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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4758/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 15/10/2024 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. MORSANUTTO GIOVANNA
- ricorrente -
nei confronti di
(CF: , CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. CADALT ALESSANDRA
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente per oggetto: Separazione giudiziale.
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 19.3.2025 sulle seguenti
Conclusioni dei ricorrenti: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 la ricorrente ha esposto:
a) che in data 11.10.2020 ha contratto matrimonio con CP_1
1 b) che dalla loro unione il 22.6.2021 è nato Per_1
c) che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati ed è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il marito si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione.
All'udienza del 19.3.2025, le parti hanno concluso concordemente sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., e pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione sulla questione dello status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza tra i coniugi.
A tale domanda il resistente ha aderito.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per addivenire a una pronuncia di separazione personale giudiziale dei coniugi.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine a questioni economiche e regolamentazione della responsabilità genitoriale, non risultando la causa istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4758/2024:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Piatra Neamt (Romania), Parte_1 il 18/12/1981) e (n. a Motta di Livenza (TV), il 25/05/1984), che hanno CP_1 contratto matrimonio l'11/10/2020, atto trascritto al n. 26, parte II, Serie C, anno 2020 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte di Piave (TV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte di Piave (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
− Spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
2 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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