CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5057/2022, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4215/2022 del 29.4.2022, vertente,
t r a
, (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenica Marlene Piera D'Aleo (c.f.
); C.F._2
APPELLANTE
e
, (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Francesco Ramondini, (c.f. ); C.F._4
APPELLATO
Oggetto: titoli di credito
Conclusioni: come da note di udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento avente R.g. n.
7056/2020) hiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere Controparte_1
a il pagamento in suo favore dell'importo di € 33.555,94, Parte_1 oltre interessi legali dal pagamento e compensi in favore del procuratore anticipatario.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso deduceva:
- che in data 15 maggio 2010, e Parte_1 Controparte_2 avevano emesso in suo favore n. 33 effetti cambiari pagherò, aventi scadenza mensile a partire da settembre 2010, dell'importo di € 1.000,00 ciascuno;
- che i due obbligati non avevano provveduto al pagamento dei titoli, per un totale di € 33.000,00;
- che a tale importo avrebbe dovuto aggiungersi la somma di € 555,94, relativa a spese di protesto, nonché gli interessi legali e di mora ex art. 1224 c.c., maturati e maturandi fino al saldo;
A sostegno della domanda depositava n. 33 effetti cambiari, certificati di residenza e la messa in mora.
Il Tribunale di Napoli emetteva in data 27.05.2020 il decreto ingiuntivo n.
3260/2020, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a di Parte_1 pagare in favore di la somma di € 33555,94, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla scadenza dei titoli sino al saldo, nonché euro
286,00 per spese vive ed euro 1.305,00 per compenso professionale e rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 13.07.2020,
[...]
proponeva opposizione avverso il detto decreto, convenendo in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli e chiedendo: “In Controparte_1 via preliminare: 1) Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli, nella pronuncia dell'opposto decreto ingiuntivo ex artt. 18 e 20 c.p.c., riconoscendola al Tribunale di Cassino;
2) Dichiarare, altresì,
l'avvenuta prescrizione del credito cosi come azionato;
3) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del;
4) Previa verifica dei Controparte_1 presupposti, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3260/2020 - rg. 7056/2020 concesso al Tribunale di Napoli in data 27.05.2020 e notificato in data 03.06.2020;
5) Autorizzare e disporre la chiamata in causa, se ritenuto previo differimento della prima udienza in tempo utile per consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. della società
[...]
, con sede in Via Madonna del Controparte_3
Pantano 16-Lago Patria, Giugliano in Campania (NA), in persona del suo
Lr.p.t., per essere garantito e manlevato per ogni eventuale conseguenza derivante dall'esito del presente giudizio per le ragioni e rapporti innanzi chiariti. - Nel merito: 1) Revocare e/o annullare il D.I. in questione perché il credito su cui si fonda è infondato e l'importo non dovuto e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Nella denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda attorea, condannare la a tenere indenne e Controparte_4 manlevare delle somme che lo stesso dovesse essere Parte_1 tenuto a corrispondere all'ingiungente, anche mediante condanna della stessa al pagamento a favore del di quanto lo stesso CP_3 Parte_1 sia condannato a pagare a . Disporre ogni conseguente Controparte_1 statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa depositata in data 23.11.2020, si costituiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare rigettare l'istanza di Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto ex art. 649
c.p.c., per tutto quanto sopra eccepito, in quanto il credito vantato dal sig.
è fondato su titoli idonei alla concessa provvisoria Controparte_1 esecutività, oltre che per essere l'opposizione non fondata su prova scritta
o di pronta soluzione;
2. Sempre in via preliminare rigettare le eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione formulata da controparte in quanto inammissibili ed infondate;
3. Sempre in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità, ed inammissibilità dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo
n. 3260/20, così come promossa da parte avversa, e per l'effetto rigettare le domande ivi contenute, con conferma delle statuizioni del decreto ingiuntivo opposto;
4. Nel merito, rigettare integralmente le domande di controparte, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate, in fatto ed in diritto per le ragioni sopra addotte;
5. Sempre in merito accettare in ogni caso il credito del signor nei confronti del signor Controparte_1
di euro 33.555,94 oltre interessi, condannando Parte_1 quest'ultimo al pagamento in favore del primo;
6. Condannare essa controparte alla rifusione delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3260/2020, depositato dal Tribunale di Napoli in data 27/5/2020 confermandone
l'esecutorietà; 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi euro
7.254,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Ramondini dichiaratosi anticipatario”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato a mezzo pec in data Parte_1
25/11/2022 a ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Napoli adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (n. 4215/2022 –RG 1508/2022 del
Tribunale di Napoli) e revoca del Decreto Ingiuntivo (n. 3260/2020 del
Tribunale di Napoli), autorizzare la chiamata in causa della Controparte_4 ed ammettere i mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art 183
[...]
VI comma cpc. Si chiede, inoltre, preliminarmente ai sensi dell'art 351 cpc, all'udienza di comparizione delle parti che venga sospesa la sentenza di primo grado sussistendo entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora Per quanto riguarda il fumus boni iuris è evidente che la parte appellante non ha potuto provare il venir meno del rapporto fondamentale con la Società che aveva determinato l'emissione CP_3 delle 35 cambiali a suo favore. Per quanto riguarda il periculum in mora, si evidenzia che, poco dopo la pubblicazione della sentenza, il procuratore di controparte ha intrapreso azione esecutiva con la notifica dell'atto di precetto. Dalla esecuzione della sentenza impugnata ne deriverebbe un
“gravissimo danno” alla parte appellata. Il “gravissimo danno” va ravvisato nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo ed i sacrifici che impone all'altra, compromettendo seriamente le condizioni di vita del sig. , il quale Parte_1 sopravvive con una modesta pensione. Un pignoramento del conto corrente paralizzerebbe le più elementari attività quotidiane quali per esempio il pagamento delle bollette, il ricevimento della pensione. Si conclude per l'accoglimento dell'atto di appello. Il tutto con vittoria di spese processuali con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 21/02/2023 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione appello;
2. Nel merito, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate, in fatto ed in diritto per le ragioni sopra addotte;
3. condannare esso appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Come emerge dall'esame degli atti, la sentenza oggetto di gravame veniva notificata in data 29 aprile 2022, a mezzo p.e.c., al procuratore dell'odierna appellante, costituito in primo grado, avv. Antonio Urciolo, ai fini del decorso del termine breve per impugnare (cfr. file di ricevuta accettazione e consegna p.e.c. in atti, depositato telematicamente dalla parte appellata in allegato alla comparsa di costituzione.) L'atto di impugnazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022.
Come è noto, a norma degli articoli 325 e 326 c.p.c., il termine (perentorio) per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla data di notificazione della sentenza.
A sua volta la notificazione della sentenza è regolata dall'articolo 285
c.p.c., secondo il quale essa si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo
170, vale a dire al procuratore costituito.
Nella fattispecie in esame:
- nel giudizio di primo grado, si è costituito con l'avv. Parte_1
Antonio Urciolo, onde la notificazione della sentenza, ad opera della controparte, poteva efficacemente eseguirsi presso lo stesso;
- la parte vittoriosa, ha notificato la sentenza oggetto di Controparte_1 impugnazione in data 29.04.2022, nel domicilio eletto, ossia all'indirizzo pec risultante dal ReGIndE del procuratore costituito (avv. Antonio
Urciolo);
- l'atto di appello è stato notificato in data 25.11.2022, ossia ben oltre la scadenza del termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. sopra indicato.
Di conseguenza, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma (ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3
c.p.c. Tale condanna postula, da parte del soccombente, un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave e, nel caso concreto in esame, al di là dei profili di inammissibilità dell'impugnazione sopra evidenziati, non emerge la consapevolezza della tardività dell'impugnazione proposta, né risulta la violazione di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza così grave da giustificare l'applicazione della detta sanzione (avendo l'appellante solo errato nel proporre l'impugnazione nel termine c.d. “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c., non avvedendosi dello spirare del termine “breve” di cui agli artt. 325 c.p.c.
e 326 c.p.c.). In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per l'impugnazione proposta, in quanto è stata dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 21-25/11/2022, avverso la sentenza n. 4215/2022 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione XII - in data 29.4.2022, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese del presente giudizio liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Ramondini dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio