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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, OR
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calderara Di Reno - Piazza Guglielmo Marconi 7 40012 Calderara Di Reno BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROV. N. 774-2018 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROV. N. 489-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene proposto avverso avvisi di accertamento emessi per omesso pagamento IMU e TASI per il
2018.
L'obbligo al contraddittorio endoprocedimentale è mancato .
In ordine alla mancanza di motivazione in relazione all'area potenzialmente edificabile vi è stata una deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 15/11/2017, che ha indicato i valori delle aree edificabili.
Si tratterebbe di un prestampato che non consente di esaminare nel merito la vicenda.
L'area è inserita nel PSC , potenzialmente edificabile.
Successivamente è stata decisa la non edificabilità dell'area, come risulta da delibera n. 29 del
28/03/2019 di Giunta e Consiglio Comunale in cui è stato dichiarato il cambio di destinazione ad agricolo.
Per l'art. 5, comma 5, del D. LGS. n. 504/1992, un'area è edificabile indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Il Comune ritiene dal 2022 la mancata edificabilità.
Ai sensi dell'art. 5 ter del D.LGS n. 218/1997 come modificato dall'art. 4 octies DL. n. 34/2019 entrato in vigore il 30/06/2019, prima di emettere avviso di accertamento deve essere notificato invito a comparire, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito, comporta invalidità dell'avviso di accertamento.
L'art. 50 L. n. 449/1997 afferma la potesta dei Comuni di introdurre l'accertamento con adesione, in linea con i principi del D.LGS. n. 218/1997, ed il Comune di Calderara di Reno in sede Regolamentare ha recepito integralmente il D.LGS. n. 218/97 per cui anche l'art. 5 ter, come previsto all'art. 17 del
Regolamento Generale delle Entrate el Comune di Calderara di Reno.
Inoltre, l'art. 10 dello Statuto del Contribuente prevede la collaborazione e la buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere in quanto non si è adempiuto all'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi del D.LGS. n. 218/1997 art. 5 ter sull'invito obbligatorio, modificato dall'art. 4 octies L. 34/2019, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali del Comune di Calderara di Reno, in virtù dell'art. 50
D.LGS. 449/1997, art. 10 Statuto del Contribuente.
Spese compensate per la particolare complessità della materia.
P.Q.M.
accoglimento del ricorso;
spese integralmente compensate tra le parti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, OR
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calderara Di Reno - Piazza Guglielmo Marconi 7 40012 Calderara Di Reno BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROV. N. 774-2018 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROV. N. 489-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene proposto avverso avvisi di accertamento emessi per omesso pagamento IMU e TASI per il
2018.
L'obbligo al contraddittorio endoprocedimentale è mancato .
In ordine alla mancanza di motivazione in relazione all'area potenzialmente edificabile vi è stata una deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 15/11/2017, che ha indicato i valori delle aree edificabili.
Si tratterebbe di un prestampato che non consente di esaminare nel merito la vicenda.
L'area è inserita nel PSC , potenzialmente edificabile.
Successivamente è stata decisa la non edificabilità dell'area, come risulta da delibera n. 29 del
28/03/2019 di Giunta e Consiglio Comunale in cui è stato dichiarato il cambio di destinazione ad agricolo.
Per l'art. 5, comma 5, del D. LGS. n. 504/1992, un'area è edificabile indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Il Comune ritiene dal 2022 la mancata edificabilità.
Ai sensi dell'art. 5 ter del D.LGS n. 218/1997 come modificato dall'art. 4 octies DL. n. 34/2019 entrato in vigore il 30/06/2019, prima di emettere avviso di accertamento deve essere notificato invito a comparire, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito, comporta invalidità dell'avviso di accertamento.
L'art. 50 L. n. 449/1997 afferma la potesta dei Comuni di introdurre l'accertamento con adesione, in linea con i principi del D.LGS. n. 218/1997, ed il Comune di Calderara di Reno in sede Regolamentare ha recepito integralmente il D.LGS. n. 218/97 per cui anche l'art. 5 ter, come previsto all'art. 17 del
Regolamento Generale delle Entrate el Comune di Calderara di Reno.
Inoltre, l'art. 10 dello Statuto del Contribuente prevede la collaborazione e la buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere in quanto non si è adempiuto all'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi del D.LGS. n. 218/1997 art. 5 ter sull'invito obbligatorio, modificato dall'art. 4 octies L. 34/2019, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali del Comune di Calderara di Reno, in virtù dell'art. 50
D.LGS. 449/1997, art. 10 Statuto del Contribuente.
Spese compensate per la particolare complessità della materia.
P.Q.M.
accoglimento del ricorso;
spese integralmente compensate tra le parti