CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239016582171/000, notificata in data 23.11.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320170033856536, relativa a bollo auto anno 2013, recante la somma di euro 461,23; cartella n. 29320180030503764, relativa a bollo auto anno 2014, recante la somma di euro 453,77; cartella n. 29320200050620135, relativa a bollo auto anno 2017, recante la somma di euro
396,05 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Domanda preliminare di sospensione.
In virtù del premesso ricorso avverso le cartelle esattoriali nn. 29320170033856536, 29320180030503764
e 29320200050620135 iscritto al n. 1672/2022 R.G. ed avverso tale ultima cartella iscritto anche al n.
335/2023, nonché degli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva esistenti tra tali ricorsi ed il presente giudizio, il cui petitum è rappresentato dall'avviso di intimazione che si fonda sulle medesime cartelle, si rende necessario disporre la sospensione della causa che ci occupa per la pregiudizialità della decisione concernente la legittimità degli atti presupposti ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis Codice Processo
Tributario.
2) Impugnabilita' dell'intimazione di pagamento.
Nel ricorso viene evidenziato come l'intimazione di pagamento, pur non essendo espressamente menzionata tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, sia comunque considerata dalla giurisprudenza un atto autonomamente impugnabile. Questo perché rappresenta una manifestazione concreta della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione, che può incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente.
La Suprema Corte ha più volte affermato che il contribuente può impugnare anche atti non espressamente previsti dalla norma, qualora questi siano espressivi di una pretesa tributaria ormai definita, come nel caso dell'intimazione di pagamento. Tale facoltà garantisce una tutela effettiva al contribuente, consentendogli di contestare tempestivamente la legittimità della pretesa prima che vengano avviate azioni esecutive.
3) Vizi dell'intimazione di pagamento
In primo luogo, si evidenzia il difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali sottostanti: la regolarità della notifica degli atti presupposti è condizione imprescindibile per la validità dell'intimazione. In assenza di tale requisito, l'intimazione stessa risulta viziata e, secondo la giurisprudenza, la nullità dell'atto presupposto si riflette su quello consequenziale. Inoltre, si richiama la decadenza e la prescrizione delle pretese creditorie, sostenendo che, essendo trascorsi i termini previsti dalla legge senza che siano stati notificati atti interruttivi validi, la pretesa dell'amministrazione risulta estinta. Il ricorso cita numerose sentenze che confermano la necessità di una corretta sequenza procedimentale e notificatoria per la validità degli atti della riscossione.
4) Difetto di valida notifica
La notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla legge, in particolare dalla L. 890/82 e dal codice di procedura civile. Qualora la notifica venga eseguita da soggetti non legittimati, come società private di recapito, essa deve considerarsi giuridicamente inesistente. Inoltre, si sottolinea che, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa: la mancata osservanza di tale adempimento comporta la nullità della notifica. Il ricorso richiama anche le specifiche disposizioni degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, che disciplinano in modo dettagliato le modalità di notifica degli atti tributari, e sottolinea come la giurisprudenza abbia più volte ribadito la necessità di un rigoroso rispetto di tali norme per garantire la validità della pretesa impositiva.
5) Decadenza e prescrizione della pretesa dell'Ente Impositore
Si osserva che, secondo la normativa vigente, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso di tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, i ruoli sarebbero stati consegnati all'ente di riscossione oltre tale termine, rendendo quindi prescritte le pretese. Inoltre, si eccepisce che, anche successivamente, non sarebbero stati notificati atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale, con la conseguenza che la pretesa risulterebbe comunque estinta. Il ricorso richiama anche in questo caso la giurisprudenza che ha consolidato tali principi, rafforzando la posizione della ricorrente.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La domanda di sospensione è infondata. Infatti, i precedenti procedimenti non sono stati ancora definiti.
Controparte non contesta la notifica dell'Avviso opposto (di seguito anche Avi) che è quindi pacifico ex art. 115 cpc. Contesta la mancata ricezione dele cartelle sottese. Erra, sono stata tutte ritualmente ricevute da controparte e non opposte nei temini di legge.
Controparte eccepisce la intervenuta prescrizione dei carichi contenuti in cartelle sottese alla Avi. Precisa che << il ruolo è stato consegnato all'ente di riscossione nell'anno 2017 per l'imposta 2013, nell'anno 2018 per l'imposta 2014, nell'anno 2021 per l'imposta 2015, nell'anno 2020 per l'anno di imposta 2017, ovvero allorché si era maturata la prescrizione del diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche >>. Pertanto, controparte riconosce che ciascun ruolo è stato formato a credito già prescritto in pancia dell'ente impositore titolare del credito.
Per quanto riguarda la asserita prescrizione successiva alla loro notifica, si ricorda che come noto, a causa della Emergenza pandemica, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie < derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.. (omissis) >>. La sospensione ha avuto corrispondente applicazione anche ex parte creditoris giusta l'espresso espresso richiamo dell'art. 68 cit. all'art. 12 n. 159/2015 a mente di cui << << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….>>.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella propria costituzione ha affermato e provato che l'intimazione di pagamento opposta non è il primo atto notificato al ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare le cartelle di pagamento prodromiche. Le cartelle di pagamento regolarmente notificate (come da documentazione versata in atti) non sono mai state impugnate dal ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa l'intimazione di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio. Ne consegue, quindi, che se non sono state impugnate le cartelle di pagamento prodromiche all'emissione dell'intimazione di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale
15712/99 n. 464; Corte di Cassazione Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. V Sent. 6012 del 05
Dicembre 2014). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre il accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_2, Procuratore Antistatario di parte resistente. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 21 Gennaio 2026. IL GIUDICE
MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016582171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239016582171/000, notificata in data 23.11.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320170033856536, relativa a bollo auto anno 2013, recante la somma di euro 461,23; cartella n. 29320180030503764, relativa a bollo auto anno 2014, recante la somma di euro 453,77; cartella n. 29320200050620135, relativa a bollo auto anno 2017, recante la somma di euro
396,05 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Domanda preliminare di sospensione.
In virtù del premesso ricorso avverso le cartelle esattoriali nn. 29320170033856536, 29320180030503764
e 29320200050620135 iscritto al n. 1672/2022 R.G. ed avverso tale ultima cartella iscritto anche al n.
335/2023, nonché degli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva esistenti tra tali ricorsi ed il presente giudizio, il cui petitum è rappresentato dall'avviso di intimazione che si fonda sulle medesime cartelle, si rende necessario disporre la sospensione della causa che ci occupa per la pregiudizialità della decisione concernente la legittimità degli atti presupposti ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis Codice Processo
Tributario.
2) Impugnabilita' dell'intimazione di pagamento.
Nel ricorso viene evidenziato come l'intimazione di pagamento, pur non essendo espressamente menzionata tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, sia comunque considerata dalla giurisprudenza un atto autonomamente impugnabile. Questo perché rappresenta una manifestazione concreta della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione, che può incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente.
La Suprema Corte ha più volte affermato che il contribuente può impugnare anche atti non espressamente previsti dalla norma, qualora questi siano espressivi di una pretesa tributaria ormai definita, come nel caso dell'intimazione di pagamento. Tale facoltà garantisce una tutela effettiva al contribuente, consentendogli di contestare tempestivamente la legittimità della pretesa prima che vengano avviate azioni esecutive.
3) Vizi dell'intimazione di pagamento
In primo luogo, si evidenzia il difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali sottostanti: la regolarità della notifica degli atti presupposti è condizione imprescindibile per la validità dell'intimazione. In assenza di tale requisito, l'intimazione stessa risulta viziata e, secondo la giurisprudenza, la nullità dell'atto presupposto si riflette su quello consequenziale. Inoltre, si richiama la decadenza e la prescrizione delle pretese creditorie, sostenendo che, essendo trascorsi i termini previsti dalla legge senza che siano stati notificati atti interruttivi validi, la pretesa dell'amministrazione risulta estinta. Il ricorso cita numerose sentenze che confermano la necessità di una corretta sequenza procedimentale e notificatoria per la validità degli atti della riscossione.
4) Difetto di valida notifica
La notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla legge, in particolare dalla L. 890/82 e dal codice di procedura civile. Qualora la notifica venga eseguita da soggetti non legittimati, come società private di recapito, essa deve considerarsi giuridicamente inesistente. Inoltre, si sottolinea che, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa: la mancata osservanza di tale adempimento comporta la nullità della notifica. Il ricorso richiama anche le specifiche disposizioni degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, che disciplinano in modo dettagliato le modalità di notifica degli atti tributari, e sottolinea come la giurisprudenza abbia più volte ribadito la necessità di un rigoroso rispetto di tali norme per garantire la validità della pretesa impositiva.
5) Decadenza e prescrizione della pretesa dell'Ente Impositore
Si osserva che, secondo la normativa vigente, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso di tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, i ruoli sarebbero stati consegnati all'ente di riscossione oltre tale termine, rendendo quindi prescritte le pretese. Inoltre, si eccepisce che, anche successivamente, non sarebbero stati notificati atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale, con la conseguenza che la pretesa risulterebbe comunque estinta. Il ricorso richiama anche in questo caso la giurisprudenza che ha consolidato tali principi, rafforzando la posizione della ricorrente.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La domanda di sospensione è infondata. Infatti, i precedenti procedimenti non sono stati ancora definiti.
Controparte non contesta la notifica dell'Avviso opposto (di seguito anche Avi) che è quindi pacifico ex art. 115 cpc. Contesta la mancata ricezione dele cartelle sottese. Erra, sono stata tutte ritualmente ricevute da controparte e non opposte nei temini di legge.
Controparte eccepisce la intervenuta prescrizione dei carichi contenuti in cartelle sottese alla Avi. Precisa che << il ruolo è stato consegnato all'ente di riscossione nell'anno 2017 per l'imposta 2013, nell'anno 2018 per l'imposta 2014, nell'anno 2021 per l'imposta 2015, nell'anno 2020 per l'anno di imposta 2017, ovvero allorché si era maturata la prescrizione del diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche >>. Pertanto, controparte riconosce che ciascun ruolo è stato formato a credito già prescritto in pancia dell'ente impositore titolare del credito.
Per quanto riguarda la asserita prescrizione successiva alla loro notifica, si ricorda che come noto, a causa della Emergenza pandemica, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie < derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.. (omissis) >>. La sospensione ha avuto corrispondente applicazione anche ex parte creditoris giusta l'espresso espresso richiamo dell'art. 68 cit. all'art. 12 n. 159/2015 a mente di cui << << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….>>.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella propria costituzione ha affermato e provato che l'intimazione di pagamento opposta non è il primo atto notificato al ricorrente, ma che aveva già provveduto a notificare le cartelle di pagamento prodromiche. Le cartelle di pagamento regolarmente notificate (come da documentazione versata in atti) non sono mai state impugnate dal ricorrente, che in tal modo si è preclusa la possibilità di impugnare nel merito gli atti successivi e conseguenziali, ivi compresa l'intimazione di pagamento oggi opposta, avverso la quale non eccepisce la sussistenza di alcun vizio proprio. Ne consegue, quindi, che se non sono state impugnate le cartelle di pagamento prodromiche all'emissione dell'intimazione di pagamento, questa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi che renderebbero nullo o annullabile l'atto di imposizione precedente (Corte Costituzionale
15712/99 n. 464; Corte di Cassazione Sent. 24/11/2000 n. 15207; Cons. Stato Sez. V Sent. 6012 del 05
Dicembre 2014). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre il accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_2, Procuratore Antistatario di parte resistente. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 21 Gennaio 2026. IL GIUDICE
MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)