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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 812/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 16.04.2024 al n. RG 812/2024, avverso la sentenza n. 422/2024, emessa dal Tribunale di Livorno in data 18/03/2024, e pubblicata in data 19/03/2024, nel procedimento rubricato al n. 316/2022 R.G.,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLO URRU (C.F. , presso il cui studio, sito in Porto Torres C.F._2
(SS), Corso Vittorio Emanuele n. 85, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellante- contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP C.F._3
SIMONETTA BENDINELLI (C.F. ), presso il cui studio, sito in C.F._4
Piombino (LI), P.zza G. Verdi 14, risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-appellata- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in riforma della sentenza n. 422\2024 del Tribunale Civile di Livorno, di data 18.03.2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 316\2022 R.G., disporre che
l'appellante versi a titolo di assegno divorzile in favore della la somma di € 300,00 (o CP nella misura ritenuta equa) entro il giorno 5 di ogni mese, compensando integralmente le spese del primo grado di giudizio e condannando la in caso di opposizione, alla CP rifusione delle spese del grado di appello”; per parte appellata: “Voglia l' On. le Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi sopra esposti respingere l' appello proposto dal sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l' effetto confermare la Parte_1 sentenza impugnata in punto di previsione di assegno di mantenimento divorzile disponendo che parte appellante versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora CP la somma di € 700,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese oltre Istat, in considerazione della comprovata durata del rapporto sentimentale con il sig. del comprovato sacrificio Pt_1 della vita lavorativa della suddetta e dell'attuale patrimonio familiare e personale delle parti.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
PG: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 01.02.2022, adiva il Tribunale di Livorno domandando Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto il 07.08.1999, a Porto Torres (SS), con CP
, senza il riconoscimento, a favore di quest'ultima, di alcun assegno divorzile.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che i coniugi si erano separati con sentenza del
Tribunale di Sassari n. 404/2020 e che, da allora, lo stato di separazione era proseguito ininterrotto;
precisava che la svolgeva saltuariamente attività lavorativa ed era in CP grado di procacciarsi un reddito, che l'apporto della moglie al patrimonio comune nel corso del matrimonio era stato pari a zero e che quest'ultima non aveva fatto alcun sacrificio per agevolare la carriera del marito, limitandosi a beneficiare delle agevolazioni retributive ed extra-retributive delle quali godeva il per la propria posizione lavorativa. Pt_1
Costituitasi in primo grado, la convenuta non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nella misura di €
1.000,00, deducendo di essere priva di mezzi adeguati e incapace di procurarseli per oggettive ragioni di salute, nonché di non essersi potuta rendere autonoma in costanza di matrimonio per aver sempre seguito il marito nelle sue lunghe trasferte di lavoro.
In data 27.10.2022 veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 784/2022 di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo per decidere in ordine all'assegno di divorzio e, in data 18.03.2024, con sentenza n. 422/2024, il Tribunale di
Livorno statuiva quanto segue: “
1. dispone che il ricorrente versi a titolo di assegno divorzile in favore della NC la somma di € 700 entro il 5 di ogni mese, oltre Istat;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 6164,00 oltre accessori come per legge”. Argomentava il Tribunale che la NC non aveva mai lavorato in modo stabile e duraturo in ragione di una scelta della coppia, in cui il lavorava e garantiva un alto tenore di Pt_1 vita e la moglie lo seguiva nei suoi spostamenti;
aggiungendo che ciò “ è durato per più di venti anni e su tale indirizzo familiare la resistente ha necessariamente fatto affidamento, tanto che al momento della separazione nel 2017 e ad oggi, non è economicamente autosufficiente e non può neppure rendersi tale, avendo più di sessanta anni”, il Giudice di primo Grado fissava un assegno divorzile, pari al mantenimento stabilito in sede di separazione, di € 700,00, necessario a garantire alla resistente una vita dignitosa.
II. impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 lamentando, anzitutto, la violazione dell'art. 5 della l. 898/1970.
Sottolineava che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di tale norma, il criterio principe per la determinazione dell'assegno divorzile è l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Nella valutazione della sperequazione economica fra i coniugi assume rilievo il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
Premesso ciò, rilevava che il Giudice di Prime Cure aveva erroneamente ritenuto che la
NC si trovasse in condizioni economiche precarie per le scelte fatte durante il rapporto matrimoniale, peraltro basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali delle
Sig.re e Tes_1 Tes_2
Specificava che le due testimoni, in realtà, si erano limitate ad affermare che la si CP occupava delle faccende domestiche e che seguiva il marito all'estero durante le trasferte di lavoro;
dalle dichiarazioni emergevano, quindi, soltanto fatti generici, inidonei a dimostrare che la NC fosse priva di reddito a causa delle scelte compiute dai coniugi durante il rapporto coniugale o che il patrimonio familiare fosse stato costruito anche grazie al contributo della CP
Sottolineava come tali testimonianze contrastavano con le dichiarazioni dei figli del Pt_1
( e ), ingiustamente considerati inattendibili, soprattutto considerando che Per_1 Per_2 la stessa NC ne aveva chiesto l'esame.
Lamentava che, senza considerare le dichiarazioni di e e ignorando Per_1 Controparte_2 la documentazione prodotta dall'appellante, il Giudice di Prime cure aveva erroneamente considerato il matrimonio di durata ultraventennale quando, in realtà, era stato celebrato in data 07.08.1999, senza essere preceduto da alcuna convivenza more uxorio;
i coniugi si erano separati, di fatto, nel 2016, dopo circa 17 anni. Specificava che le parti provenivano da due precedenti esperienze matrimoniali ed avevano contratto matrimonio in età matura (42 anni la 47 il con figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti. CP Pt_1 L'appellata, pertanto, non poteva essere considerata come una coniuge che aveva trascorso la sua intera vita a sostenere la carriera lavorativa del marito.
La NC, a detta dell'appellante, aveva cessato ogni attività lavorativa dal 1990, rinunciando a qualsivoglia occupazione ben prima di conoscere o sposare il era Pt_1 quindi evidente che l'attuale situazione economico – reddituale – lavorativa della NC non dipendeva dai “sacrifici” fatti durante il rapporto matrimoniale (1999-2016), come invece affermato nella sentenza impugnata.
Il sseriva che la si era rifiutata di lavorare, nonostante le proposte di impiego Pt_1 CP nei cantieri dallo stesso gestiti;
tale circostanza era stata confermata dai due figli del Pt_1
e mai contestata dall'appellata.
Criticava altresì la ricostruzione della propria situazione patrimoniale: l'appellante non godeva dei frutti dell'abitazione di Porto Torres essendo, la stessa, gestita e locata dal figlio minore come da quest'ultimo testimoniato e confermato dalla teste . Per_1 Tes_1
Sottolineava, peraltro, che anche l'appellata aveva ereditato, nelle more del giudizio, una quota pari ad 1/2 dell'abitazione (ove attualmente la stessa risiede) della defunta madre, ubicata in Livorno Via Salivoli n. 48.
Deduceva, inoltre, che la pensione percepita, pari a circa € 2.300,00, non poteva essere considerata come frutto dell'apporto dell'ex moglie. Prima del proprio pensionamento
(31.08.2016), infatti, il ra un capo cantiere altamente qualificato, avendo maturato, Pt_1 alla data del matrimonio, oltre 30 anni di vita lavorativa all'estero. La durata del rapporto matrimoniale aveva dunque coperto soltanto 1/3 della vita lavorativa dell'appellante.
Affermava, quindi, che la propria posizione professionale era esclusivamente da ricondurre alla propria esperienza e ai propri sacrifici personali.
Osservava che, al più, soltanto 1/3 della propria pensione poteva considerarsi maturato con il contributo della pertanto, della complessiva somma mensile di € 2.300,00, CP soltanto € 750,00 potevano considerarsi “in comunione” con l'appellata, con la conseguenza che alla stessa non avrebbe potuto essere mai riconosciuta una somma superiore ad € 325,00 mensili. Censurava pertanto la quantificazione in € 700,00 dell'assegno divorzile operata dal Tribunale, chiedendo la modifica della sentenza impugnata sul punto.
L'appellante impugnava, inoltre, il capo relativo alla condanna del l pagamento delle Pt_1 spese di lite di primo grado, affermando che la soccombenza era solo parziale, posto che la
NC aveva chiesto che fosse posto a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di €
1.000,00 mensili. Il Tribunale non aveva considerato la circostanza che la NC usufruiva del gratuito patrocinio e che in nessun caso le spese legali potevano essere liquidate in suo favore. Sulla scorta dei motivi suesposti, rassegnava le conclusioni in epigrafe Parte_1 trascritte.
III. In data 02.07.2024, si costituiva in giudizio contestando quanto CP dedotto dall'appellante. Rilevava anzitutto che il si era limitato a confutare la Pt_1 sentenza impugnata sostenendo, con congetture non provate, prive di riscontro oggettivo e contraddette dalle stesse risultanze istruttorie, che il Giudice aveva ignorato completamente le prove documentali e testimoniali fornite dal per privilegiare Pt_1 soltanto le prove testimoniali raccolte su indicazione della CP
Quanto alla durata del rapporto matrimoniale, sosteneva che il Giudice di Prime Cure aveva correttamente ritenuto che le parti avessero convissuto in modo continuativo dagli inizi degli anni 90 - per poi sposarsi nell'anno 1999 - e sino alla separazione di fatto avvenuta nel 2016. Ciò era emerso chiaramente dall'esame dei testi , Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
In punto di sacrificio della vita lavorativa, deduceva che la medesima, oltre a seguire il marito nelle numerose trasferte di lavoro, sia in Italia che all'estero, durante i 25 anni di convivenza e matrimonio, si era sempre occupata personalmente della casa e della conduzione della vita familiare oltre alla cura dei figli del (in particolare di , Pt_1 Per_1 fornendo un importante contributo alla formazione del patrimonio comune e soprattutto di quello personale dell'appellante.
Rilevava che le scelte di vita erano state tutte condivise dalla coppia, sia durante la convivenza che in costanza di matrimonio, in conseguenza anche della gelosia del Pt_1 che non avrebbe mai permesso alla di rimanere da sola per lungo tempo in sua CP assenza;
tutto ciò era stato confermato tanto dalla teste quanto dal teste Tes_1 Tes_5
Riteneva dunque comprovati i sacrifici e le rinunce fatte dalla per dedicarsi
[...] CP alla famiglia e per supportare il marito nella carriera e che, in conseguenza di ciò,
l'appellata si trovava, suo malgrado, senza un'occupazione e priva della possibilità di garantirsi un mantenimento adeguato.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti sottolineava che il Pt_1 grazie al sacrificio sopportato dalla NC, viveva ormai da tempo agiatamente in
Thailandia, contando su una pensione mensile di € 2.300,00 e sui proventi dell'affitto della casa di Porto Torres, ristrutturata con l'apporto della che, come ribadito dai testi, CP aveva seguito in prima persona i lavori.
L'appellata, al contrario, si dichiarava priva di una occupazione e impossibilitata per comprovate ragioni oggettive (salute, età - 67 anni- e mancanza di esperienza lavorativa) a procurarsela;
la stessa viveva in una condizione economica disagiata trovandosi a dover contare solo sui 700,00 € mensili erogati dal marito per far fronte alle spese di amministrazione e gestione dell'abitazione. In ragione di ciò, riteneva che il Tribunale le avesse giustamente riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile, nella sua funzione compensativa e perequativa.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
IV. All'udienza del 12.07.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termine per note fino al 30/09/2024.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato.
I. Ritiene questo Collegio che il giudice di primo grado, nel riconoscere l'assegno divorzile in favore della NC, abbia fatto giusta applicazione dei principi espressi dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11.07.2018.
Con detta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile - ormai del tutto svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consente di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. L'assegno ha pertanto natura assistenziale (fondata su parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), natura compensativa perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò al fine di attribuire rilievo, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 20 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. da ultimo sent.
n. 26520/2024). Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che la sperequazione economica tra le parti fosse riconducibile al sacrificio sopportato dalla NC per favorire le esigenze della famiglia.
E' documentalmente dimostrato che il avendo svolto una duratura e ben Pt_1 remunerata carriera come capo cantiere all'estero, percepisce dal 2016 una pensione di circa 2.300,00/2.400,00 euro al mese;
lo stesso è inoltre proprietario dell'ex casa coniugale, sita in Porto Torres (SS), via Balai n. 48, messa a frutto mediante locazione della mansarda, i cui proventi appaiono destinati al figlio;
ciò si evince dall' annuncio Per_1
Airbnb, ove quest'ultimo è indicato come “Host”, nonché dalle dichiarazioni rese dal medesimo da e dalla teste . Tes_5 Controparte_2 Tes_1
La NC al contrario, come emerge dalle indagini svolte dalla guardia di finanza agli atti, risulta priva di redditi, non avendo la stessa mai lavorato in maniera stabile e duratura ma solo saltuariamente, con brevi esperienze di operatore ecologico (nel 1997) e di addetta alle pulizie (2018). La stessa risulta aver ereditato la quota di ½ della proprietà ubicata in
Piombino, Via Salivoli n. 48, per la quale, sulla base di quanto dalla stessa affermato in occasione dell'udienza del luglio 2024, sostiene mensilmente spese condominiali, pari a
150 euro. La ad oggi disoccupata, ha dichiarato di vivere grazie al contributo di CP
700,00 versato dall'ex marito e di non aver nessuna altra entrata, non potendo la comproprietà dell'immobile di Piombino essere una possibile fonte di reddito, poiché sua abitazione di residenza.
Risulta d'altronde dalle testimonianze rese nel giudizio di primo grado la dedizione della alle esigenze familiari, alle cui incombenze ha costantemente provveduto, favorendo CP così la progressione professionale del coniuge. figlio dell'appellante, ha Controparte_2 dichiarato: “La quando non seguiva mio padre all'estero, viveva a Piombino dalla CP madre;
mio padre stava all'estero circa 10 mesi l'anno”; “La signora seguiva mio padre CP nei cantieri, tuttavia rientrava spesso in Italia e stava con la madre” (cfr. verbale udienza del 28 giugno 2023). Nello steso senso riferendosi alla NC, ha sottolineato: Tes_5
“l'ho vista una volta in Polonia, in Libia viveva con lui, in Svezia ha raggiunto me e mio padre, io sono stato lì nove-dieci mesi, all'inizio ero solo con mio padre, poi è venuta anche lei, quando sono ripartito mi pare che fossi lì, in Qatar ci sono andato tre anni di fila per tirocini di due-tre mesi, sempre a fine scuola e stavo da mio padre, le prime due volte c'era la CP
l'ultima non c'era, mi pare fosse in Toscana”; “quando ero piccolo ha sempre cucinato lei, quando sono cresciuto ho cominciato a preparare da solo da mangiare, lei ha sempre cucinato anche per mio padre, cucinava pure lei” (cfr. verbale udienza del 14 novembre
2023).
I sacrifici dell'appellata sono stati altresì confermati dalle dichiarazioni rese dai testi
. La prima (ex moglie del figlio dell'appellante, ha dichiarato: Tes_2 Tes_1 Persona_3 "Quando la NC ha sposato il ricorrente io ero già fidanzata con il figlio, lei dal matrimonio viveva col marito, hanno viaggiato in diversi posti”; “Lui lavorava e lei si occupa della casa, non avevano persona-le di servizio a quanto so, lei si occupava di quello di cui c'era bisogno mentre lui lavorava” (cfr. verbale udienza di primo grado del 28 giugno 2023). Tes_4
(cognata del ha inoltre affermato: “ricordo che lei andava sempre con il
[...] Pt_1 marito nei suoi viaggi di lavoro, lui era molto geloso e non la lasciava da solo, ricordo che loro tornavano a casa una-due volte l'anno, sono stati ance qualche anno a Porto Torres in maniera stanziale perché lui rimaneva lì, la casa è in via Balai n. 48”; “quando lui è stato operato loro erano già separati;
gestiva come una donna di gestisce le cose di casa, non lavorava e si dedicava alla famiglia, teneva la casa benissimo, ha sempre fatto tutto lei, non Per_ avevano personale domestico, si sistemava da sola pure i capelli”; “si, è andato lì insieme alla moglie e vivevano insieme ad e , si occupavano della casa Pt_1 CP Per_
e , moglie di ”; “quando GI stava in vacanza dal padre, non c'era CP Tes_3 una babysitter, sta-va con ”; “della casa e delle cose connessi si occupava CP
, anche delle bollette, lei pagava di nascosto il canone della tv perché lui non era CP tanto d'accordo” (cfr. verbale udienza del 14 novembre 2023).
Non residuano, pertanto, dubbi di sorta circa il fatto che l'appellata, durante il rapporto con l'appellante, e in accordo con lo stesso, non abbia mai lavorato, dedicandosi essenzialmente al ménage familiare.
Lo stato di disoccupazione della e l'obiettiva difficoltà di reperire un'attività CP lavorativa, in considerazione dell'età, della condizione di salute e della mancanza di titoli o qualifiche professionali che la abilitino a specifici settori lavorativi, portano a ritenere equa e condivisile la decisione del Tribunale di riconoscere in favore della stessa un assegno divorzile. Sussisterono infatti i presupposti del riconoscimento dell'assegno tanto sotto il profilo assistenziale quanto sotto quello compensativo e perequativo.
Infine, posto che per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 va computato anche il periodo di convivenza prematrimoniale della coppia, connotata da stabilità e continuità in ragione di un progetto di vita comune
(cfr. Sez. Un. 18/12/2023, n. 35385), la misura del contributo dovrà essere calcola prendendo in considerazione l'intera durata del rapporto non limitata agli anni del matrimonio.
A fronte della contestazione dell'appellante, giova sul punto osservare che la relazione tra le parti risulta essere iniziata nei primi anni 90, sino al 2016; ciò è quanto emerge dalle dichiarazioni di . “Le prime foto di famiglia insieme sono del 1993, posso Testimone_4 dirlo perché ho delle foto di mio figlio piccolo con , a quanto so anche prima loro CP stavano insieme, credo a Livorno, perché lui lavorava lì”. In conclusione, viste le condizioni economiche delle parti e il contributo fornito dalla CP alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, tenuto conto della durata della relazione e dell'età della richiedente, appare equo l'importo dell'assegno divorzile stabilito dal giudice di prime cure nella misura di 700,00.
II. Appare infondata la doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di primo grado, poiché il chiedendo in quella sede lo scioglimento del matrimonio senza Pt_1 riconoscimento di alcun assegno divorzile, è rimasto soccombente in via prevalente rispetto alla alla quale è stato riconosciuto il contributo economico richiesto, anche se in CP misura inferiore.
Risulta invece corretta l'osservazione del secondo cui la NC era ammessa al Pt_1 gratuito patrocinio anche in primo grado e che, pertanto, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate in favore dello Stato. La sentenza appellata andrà quindi modificata in tal senso.
III. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €.
3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte
d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
Tenuto conto dell'ammissione della Parte appellata vittoriosa al gratuito patrocinio come da documentazione in atti, da un lato dette spese, in favore del procuratore di quest'ultima sono ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e liquidate a carico dell'Erario come da separato decreto;
dall'altro lato, permane l'obbligo, per la parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. cit., in favore dello Stato anticipatario. Difatti, come ammesso dalla Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza 11.09.2018 n. 22017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 422/2024, emessa dal Tribunale di CP
Livorno, nel procedimento rubricato al RG n. 316/2022, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone che le spese di lite di primo grado, come già liquidate in quella sede, siano versate in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n.
115/2002;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e dispone che il pagamento sia disposto a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
LA CONS. EST. LA PRESIDENTE
D.ssa Laura D'Amelio D.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 16.04.2024 al n. RG 812/2024, avverso la sentenza n. 422/2024, emessa dal Tribunale di Livorno in data 18/03/2024, e pubblicata in data 19/03/2024, nel procedimento rubricato al n. 316/2022 R.G.,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLO URRU (C.F. , presso il cui studio, sito in Porto Torres C.F._2
(SS), Corso Vittorio Emanuele n. 85, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellante- contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP C.F._3
SIMONETTA BENDINELLI (C.F. ), presso il cui studio, sito in C.F._4
Piombino (LI), P.zza G. Verdi 14, risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-appellata- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in riforma della sentenza n. 422\2024 del Tribunale Civile di Livorno, di data 18.03.2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 316\2022 R.G., disporre che
l'appellante versi a titolo di assegno divorzile in favore della la somma di € 300,00 (o CP nella misura ritenuta equa) entro il giorno 5 di ogni mese, compensando integralmente le spese del primo grado di giudizio e condannando la in caso di opposizione, alla CP rifusione delle spese del grado di appello”; per parte appellata: “Voglia l' On. le Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi sopra esposti respingere l' appello proposto dal sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l' effetto confermare la Parte_1 sentenza impugnata in punto di previsione di assegno di mantenimento divorzile disponendo che parte appellante versi a titolo di assegno divorzile in favore della signora CP la somma di € 700,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese oltre Istat, in considerazione della comprovata durata del rapporto sentimentale con il sig. del comprovato sacrificio Pt_1 della vita lavorativa della suddetta e dell'attuale patrimonio familiare e personale delle parti.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
PG: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 01.02.2022, adiva il Tribunale di Livorno domandando Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto il 07.08.1999, a Porto Torres (SS), con CP
, senza il riconoscimento, a favore di quest'ultima, di alcun assegno divorzile.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che i coniugi si erano separati con sentenza del
Tribunale di Sassari n. 404/2020 e che, da allora, lo stato di separazione era proseguito ininterrotto;
precisava che la svolgeva saltuariamente attività lavorativa ed era in CP grado di procacciarsi un reddito, che l'apporto della moglie al patrimonio comune nel corso del matrimonio era stato pari a zero e che quest'ultima non aveva fatto alcun sacrificio per agevolare la carriera del marito, limitandosi a beneficiare delle agevolazioni retributive ed extra-retributive delle quali godeva il per la propria posizione lavorativa. Pt_1
Costituitasi in primo grado, la convenuta non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nella misura di €
1.000,00, deducendo di essere priva di mezzi adeguati e incapace di procurarseli per oggettive ragioni di salute, nonché di non essersi potuta rendere autonoma in costanza di matrimonio per aver sempre seguito il marito nelle sue lunghe trasferte di lavoro.
In data 27.10.2022 veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 784/2022 di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo per decidere in ordine all'assegno di divorzio e, in data 18.03.2024, con sentenza n. 422/2024, il Tribunale di
Livorno statuiva quanto segue: “
1. dispone che il ricorrente versi a titolo di assegno divorzile in favore della NC la somma di € 700 entro il 5 di ogni mese, oltre Istat;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 6164,00 oltre accessori come per legge”. Argomentava il Tribunale che la NC non aveva mai lavorato in modo stabile e duraturo in ragione di una scelta della coppia, in cui il lavorava e garantiva un alto tenore di Pt_1 vita e la moglie lo seguiva nei suoi spostamenti;
aggiungendo che ciò “ è durato per più di venti anni e su tale indirizzo familiare la resistente ha necessariamente fatto affidamento, tanto che al momento della separazione nel 2017 e ad oggi, non è economicamente autosufficiente e non può neppure rendersi tale, avendo più di sessanta anni”, il Giudice di primo Grado fissava un assegno divorzile, pari al mantenimento stabilito in sede di separazione, di € 700,00, necessario a garantire alla resistente una vita dignitosa.
II. impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 lamentando, anzitutto, la violazione dell'art. 5 della l. 898/1970.
Sottolineava che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di tale norma, il criterio principe per la determinazione dell'assegno divorzile è l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Nella valutazione della sperequazione economica fra i coniugi assume rilievo il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
Premesso ciò, rilevava che il Giudice di Prime Cure aveva erroneamente ritenuto che la
NC si trovasse in condizioni economiche precarie per le scelte fatte durante il rapporto matrimoniale, peraltro basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali delle
Sig.re e Tes_1 Tes_2
Specificava che le due testimoni, in realtà, si erano limitate ad affermare che la si CP occupava delle faccende domestiche e che seguiva il marito all'estero durante le trasferte di lavoro;
dalle dichiarazioni emergevano, quindi, soltanto fatti generici, inidonei a dimostrare che la NC fosse priva di reddito a causa delle scelte compiute dai coniugi durante il rapporto coniugale o che il patrimonio familiare fosse stato costruito anche grazie al contributo della CP
Sottolineava come tali testimonianze contrastavano con le dichiarazioni dei figli del Pt_1
( e ), ingiustamente considerati inattendibili, soprattutto considerando che Per_1 Per_2 la stessa NC ne aveva chiesto l'esame.
Lamentava che, senza considerare le dichiarazioni di e e ignorando Per_1 Controparte_2 la documentazione prodotta dall'appellante, il Giudice di Prime cure aveva erroneamente considerato il matrimonio di durata ultraventennale quando, in realtà, era stato celebrato in data 07.08.1999, senza essere preceduto da alcuna convivenza more uxorio;
i coniugi si erano separati, di fatto, nel 2016, dopo circa 17 anni. Specificava che le parti provenivano da due precedenti esperienze matrimoniali ed avevano contratto matrimonio in età matura (42 anni la 47 il con figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti. CP Pt_1 L'appellata, pertanto, non poteva essere considerata come una coniuge che aveva trascorso la sua intera vita a sostenere la carriera lavorativa del marito.
La NC, a detta dell'appellante, aveva cessato ogni attività lavorativa dal 1990, rinunciando a qualsivoglia occupazione ben prima di conoscere o sposare il era Pt_1 quindi evidente che l'attuale situazione economico – reddituale – lavorativa della NC non dipendeva dai “sacrifici” fatti durante il rapporto matrimoniale (1999-2016), come invece affermato nella sentenza impugnata.
Il sseriva che la si era rifiutata di lavorare, nonostante le proposte di impiego Pt_1 CP nei cantieri dallo stesso gestiti;
tale circostanza era stata confermata dai due figli del Pt_1
e mai contestata dall'appellata.
Criticava altresì la ricostruzione della propria situazione patrimoniale: l'appellante non godeva dei frutti dell'abitazione di Porto Torres essendo, la stessa, gestita e locata dal figlio minore come da quest'ultimo testimoniato e confermato dalla teste . Per_1 Tes_1
Sottolineava, peraltro, che anche l'appellata aveva ereditato, nelle more del giudizio, una quota pari ad 1/2 dell'abitazione (ove attualmente la stessa risiede) della defunta madre, ubicata in Livorno Via Salivoli n. 48.
Deduceva, inoltre, che la pensione percepita, pari a circa € 2.300,00, non poteva essere considerata come frutto dell'apporto dell'ex moglie. Prima del proprio pensionamento
(31.08.2016), infatti, il ra un capo cantiere altamente qualificato, avendo maturato, Pt_1 alla data del matrimonio, oltre 30 anni di vita lavorativa all'estero. La durata del rapporto matrimoniale aveva dunque coperto soltanto 1/3 della vita lavorativa dell'appellante.
Affermava, quindi, che la propria posizione professionale era esclusivamente da ricondurre alla propria esperienza e ai propri sacrifici personali.
Osservava che, al più, soltanto 1/3 della propria pensione poteva considerarsi maturato con il contributo della pertanto, della complessiva somma mensile di € 2.300,00, CP soltanto € 750,00 potevano considerarsi “in comunione” con l'appellata, con la conseguenza che alla stessa non avrebbe potuto essere mai riconosciuta una somma superiore ad € 325,00 mensili. Censurava pertanto la quantificazione in € 700,00 dell'assegno divorzile operata dal Tribunale, chiedendo la modifica della sentenza impugnata sul punto.
L'appellante impugnava, inoltre, il capo relativo alla condanna del l pagamento delle Pt_1 spese di lite di primo grado, affermando che la soccombenza era solo parziale, posto che la
NC aveva chiesto che fosse posto a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di €
1.000,00 mensili. Il Tribunale non aveva considerato la circostanza che la NC usufruiva del gratuito patrocinio e che in nessun caso le spese legali potevano essere liquidate in suo favore. Sulla scorta dei motivi suesposti, rassegnava le conclusioni in epigrafe Parte_1 trascritte.
III. In data 02.07.2024, si costituiva in giudizio contestando quanto CP dedotto dall'appellante. Rilevava anzitutto che il si era limitato a confutare la Pt_1 sentenza impugnata sostenendo, con congetture non provate, prive di riscontro oggettivo e contraddette dalle stesse risultanze istruttorie, che il Giudice aveva ignorato completamente le prove documentali e testimoniali fornite dal per privilegiare Pt_1 soltanto le prove testimoniali raccolte su indicazione della CP
Quanto alla durata del rapporto matrimoniale, sosteneva che il Giudice di Prime Cure aveva correttamente ritenuto che le parti avessero convissuto in modo continuativo dagli inizi degli anni 90 - per poi sposarsi nell'anno 1999 - e sino alla separazione di fatto avvenuta nel 2016. Ciò era emerso chiaramente dall'esame dei testi , Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
In punto di sacrificio della vita lavorativa, deduceva che la medesima, oltre a seguire il marito nelle numerose trasferte di lavoro, sia in Italia che all'estero, durante i 25 anni di convivenza e matrimonio, si era sempre occupata personalmente della casa e della conduzione della vita familiare oltre alla cura dei figli del (in particolare di , Pt_1 Per_1 fornendo un importante contributo alla formazione del patrimonio comune e soprattutto di quello personale dell'appellante.
Rilevava che le scelte di vita erano state tutte condivise dalla coppia, sia durante la convivenza che in costanza di matrimonio, in conseguenza anche della gelosia del Pt_1 che non avrebbe mai permesso alla di rimanere da sola per lungo tempo in sua CP assenza;
tutto ciò era stato confermato tanto dalla teste quanto dal teste Tes_1 Tes_5
Riteneva dunque comprovati i sacrifici e le rinunce fatte dalla per dedicarsi
[...] CP alla famiglia e per supportare il marito nella carriera e che, in conseguenza di ciò,
l'appellata si trovava, suo malgrado, senza un'occupazione e priva della possibilità di garantirsi un mantenimento adeguato.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti sottolineava che il Pt_1 grazie al sacrificio sopportato dalla NC, viveva ormai da tempo agiatamente in
Thailandia, contando su una pensione mensile di € 2.300,00 e sui proventi dell'affitto della casa di Porto Torres, ristrutturata con l'apporto della che, come ribadito dai testi, CP aveva seguito in prima persona i lavori.
L'appellata, al contrario, si dichiarava priva di una occupazione e impossibilitata per comprovate ragioni oggettive (salute, età - 67 anni- e mancanza di esperienza lavorativa) a procurarsela;
la stessa viveva in una condizione economica disagiata trovandosi a dover contare solo sui 700,00 € mensili erogati dal marito per far fronte alle spese di amministrazione e gestione dell'abitazione. In ragione di ciò, riteneva che il Tribunale le avesse giustamente riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile, nella sua funzione compensativa e perequativa.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
IV. All'udienza del 12.07.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termine per note fino al 30/09/2024.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato.
I. Ritiene questo Collegio che il giudice di primo grado, nel riconoscere l'assegno divorzile in favore della NC, abbia fatto giusta applicazione dei principi espressi dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11.07.2018.
Con detta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile - ormai del tutto svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consente di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. L'assegno ha pertanto natura assistenziale (fondata su parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), natura compensativa perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò al fine di attribuire rilievo, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 20 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. da ultimo sent.
n. 26520/2024). Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che la sperequazione economica tra le parti fosse riconducibile al sacrificio sopportato dalla NC per favorire le esigenze della famiglia.
E' documentalmente dimostrato che il avendo svolto una duratura e ben Pt_1 remunerata carriera come capo cantiere all'estero, percepisce dal 2016 una pensione di circa 2.300,00/2.400,00 euro al mese;
lo stesso è inoltre proprietario dell'ex casa coniugale, sita in Porto Torres (SS), via Balai n. 48, messa a frutto mediante locazione della mansarda, i cui proventi appaiono destinati al figlio;
ciò si evince dall' annuncio Per_1
Airbnb, ove quest'ultimo è indicato come “Host”, nonché dalle dichiarazioni rese dal medesimo da e dalla teste . Tes_5 Controparte_2 Tes_1
La NC al contrario, come emerge dalle indagini svolte dalla guardia di finanza agli atti, risulta priva di redditi, non avendo la stessa mai lavorato in maniera stabile e duratura ma solo saltuariamente, con brevi esperienze di operatore ecologico (nel 1997) e di addetta alle pulizie (2018). La stessa risulta aver ereditato la quota di ½ della proprietà ubicata in
Piombino, Via Salivoli n. 48, per la quale, sulla base di quanto dalla stessa affermato in occasione dell'udienza del luglio 2024, sostiene mensilmente spese condominiali, pari a
150 euro. La ad oggi disoccupata, ha dichiarato di vivere grazie al contributo di CP
700,00 versato dall'ex marito e di non aver nessuna altra entrata, non potendo la comproprietà dell'immobile di Piombino essere una possibile fonte di reddito, poiché sua abitazione di residenza.
Risulta d'altronde dalle testimonianze rese nel giudizio di primo grado la dedizione della alle esigenze familiari, alle cui incombenze ha costantemente provveduto, favorendo CP così la progressione professionale del coniuge. figlio dell'appellante, ha Controparte_2 dichiarato: “La quando non seguiva mio padre all'estero, viveva a Piombino dalla CP madre;
mio padre stava all'estero circa 10 mesi l'anno”; “La signora seguiva mio padre CP nei cantieri, tuttavia rientrava spesso in Italia e stava con la madre” (cfr. verbale udienza del 28 giugno 2023). Nello steso senso riferendosi alla NC, ha sottolineato: Tes_5
“l'ho vista una volta in Polonia, in Libia viveva con lui, in Svezia ha raggiunto me e mio padre, io sono stato lì nove-dieci mesi, all'inizio ero solo con mio padre, poi è venuta anche lei, quando sono ripartito mi pare che fossi lì, in Qatar ci sono andato tre anni di fila per tirocini di due-tre mesi, sempre a fine scuola e stavo da mio padre, le prime due volte c'era la CP
l'ultima non c'era, mi pare fosse in Toscana”; “quando ero piccolo ha sempre cucinato lei, quando sono cresciuto ho cominciato a preparare da solo da mangiare, lei ha sempre cucinato anche per mio padre, cucinava pure lei” (cfr. verbale udienza del 14 novembre
2023).
I sacrifici dell'appellata sono stati altresì confermati dalle dichiarazioni rese dai testi
. La prima (ex moglie del figlio dell'appellante, ha dichiarato: Tes_2 Tes_1 Persona_3 "Quando la NC ha sposato il ricorrente io ero già fidanzata con il figlio, lei dal matrimonio viveva col marito, hanno viaggiato in diversi posti”; “Lui lavorava e lei si occupa della casa, non avevano persona-le di servizio a quanto so, lei si occupava di quello di cui c'era bisogno mentre lui lavorava” (cfr. verbale udienza di primo grado del 28 giugno 2023). Tes_4
(cognata del ha inoltre affermato: “ricordo che lei andava sempre con il
[...] Pt_1 marito nei suoi viaggi di lavoro, lui era molto geloso e non la lasciava da solo, ricordo che loro tornavano a casa una-due volte l'anno, sono stati ance qualche anno a Porto Torres in maniera stanziale perché lui rimaneva lì, la casa è in via Balai n. 48”; “quando lui è stato operato loro erano già separati;
gestiva come una donna di gestisce le cose di casa, non lavorava e si dedicava alla famiglia, teneva la casa benissimo, ha sempre fatto tutto lei, non Per_ avevano personale domestico, si sistemava da sola pure i capelli”; “si, è andato lì insieme alla moglie e vivevano insieme ad e , si occupavano della casa Pt_1 CP Per_
e , moglie di ”; “quando GI stava in vacanza dal padre, non c'era CP Tes_3 una babysitter, sta-va con ”; “della casa e delle cose connessi si occupava CP
, anche delle bollette, lei pagava di nascosto il canone della tv perché lui non era CP tanto d'accordo” (cfr. verbale udienza del 14 novembre 2023).
Non residuano, pertanto, dubbi di sorta circa il fatto che l'appellata, durante il rapporto con l'appellante, e in accordo con lo stesso, non abbia mai lavorato, dedicandosi essenzialmente al ménage familiare.
Lo stato di disoccupazione della e l'obiettiva difficoltà di reperire un'attività CP lavorativa, in considerazione dell'età, della condizione di salute e della mancanza di titoli o qualifiche professionali che la abilitino a specifici settori lavorativi, portano a ritenere equa e condivisile la decisione del Tribunale di riconoscere in favore della stessa un assegno divorzile. Sussisterono infatti i presupposti del riconoscimento dell'assegno tanto sotto il profilo assistenziale quanto sotto quello compensativo e perequativo.
Infine, posto che per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 va computato anche il periodo di convivenza prematrimoniale della coppia, connotata da stabilità e continuità in ragione di un progetto di vita comune
(cfr. Sez. Un. 18/12/2023, n. 35385), la misura del contributo dovrà essere calcola prendendo in considerazione l'intera durata del rapporto non limitata agli anni del matrimonio.
A fronte della contestazione dell'appellante, giova sul punto osservare che la relazione tra le parti risulta essere iniziata nei primi anni 90, sino al 2016; ciò è quanto emerge dalle dichiarazioni di . “Le prime foto di famiglia insieme sono del 1993, posso Testimone_4 dirlo perché ho delle foto di mio figlio piccolo con , a quanto so anche prima loro CP stavano insieme, credo a Livorno, perché lui lavorava lì”. In conclusione, viste le condizioni economiche delle parti e il contributo fornito dalla CP alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, tenuto conto della durata della relazione e dell'età della richiedente, appare equo l'importo dell'assegno divorzile stabilito dal giudice di prime cure nella misura di 700,00.
II. Appare infondata la doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di primo grado, poiché il chiedendo in quella sede lo scioglimento del matrimonio senza Pt_1 riconoscimento di alcun assegno divorzile, è rimasto soccombente in via prevalente rispetto alla alla quale è stato riconosciuto il contributo economico richiesto, anche se in CP misura inferiore.
Risulta invece corretta l'osservazione del secondo cui la NC era ammessa al Pt_1 gratuito patrocinio anche in primo grado e che, pertanto, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate in favore dello Stato. La sentenza appellata andrà quindi modificata in tal senso.
III. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €.
3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte
d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
Tenuto conto dell'ammissione della Parte appellata vittoriosa al gratuito patrocinio come da documentazione in atti, da un lato dette spese, in favore del procuratore di quest'ultima sono ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e liquidate a carico dell'Erario come da separato decreto;
dall'altro lato, permane l'obbligo, per la parte soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. cit., in favore dello Stato anticipatario. Difatti, come ammesso dalla Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza 11.09.2018 n. 22017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 422/2024, emessa dal Tribunale di CP
Livorno, nel procedimento rubricato al RG n. 316/2022, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone che le spese di lite di primo grado, come già liquidate in quella sede, siano versate in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n.
115/2002;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e dispone che il pagamento sia disposto a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
LA CONS. EST. LA PRESIDENTE
D.ssa Laura D'Amelio D.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.