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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 804/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
(c.f. ),in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Salvago, domiciliato in , Piazza Pirandello, il Palazzo Parte_1
comunale, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro, corso Odierna n. 132, presso P.IVA_2
lo studio legale dell'avv. Giovanni Vinciguerra dal quale è rappresentata e difesa, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 9/10 marzo 2020, il Tribunale di Agrigento così disponeva:
“condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di € 183.450,94, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'emissione delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo saldo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempore a pagare alla ricorrente le Parte_1
spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3779, 50, di cui euro 379,50 per spese, oltre iva e cpa, se dovuti, come per legge e rimborso spese forfettarie. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.
Esponeva il primo giudice che la ricorrente aveva ospitato presso la propria struttura i CP_1
minori stranieri non accompagnati, indicati in ricorso, per i giorni di presenza effettiva risultante dai registri di presenze nell'anno 2015.
Invero la Legge regionale Sicilia n. 22 del 1986 prevedeva che i Comuni erano titolari di ogni funzione in materia socio-assistenziale prevista dalla legislazione vigente, in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti, e che fornivano i servizi socio-assistenziali con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere.
Nella specie, di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del non vi era la necessità Pt_1
di un rapporto diretto o di una convenzione tra e nè si applicavano le CP_1 Pt_1
disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione e neppure sussistevano problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege.
In ordine alla tariffa pretesa dalla cooperativa rilevava che, alla stregua di quanto previsto dal decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012, “le spese di gestione che i Comuni erano tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile, per l'anno 2012, erano così determinate: a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato euro 1.516,58; b) retta giornaliera di mantenimento euro 26,06”.
La Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 7 aprile
2016 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513 del 2016, avevano stabilito, con efficacia 4
decorrente dall'anno 2016, che il compenso spettante per il ricovero di ciascun minore era fissato in euro 45,00 giornalieri. Sebbene le circolari assessoriali fossero prive di efficacia cogente e normativa, tuttavia, le stesse costituivano, in assenza di riserva di legge in materia, un valido e oggettivo parametro per la liquidazione.
Da quanto suesposto, conseguiva che nessun dubbio sussisteva in ordine al diritto per la ricorrente di ottenere il compenso spettante per venti minori, il cui collocamento era stato convalidato ex art. 403 c.c. dall'autorità giurisdizionale (Tribunale per i minorenni o Giudice Tutelare).
Tenuto conto di quanto accertato dal ctu, il compenso spettante alla società cooperativa ricorrente era pari € 183.450,94, oltre interessi legali decorrenti dall'emissione di ogni singola fattura sino al soddisfo.
Detta importo era stato ottenuto detratto quanto già corrisposto dal , Parte_1
considerando anche l'integrazione documentale dei decreti di apertura di tutela in corso di causa.
Per le ragioni suesposte, il ricorso andava parzialmente accolto.
Avverso la predetta sentenza il proponeva appello esponendo,in via Parte_1
preliminare, di avere pagato € 141.075,00 e non il minore importo di € 132.923,06 indicato in ricorso.
Nel merito rilevava che era pacifico che il Comune non aveva stipulato convenzione con la Società
Cooperativa per il ricovero dei m.s.n.a. e per quello degli stranieri maggiorenni che, peraltro, considerata la legislazione di settore e regionale, non potevano essere ospitati presso la struttura.
Il Tribunale di Agrigento, tuttavia, aveva accolto la domanda ritenendo che il alla luce del Pt_1
quadro normativo di riferimento in materia di servizi socio assistenziali in favore di minori ed in presenza dell'ordine dell'Autorità giudiziaria, era passivamente legittimato in relazione agli obblighi di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Elementi costitutivi dell'obbligo, in applicazione dei suddetti principi, erano la minore età del soggetto ospitato e il provvedimento di ricovero da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Invero, con il compimento della maggiore età cessavano gli effetti della tutela e dei relativi provvedimenti e venivano meno le previsioni di legge socio assistenziale applicabili ai minori.
Ed, infatti, la Società appellata per tre minori divenuti maggiorenni durante la permanenza in comunità ( indicato al n.5 del ricorso ed , indicato Persona_1 Persona_2 Controparte_2
al n.8 del ricorso), al fine di legittimare la richiesta di pagamento, aveva prodotto i decreti del
Tribunale per i minorenni di Palermo di applicazione delle misura rieducativa presso la comunità. 5
In applicazione dei suddetti principi il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda per i soggetti diventati maggiorenni nel corso dell'anno 2015 per il periodo di permanenza per i quali non era stato neppure prodotto il decreto del Tribunale dei Minorenni di applicazione della misura rieducativa.
Infatti dall'esame del ricorso e della documentazione prodotta si rilevava che i seguenti minorenni, nel corso dell'anno 2015, erano diventati maggiorenni e, nonostante ciò, erano stati trattenuti in comunità per minori in assenza del Provvedimento dell'autorità giudiziaria di applicazione della misura rieducativa e per essi era stato richiesto il pagamento dell'intero periodo ed in tal modo era stato calcolato dal C.T.U. (ved. pag.12 della Consulenza) e liquidato dal Tribunale:
1) (n.21 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 23/7/2015, presente Parte_2
in comunità fino al 26/10/2015 (giorni di permanenza 299 di cui 95 giorni oltre il compimento della maggiore età);
2) ( n.6 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne fino il 1/1/2015, presente Persona_3
in comunità fino al 6/02/2015 (giorni di permanenza 37 tutti durante la maggiore età);
3) (n.7 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Persona_4
comunità fino al 6/02/2015 (giorni di permanenza 37 tutti durante la maggiore età);
4) (n.9 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Parte_3
comunità fino al 22/01/2015 (giorni di permanenza 22 tutti durante la maggiore età).
5) (n.10 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Parte_4
comunità fino al 20/04/2015 (giorni di permanenza 110 tutti durante la maggiore età);
6) (n.12 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 30/12/2015, Parte_5
presente in comunità fino al 31/12/2015 ( giorni di presenza n.356 di cui 1 da maggiorenne).
La somma dei giorni di presenza in comunità oltre il compimento della maggiore età per tutti i 6 ospiti sopra indicati era di 302. Applicando lo stesso metodo adottato dal C.T.U. per il calcolo delle rette
(giorni di presenza per € 78,7), per detto periodo era stata liquidata la somma di € 23.767,40, non dovuta ( primo motivo ).
Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare anche la domanda in relazione alle rette di ricovero (€
86.176,50) per i maggiorenni destinatari della misura rieducativa del Tribunale dei Minori ( Per_1
indicato al n.5 del ricorso ed , indicato al n.8 del ricorso),
[...] Persona_2 Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellante. 6
Agli stranieri divenuti maggiorenni erano applicabile le diverse norme previste dal sistema di accoglienza delineato dalla vigente legislazione ( D.lgs. n.286/1998, D.P.R. n. 394/1999, D.P.C.M.
n.535 del 9/12/1999, D.lgs.n.251/2007, D.lgs.n.25/2008 e ss.mm.e ii.) che prevedeva, ove ne sussistano i presupposti, altre, eventuali e diverse forme di tutela ed il ricovero presso altre e diverse strutture (SPRAR e CAS).
La retta per il ricovero degli stranieri maggiorenni era fissata nella misura massima di € 35,00 pro die pro capite ed era corrisposta agli aventi diritto dallo Stato sul quale grava interamente il relativo onere economico.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenesse sussistente la legittimazione dell'Ente, la retta andava comunque determinata nella misura di € 35,00 sia per le superiori previsioni sia perché non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori ( secondo motivo ).
Il Tribunale aveva errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, Persona_5
, € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_6 Persona_7
La Società appellata aveva fondato le sue domande sulle previsioni del D.P.R. n.616/1977, della L.
n.328/2000 e sulla sentenza n.19036/2010 della Suprema Corte (obbligo di pagamento in presenza dell'ordine dell' Autorità giudiziaria). Aveva prodotto, a sostegno delle sue richieste, le fatture, i registri delle presenze ed i decreti dell'autorità giudiziaria, specificando di non essere in possesso di tale documentazione per alcuni minori.
Il Tribunale, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dal procedimento sommario, aveva disposto
CTU ritenendola indispensabile ai fini del decidere ed aveva demandato al Consulente di calcolare le somme eventualmente dovute utilizzando quale primo criterio per i minori indicati in atti per i quali il competente giudice tutelare od il Tribunale per i minorenni avevano convalidato il collocamento nella comunità ricorrente.
In applicazione del detto criterio il Consulente aveva inizialmente escluso i minori per i quali il provvedimento non era stato prodotto. Soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. la appellata aveva prodotto i decreti di apertura di tutela nei confronti di tre minori ed il Giudice aveva ritenuto ammissibile tale produzione ritenendo che la sommarietà del rito escludeva ogni preclusione e aveva liquidato le somme richieste per i tre minori (€ 30.378,20 - pag.16 ctu). 7
Tale decisione era erronea. Infatti, non poteva condividersi la tesi del primo giudice che, considerata la sommarietà del procedimento, aveva ritenuto che le parti erano libere di svolgere nuove attività e produrre documentazione per l'intero corso del procedimento. In tal modo, il Giudice, avvalendosi dei propri poteri istruttori finiva con il supplire a carenze od omissioni probatorie delle parti con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. Né la disposizione dell'art.702 ter poteva essere interpretata come il superamento o l'attenuazione dell'onere della prova e del principio di disponibilità della prova ( terzo motivo ).
La Società Cooperativa Isola che non c'è nella narrativa aveva chiesto la condanna del alla Pt_1
differenza tra quanto fatturato e quanto pagato. Nella narrativa aveva specificato di avere applicato la retta giornaliera di € 76,00 e non ne aveva chiesto la rideterminazione.
Il Tribunale, in violazione dell'art.112 c.p.c. ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva applicato e liquidato una tariffa giornaliera di € 78,7. L'importo effettivamente dovuto doveva, pertanto, essere calcolato con l'applicazione della detta tariffa indicata dalla parte ( quarto motivo ).
Per completezza, rilevava che la domanda di arricchimento senza causa spiegata ex art.2041 C.C. e non esaminata dal Tribunale era infondata e doveva essere rigettata. Infatti nessun arricchimento si era verificato nei confronti dell'odierno appellante né la Società aveva fornito prova in merito.
In ogni caso, a titolo di arricchimento senza causa, il depauperato aveva diritto al rimborso delle spese vive sostenute e non dell'intera somma richiesta.
In definitiva chiedeva, in riforma dell'appellata ordinanza, dando atto dell'avvenuto pagamento di €
141.075,00, di ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 23.767,40, ovvero quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, liquidata per il soggiorno dei maggiorenni la cui permanenza non era stata autorizzata dal Tribunale dei minori. Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 86.176,50, ovvero quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, liquidata per i maggiorenni ai quali era stata applicata la misura rieducativa, ovvero di ridurre l'importo per ciascun minore nella misura di € 35,00 pro die/pro capite. Ritenere inammissibile la produzione documentale effettuata con le osservazione alla C.T.U. e, conseguentemente ritenere non dovuta la somma di € 30.378,20. Rideterminare il credito applicando la tariffa giornaliera individuale di € 76,00. Rigettare la domanda di arricchimento senza causa.
L' si costituiva in giudizio ed esponeva che era pacifico e Parte_6
incontestato che, essendo iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, ai sensi 8
dell'art. 26 L.R. n° 22/1986, aveva ospitato i minori stranieri non accompagnati (come elencati nel ricorso di primo grado) e collocati presso la propria struttura con provvedimenti di collocamento e contestuale apertura di tutela, del Giudice Tutelare, presso il Tribunale di Agrigento, e del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
La apertura di tutela, con conseguente convalida ex art 403 c.c. del collocamento dei minori in comunità, comportava che l'onere di pagamento della retta gravava sul Comune, in cui ricadeva la comunità ospitante.
Il Comune di , in adempimento ai propri obblighi (legge n. 698/1975, D.P.R. n. 616/1997, Parte_1
L. n. 328/2000),avrebbe dovuto provvedere al pagamento della retta giornaliera secondo i criteri di cui al Decreto dell'Assessorato della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro n° 1129/S6 del
06.06.2012, che aveva quantificato la stessa in € 78,70 (con la prevista rivalutazione).
CP_ Aderendo a questo principio, il Giudice di prime cure, aveva riconosciuto il diritto della che non c'è ad ottenere quanto di diritto, per l'accoglienza dei minori stranieri non Parte_6
accompagnati.
Lo stesso giudicante richiamava, ad abundantiam, il principio sancito dalla Suprema Corte “ di fronte all'ordine del Giudice ed all'obbligo del non rilevava la necessità di un rapporto diretto, o Pt_1
magari di una convenzione tra la cooperativa ed il né si applicavano le disposizioni sui Pt_1
contratti della Pubblica Amministrazione ” .
In applicazione di tali principi, era stata emessa la ordinanza di accoglimento delle domande, formulate dalla ricorrente, sulla scorta della disposta CTU, che verificata tutta la documentazione, allegata al ricorso, rispondeva ai quesiti formulati dal G.I., quantificando le somme spettanti, in €
183.450,94.
Parte appellante lamentava di aver corrisposto, alla cooperativa ricorrente, la somma di “ €
141.075,00 e non il minore importo di € 132.923,06, indicato in ricorso ” (pag. 4 dell'atto di citazione in appello).Tale assunto risultava non veritiero e non provato.
Il , nel giudizio di primo grado, non si era costituito e, pertanto, tale Parte_1
affermazione non poteva essere né eccepita nel giudizio di appello, né poteva essere dimostrata, mancandone la prova.
Sarebbe stato onere dello stesso, formularla, nel giudizio di primo grado, ed eventualmente dimostrarla. 9
Contestava che per i minori divenuti maggiorenni durante la permanenza in comunità, venivano meno le previsioni di legge, socio assistenziale, applicabili ai minori.
Tale assunto non era condivisibile stante che per i msna che diventavano maggiorenni, durante l'accoglienza in comunità, il relativo onere era sempre a carico del (in cui aveva sede la Pt_1
comunità) nell'attesa che gli stessi venivano trasferiti presso lo SPRAR o erano destinatari della misura rieducativa del proseguimento in comunità stessa.
Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in atti, disponeva “ applica al minore la misura rieducativa del collocamento presso la comunità ove è stato accolto oltre il compimento del diciottesimo anno di età ” (cfr. decreti in atti).
Venivano equiparati sostanzialmente i neomaggiorenni, a cui veniva applicata la misura rieducativa, al minorenne, con applicazione di tutte le leggi socio assistenziale, applicabili ai minori .
Pertanto, gli stessi beneficiavano delle tutele previste per l'assistenza e l'accoglienza dei minori.
Infondato è il terzo motivo di appello. Si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, , € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_5 Persona_6 Persona_7
Ha chiarito la Suprema Corte, “ nel procedimento sommario, ex art.702 bis c.p.c., laddove dispone che il ricorso e la comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza “ (Cass. n. 25547/2015).
Pertanto, l'integrazione documentale, alla disposta CTU, risultava perfettamente legittima ed ammissibile.
Il 20 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero dalla relazione di c.t.u. in atti risulta che i compensi spettanti alla appellata per l'anno 2015 sono pari ad € 316.374,00. CP_1
Risulta, altresì, che il compenso già corrisposto dal (quale contributo Parte_1
ministeriale) è pari ad € 132.923,06.
Si conclude affermando che il compenso da erogare è pari ad € 183.450,94 ( v. pg. 18 relazione di consulenza in data 05.02.2020 a firma del C.T.U. Dott.ssa ). Persona_8 10
Il avrebbe dovuto provare di avere corrisposto la maggiore somma indicata in Parte_1
appello nel giudizio di primo grado con idonea documentazione non essendo consentito produrre documentazione alcuna nel giudizio di appello, salvo la prova - nella specie inesistente - che tale documentazione non era stata possibile produrla nel giudizio di primo grado, a norma dell' art. 345 comma 3 c.p.c. ( V. da ultimo Cass. n. 16289 del 12/06/2024) .
E' evidente, quindi, che la produzione dei mandati di pagamento effettuata dal Parte_1
in questo grado del giudizio è inammissibile , con la conseguenza che non può , quindi, essere esaminata al fine di verificare se l'appellante abbia, in effetti, corrisposto la maggiore somma Pt_1
dallo stesso indicata.
Con riferimento alla seconda parte del primo motivo di appello ed al secondo motivo di appello è da premettere che:
l'art. 22. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che le funzioni amministrative relative alla materia
«beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale;
l'art. 23 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
…
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
….;
l'art. 25 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevede che tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;
l'art. 37-bis. L. 4 maggio 1983, n. 184, prevede che al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza;
l'art. 23 L. 8 marzo 1975, n. 39, prevede che i diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge e che, fino a che non 11
sia specificamente provveduto in materia,le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cuisono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.
Da quanto suesposto consegue che, nella specie, anche ai minori divenuti maggiorenni e fino al compimento degli anni 21 andavano applicate tutte le leggi socio assistenziale, applicabili ai minori, con conseguente onere assistenziale a carico del Comune appellato.
In ordine al compenso giornaliero spettante per il ricovero di ogni minore ha disposto il primo giudice che la Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 7 aprile
2016 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513 del 2016, hanno stabilito, con efficacia decorrente dall'anno 2016, che il compenso spettante per il ricovero di ciascun minore era fissato in euro 45,00 giornalieri e che, sebbene le circolari assessoriali fossero prive di efficacia cogente e normativa, tuttavia, le stesse costituivano, in assenza di riserva di legge in materia, un valido e oggettivo parametro per la liquidazione.
In proposito l'appellante si è limitato ad affermare, con il proposto appello, che la retta per il ricovero degli stranieri maggiorenni era fissata nella misura massima di € 35,00 pro die pro capite ed era corrisposta agli aventi diritto dallo Stato sul quale grava interamente il relativo onere economico.
In via subordinata, afferma che nel caso in cui la Corte di Appello ritenesse sussistente la legittimazione dell'Ente, la retta andava comunque determinata nella misura di € 35,00 sia per le superiori previsioni sia perché non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori.
Appare evidente che il motivo di gravame, nella parte in questione, è inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante motivato per quali considerazioni giuridiche le affermazioni del primo giudice non erano condivisibili, limitandosi a ribadire, con affermazione di principio,che non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori, qualora gli stessi diventavano maggiorenni. Va quindi rigettato il secondo motivo di appello.
Si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € Persona_5
23.295,20, , € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_6 Persona_7
Invero la controversia in oggetto è stata trattata con il rito sommario. 12
A norma dell'art. 702 ter
…
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Si è quindi affermato che la produzione di nuovi documenti è ammissibile sempre che non sia stata emessa l'ordinanza di trasformazione del rito ( Cass. 18/12/2015, n. 25547)
Nella specie l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, , € 4.800,70, Persona_5 Persona_6 Per_7
€ 2.282,30) è ammissibile, non essendo nella specie maturata alcuna preclusione istruttoria,
[...]
in assenza dell'emissione dell'ordinanza di trasformazione del rito.
La Suprema Corte ha infatti statuito che “ nel procedimento sommario, ex art.702 bis c.p.c., laddove dispone che il ricorso e la comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza ” (Cass. n. 25547/2015).
Pertanto, l'integrazione documentale, alla disposta CTU, risulta perfettamente legittima ed ammissibile.
Va quindi rigettato il terzo motivo di appello.
Infondato è il quarto motivo di appello. Invero la Società Cooperativa Isola che non c'è nella narrativa ha chiesto la condanna del alla differenza tra quanto fatturato e quanto pagato. Pt_1
Il c.t.u – come in precedenza osservato-ha determinato l'importo dovuto alla appellata. CP_1
La circostanza che in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio è stata indicata dalla cooperativa che era stata applicata la retta giornaliera di € 76,00 e non di euro € 78,7 appare priva di rilievo .
Invero, in assenza di contestazione alcuna circa le risultanze della c.t.u. e circa l'ammontare della retta indicata dal c.t.u in relazione, l'erronea indicazione contenuta nel ricorso della retta giornaliera non incide sul petitum sostanziale e non determina ultrapetizione.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 , per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
13
La Corte, rigetta l'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
che non c'è, avverso l'ordinanza resa in data 9/10 marzo 2020 dal Tribunale di Agrigento.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00 , per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 24 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 804/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
(c.f. ),in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Salvago, domiciliato in , Piazza Pirandello, il Palazzo Parte_1
comunale, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro, corso Odierna n. 132, presso P.IVA_2
lo studio legale dell'avv. Giovanni Vinciguerra dal quale è rappresentata e difesa, per procura in atti
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 9/10 marzo 2020, il Tribunale di Agrigento così disponeva:
“condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in Controparte_1
motivazione, la complessiva somma di € 183.450,94, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'emissione delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo saldo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempore a pagare alla ricorrente le Parte_1
spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3779, 50, di cui euro 379,50 per spese, oltre iva e cpa, se dovuti, come per legge e rimborso spese forfettarie. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.
Esponeva il primo giudice che la ricorrente aveva ospitato presso la propria struttura i CP_1
minori stranieri non accompagnati, indicati in ricorso, per i giorni di presenza effettiva risultante dai registri di presenze nell'anno 2015.
Invero la Legge regionale Sicilia n. 22 del 1986 prevedeva che i Comuni erano titolari di ogni funzione in materia socio-assistenziale prevista dalla legislazione vigente, in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti, e che fornivano i servizi socio-assistenziali con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere.
Nella specie, di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del non vi era la necessità Pt_1
di un rapporto diretto o di una convenzione tra e nè si applicavano le CP_1 Pt_1
disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione e neppure sussistevano problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege.
In ordine alla tariffa pretesa dalla cooperativa rilevava che, alla stregua di quanto previsto dal decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012, “le spese di gestione che i Comuni erano tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile, per l'anno 2012, erano così determinate: a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato euro 1.516,58; b) retta giornaliera di mantenimento euro 26,06”.
La Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 7 aprile
2016 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513 del 2016, avevano stabilito, con efficacia 4
decorrente dall'anno 2016, che il compenso spettante per il ricovero di ciascun minore era fissato in euro 45,00 giornalieri. Sebbene le circolari assessoriali fossero prive di efficacia cogente e normativa, tuttavia, le stesse costituivano, in assenza di riserva di legge in materia, un valido e oggettivo parametro per la liquidazione.
Da quanto suesposto, conseguiva che nessun dubbio sussisteva in ordine al diritto per la ricorrente di ottenere il compenso spettante per venti minori, il cui collocamento era stato convalidato ex art. 403 c.c. dall'autorità giurisdizionale (Tribunale per i minorenni o Giudice Tutelare).
Tenuto conto di quanto accertato dal ctu, il compenso spettante alla società cooperativa ricorrente era pari € 183.450,94, oltre interessi legali decorrenti dall'emissione di ogni singola fattura sino al soddisfo.
Detta importo era stato ottenuto detratto quanto già corrisposto dal , Parte_1
considerando anche l'integrazione documentale dei decreti di apertura di tutela in corso di causa.
Per le ragioni suesposte, il ricorso andava parzialmente accolto.
Avverso la predetta sentenza il proponeva appello esponendo,in via Parte_1
preliminare, di avere pagato € 141.075,00 e non il minore importo di € 132.923,06 indicato in ricorso.
Nel merito rilevava che era pacifico che il Comune non aveva stipulato convenzione con la Società
Cooperativa per il ricovero dei m.s.n.a. e per quello degli stranieri maggiorenni che, peraltro, considerata la legislazione di settore e regionale, non potevano essere ospitati presso la struttura.
Il Tribunale di Agrigento, tuttavia, aveva accolto la domanda ritenendo che il alla luce del Pt_1
quadro normativo di riferimento in materia di servizi socio assistenziali in favore di minori ed in presenza dell'ordine dell'Autorità giudiziaria, era passivamente legittimato in relazione agli obblighi di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Elementi costitutivi dell'obbligo, in applicazione dei suddetti principi, erano la minore età del soggetto ospitato e il provvedimento di ricovero da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Invero, con il compimento della maggiore età cessavano gli effetti della tutela e dei relativi provvedimenti e venivano meno le previsioni di legge socio assistenziale applicabili ai minori.
Ed, infatti, la Società appellata per tre minori divenuti maggiorenni durante la permanenza in comunità ( indicato al n.5 del ricorso ed , indicato Persona_1 Persona_2 Controparte_2
al n.8 del ricorso), al fine di legittimare la richiesta di pagamento, aveva prodotto i decreti del
Tribunale per i minorenni di Palermo di applicazione delle misura rieducativa presso la comunità. 5
In applicazione dei suddetti principi il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda per i soggetti diventati maggiorenni nel corso dell'anno 2015 per il periodo di permanenza per i quali non era stato neppure prodotto il decreto del Tribunale dei Minorenni di applicazione della misura rieducativa.
Infatti dall'esame del ricorso e della documentazione prodotta si rilevava che i seguenti minorenni, nel corso dell'anno 2015, erano diventati maggiorenni e, nonostante ciò, erano stati trattenuti in comunità per minori in assenza del Provvedimento dell'autorità giudiziaria di applicazione della misura rieducativa e per essi era stato richiesto il pagamento dell'intero periodo ed in tal modo era stato calcolato dal C.T.U. (ved. pag.12 della Consulenza) e liquidato dal Tribunale:
1) (n.21 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 23/7/2015, presente Parte_2
in comunità fino al 26/10/2015 (giorni di permanenza 299 di cui 95 giorni oltre il compimento della maggiore età);
2) ( n.6 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne fino il 1/1/2015, presente Persona_3
in comunità fino al 6/02/2015 (giorni di permanenza 37 tutti durante la maggiore età);
3) (n.7 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Persona_4
comunità fino al 6/02/2015 (giorni di permanenza 37 tutti durante la maggiore età);
4) (n.9 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Parte_3
comunità fino al 22/01/2015 (giorni di permanenza 22 tutti durante la maggiore età).
5) (n.10 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 1/1/2015, presente in Parte_4
comunità fino al 20/04/2015 (giorni di permanenza 110 tutti durante la maggiore età);
6) (n.12 del ricorso) nato il [...] e divenuto maggiorenne il 30/12/2015, Parte_5
presente in comunità fino al 31/12/2015 ( giorni di presenza n.356 di cui 1 da maggiorenne).
La somma dei giorni di presenza in comunità oltre il compimento della maggiore età per tutti i 6 ospiti sopra indicati era di 302. Applicando lo stesso metodo adottato dal C.T.U. per il calcolo delle rette
(giorni di presenza per € 78,7), per detto periodo era stata liquidata la somma di € 23.767,40, non dovuta ( primo motivo ).
Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare anche la domanda in relazione alle rette di ricovero (€
86.176,50) per i maggiorenni destinatari della misura rieducativa del Tribunale dei Minori ( Per_1
indicato al n.5 del ricorso ed , indicato al n.8 del ricorso),
[...] Persona_2 Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellante. 6
Agli stranieri divenuti maggiorenni erano applicabile le diverse norme previste dal sistema di accoglienza delineato dalla vigente legislazione ( D.lgs. n.286/1998, D.P.R. n. 394/1999, D.P.C.M.
n.535 del 9/12/1999, D.lgs.n.251/2007, D.lgs.n.25/2008 e ss.mm.e ii.) che prevedeva, ove ne sussistano i presupposti, altre, eventuali e diverse forme di tutela ed il ricovero presso altre e diverse strutture (SPRAR e CAS).
La retta per il ricovero degli stranieri maggiorenni era fissata nella misura massima di € 35,00 pro die pro capite ed era corrisposta agli aventi diritto dallo Stato sul quale grava interamente il relativo onere economico.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenesse sussistente la legittimazione dell'Ente, la retta andava comunque determinata nella misura di € 35,00 sia per le superiori previsioni sia perché non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori ( secondo motivo ).
Il Tribunale aveva errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, Persona_5
, € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_6 Persona_7
La Società appellata aveva fondato le sue domande sulle previsioni del D.P.R. n.616/1977, della L.
n.328/2000 e sulla sentenza n.19036/2010 della Suprema Corte (obbligo di pagamento in presenza dell'ordine dell' Autorità giudiziaria). Aveva prodotto, a sostegno delle sue richieste, le fatture, i registri delle presenze ed i decreti dell'autorità giudiziaria, specificando di non essere in possesso di tale documentazione per alcuni minori.
Il Tribunale, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dal procedimento sommario, aveva disposto
CTU ritenendola indispensabile ai fini del decidere ed aveva demandato al Consulente di calcolare le somme eventualmente dovute utilizzando quale primo criterio per i minori indicati in atti per i quali il competente giudice tutelare od il Tribunale per i minorenni avevano convalidato il collocamento nella comunità ricorrente.
In applicazione del detto criterio il Consulente aveva inizialmente escluso i minori per i quali il provvedimento non era stato prodotto. Soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. la appellata aveva prodotto i decreti di apertura di tutela nei confronti di tre minori ed il Giudice aveva ritenuto ammissibile tale produzione ritenendo che la sommarietà del rito escludeva ogni preclusione e aveva liquidato le somme richieste per i tre minori (€ 30.378,20 - pag.16 ctu). 7
Tale decisione era erronea. Infatti, non poteva condividersi la tesi del primo giudice che, considerata la sommarietà del procedimento, aveva ritenuto che le parti erano libere di svolgere nuove attività e produrre documentazione per l'intero corso del procedimento. In tal modo, il Giudice, avvalendosi dei propri poteri istruttori finiva con il supplire a carenze od omissioni probatorie delle parti con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. Né la disposizione dell'art.702 ter poteva essere interpretata come il superamento o l'attenuazione dell'onere della prova e del principio di disponibilità della prova ( terzo motivo ).
La Società Cooperativa Isola che non c'è nella narrativa aveva chiesto la condanna del alla Pt_1
differenza tra quanto fatturato e quanto pagato. Nella narrativa aveva specificato di avere applicato la retta giornaliera di € 76,00 e non ne aveva chiesto la rideterminazione.
Il Tribunale, in violazione dell'art.112 c.p.c. ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva applicato e liquidato una tariffa giornaliera di € 78,7. L'importo effettivamente dovuto doveva, pertanto, essere calcolato con l'applicazione della detta tariffa indicata dalla parte ( quarto motivo ).
Per completezza, rilevava che la domanda di arricchimento senza causa spiegata ex art.2041 C.C. e non esaminata dal Tribunale era infondata e doveva essere rigettata. Infatti nessun arricchimento si era verificato nei confronti dell'odierno appellante né la Società aveva fornito prova in merito.
In ogni caso, a titolo di arricchimento senza causa, il depauperato aveva diritto al rimborso delle spese vive sostenute e non dell'intera somma richiesta.
In definitiva chiedeva, in riforma dell'appellata ordinanza, dando atto dell'avvenuto pagamento di €
141.075,00, di ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 23.767,40, ovvero quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, liquidata per il soggiorno dei maggiorenni la cui permanenza non era stata autorizzata dal Tribunale dei minori. Ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 86.176,50, ovvero quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, liquidata per i maggiorenni ai quali era stata applicata la misura rieducativa, ovvero di ridurre l'importo per ciascun minore nella misura di € 35,00 pro die/pro capite. Ritenere inammissibile la produzione documentale effettuata con le osservazione alla C.T.U. e, conseguentemente ritenere non dovuta la somma di € 30.378,20. Rideterminare il credito applicando la tariffa giornaliera individuale di € 76,00. Rigettare la domanda di arricchimento senza causa.
L' si costituiva in giudizio ed esponeva che era pacifico e Parte_6
incontestato che, essendo iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, ai sensi 8
dell'art. 26 L.R. n° 22/1986, aveva ospitato i minori stranieri non accompagnati (come elencati nel ricorso di primo grado) e collocati presso la propria struttura con provvedimenti di collocamento e contestuale apertura di tutela, del Giudice Tutelare, presso il Tribunale di Agrigento, e del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
La apertura di tutela, con conseguente convalida ex art 403 c.c. del collocamento dei minori in comunità, comportava che l'onere di pagamento della retta gravava sul Comune, in cui ricadeva la comunità ospitante.
Il Comune di , in adempimento ai propri obblighi (legge n. 698/1975, D.P.R. n. 616/1997, Parte_1
L. n. 328/2000),avrebbe dovuto provvedere al pagamento della retta giornaliera secondo i criteri di cui al Decreto dell'Assessorato della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro n° 1129/S6 del
06.06.2012, che aveva quantificato la stessa in € 78,70 (con la prevista rivalutazione).
CP_ Aderendo a questo principio, il Giudice di prime cure, aveva riconosciuto il diritto della che non c'è ad ottenere quanto di diritto, per l'accoglienza dei minori stranieri non Parte_6
accompagnati.
Lo stesso giudicante richiamava, ad abundantiam, il principio sancito dalla Suprema Corte “ di fronte all'ordine del Giudice ed all'obbligo del non rilevava la necessità di un rapporto diretto, o Pt_1
magari di una convenzione tra la cooperativa ed il né si applicavano le disposizioni sui Pt_1
contratti della Pubblica Amministrazione ” .
In applicazione di tali principi, era stata emessa la ordinanza di accoglimento delle domande, formulate dalla ricorrente, sulla scorta della disposta CTU, che verificata tutta la documentazione, allegata al ricorso, rispondeva ai quesiti formulati dal G.I., quantificando le somme spettanti, in €
183.450,94.
Parte appellante lamentava di aver corrisposto, alla cooperativa ricorrente, la somma di “ €
141.075,00 e non il minore importo di € 132.923,06, indicato in ricorso ” (pag. 4 dell'atto di citazione in appello).Tale assunto risultava non veritiero e non provato.
Il , nel giudizio di primo grado, non si era costituito e, pertanto, tale Parte_1
affermazione non poteva essere né eccepita nel giudizio di appello, né poteva essere dimostrata, mancandone la prova.
Sarebbe stato onere dello stesso, formularla, nel giudizio di primo grado, ed eventualmente dimostrarla. 9
Contestava che per i minori divenuti maggiorenni durante la permanenza in comunità, venivano meno le previsioni di legge, socio assistenziale, applicabili ai minori.
Tale assunto non era condivisibile stante che per i msna che diventavano maggiorenni, durante l'accoglienza in comunità, il relativo onere era sempre a carico del (in cui aveva sede la Pt_1
comunità) nell'attesa che gli stessi venivano trasferiti presso lo SPRAR o erano destinatari della misura rieducativa del proseguimento in comunità stessa.
Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in atti, disponeva “ applica al minore la misura rieducativa del collocamento presso la comunità ove è stato accolto oltre il compimento del diciottesimo anno di età ” (cfr. decreti in atti).
Venivano equiparati sostanzialmente i neomaggiorenni, a cui veniva applicata la misura rieducativa, al minorenne, con applicazione di tutte le leggi socio assistenziale, applicabili ai minori .
Pertanto, gli stessi beneficiavano delle tutele previste per l'assistenza e l'accoglienza dei minori.
Infondato è il terzo motivo di appello. Si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, , € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_5 Persona_6 Persona_7
Ha chiarito la Suprema Corte, “ nel procedimento sommario, ex art.702 bis c.p.c., laddove dispone che il ricorso e la comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza “ (Cass. n. 25547/2015).
Pertanto, l'integrazione documentale, alla disposta CTU, risultava perfettamente legittima ed ammissibile.
Il 20 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero dalla relazione di c.t.u. in atti risulta che i compensi spettanti alla appellata per l'anno 2015 sono pari ad € 316.374,00. CP_1
Risulta, altresì, che il compenso già corrisposto dal (quale contributo Parte_1
ministeriale) è pari ad € 132.923,06.
Si conclude affermando che il compenso da erogare è pari ad € 183.450,94 ( v. pg. 18 relazione di consulenza in data 05.02.2020 a firma del C.T.U. Dott.ssa ). Persona_8 10
Il avrebbe dovuto provare di avere corrisposto la maggiore somma indicata in Parte_1
appello nel giudizio di primo grado con idonea documentazione non essendo consentito produrre documentazione alcuna nel giudizio di appello, salvo la prova - nella specie inesistente - che tale documentazione non era stata possibile produrla nel giudizio di primo grado, a norma dell' art. 345 comma 3 c.p.c. ( V. da ultimo Cass. n. 16289 del 12/06/2024) .
E' evidente, quindi, che la produzione dei mandati di pagamento effettuata dal Parte_1
in questo grado del giudizio è inammissibile , con la conseguenza che non può , quindi, essere esaminata al fine di verificare se l'appellante abbia, in effetti, corrisposto la maggiore somma Pt_1
dallo stesso indicata.
Con riferimento alla seconda parte del primo motivo di appello ed al secondo motivo di appello è da premettere che:
l'art. 22. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che le funzioni amministrative relative alla materia
«beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale;
l'art. 23 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
…
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
….;
l'art. 25 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevede che tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;
l'art. 37-bis. L. 4 maggio 1983, n. 184, prevede che al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza;
l'art. 23 L. 8 marzo 1975, n. 39, prevede che i diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge e che, fino a che non 11
sia specificamente provveduto in materia,le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cuisono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.
Da quanto suesposto consegue che, nella specie, anche ai minori divenuti maggiorenni e fino al compimento degli anni 21 andavano applicate tutte le leggi socio assistenziale, applicabili ai minori, con conseguente onere assistenziale a carico del Comune appellato.
In ordine al compenso giornaliero spettante per il ricovero di ogni minore ha disposto il primo giudice che la Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 7 aprile
2016 e il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513 del 2016, hanno stabilito, con efficacia decorrente dall'anno 2016, che il compenso spettante per il ricovero di ciascun minore era fissato in euro 45,00 giornalieri e che, sebbene le circolari assessoriali fossero prive di efficacia cogente e normativa, tuttavia, le stesse costituivano, in assenza di riserva di legge in materia, un valido e oggettivo parametro per la liquidazione.
In proposito l'appellante si è limitato ad affermare, con il proposto appello, che la retta per il ricovero degli stranieri maggiorenni era fissata nella misura massima di € 35,00 pro die pro capite ed era corrisposta agli aventi diritto dallo Stato sul quale grava interamente il relativo onere economico.
In via subordinata, afferma che nel caso in cui la Corte di Appello ritenesse sussistente la legittimazione dell'Ente, la retta andava comunque determinata nella misura di € 35,00 sia per le superiori previsioni sia perché non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori.
Appare evidente che il motivo di gravame, nella parte in questione, è inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante motivato per quali considerazioni giuridiche le affermazioni del primo giudice non erano condivisibili, limitandosi a ribadire, con affermazione di principio,che non poteva considerarsi applicabile il decreto assessoriale che determinava il costo del servizio per i minori, qualora gli stessi diventavano maggiorenni. Va quindi rigettato il secondo motivo di appello.
Si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € Persona_5
23.295,20, , € 4.800,70, € 2.282,30). Persona_6 Persona_7
Invero la controversia in oggetto è stata trattata con il rito sommario. 12
A norma dell'art. 702 ter
…
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Si è quindi affermato che la produzione di nuovi documenti è ammissibile sempre che non sia stata emessa l'ordinanza di trasformazione del rito ( Cass. 18/12/2015, n. 25547)
Nella specie l'integrazione documentale, effettuata soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. relativa ai decreti di tutela di 3 minori ( - € 23.295,20, , € 4.800,70, Persona_5 Persona_6 Per_7
€ 2.282,30) è ammissibile, non essendo nella specie maturata alcuna preclusione istruttoria,
[...]
in assenza dell'emissione dell'ordinanza di trasformazione del rito.
La Suprema Corte ha infatti statuito che “ nel procedimento sommario, ex art.702 bis c.p.c., laddove dispone che il ricorso e la comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza ” (Cass. n. 25547/2015).
Pertanto, l'integrazione documentale, alla disposta CTU, risulta perfettamente legittima ed ammissibile.
Va quindi rigettato il terzo motivo di appello.
Infondato è il quarto motivo di appello. Invero la Società Cooperativa Isola che non c'è nella narrativa ha chiesto la condanna del alla differenza tra quanto fatturato e quanto pagato. Pt_1
Il c.t.u – come in precedenza osservato-ha determinato l'importo dovuto alla appellata. CP_1
La circostanza che in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio è stata indicata dalla cooperativa che era stata applicata la retta giornaliera di € 76,00 e non di euro € 78,7 appare priva di rilievo .
Invero, in assenza di contestazione alcuna circa le risultanze della c.t.u. e circa l'ammontare della retta indicata dal c.t.u in relazione, l'erronea indicazione contenuta nel ricorso della retta giornaliera non incide sul petitum sostanziale e non determina ultrapetizione.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 , per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
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La Corte, rigetta l'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
che non c'è, avverso l'ordinanza resa in data 9/10 marzo 2020 dal Tribunale di Agrigento.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00 , per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 24 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE