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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1478/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10100/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02473 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1460/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2025 ed iscritto al RGC 10100/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120250065708631000 del 24/4/2025 per €. 236,55 relativa a tassa automobilistica
2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
964052202022 risultava debitamente notificato il 30/9/2022 per compiuta giacenza (avviso del 29/8/2022) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata
(attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione).
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito, antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10100/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02473 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1460/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2025 ed iscritto al RGC 10100/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120250065708631000 del 24/4/2025 per €. 236,55 relativa a tassa automobilistica
2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
964052202022 risultava debitamente notificato il 30/9/2022 per compiuta giacenza (avviso del 29/8/2022) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata
(attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione).
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito, antistatario.