Sentenza 16 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 50730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50730 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ON NO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 23/05/2017 dalla Corte di Appello di Brescia PARTE CIVILE: Grenke Locazione s.r.l. visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23/05/2017, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 15/12/2016, appellata dall'imputato ZO NO, confermava il giudizio di penale responsabilità per il reato contestato di appropriazione indebita (di un bene mobile oggetto di un contratto di locazione finanziario risolto per inadempimento), riducendo la pena inflitta e concedendo il beneficio della non menzione della condanna;
confermava altresì le statuizioni civili in favore della società di leasing, Grenkce Locazione s.r.l.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ZO, eccependo il vizio di motivazione con riferimento ad un duplice aspetto, incentrato sull'omesso riscontro della tesi difensiva tesa ad evidenziare: a) circa il profilo oggettivo, l'assenza dello scopo di lucro nella detenzione, contro la volontà del proprietario, del bene oggetto del contratto di leasing (l'imputato, liquidatore della società utilizzatrice, ormai inattiva, non aveva tratto alcun vantaggio economico dal prolungato possesso del bene lodato, un registratore di cassa); circa l'elemento soggettivo del reato, la mancata prova del doloso rifiuto di restituzione del bene, richiesta con lettera raccomandata ricevuta da un diverso soggetto, presso il domicilio eletto dalla società in liquidazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla corte territoriale: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen. comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
4. Premesso che l'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura (Cass. sez. 2, sent. n. 40119 del 22/10/2010 - dep. 12/11/2010 - Rv. 248765), la corte territoriale ha evidenziato - riscontrando il relativo motivo di appello - che la mancata restituzione del bene era strumentale alla favorevole definizione di un contenzioso con la società di leasing per il pagamento dei canoni non corrisposti (argomentazione estranea al ricorso); inoltre, che l'interversione del possesso e la manifestazione di volontà di detenere il bene uti dominus erano conseguenza non solo della intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria con contestuale richiesta di restituzione, regolarmente comunicata al liquidatore presso il domicilio eletto, ma anche del comportamento successivo del ZO, il quale non solo non riscontrava le successive pretese restitutorie ma dava luogo, pur in assenza di plausibili ragioni giuridiche, ad un contenzioso (argomenti anch'essi privi di esame critico da parte del ricorrente).
5. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); determina altresì, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 2? novembre 2019 Il Consigliere estenso