e mi va bene questa situazione” (cfr. verbale udienza del 01/04/2025).
Si aggiunge che il disinteresse manifestato dal resistente all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Ora, dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi - i quali hanno il dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione ed nell'istruzione – si stabilisce che il padre potrà in futuro incontrare i minori, quando ne farà richiesta, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto della volontà degli stessi.
**** *** ***
Quanto alla richieste di contenuto economico, va in primo luogo revocato l'obbligo posto a carico della ricorrente di versare in favore di un contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore tenuto conto della collocazione del medesimo Per_1
presso l'abitazione della madre.
Con riferimento alle ulteriori richieste, alla luce della documentazione economica prodotta da parte ricorrente e di quanto dalla medesima allegato (cfr. all. 3 e 4 al ricorso), nell'impossibilità di valutare le disponibilità economiche del resistente rimasto contumace, reputa congruo il Collegio, anche sulla scorta degli accordi raggiunti tra le parti in sede di divorzio, porre a carico di il pagamento in CP_1 favore della ricorrente di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ed oltre al 50% di spese straordinarie determinate secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della contumacia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente ed il
, nella contumacia di , ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2 CP_1
e difesa disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2511/2019 del Tribunale di Palermo:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] in Persona_3
data 11/08/2008) e (nata a [...] in data [...]), alla Persona_4 madre , nata a [...] in data [...], con facoltà per Parte_1
il padre di vederli secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) revoca l'obbligo posto a carico della ricorrente di versare in favore del resistente un contributo al mantenimento del figlio Per_1 3) pone a carico di parte resistente l'obbligo di versare a , entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
4) lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11543/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. PISCITELLI Parte_1
MORENA);
-Ricorrente-
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
-Resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
-intervenente necessario-
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 01/04/2025 al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo
n. 2511 del 21/05/2019 (resa nell'ambito del procedimento n. R. G. 18189/2019).
La ricorrente, in particolare, ha sollecitato l'affidamento esclusivo dei figli minori e nati rispettivamente a Partinico in data 11 agosto 2008 e a Palermo Per_1 Per_2
27 luglio 2011 nonché ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della medesima ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari ad €
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie. In particolare, la sentenza di divorzio, resa tra le parti a seguito di trasformazione del relativo giudizio da contenzioso in consensuale, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_2 presso la madre e di presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita Per_1
reciproco e l'obbligo, a carico di ciascun genitore, di contribuire al mantenimento del figlio convivente con l'altro genitore versando la somma di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, con possibile compensazione dei rispettivi obblighi.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che entrambi i Parte_1
figli minori della coppia, e oggi vivono stabilmente con la madre Per_1 Per_2
specificando che mentre ha sempre vissuto con la ricorrente, avendo già da Per_2 anni cessato ogni contatto con il padre, per volontà esclusiva di quest'ultimo, il figlio minore che prima risiedeva presso il padre, dal mese di luglio 2023, ha Per_1 trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della ricorrente, anch'egli recidendo qualsiasi rapporto con il resistente.
ha altresì rappresentato il totale disinteresse del nei Parte_1 CP_1 confronti dei figli, deducendo il venir meno di qualsivoglia forma di accudimento tanto morale quanto materiale dei minori da parte del padre.
Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
*** *** ***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non costituitosi CP_1 nel presente procedimento.
Ciò posto, nel caso di specie, si reputano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente.
Invero, con riguardo alla individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. Sentenza
n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di
“giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (Cass. 08/05/2008, n. 11488; v. Cass. 22/11/2007, n. 24321 per la separazione consensuale, nonché Cass. 14/11/1992, n. 12235).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei figli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al mantenimento, né ha esercitato alcun diritto di visita.
Orbene, relativamente all'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, questo può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario o pregiudizievole all'interesse dei minori.
Pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006 - che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola -, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e del disinteresse mostrato dal resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre
. Parte_1
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Vanno valorizzate al riguardo le dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione.
Il minore ha, infatti, dichiarato: “Io non vedo mio padre da due anni, due anni e Per_1 mezzo;
lo incontro ma non ci salutiamo. Lui si è fatto un'altra vita e a me e mia sorella ci ha messo da parte, per cui io non vedo perché dovrei andargli dietro. Lui non ci dà soldi. Questo accade da circa due anni. Non è successo niente in particolare Con mia sorella è uguale. Io ho vissuto con mio padre a casa dei miei nonni, poi quando lui si è fatto un'altra vita con la sua compagna è andato a vivere con lei ed io sono rimasto con i miei nonni e adesso vivo con mia madre. Io non ho più intenzione di avere un rapporto con lui. Tutte le spese vengono affrontate dal compagno di mia madre con cui ho un buon rapporto”; la minore ha riferito: Per_2
“…Da quattro anni circa io e mio padre non abbiamo alcun rapporto;
prima lo vedevo, anche se non avevamo un buonissimo rapporto. La compagna di mio padre è rimasta incita e dopo qualche settimana io e mio padre non ci siamo più sentiti. Lui non mi chiama mai, non c'è una regolarità nei rapporti. Con mia madre sto bene;
che io sappia lui non manda soldi. Al mio mantenimento provvede il compagno di mia mamma. L'ultima volta che l'ho visto è stata
l'estate di quattro anni fa, ma non ricordo il giorno di preciso. Io sono tranquilla e mi va bene questa situazione” (cfr. verbale udienza del 01/04/2025).
Si aggiunge che il disinteresse manifestato dal resistente all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Ora, dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi - i quali hanno il dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione ed nell'istruzione – si stabilisce che il padre potrà in futuro incontrare i minori, quando ne farà richiesta, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto della volontà degli stessi.
**** *** ***
Quanto alla richieste di contenuto economico, va in primo luogo revocato l'obbligo posto a carico della ricorrente di versare in favore di un contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore tenuto conto della collocazione del medesimo Per_1
presso l'abitazione della madre.
Con riferimento alle ulteriori richieste, alla luce della documentazione economica prodotta da parte ricorrente e di quanto dalla medesima allegato (cfr. all. 3 e 4 al ricorso), nell'impossibilità di valutare le disponibilità economiche del resistente rimasto contumace, reputa congruo il Collegio, anche sulla scorta degli accordi raggiunti tra le parti in sede di divorzio, porre a carico di il pagamento in CP_1 favore della ricorrente di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ed oltre al 50% di spese straordinarie determinate secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della contumacia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente ed il
, nella contumacia di , ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2 CP_1
e difesa disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2511/2019 del Tribunale di Palermo:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato a [...] in Persona_3
data 11/08/2008) e (nata a [...] in data [...]), alla Persona_4 madre , nata a [...] in data [...], con facoltà per Parte_1
il padre di vederli secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) revoca l'obbligo posto a carico della ricorrente di versare in favore del resistente un contributo al mantenimento del figlio Per_1 3) pone a carico di parte resistente l'obbligo di versare a , entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
4) lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.