Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1156
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Domanda preliminare di sospensione

    La domanda di sospensione è infondata poiché i precedenti procedimenti non sono stati ancora definiti.

  • Rigettato
    Impugnabilita' dell'intimazione di pagamento

    Le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, regolarmente notificate, non sono state impugnate dal ricorrente. Pertanto, l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, non per vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Vizi dell'intimazione di pagamento - Difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali

    Le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, regolarmente notificate, non sono state impugnate dal ricorrente. Pertanto, l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, non per vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Vizi dell'intimazione di pagamento - Decadenza e prescrizione delle pretese creditorie

    A causa della normativa emergenziale COVID-19, i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi e prorogati, pertanto nessuna prescrizione o decadenza si è verificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1156
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1156
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo