TRIB
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 3 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2576/2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
Parte_1
Contro
GE Controparte_1
................................................................................................................................................................
Sono presenti:
L'avv. Francesco Tiziano, per la parte opponente
L'avv. Antonino Tripodi per l'opposta
I procuratori precisano riportandosi ai rispetti atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.T.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
Dispone
Che si proceda alla discussione orale.
L'avv. Tiziano insiste nella condanna ex art 96 cpc
L'avv. Tripodi rileva che la prova a cui fare riferimento deve essere quella che si è formata nel presente giudizio, come già dedotto nelle memorie autorizzate. Insiste pertanto per il rigetto dell'opposizione.
E di seguito
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Cancelliere Il G.O.T.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella
persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2576/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
ditta (C.F. , corrente in Parte_2 P.IVA_1
Bagnara Calabra, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Tiziano sito in Reggio Calabria alla Via Possidonea n. 20/A da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di introduttivo del giudizio Attore-opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del CP_2 Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, IG.ra con sede legale in Bagnara Calabra Controparte_3
(RC), loc. Vermeni, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Tripodi, del foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), Corso
Umberto I, n. 213, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 500/2022, emesso in data 17.06.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'arch. , titolare della , opponeva il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in esito al procedimento giudiziario RG n. 559/2022, gli ha ingiunto di pagare la somma di € 21.008,40, oltre interessi e sese e competenze del giudizio monitorio.
2 L'importo era portato dalla fattura n. 8/A emessa il 30.12.2021 dalla GE. Controparte_1
per l'assunta fornitura di 22 mc di tavole e 6 travi in legno avvenuta in forza di
[...]
rapporti fiduciari pluriennali nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e che sarebbe rimasta
Part impagata. Oltre alla fattura, GE allegava n. 8 buoni di consegna che avrebbero dovuto provare il rapporto contrattuale intercorso, nonché l'effettiva esecuzione della fornitura che risultava siglata per ricezione.
L'arch. eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria, conseguente all'assenza del fatto Pt_1
costitutivo (rapporto contrattuale) del diritto fatto valere;
disconosceva le bolle di consegna e la firma apposta in calce e rilevava la falsità dei documenti su cui si fondava il decreto ingiuntivo.
Precisava altresì di avere contestato immediatamente la pretesa creditoria con le missive del
05.01.2022 e del 10.02.2022 (All. n. 7 e n. 8 dell'opposizione) in cui aveva respinto l'addebito e chiesto l'annullamento della fattura. Faceva anche presente di avere sporto formale denuncia in sede penale nei confronti dell'opposta in ordine a tali fatti e all'emissione della detta fattura.
Deduceva precise circostanze, a suo dire giustificative della pretesa infondatamente azionata dall'opposta, ritenendola una sorta di contropartita messa in campo da quest'ultima per contrastare la diffida ad adempiere che lui stesso aveva notificato il 29.11.2021 alla Organizzazione_1
(per i compensi che aveva maturato per prestazioni d'opera professionale) - la cui legale rappresentante, sig.ra era la madre della sig.ra legale Persona_1 CP_3
rappresentante della GE Pt_4
Concludeva chiedendo accertarsi che nulla era dovuto e revocarsi il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenza da distrarsi.
1.1 - Si costituiva la GE impugnando e contestando il Controparte_4
dedotto avversario, siccome basato su una narrazione spregiudicata e totalmente inveritiera, a tratti anche diffamatoria e calunniosa.
Confermava che il rapporto di fornitura per cui si era agito si era protratto per circa quattro anni e si era fondato su un rapporto fiduciario e di conoscenza pluriennale con l'opponente; inoltre, che i
3 materiali sarebbero serviti alla costruzione dei mobili della cucina e di altri arredi dell'abitazione del figlio del . Pt_1
Aggiungeva che le consegne erano state effettuate a volte con l'autocarro targato FS 396 GD, di proprietà della altre volte con l'autocarro Controparte_5
inviato dallo stesso arch. e che le bolle di consegna erano documenti gestiti dagli operai e Pt_1
sottoscritte da chi in quel frangente si trovava sul posto. Quindi, sostenendo chefossero diffamatorie e calunniose le deduzioni contenute nell'atto di opposizione chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento di €. 21.008,40, IVA compresa, con interessi moratori ex DGLS n. 231/2002; o la diversa somma che in esito all'espletanda istruttoria sarebbe risultata dovuta.
Aggiungeva che dallo scambio di diffide e contestazioni intercorso tra l'impresa e la Parte_1
sulla pretesa vantata dall'arch. emergeva non solo la discordanza Org_1 Pt_1
temporale rispetto ai fatti cui si riferiva invece il decreto ingiuntivo opposto, ma anche quella economica, perché il credito della nei confronti dell'arch. era ben superiore Org_1 Pt_1
al suo presunto debito e ciò era sufficiente ad elidere in radice l'illazione dell'opponente sulla strumentalità del decreto opposto rispetto all'altro (diverso) rapporto obbligatorio.
1.2 – In via istruttoria, oltre alla prova documentale prodotta, le parti articolavano prova per testi.
Il GI non concedeva la provvisoria esecuzione. Espletata la prova per testi, il GI, su precisa richiesta dell'opponente, ha autorizzato il deposito nel fascicolo di causa degli atti di indagine espletati nel procedimento penale n. 5664/2022, nelle more definitosi. Quindi, la causa è passata in decisione ai sensi dell'art 281 sex cpc.
Risultano depositate note conclusive di entrambe le parti.
2. – Tutto quanto sopra richiamato, l'opposizione è accoglibile per le ragioni che seguono.
2.1 – L'opponente contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale a base della fattura azionata in monitorio dalla contesta di avere goduto delle prestazioni Organizzazione_2
che sono state richiamate in quella fattura e contesta l'efficacia probatoria della stessa nel giudizio a
4 cognizione piena, rilevando che l'opposta non abbia provato il rapporto di fornitura, non avendo prodotto un contratto, né la concreta fornitura, tant'è che non esisterebbero validi documento di trasporto che possano essere riconnessi ad essa, avendo egli disconosciuto la sigla apposta in calce alle bolle di consegna prodotte dall'opposta, senza che la controparte ne abbia chiesto la verificazione.
Ebbene, è pacifico che nel giudizio che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo il valore probatorio della fattura - documento a formazione unilaterale - degrada a mero indizio - in relazione al caso concreto – specie se la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto in questione.
Ma è anche vero (cfr Cass. n. 26801/19 del 21.10.2019) che l'efficacia probatoria della fattura supera il confinamento a semplice indizio quando è accompagnata da altra documentazione comprovante la sussistenza del rapporto contrattuale (es.: documento di trasporto;
corrispondenza tra le parti;
ecc.).
A quest'onere è tenuto il creditore opposto, in quanto attore sostanziale;
e ove la prova sia raggiunta, grava sul debitore provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
2.2 - La verifica del corredo probatorio offerto dall'opposta non ha consentito di ritenere provata la fornitura di legname avvenuta nel corso del tempo in favore dell'opponente.
Intanto, sono inutilizzabili le 8 bolle di consegna, perché, disconosciuta dall'opponente la sigla ivi apposta alla voce “ricevente”, non n'è stata richiesta la verificazione dall'opposta.
Inoltre, non c'è in atti alcun documento o corrispondenza anche informatica da cui possa evincersi il rapporto cui si riferisce l'ingiungente e la consegna, sia pure avvenuta nel corso di quattro-cinque anni, di 22 metri cubi di tavolame e 6 travi di castagno (!); né una mail tra le parti, o anche una nota di sintesi periodica o una qualunque richiesta o un sollecito del fornitore;
salvo, a fine anno del
2021, l'inoltro della fattura n. 8/A, azionata poi in monitorio.
5 Né, d'altronde, appare verosimile che una tale quantità di legname possa trovare giustificazione nella necessità dell'opponente di realizzare i mobili di una cucina o comunque di un arredo casalingo per l'abitazione del figlio, come ha sostenuto l'opposta.
L'unica prova offerta da GE sono le dichiarazioni rese dai dipendenti della - Pt_4 Org_1
Part che condivideva il suo piazzale con la GE - escussi all'udienza dell'11.12.2023.
Ebbene, è già singolare che i testi siano tutti dipendenti della e non della GE Org_1 Pt_4
che non solo è il soggetto che avrebbe effettuato la fornitura e che aveva la sua sede operativa esattamente là dove avveniva la scelta del legname e il carico della merce per la consegna (cfr dichiarazioni del teste “ricordo che 4/5 anni fa l'architetto è venuto presso il Tes_1 Pt_1
piazzale della società a scegliere delle tavole di castagno ed anche delle travi. …. Org_1
questo piazzale è comune alle società e ….intendo che nel piazzale c'è una Org_1 Org_3
sega grande per lavorare il legname e fa anche da deposito per la ”); ma aveva anche i Org_3
suoi dipendenti (cfr dichiarazioni teste : “penso che gli operai della hanno Tes_2 Org_3
caricato, qualche volta, sull'autocarro della ditta delle travi di falegnameria e di Parte_1
castagno; affermo ciò perché ero presente e qualche volta ho aiutato pure io”) da utilizzare per il carico e scarico di queste forniture (e quindi citare eventualmente come testi).
Ma, oltre a ciò, si tratta, in generale, di dichiarazioni vaghe e generiche e nessuno dei testi è in grado di dire con sicurezza dove veniva consegnato il legname che era stato scelto o ordinato dall'arch. , né chi guidava il furgone della ditta nelle occasioni in cui il legname Pt_1 Parte_1
veniva caricato lì: “Io mi ricordo che il materiale lo portavano a Bagnara ma non sono stato io
personalmente a consegnarlo;
non ricordo chi sia andato a consegnarlo;
non ricordo chi guidava
l'autocarro inviato dalla ditta;
senza mai uno specifico riferimento a date o circostanze Parte_1
precise.
Il teste : penso che gli operai della hanno caricato, qualche volta, sull'autocarro Tes_2 Org_3
della ditta castagno;
affermo ciò perché ero presente e Parte_5
qualche volta ho aiutato pure io;
qualche volta li abbiamo caricati anche sui nostri camioncini;
6 “non so dove erano dirette le consegne di cui ho parlato;
dopo se ne occupava l'autista; CP_6
A.D.R. non so chi guidava il furgone della ditta perché dopo che aiutavo a caricare io Parte_1
tornavo al mio lavoro.
Il teste dice che la falegnameria era della ditta e ricorda poco o niente di una Tes_3 Org_1
presunta fornitura reiterata nel tempo in favore dell'arch. o della ditta “Non so se Pt_1 Parte_1
avevano un autocarro;
non mi ricordo come si chiama la ditta che veniva a caricare le tavole e le
travi in cantiere perché sono passati tanti anni;
non so per conto di chi veniva questa ditta;
conosco
l'arch. , ho visto che veniva in cantiere per il legname”. Pt_1
Sono dichiarazioni lacunose che, per la loro vaghezza ed imprecisione, non sono convincenti, o idonee a fondare il convincimento del Giudice nel senso auspicato dall'opposta.
2.3 - Senonchè, in data 18.10.2023, l'opponente ha versato nel fascicolo di causa gli esiti dell'attività investigativa - svolta a seguito della denuncia querela dallo stesso avanzata - espletata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e dalla P.G. delegata e confluita nel procedimento n. 5464/2022 RGNR, definitosi con richiesta di archiviazione.
Sul punto, l'opposta ha fatto le sue eccezioni, ribadite nelle note conclusive ed anche a verbale all'odierna udienza, sostenendo che si tratta di prova inutilizzabile perché non acquisita nel contraddittorio tra le parti.
Ma la tesi non è condivisibile: Difatti, in tema di utilizzabilità della prova acquisita in altri giudizi,
anche penali, recentemente anche Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947 ha ribadito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può
legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d. “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
7 Sicchè, il compendio probatorio prodotto dall'opponente ha avuto legittimamente pieno ingresso nel giudizio e di esso va tenuto conto, avendo offerto una rappresentazione dei fatti ben più coerente e convincente ai fini del decidere.
Orga Esso, peraltro, ha la fede privilegiata che deriva dalle indagini espletate dalla all'uopo delegata.
Da tali atti di indagine, tutti prodotti, risulta formalmente che “dagli accertamenti investigativi
svolti emergeva l'assenza di documentazione contabile riferita alla fornitura di legname nei
confronti della ditta dell'architetto e di prova dell'avvenuta consegna del Parte_1
materiale, per come dichiarato in sede di sommarie informazioni da , Controparte_3
amministratrice della Org_2
Escusso il sig. , falegname di fiducia dell'opponente, indicato nel messaggio di Persona_2
trasmissione a mezzo pec della fattura n. 8/A, come colui che avrebbe scelto il materiale per conto dell'impresa , questi riferiva di non aver avuto rapporti di lavoro Parte_2 Pt_1
con l'arch. - che conosceva - e dichiarava, inoltre, di non conoscere la GE Pt_1 CP_4
e di non aver ricevuto alcun materiale da parte della stessa, né di averlo scelto per Controparte_1
conto dell'architetto . Si confronti quanto segue:D. Conosce e/o ha avuto rapporti lavorativi Pt_1
con l'architetto ? R: Si lo conosco. Siamo amici di famiglia da tanto tempo ma Parte_1
non abbiamo mai avuto rapporti lavorativi. D: Conosce e/o ha mai lavorato con la società GE.
Costruzioni R: no mi è nuova. (…) non ho mai ricevuto alcun materiale. Organizzazione_2
(…) No ribadisco di non conoscere la società (…) né tantomeno ho mai ricevuto il materiale
elencato nei buoni di consegna che mi avete posto in visione, poiché sono oltre venti anni che non
effettuo lavori di falegnameria”
La IG.ra non è stata in grado di fornire alla GDF delegata alle indagini alcuna CP_3
documentazione commerciale o fiscale obbligatoria relativa al trasporto del materiale di cui si è
chiesto il pagamento all'opponente, benché estremamente voluminoso e la cui consegna si sarebbe articolata nel corso di più anni. Così dichiara infatti la sig.ra :“ Sulla base di quanto CP_3
8 riferito da mio marito, e non sulla scorta di documentazione fiscale obbligatoria, ho quantificato il
totale delle vendite(…) Non sono in grado di dimostrare l'avvenuta consegna del materiale” .
2.4 - Per completezza, poi - anche a voler valorizzare quanto sostenuto nelle sue difese dall'opposta,
e cioè che “le bolle di consegna erano documenti gestiti dagli operai che movimentavano e
consegnavano i materiali e sottoscritte da chi in quel frangente si trovava sul posto“ - non è di poco conto che le stesse bolle di consegna rechino alla voce 'ricevente' sempre la stessa sigla, fatta dalla stessa mano, nonostante l'opponente abbia documentato (Cfr. All.ti 1, 2 e 3 della II^ memoria istruttoria) di non avere avuto dipendenti negli anni 2018/2020 - durante i quali, per come emerge dalla prospettazione dell'opposta e dalle stesse bolle di consegna, sarebbero state effettuate ben 7
delle 8 forniture di materiale.
2.5 - Davanti a tali risultanze istruttorie, sicuramente in grado di contraddire la pretesa creditoria vantata in monitorio e qui non provata, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge in materia e tenendo conto della concreta attività svolta. Non si ritengono sussistere invece i presupposti dell'imprudenza, colpa o dolo per la condanna della soccombente ex art 96 3^ c. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da quale titolare della contro Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_5
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 500/2022, emesso in data 17.06.2022, dal
Tribunale di Reggio Calabria.
9 2. Condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in Controparte_5
favore dell'opponente nella misura di €. 4.000,00 di cui €. 145,00 di spese vive;
oltre rimb. forfett. e iva e cap se dovuti. Distrae detta liquidazione in favore dell'avv. Francesco TIZIANO.
Così deciso in Reggio Calabria, il 3 giugno 2024
Il Got - Dott.ssa Luisa Sorrenti
10
L'anno 2024, il giorno 3 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2576/2022 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
Parte_1
Contro
GE Controparte_1
................................................................................................................................................................
Sono presenti:
L'avv. Francesco Tiziano, per la parte opponente
L'avv. Antonino Tripodi per l'opposta
I procuratori precisano riportandosi ai rispetti atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.T.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
Dispone
Che si proceda alla discussione orale.
L'avv. Tiziano insiste nella condanna ex art 96 cpc
L'avv. Tripodi rileva che la prova a cui fare riferimento deve essere quella che si è formata nel presente giudizio, come già dedotto nelle memorie autorizzate. Insiste pertanto per il rigetto dell'opposizione.
E di seguito
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Cancelliere Il G.O.T.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella
persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2576/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
ditta (C.F. , corrente in Parte_2 P.IVA_1
Bagnara Calabra, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Tiziano sito in Reggio Calabria alla Via Possidonea n. 20/A da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di introduttivo del giudizio Attore-opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del CP_2 Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, IG.ra con sede legale in Bagnara Calabra Controparte_3
(RC), loc. Vermeni, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Tripodi, del foro di Palmi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), Corso
Umberto I, n. 213, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 500/2022, emesso in data 17.06.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'arch. , titolare della , opponeva il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in esito al procedimento giudiziario RG n. 559/2022, gli ha ingiunto di pagare la somma di € 21.008,40, oltre interessi e sese e competenze del giudizio monitorio.
2 L'importo era portato dalla fattura n. 8/A emessa il 30.12.2021 dalla GE. Controparte_1
per l'assunta fornitura di 22 mc di tavole e 6 travi in legno avvenuta in forza di
[...]
rapporti fiduciari pluriennali nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e che sarebbe rimasta
Part impagata. Oltre alla fattura, GE allegava n. 8 buoni di consegna che avrebbero dovuto provare il rapporto contrattuale intercorso, nonché l'effettiva esecuzione della fornitura che risultava siglata per ricezione.
L'arch. eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria, conseguente all'assenza del fatto Pt_1
costitutivo (rapporto contrattuale) del diritto fatto valere;
disconosceva le bolle di consegna e la firma apposta in calce e rilevava la falsità dei documenti su cui si fondava il decreto ingiuntivo.
Precisava altresì di avere contestato immediatamente la pretesa creditoria con le missive del
05.01.2022 e del 10.02.2022 (All. n. 7 e n. 8 dell'opposizione) in cui aveva respinto l'addebito e chiesto l'annullamento della fattura. Faceva anche presente di avere sporto formale denuncia in sede penale nei confronti dell'opposta in ordine a tali fatti e all'emissione della detta fattura.
Deduceva precise circostanze, a suo dire giustificative della pretesa infondatamente azionata dall'opposta, ritenendola una sorta di contropartita messa in campo da quest'ultima per contrastare la diffida ad adempiere che lui stesso aveva notificato il 29.11.2021 alla Organizzazione_1
(per i compensi che aveva maturato per prestazioni d'opera professionale) - la cui legale rappresentante, sig.ra era la madre della sig.ra legale Persona_1 CP_3
rappresentante della GE Pt_4
Concludeva chiedendo accertarsi che nulla era dovuto e revocarsi il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenza da distrarsi.
1.1 - Si costituiva la GE impugnando e contestando il Controparte_4
dedotto avversario, siccome basato su una narrazione spregiudicata e totalmente inveritiera, a tratti anche diffamatoria e calunniosa.
Confermava che il rapporto di fornitura per cui si era agito si era protratto per circa quattro anni e si era fondato su un rapporto fiduciario e di conoscenza pluriennale con l'opponente; inoltre, che i
3 materiali sarebbero serviti alla costruzione dei mobili della cucina e di altri arredi dell'abitazione del figlio del . Pt_1
Aggiungeva che le consegne erano state effettuate a volte con l'autocarro targato FS 396 GD, di proprietà della altre volte con l'autocarro Controparte_5
inviato dallo stesso arch. e che le bolle di consegna erano documenti gestiti dagli operai e Pt_1
sottoscritte da chi in quel frangente si trovava sul posto. Quindi, sostenendo chefossero diffamatorie e calunniose le deduzioni contenute nell'atto di opposizione chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento di €. 21.008,40, IVA compresa, con interessi moratori ex DGLS n. 231/2002; o la diversa somma che in esito all'espletanda istruttoria sarebbe risultata dovuta.
Aggiungeva che dallo scambio di diffide e contestazioni intercorso tra l'impresa e la Parte_1
sulla pretesa vantata dall'arch. emergeva non solo la discordanza Org_1 Pt_1
temporale rispetto ai fatti cui si riferiva invece il decreto ingiuntivo opposto, ma anche quella economica, perché il credito della nei confronti dell'arch. era ben superiore Org_1 Pt_1
al suo presunto debito e ciò era sufficiente ad elidere in radice l'illazione dell'opponente sulla strumentalità del decreto opposto rispetto all'altro (diverso) rapporto obbligatorio.
1.2 – In via istruttoria, oltre alla prova documentale prodotta, le parti articolavano prova per testi.
Il GI non concedeva la provvisoria esecuzione. Espletata la prova per testi, il GI, su precisa richiesta dell'opponente, ha autorizzato il deposito nel fascicolo di causa degli atti di indagine espletati nel procedimento penale n. 5664/2022, nelle more definitosi. Quindi, la causa è passata in decisione ai sensi dell'art 281 sex cpc.
Risultano depositate note conclusive di entrambe le parti.
2. – Tutto quanto sopra richiamato, l'opposizione è accoglibile per le ragioni che seguono.
2.1 – L'opponente contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale a base della fattura azionata in monitorio dalla contesta di avere goduto delle prestazioni Organizzazione_2
che sono state richiamate in quella fattura e contesta l'efficacia probatoria della stessa nel giudizio a
4 cognizione piena, rilevando che l'opposta non abbia provato il rapporto di fornitura, non avendo prodotto un contratto, né la concreta fornitura, tant'è che non esisterebbero validi documento di trasporto che possano essere riconnessi ad essa, avendo egli disconosciuto la sigla apposta in calce alle bolle di consegna prodotte dall'opposta, senza che la controparte ne abbia chiesto la verificazione.
Ebbene, è pacifico che nel giudizio che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo il valore probatorio della fattura - documento a formazione unilaterale - degrada a mero indizio - in relazione al caso concreto – specie se la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto in questione.
Ma è anche vero (cfr Cass. n. 26801/19 del 21.10.2019) che l'efficacia probatoria della fattura supera il confinamento a semplice indizio quando è accompagnata da altra documentazione comprovante la sussistenza del rapporto contrattuale (es.: documento di trasporto;
corrispondenza tra le parti;
ecc.).
A quest'onere è tenuto il creditore opposto, in quanto attore sostanziale;
e ove la prova sia raggiunta, grava sul debitore provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
2.2 - La verifica del corredo probatorio offerto dall'opposta non ha consentito di ritenere provata la fornitura di legname avvenuta nel corso del tempo in favore dell'opponente.
Intanto, sono inutilizzabili le 8 bolle di consegna, perché, disconosciuta dall'opponente la sigla ivi apposta alla voce “ricevente”, non n'è stata richiesta la verificazione dall'opposta.
Inoltre, non c'è in atti alcun documento o corrispondenza anche informatica da cui possa evincersi il rapporto cui si riferisce l'ingiungente e la consegna, sia pure avvenuta nel corso di quattro-cinque anni, di 22 metri cubi di tavolame e 6 travi di castagno (!); né una mail tra le parti, o anche una nota di sintesi periodica o una qualunque richiesta o un sollecito del fornitore;
salvo, a fine anno del
2021, l'inoltro della fattura n. 8/A, azionata poi in monitorio.
5 Né, d'altronde, appare verosimile che una tale quantità di legname possa trovare giustificazione nella necessità dell'opponente di realizzare i mobili di una cucina o comunque di un arredo casalingo per l'abitazione del figlio, come ha sostenuto l'opposta.
L'unica prova offerta da GE sono le dichiarazioni rese dai dipendenti della - Pt_4 Org_1
Part che condivideva il suo piazzale con la GE - escussi all'udienza dell'11.12.2023.
Ebbene, è già singolare che i testi siano tutti dipendenti della e non della GE Org_1 Pt_4
che non solo è il soggetto che avrebbe effettuato la fornitura e che aveva la sua sede operativa esattamente là dove avveniva la scelta del legname e il carico della merce per la consegna (cfr dichiarazioni del teste “ricordo che 4/5 anni fa l'architetto è venuto presso il Tes_1 Pt_1
piazzale della società a scegliere delle tavole di castagno ed anche delle travi. …. Org_1
questo piazzale è comune alle società e ….intendo che nel piazzale c'è una Org_1 Org_3
sega grande per lavorare il legname e fa anche da deposito per la ”); ma aveva anche i Org_3
suoi dipendenti (cfr dichiarazioni teste : “penso che gli operai della hanno Tes_2 Org_3
caricato, qualche volta, sull'autocarro della ditta delle travi di falegnameria e di Parte_1
castagno; affermo ciò perché ero presente e qualche volta ho aiutato pure io”) da utilizzare per il carico e scarico di queste forniture (e quindi citare eventualmente come testi).
Ma, oltre a ciò, si tratta, in generale, di dichiarazioni vaghe e generiche e nessuno dei testi è in grado di dire con sicurezza dove veniva consegnato il legname che era stato scelto o ordinato dall'arch. , né chi guidava il furgone della ditta nelle occasioni in cui il legname Pt_1 Parte_1
veniva caricato lì: “Io mi ricordo che il materiale lo portavano a Bagnara ma non sono stato io
personalmente a consegnarlo;
non ricordo chi sia andato a consegnarlo;
non ricordo chi guidava
l'autocarro inviato dalla ditta;
senza mai uno specifico riferimento a date o circostanze Parte_1
precise.
Il teste : penso che gli operai della hanno caricato, qualche volta, sull'autocarro Tes_2 Org_3
della ditta castagno;
affermo ciò perché ero presente e Parte_5
qualche volta ho aiutato pure io;
qualche volta li abbiamo caricati anche sui nostri camioncini;
6 “non so dove erano dirette le consegne di cui ho parlato;
dopo se ne occupava l'autista; CP_6
A.D.R. non so chi guidava il furgone della ditta perché dopo che aiutavo a caricare io Parte_1
tornavo al mio lavoro.
Il teste dice che la falegnameria era della ditta e ricorda poco o niente di una Tes_3 Org_1
presunta fornitura reiterata nel tempo in favore dell'arch. o della ditta “Non so se Pt_1 Parte_1
avevano un autocarro;
non mi ricordo come si chiama la ditta che veniva a caricare le tavole e le
travi in cantiere perché sono passati tanti anni;
non so per conto di chi veniva questa ditta;
conosco
l'arch. , ho visto che veniva in cantiere per il legname”. Pt_1
Sono dichiarazioni lacunose che, per la loro vaghezza ed imprecisione, non sono convincenti, o idonee a fondare il convincimento del Giudice nel senso auspicato dall'opposta.
2.3 - Senonchè, in data 18.10.2023, l'opponente ha versato nel fascicolo di causa gli esiti dell'attività investigativa - svolta a seguito della denuncia querela dallo stesso avanzata - espletata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e dalla P.G. delegata e confluita nel procedimento n. 5464/2022 RGNR, definitosi con richiesta di archiviazione.
Sul punto, l'opposta ha fatto le sue eccezioni, ribadite nelle note conclusive ed anche a verbale all'odierna udienza, sostenendo che si tratta di prova inutilizzabile perché non acquisita nel contraddittorio tra le parti.
Ma la tesi non è condivisibile: Difatti, in tema di utilizzabilità della prova acquisita in altri giudizi,
anche penali, recentemente anche Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947 ha ribadito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può
legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d. “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
7 Sicchè, il compendio probatorio prodotto dall'opponente ha avuto legittimamente pieno ingresso nel giudizio e di esso va tenuto conto, avendo offerto una rappresentazione dei fatti ben più coerente e convincente ai fini del decidere.
Orga Esso, peraltro, ha la fede privilegiata che deriva dalle indagini espletate dalla all'uopo delegata.
Da tali atti di indagine, tutti prodotti, risulta formalmente che “dagli accertamenti investigativi
svolti emergeva l'assenza di documentazione contabile riferita alla fornitura di legname nei
confronti della ditta dell'architetto e di prova dell'avvenuta consegna del Parte_1
materiale, per come dichiarato in sede di sommarie informazioni da , Controparte_3
amministratrice della Org_2
Escusso il sig. , falegname di fiducia dell'opponente, indicato nel messaggio di Persona_2
trasmissione a mezzo pec della fattura n. 8/A, come colui che avrebbe scelto il materiale per conto dell'impresa , questi riferiva di non aver avuto rapporti di lavoro Parte_2 Pt_1
con l'arch. - che conosceva - e dichiarava, inoltre, di non conoscere la GE Pt_1 CP_4
e di non aver ricevuto alcun materiale da parte della stessa, né di averlo scelto per Controparte_1
conto dell'architetto . Si confronti quanto segue:D. Conosce e/o ha avuto rapporti lavorativi Pt_1
con l'architetto ? R: Si lo conosco. Siamo amici di famiglia da tanto tempo ma Parte_1
non abbiamo mai avuto rapporti lavorativi. D: Conosce e/o ha mai lavorato con la società GE.
Costruzioni R: no mi è nuova. (…) non ho mai ricevuto alcun materiale. Organizzazione_2
(…) No ribadisco di non conoscere la società (…) né tantomeno ho mai ricevuto il materiale
elencato nei buoni di consegna che mi avete posto in visione, poiché sono oltre venti anni che non
effettuo lavori di falegnameria”
La IG.ra non è stata in grado di fornire alla GDF delegata alle indagini alcuna CP_3
documentazione commerciale o fiscale obbligatoria relativa al trasporto del materiale di cui si è
chiesto il pagamento all'opponente, benché estremamente voluminoso e la cui consegna si sarebbe articolata nel corso di più anni. Così dichiara infatti la sig.ra :“ Sulla base di quanto CP_3
8 riferito da mio marito, e non sulla scorta di documentazione fiscale obbligatoria, ho quantificato il
totale delle vendite(…) Non sono in grado di dimostrare l'avvenuta consegna del materiale” .
2.4 - Per completezza, poi - anche a voler valorizzare quanto sostenuto nelle sue difese dall'opposta,
e cioè che “le bolle di consegna erano documenti gestiti dagli operai che movimentavano e
consegnavano i materiali e sottoscritte da chi in quel frangente si trovava sul posto“ - non è di poco conto che le stesse bolle di consegna rechino alla voce 'ricevente' sempre la stessa sigla, fatta dalla stessa mano, nonostante l'opponente abbia documentato (Cfr. All.ti 1, 2 e 3 della II^ memoria istruttoria) di non avere avuto dipendenti negli anni 2018/2020 - durante i quali, per come emerge dalla prospettazione dell'opposta e dalle stesse bolle di consegna, sarebbero state effettuate ben 7
delle 8 forniture di materiale.
2.5 - Davanti a tali risultanze istruttorie, sicuramente in grado di contraddire la pretesa creditoria vantata in monitorio e qui non provata, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge in materia e tenendo conto della concreta attività svolta. Non si ritengono sussistere invece i presupposti dell'imprudenza, colpa o dolo per la condanna della soccombente ex art 96 3^ c. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da quale titolare della contro Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_5
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 500/2022, emesso in data 17.06.2022, dal
Tribunale di Reggio Calabria.
9 2. Condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in Controparte_5
favore dell'opponente nella misura di €. 4.000,00 di cui €. 145,00 di spese vive;
oltre rimb. forfett. e iva e cap se dovuti. Distrae detta liquidazione in favore dell'avv. Francesco TIZIANO.
Così deciso in Reggio Calabria, il 3 giugno 2024
Il Got - Dott.ssa Luisa Sorrenti
10