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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2
di appello, dall'avv. Raimondo Di Iesu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Supino, n. 103; appellante
E
1. “ , AR
con sede legale in Salerno, alla via R. Wenner, n. 62, cod. fisc. in persona P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in CP_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Mauro Fierro
e Wladimiro Manzione ed quale elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Farao, n.
4, presso lo studio di quest'ultimo; appellata
2. “ , con NT
sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_3
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_4
1 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Paolo Mazzotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Oslavia, n. 28; appellato-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1540/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, parzialmente riformare la impugnata sentenza n. 1540/2023 emessa dal
Tribunale di Salerno nel giudizio contraddistinto dal NRG 116/2020, depositata in data
05/04/2023, non notificata al procuratore costituito, e per l'effetto in accoglimento dell'appello, parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando che
[...]
era litisconsorte necessario ed accertando che la stessa non era Parte_1 responsabile dei vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore inerenti la formazione del ruolo poi notificato dall' e per l'effetto riformare la CP_5
sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite con la condanna esclusiva di al pagamento delle stesse in Controparte_6
virtù della mancanza di presupposti per la riscossione a mezzo ruolo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario presente grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e AR
risposta) – “a) accertare e dichiarare, per tutte le su esposte ragioni, che, tanto l'impugnazione principale interposta dall' con l'atto Parte_1
di appello del 20.9.2023, quanto quella incidentale tardiva proposta della
[...]
con la comparsa di costituzione del 5.2.2024, NT
sono inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, del tutto infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto rigettandole ed integralmente confermando la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1540/2023 del 5.4.2023 con la quale è stata annullata la cartella esattoriale n.
100 2016 0001462092 dell'importo di € 504.705,88; b) condannare le parti appellanti alla refusione delle spese e dei compensi professionali relative al presente grado del giudizio, oltre oneri accessori e spese generali, come per legge”; per l'appellato-appellante incidentale “ NT
(come da comparsa di costituzione e risposta con appello
[...]
2 incidentale) – “in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Salerno n.
1540/2023, depositata il 05/04/2023 e non notificata inter partes, accogliere tutte le domande ed eccezioni articolate con il presente atto di appello da per i motivi CP_7
esposti nella parte motiva e, per l'effetto, anche in accoglimento delle eccezioni e deduzioni svolte in primo grado dall'odierna appellante, respingere l'opposizione proposta dalla in concordato preventivo, odierna appellata, AR
e dunque rigettare le domande ed eccezioni tutte di parte opponente in primo grado, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità della cartella esattoriale impugnata in forza del credito vantato dal nei confronti della predetta NT AR
in concordato preventivo, quale titolo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito per la somma indicata nella cartella di pagamento n. 100 2016 00014620 92. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1540/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla in concordato preventivo nei AR
confronti dell' e della Parte_1 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato RT
il 30 dicembre 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 10020160001462092000, emessa dall' “Equitalia Sud
s.p.a.” per il recupero della somma di euro 490.000,00, erogata dalla
[...]
, nella qualità di gestore del Fondo di RT
Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla “Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a.”, creditrice della in virtù del AR
contratto di finanziamento chirografario di euro 700.000,00 del 29 maggio 2012; 2) condannava l' e la Parte_1 RT
, in via solidale, alla refusione delle spese processuali.
[...]
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023, l' assumeva che, non essendo Parte_1 responsabile della formazione del ruolo esattoriale, di cui era competente l'ente impositore, era priva di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni sollevate dalla in ordine alla pretesa creditoria vantata dalla AR [...]
, sicché non poteva essere condannata alla RT
refusione delle spese di lite, che, di contro, dovevano gravare solo sul gestore del Fondo
3 di Garanzia, che aveva inteso preannunciare l'esercizio dell'azione espropriativa in mancanza dei necessari presupposti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 ottobre 2023, il spiegava appello incidentale NT
avverso la sentenza di prime cure per i seguenti motivi: 1) ad onta di quanto sostenuto dal
Tribunale di Salerno nell'accogliere l'opposizione proposta dalla AR
in concordato preventivo, il credito portato dalla cartella di pagamento n.
[...]
10020160001462092000 aveva natura pubblicistica, con la conseguenza che, ai fini dell'esercizio dell'azione espropriativa esattoriale, non occorreva la preventiva formazione di un titolo esecutivo, come, invece, previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate patrimoniali di derivazione privatistica;
2) il Tribunale di Salerno aveva anche erroneamente ritenuto, in violazione degli artt. 61, 63 e 168 R.D. n. 267/1942, che, avendo l'istituto gestore del Fondo di Garanzia versato alla “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.” la somma di euro 490.000,00, pari al 70% dell'esposizione debitoria della
, dopo la domanda di ammissione di tale società al AR
procedimento di concordato preventivo e la sua conseguente omologazione, il credito azionato in via surrogatoria era sorto solo in quel momento, sicché doveva essere sottoposto alla falcidia concorsuale prevista per i creditori chirografari.
Con comparsa di costituzione depositata il 20 febbraio 2024, la AR
in concordato preventivo contestava la fondatezza dell'appello dell'
[...] [...]
nonché di quello incidentale del Parte_1 NT
, del quale, ancor prima, eccepiva l'inammissibilità, per essere
[...]
stato tardivamente spiegato nei confronti di una parte diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione principale e, dunque, in violazione dell'art. 334 c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18/27 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' è infondato e va rigettato. Parte_1
Ed invero, nella controversia in cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o incardinata, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né, di per sé sola considerata, di una loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia
4 ascrivibile al creditore interessato, restando ferme, peraltro, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti previsti all'art. 92, comma 2,
c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto al solo fatto che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili all'ente creditore (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3105; Cass. 13 giugno 2018, n. 15390; Cass. ord. 9 luglio 2020, n. 14502).
L'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.
Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche in ordine alle spese processuali.
Ne deriva che l'eventuale pronuncia di condanna solidale alla refusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è pienamente legittima, costituendo una conseguenza della legittimazione passiva di quest'ultimo, mentre la doglianza relativa all'irregolare formazione del ruolo può essere fatta valere dall'agente della riscossione nei rapporti interni con l'ente creditore mediante l'esercizio di un'azione di manleva (cfr. Cass. 7 novembre 2017, n. 26342).
A tali conclusioni si perviene considerando che, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, qualora la lite non riguardi la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario il legittimato passivo contro cui dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di evocare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412;
Cass. 15 giugno 2011, n. 13082; Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
In definitiva, anche nel caso in cui l'opposizione sia diretta a contestare soltanto la pretesa creditoria, l'unico legittimato passivo necessario, quale titolare dell'azione esecutiva esattoriale, è il concessionario (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 novembre 2023, n. 30777;
5 Cass. ord. 12 febbraio 2024, n. 3870), che, al fine di evitare di essere gravato delle conseguenze della lite, sarà tenuto a chiamare in causa l'ente impositore.
Sul piano dei rapporti interni con l'ente impositore, dunque, il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato dalle conseguenze della propria soccombenza e, di riflesso, dalla condanna alle spese in favore dell'opponente, per non essere in alcun modo responsabile dell'illegittima formazione del ruolo.
La manleva, tuttavia, dipende inevitabilmente dalla domanda della parte, sicché l'esattore, ove non l'abbia proposta, non potrà che dolersi di tale scelta, mentre, qualora l'abbia infruttuosamente proposta, dovrà impugnare il suo mancato accoglimento e non la statuizione sulle spese processuali relativa al rapporto principale.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l' Parte_1
, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, era legittimata
[...] passiva rispetto all'opposizione con la quale la aveva AR contestato l'an exequendum, giacché, sebbene non fosse l'artefice della formazione del ruolo, per essere stata tale attività compiuta dalla RT
, quale ente impositore, tuttavia, in ossequio alle sue funzioni
[...]
istituzionali, aveva comunque preannunciato l'azione espropriativa, in tal modo causando la reazione difensiva della società attinta dalla notifica della cartella esattoriale n.
10020160001462092000 e la relativa instaurazione della controversia, sicché poteva de plano essere destinataria di una pronuncia di condanna alla refusione delle spese processuali, a norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c..
Fondato e meritevole di accoglimento, di contro, è l'appello incidentale spiegato dal
. NT
In via pregiudiziale, deve essere perentoriamente disattesa l'eccezione sollevata dalla in ordine all'inammissibilità del gravame per tardiva AR proposizione ed inapplicabilità dell'art. 334 c.p.c..
Ed invero, come risulta per tabulas, il NT
ha interposto l'appello incidentale con la comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata il 5 ottobre 2023 e, dunque, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., il 5 aprile 2023, data dalla quale, non avendo la notificato tale decisione AR
alle controparti soccombenti, decorreva il termine previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c..
Pertanto, l'appello incidentale del NT
, essendo stato proposto il 5 ottobre 2023 e, quindi, in osservanza non solo del
[...]
6 termine stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c., ma anche di quello prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1 c.p.c., id est dei venti giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione e trattazione, fissata dall' per Parte_1
il giorno 22 febbraio 2024, è ampiamente tempestivo e non tardivo, sicché non residua alcun margine di dubbio sulla sua ammissibilità, per non ricorrere ab imis il presupposto per accertare l'applicabilità dell'art. 334, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale il
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il NT
credito sotteso alla cartella di pagamento n. 10020160001462092000 aveva natura privatistica e non pubblicistica, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione espropriativa mediante l' , era necessaria la preventiva formazione Parte_1
di un titolo esecutivo, occorre preliminarmente osservare che l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
7 A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del precedente regime (cfr. Cass.
31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre 2019, n. 30621), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto bancario finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dalla Parte_3
[..
[...] ed erroneamente recepita dal giudice di primo grado in ordine all'asserita natura
[...]
privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. 16 gennaio 2023, n.
1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657; Cass, ord. 22 novembre 2024, n. 30181), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del NT
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. a), legge n.
[...]
662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999.
Pertanto, proprio in ragione della sua natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n. 123/1998, e, quindi, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo
Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo deve fruire del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del
9 citato testo normativo, a prescindere dal suo tenore letterale (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020,
n. 6508), essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il
[...]
censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il NT
Tribunale di Salerno ha sostenuto che il credito sotteso alla cartella esattoriale n.
10020160001462092000, oltre a non essere privilegiato, era sorto dopo la presentazione della domanda di ammissione della al procedimento di AR
concordato preventivo e la sua omologazione, sicché, non essendo opponibile alla massa dei creditori, doveva essere sottoposto alla falcidia concorsuale prevista per i chirografari.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato per lo sviluppo delle attività produttive, anche sotto forma di concessione di garanzia, come avviene nell'ipotesi del ricorso al Fondo istituito a norma dell'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, è opponibile alla massa dei creditori pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto la domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, atteso che il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato de iure dal momento in cui viene riconosciuto ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 13 maggio 2020, n. 8882; Cass.
18 gennaio 2022, n. 1453; Cass. ord. 26 giugno 2023, n. 18148).
In particolare, ove l'intervento pubblico consista nella concessione di una garanzia, la pretesa restitutoria dell'Ente concedente costituisce espressione di un diritto di credito privilegiato che trae origine dal suo stesso rilascio, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società beneficiaria rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto bancario finanziatore e alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultimo, sicché può de plano essere azionata in danno dell'impresa debitrice anche se i predetti eventi si verifichino successivamente alla proposizione della domanda di ammissione al procedimento di concordato preventivo e alla relativa omologazione.
Ne deriva che, avendo il Comitato di Gestione del Fondo ammesso la AR
all'intervento di sostegno pubblico con deliberazione del 26 aprile 2012, il
[...] credito privilegiato vantato dal NT
è sorto in quel momento e, quindi, in data antecedente al deposito della domanda di
10 concordato preventivo (11 ottobre 2012) e, a fortiori, dei decreti di ammissione (13 marzo
2013) e di omologazione (15 ottobre 2013), mentre è rimasto solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società debitrice e alla richiesta di attivazione della garanzia da parte della “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, con la conseguenza che
è pienamente opponibile alla massa dei creditori e, come tale, deve essere soddisfatto nella sua interezza, senza che possa trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 168, comma
3, R.D. n. 267/1942, per non assumere alcun rilievo, rispetto alla genesi della pretesa restitutoria, la circostanza che la revoca del beneficio, insita nell'esercizio del diritto di surroga a seguito del pagamento di quanto dovuto all'istituto finanziatore, sia stata promossa successivamente dall'appellante incidentale con missiva del 26 marzo 2015.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta dalla avverso la AR
cartella esattoriale n. 10020160001462092000 con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2019 deve essere rigettata, avendo il NT
diritto di procedere al recupero del credito privilegiato di euro
[...]
490.000,00, pari al 70% di quello vantato dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” nei confronti della società debitrice.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'infondatezza dell'appello proposto dall' comporta, Parte_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. la sua condanna alla refusione delle spese sostenute dalla , che si liquidano, come da dispositivo, sulla base AR
dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali posti dal Tribunale di
Salerno a carico delle parti soccombenti, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla società in concordato preventivo, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, di cui euro
700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
La fondatezza dell'appello incidentale spiegato dal “ NT
determina, sempre in applicazione del principio della soccombenza,
[...]
derivante dall'infondatezza dell'opposizione proposta dalla AR
avverso la cartella esattoriale n. 10020160001462092000, la condanna di tale
[...]
società alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da
11 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato prospettato l'esercizio dell'azione esecutiva, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto gestore del Fondo di Garanzia, per il primo grado, in euro 16.000,00, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.300,00 per la fase istruttoria ed euro 5.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 13.821,00, di cui euro 1.821,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione principale integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1540/2023 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dal con NT
comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale spiegato dal NT
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta
[...]
l'opposizione proposta dalla avverso la cartella AR
esattoriale n. 10020160001462092000 con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2019;
3. condanna l' alla refusione, in favore della TE
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si AR
liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
12 4. condanna la alla refusione, in favore del AR
, delle spese del doppio grado NT
del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 16.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.300,00 per la fase istruttoria ed euro 5.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 13.821,00, di cui euro 1.821,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1
Campania, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2
di appello, dall'avv. Raimondo Di Iesu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Supino, n. 103; appellante
E
1. “ , AR
con sede legale in Salerno, alla via R. Wenner, n. 62, cod. fisc. in persona P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in CP_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Mauro Fierro
e Wladimiro Manzione ed quale elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Farao, n.
4, presso lo studio di quest'ultimo; appellata
2. “ , con NT
sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_3
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_4
1 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Paolo Mazzotta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Oslavia, n. 28; appellato-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1540/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, parzialmente riformare la impugnata sentenza n. 1540/2023 emessa dal
Tribunale di Salerno nel giudizio contraddistinto dal NRG 116/2020, depositata in data
05/04/2023, non notificata al procuratore costituito, e per l'effetto in accoglimento dell'appello, parzialmente riformare la sentenza impugnata, dichiarando che
[...]
era litisconsorte necessario ed accertando che la stessa non era Parte_1 responsabile dei vizi relativi agli atti prodromici e alle attività proprie dell'ente impositore inerenti la formazione del ruolo poi notificato dall' e per l'effetto riformare la CP_5
sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite con la condanna esclusiva di al pagamento delle stesse in Controparte_6
virtù della mancanza di presupposti per la riscossione a mezzo ruolo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario presente grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e AR
risposta) – “a) accertare e dichiarare, per tutte le su esposte ragioni, che, tanto l'impugnazione principale interposta dall' con l'atto Parte_1
di appello del 20.9.2023, quanto quella incidentale tardiva proposta della
[...]
con la comparsa di costituzione del 5.2.2024, NT
sono inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, del tutto infondate in fatto ed in diritto, per l'effetto rigettandole ed integralmente confermando la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1540/2023 del 5.4.2023 con la quale è stata annullata la cartella esattoriale n.
100 2016 0001462092 dell'importo di € 504.705,88; b) condannare le parti appellanti alla refusione delle spese e dei compensi professionali relative al presente grado del giudizio, oltre oneri accessori e spese generali, come per legge”; per l'appellato-appellante incidentale “ NT
(come da comparsa di costituzione e risposta con appello
[...]
2 incidentale) – “in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Salerno n.
1540/2023, depositata il 05/04/2023 e non notificata inter partes, accogliere tutte le domande ed eccezioni articolate con il presente atto di appello da per i motivi CP_7
esposti nella parte motiva e, per l'effetto, anche in accoglimento delle eccezioni e deduzioni svolte in primo grado dall'odierna appellante, respingere l'opposizione proposta dalla in concordato preventivo, odierna appellata, AR
e dunque rigettare le domande ed eccezioni tutte di parte opponente in primo grado, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità della cartella esattoriale impugnata in forza del credito vantato dal nei confronti della predetta NT AR
in concordato preventivo, quale titolo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito per la somma indicata nella cartella di pagamento n. 100 2016 00014620 92. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1540/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla in concordato preventivo nei AR
confronti dell' e della Parte_1 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato RT
il 30 dicembre 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 10020160001462092000, emessa dall' “Equitalia Sud
s.p.a.” per il recupero della somma di euro 490.000,00, erogata dalla
[...]
, nella qualità di gestore del Fondo di RT
Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla “Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a.”, creditrice della in virtù del AR
contratto di finanziamento chirografario di euro 700.000,00 del 29 maggio 2012; 2) condannava l' e la Parte_1 RT
, in via solidale, alla refusione delle spese processuali.
[...]
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023, l' assumeva che, non essendo Parte_1 responsabile della formazione del ruolo esattoriale, di cui era competente l'ente impositore, era priva di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni sollevate dalla in ordine alla pretesa creditoria vantata dalla AR [...]
, sicché non poteva essere condannata alla RT
refusione delle spese di lite, che, di contro, dovevano gravare solo sul gestore del Fondo
3 di Garanzia, che aveva inteso preannunciare l'esercizio dell'azione espropriativa in mancanza dei necessari presupposti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 ottobre 2023, il spiegava appello incidentale NT
avverso la sentenza di prime cure per i seguenti motivi: 1) ad onta di quanto sostenuto dal
Tribunale di Salerno nell'accogliere l'opposizione proposta dalla AR
in concordato preventivo, il credito portato dalla cartella di pagamento n.
[...]
10020160001462092000 aveva natura pubblicistica, con la conseguenza che, ai fini dell'esercizio dell'azione espropriativa esattoriale, non occorreva la preventiva formazione di un titolo esecutivo, come, invece, previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate patrimoniali di derivazione privatistica;
2) il Tribunale di Salerno aveva anche erroneamente ritenuto, in violazione degli artt. 61, 63 e 168 R.D. n. 267/1942, che, avendo l'istituto gestore del Fondo di Garanzia versato alla “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.” la somma di euro 490.000,00, pari al 70% dell'esposizione debitoria della
, dopo la domanda di ammissione di tale società al AR
procedimento di concordato preventivo e la sua conseguente omologazione, il credito azionato in via surrogatoria era sorto solo in quel momento, sicché doveva essere sottoposto alla falcidia concorsuale prevista per i creditori chirografari.
Con comparsa di costituzione depositata il 20 febbraio 2024, la AR
in concordato preventivo contestava la fondatezza dell'appello dell'
[...] [...]
nonché di quello incidentale del Parte_1 NT
, del quale, ancor prima, eccepiva l'inammissibilità, per essere
[...]
stato tardivamente spiegato nei confronti di una parte diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione principale e, dunque, in violazione dell'art. 334 c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18/27 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' è infondato e va rigettato. Parte_1
Ed invero, nella controversia in cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o incardinata, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né, di per sé sola considerata, di una loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia
4 ascrivibile al creditore interessato, restando ferme, peraltro, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti previsti all'art. 92, comma 2,
c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto al solo fatto che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili all'ente creditore (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3105; Cass. 13 giugno 2018, n. 15390; Cass. ord. 9 luglio 2020, n. 14502).
L'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.
Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche in ordine alle spese processuali.
Ne deriva che l'eventuale pronuncia di condanna solidale alla refusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è pienamente legittima, costituendo una conseguenza della legittimazione passiva di quest'ultimo, mentre la doglianza relativa all'irregolare formazione del ruolo può essere fatta valere dall'agente della riscossione nei rapporti interni con l'ente creditore mediante l'esercizio di un'azione di manleva (cfr. Cass. 7 novembre 2017, n. 26342).
A tali conclusioni si perviene considerando che, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, qualora la lite non riguardi la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario il legittimato passivo contro cui dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di evocare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412;
Cass. 15 giugno 2011, n. 13082; Cass. ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
In definitiva, anche nel caso in cui l'opposizione sia diretta a contestare soltanto la pretesa creditoria, l'unico legittimato passivo necessario, quale titolare dell'azione esecutiva esattoriale, è il concessionario (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 novembre 2023, n. 30777;
5 Cass. ord. 12 febbraio 2024, n. 3870), che, al fine di evitare di essere gravato delle conseguenze della lite, sarà tenuto a chiamare in causa l'ente impositore.
Sul piano dei rapporti interni con l'ente impositore, dunque, il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato dalle conseguenze della propria soccombenza e, di riflesso, dalla condanna alle spese in favore dell'opponente, per non essere in alcun modo responsabile dell'illegittima formazione del ruolo.
La manleva, tuttavia, dipende inevitabilmente dalla domanda della parte, sicché l'esattore, ove non l'abbia proposta, non potrà che dolersi di tale scelta, mentre, qualora l'abbia infruttuosamente proposta, dovrà impugnare il suo mancato accoglimento e non la statuizione sulle spese processuali relativa al rapporto principale.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l' Parte_1
, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, era legittimata
[...] passiva rispetto all'opposizione con la quale la aveva AR contestato l'an exequendum, giacché, sebbene non fosse l'artefice della formazione del ruolo, per essere stata tale attività compiuta dalla RT
, quale ente impositore, tuttavia, in ossequio alle sue funzioni
[...]
istituzionali, aveva comunque preannunciato l'azione espropriativa, in tal modo causando la reazione difensiva della società attinta dalla notifica della cartella esattoriale n.
10020160001462092000 e la relativa instaurazione della controversia, sicché poteva de plano essere destinataria di una pronuncia di condanna alla refusione delle spese processuali, a norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c..
Fondato e meritevole di accoglimento, di contro, è l'appello incidentale spiegato dal
. NT
In via pregiudiziale, deve essere perentoriamente disattesa l'eccezione sollevata dalla in ordine all'inammissibilità del gravame per tardiva AR proposizione ed inapplicabilità dell'art. 334 c.p.c..
Ed invero, come risulta per tabulas, il NT
ha interposto l'appello incidentale con la comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata il 5 ottobre 2023 e, dunque, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., il 5 aprile 2023, data dalla quale, non avendo la notificato tale decisione AR
alle controparti soccombenti, decorreva il termine previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c..
Pertanto, l'appello incidentale del NT
, essendo stato proposto il 5 ottobre 2023 e, quindi, in osservanza non solo del
[...]
6 termine stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c., ma anche di quello prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1 c.p.c., id est dei venti giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione e trattazione, fissata dall' per Parte_1
il giorno 22 febbraio 2024, è ampiamente tempestivo e non tardivo, sicché non residua alcun margine di dubbio sulla sua ammissibilità, per non ricorrere ab imis il presupposto per accertare l'applicabilità dell'art. 334, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale il
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il NT
credito sotteso alla cartella di pagamento n. 10020160001462092000 aveva natura privatistica e non pubblicistica, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione espropriativa mediante l' , era necessaria la preventiva formazione Parte_1
di un titolo esecutivo, occorre preliminarmente osservare che l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
7 A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del precedente regime (cfr. Cass.
31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre 2019, n. 30621), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto bancario finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dalla Parte_3
[..
[...] ed erroneamente recepita dal giudice di primo grado in ordine all'asserita natura
[...]
privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. 16 gennaio 2023, n.
1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657; Cass, ord. 22 novembre 2024, n. 30181), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del NT
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. a), legge n.
[...]
662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999.
Pertanto, proprio in ragione della sua natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n. 123/1998, e, quindi, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo
Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo deve fruire del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del
9 citato testo normativo, a prescindere dal suo tenore letterale (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020,
n. 6508), essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il
[...]
censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il NT
Tribunale di Salerno ha sostenuto che il credito sotteso alla cartella esattoriale n.
10020160001462092000, oltre a non essere privilegiato, era sorto dopo la presentazione della domanda di ammissione della al procedimento di AR
concordato preventivo e la sua omologazione, sicché, non essendo opponibile alla massa dei creditori, doveva essere sottoposto alla falcidia concorsuale prevista per i chirografari.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato per lo sviluppo delle attività produttive, anche sotto forma di concessione di garanzia, come avviene nell'ipotesi del ricorso al Fondo istituito a norma dell'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, è opponibile alla massa dei creditori pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto la domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, atteso che il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato de iure dal momento in cui viene riconosciuto ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 13 maggio 2020, n. 8882; Cass.
18 gennaio 2022, n. 1453; Cass. ord. 26 giugno 2023, n. 18148).
In particolare, ove l'intervento pubblico consista nella concessione di una garanzia, la pretesa restitutoria dell'Ente concedente costituisce espressione di un diritto di credito privilegiato che trae origine dal suo stesso rilascio, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società beneficiaria rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto bancario finanziatore e alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultimo, sicché può de plano essere azionata in danno dell'impresa debitrice anche se i predetti eventi si verifichino successivamente alla proposizione della domanda di ammissione al procedimento di concordato preventivo e alla relativa omologazione.
Ne deriva che, avendo il Comitato di Gestione del Fondo ammesso la AR
all'intervento di sostegno pubblico con deliberazione del 26 aprile 2012, il
[...] credito privilegiato vantato dal NT
è sorto in quel momento e, quindi, in data antecedente al deposito della domanda di
10 concordato preventivo (11 ottobre 2012) e, a fortiori, dei decreti di ammissione (13 marzo
2013) e di omologazione (15 ottobre 2013), mentre è rimasto solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società debitrice e alla richiesta di attivazione della garanzia da parte della “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, con la conseguenza che
è pienamente opponibile alla massa dei creditori e, come tale, deve essere soddisfatto nella sua interezza, senza che possa trovare applicazione il divieto sancito dall'art. 168, comma
3, R.D. n. 267/1942, per non assumere alcun rilievo, rispetto alla genesi della pretesa restitutoria, la circostanza che la revoca del beneficio, insita nell'esercizio del diritto di surroga a seguito del pagamento di quanto dovuto all'istituto finanziatore, sia stata promossa successivamente dall'appellante incidentale con missiva del 26 marzo 2015.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta dalla avverso la AR
cartella esattoriale n. 10020160001462092000 con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2019 deve essere rigettata, avendo il NT
diritto di procedere al recupero del credito privilegiato di euro
[...]
490.000,00, pari al 70% di quello vantato dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” nei confronti della società debitrice.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'infondatezza dell'appello proposto dall' comporta, Parte_1 ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. la sua condanna alla refusione delle spese sostenute dalla , che si liquidano, come da dispositivo, sulla base AR
dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali posti dal Tribunale di
Salerno a carico delle parti soccombenti, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla società in concordato preventivo, in complessivi euro 2.100,00 per compenso, di cui euro
700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
La fondatezza dell'appello incidentale spiegato dal “ NT
determina, sempre in applicazione del principio della soccombenza,
[...]
derivante dall'infondatezza dell'opposizione proposta dalla AR
avverso la cartella esattoriale n. 10020160001462092000, la condanna di tale
[...]
società alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da
11 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito per il quale è stato prospettato l'esercizio dell'azione esecutiva, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto gestore del Fondo di Garanzia, per il primo grado, in euro 16.000,00, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.300,00 per la fase istruttoria ed euro 5.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 13.821,00, di cui euro 1.821,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione principale integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell' , di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1540/2023 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dal con NT
comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale spiegato dal NT
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta
[...]
l'opposizione proposta dalla avverso la cartella AR
esattoriale n. 10020160001462092000 con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2019;
3. condanna l' alla refusione, in favore della TE
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si AR
liquidano in complessivi euro 2.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
12 4. condanna la alla refusione, in favore del AR
, delle spese del doppio grado NT
del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 16.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.300,00 per la fase istruttoria ed euro 5.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 13.821,00, di cui euro 1.821,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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