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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 41309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 41309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Valerio Cristiani giusta procura inqtti
ATTORE
E
C.F. , residente e Controparte_1 C.F._2
domiciliata ex contratto in Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, 00169 Roma (RM)
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità dell'intimata presso i locali oggetto di locazione, coincidente con l'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato anagrafico, Parte_1
intimava a lo sfratto per morosità dall'unità Controparte_1
immobiliare sita in Roma, Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, e, nello specifico, del piano attico, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 1024, part. 90, sub. 8, CAT. A/4, rendita catastale € 671,39, concesso in locazione giusta contratto per uso abitativo del
07/01/2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, per un canone di €
8.280,00 annuali e, pertanto, in 12 rate mensili ciascuna di € 690,00, da pagare mensilmente a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, oltre spese condominiali di competenza della conduttrice di € 94,00 mensili, salvo conguaglio, stante la morosità a titolo di canoni di locazione per l'importo complessivo
1 R.G. 41309/2024
di € 2.619,00 (anno 2022 per € 383,00; anno 2023 per €1.176,00; anno 2024 per
€1.060,00) ed a titolo di spese ed oneri condominiali, per l'importo di € 3.881,32, (anno
2020 per € 736,00; anno 2022 per €1.336,65; anno 2023 per €1.432,67; anno 2024 per
€376,00).
All'udienza di convalida dell'11 ottobre 2024, il procuratore dell'intimante rinunciava alla convalida e chiedeva disporsi il mutamento del rito per conoscere della domanda di risoluzione per inadempimento.
Mutato il rito, verificato che l'intimazione ed i verbali di causa, ivi compreso quello contenente il mutamento erano stati notificati all'intimante ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenuta tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, il giudice procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 17 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità a mezzo di notifica officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dall'attore a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, l'attore ha provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
All'udienza di discussione, la difesa del locatore, confermava la domanda di risoluzione dell'immobile locato e di contestuale rilascio e la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data di rilascio, precisando come,
a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalla conduttrice la morosità dei canoni alla data odierna ammonti ad € 4.127,00 e che gli oneri condominiali indicati nell'atto di intimazione ammontino ad € 3.145,32, per un totale complessivo di €7.272,32
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
2 R.G. 41309/2024
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/22 in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande svolte da ai danni di Parte_1
, per l'effetto: Controparte_1
dichiara risolto il contratto di locazione giusta contratto per uso abitativo del
07/01/2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, e, nello specifico, del piano attico, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 1024, part. 90, sub. 8, CAT.
A/4, rendita catastale € 671,39; per l'effetto, condanna pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma per canoni alla data odierna di € 4.127,00 oltre interessi legali dalle
[...]
singole maturazioni al saldo e per oneri condominiali indicati in intimazione per €
3.145,32, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento di € 690, 00 mensili ex art. 1591 c.c. per ogni successivo mese di permanenza nell'immobile a far data da aprile 2025, oltre interessi legali dalle maturazioni al saldo;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 245,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
Roma lì 17 giugno 2022
Il GOP – Giudice unico
Roberto Valentino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 41309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Valerio Cristiani giusta procura inqtti
ATTORE
E
C.F. , residente e Controparte_1 C.F._2
domiciliata ex contratto in Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, 00169 Roma (RM)
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità dell'intimata presso i locali oggetto di locazione, coincidente con l'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato anagrafico, Parte_1
intimava a lo sfratto per morosità dall'unità Controparte_1
immobiliare sita in Roma, Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, e, nello specifico, del piano attico, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 1024, part. 90, sub. 8, CAT. A/4, rendita catastale € 671,39, concesso in locazione giusta contratto per uso abitativo del
07/01/2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, per un canone di €
8.280,00 annuali e, pertanto, in 12 rate mensili ciascuna di € 690,00, da pagare mensilmente a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, oltre spese condominiali di competenza della conduttrice di € 94,00 mensili, salvo conguaglio, stante la morosità a titolo di canoni di locazione per l'importo complessivo
1 R.G. 41309/2024
di € 2.619,00 (anno 2022 per € 383,00; anno 2023 per €1.176,00; anno 2024 per
€1.060,00) ed a titolo di spese ed oneri condominiali, per l'importo di € 3.881,32, (anno
2020 per € 736,00; anno 2022 per €1.336,65; anno 2023 per €1.432,67; anno 2024 per
€376,00).
All'udienza di convalida dell'11 ottobre 2024, il procuratore dell'intimante rinunciava alla convalida e chiedeva disporsi il mutamento del rito per conoscere della domanda di risoluzione per inadempimento.
Mutato il rito, verificato che l'intimazione ed i verbali di causa, ivi compreso quello contenente il mutamento erano stati notificati all'intimante ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenuta tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, il giudice procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 17 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità a mezzo di notifica officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dall'attore a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, l'attore ha provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
All'udienza di discussione, la difesa del locatore, confermava la domanda di risoluzione dell'immobile locato e di contestuale rilascio e la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data di rilascio, precisando come,
a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalla conduttrice la morosità dei canoni alla data odierna ammonti ad € 4.127,00 e che gli oneri condominiali indicati nell'atto di intimazione ammontino ad € 3.145,32, per un totale complessivo di €7.272,32
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
2 R.G. 41309/2024
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/22 in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande svolte da ai danni di Parte_1
, per l'effetto: Controparte_1
dichiara risolto il contratto di locazione giusta contratto per uso abitativo del
07/01/2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, Via delle Rondini n. 126, Sc. A, int. 7, e, nello specifico, del piano attico, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 1024, part. 90, sub. 8, CAT.
A/4, rendita catastale € 671,39; per l'effetto, condanna pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma per canoni alla data odierna di € 4.127,00 oltre interessi legali dalle
[...]
singole maturazioni al saldo e per oneri condominiali indicati in intimazione per €
3.145,32, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento di € 690, 00 mensili ex art. 1591 c.c. per ogni successivo mese di permanenza nell'immobile a far data da aprile 2025, oltre interessi legali dalle maturazioni al saldo;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 245,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
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