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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5010/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5010 / 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...]ù) Parte_2 C.F._2 il 19.06.1979, entrambi residenti a Desio (MB), vicolo Ronchetti n. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Amariti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano (MI), Via Borgogna n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Desio (MB) il 15.12.2012 tra Parte_1
e , atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Desio al n. 58, parte I, anno 2012; b. Ordinare al Comune di Desio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c. Dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo null'altro a pretendere tra loro a tale titolo;
d. Dare atto che il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre, secondo le modalità già definite e dettagliatamente regolate in sede di separazione e da intendersi integralmente confermate;
e. Disporre che il sig. continui a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 la somma di euro 300,00= (trecento//00) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie secondo la disciplina già stabilita in sede di separazione;
f. Dare atto che la casa familiare di Desio (MB), vicolo Ronchetti n. 7 resta assegnata alla madre, ; Parte_2 g. Disporre che ciascun genitore mantenga la titolarità della propria quota del 50% dell'immobile, salvo diversi futuri accordi tra le parti;
h. Dare atto che non vi sono altri beni indivisi tra le parti e che i coniugi non hanno altro a pretendere reciprocamente per tale titolo. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 835/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 16.10.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 16.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 15 dicembre 2012 (atto n. 58 parte I del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5010 / 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...]ù) Parte_2 C.F._2 il 19.06.1979, entrambi residenti a Desio (MB), vicolo Ronchetti n. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Amariti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano (MI), Via Borgogna n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Desio (MB) il 15.12.2012 tra Parte_1
e , atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Desio al n. 58, parte I, anno 2012; b. Ordinare al Comune di Desio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c. Dare atto che i coniugi hanno già provveduto a regolare integralmente i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo null'altro a pretendere tra loro a tale titolo;
d. Dare atto che il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre, secondo le modalità già definite e dettagliatamente regolate in sede di separazione e da intendersi integralmente confermate;
e. Disporre che il sig. continui a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 la somma di euro 300,00= (trecento//00) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie secondo la disciplina già stabilita in sede di separazione;
f. Dare atto che la casa familiare di Desio (MB), vicolo Ronchetti n. 7 resta assegnata alla madre, ; Parte_2 g. Disporre che ciascun genitore mantenga la titolarità della propria quota del 50% dell'immobile, salvo diversi futuri accordi tra le parti;
h. Dare atto che non vi sono altri beni indivisi tra le parti e che i coniugi non hanno altro a pretendere reciprocamente per tale titolo. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 835/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 16.10.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 16.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 15 dicembre 2012 (atto n. 58 parte I del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi