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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9447 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n.10074/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Sora (FR), Via Firenze n.13, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Federico Lucci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi in virtù di CP_3 procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.3.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con provvedimento di omologa del 30.10.2024 veniva riconosciuto che la ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa dell'11.7.2023; che l'omologa veniva notificata all' in data 4.11.2024 ed in CP_2 data 16.11.2024 il modello AP70 via pec;
che ad oggi, trascorsi i 120 giorni di legge, nessuna liquidazione è pervenuta alla parte ricorrente;
che concorre nel caso di specie, l'ulteriore requisito socio – sanitario del “non ricovero” in istituto con retta a carico di Enti pubblici e la mancata percezione di analoga indennità, per l'insorgere del diritto alla prestazione economica prevista dalla normativa in oggetto, come da documentazione prodotta. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ - dichiarare il diritto di
all'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L. 508/88., in misura di legge e a Parte_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 11.07.2023, per l'effetto condanni l' a CP_2 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”alla luce della documentazione prodotta. Istruito documentalmente il procedimento all'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 30.10.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa dell'11.7.2023; l'omologa è stata notificata all'Istituto in data 4.11.2024 e in data 16.11.2024 è stato trasmesso a mezzo p.e.c. il modello AP70 alla sede competente. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 26.8.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.8.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 agosto 2023 al 31 agosto 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con dettaglio conguaglio arretrati, validati in data 02/09/2025 (doc. 2). In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi