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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4128/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
con sede legale a 80017 ME di Napoli (NA), Via T. Edison n. 13, Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato P.IVA_1
Cosimo Stefanelli, con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, ove è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in persona Controparte_1
del Regionale pro-tempore della dr. elettivamente domiciliato in CP_2 CP_3 CP_4
Salerno alla via De Leo 12 presso gli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per rogito Notar di Napoli del Persona_1
18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545
, con sede in Roma, alla Via Controparte_5
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Simone, presso il suo studio elettivamente domiciliata in AN IN (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_6 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_2
Fiumicino
OPPOSTI OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 09.07.2024,
l' le notificava l'intimazione di pagamento n. Controparte_5
07120249033247804/000 per l'importo di euro 57.324,86 e relativa a “Cartelle” e ad “Avvisi di addebito” per presunti crediti di natura tributaria, previdenziale ed assicurativa. Preliminarmente la ricorrente affermava di voler limitare la propria opposizione ai soli crediti di natura previdenziale e assicurativa e , in particolare, veniva contestata la cartella nr. 071202220034557932000, avente ad oggetto crediti per euro 3.312,79, l'avviso di addebito nr. 37120230000920008000, emesso CP_1 dall'Inps sede di Salerno, di euro 7.002,14, l'avviso di addebito nr 37120230000920109000, emesso dall'Inps sede di Salerno, di euro 7.091,49, e l'avviso di addebito nr 37120230000920210000, emesso dall'Inps sede di Salerno, di euro 10.560,68; parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici alla emissione della intimazione impugnata, la decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 dell'ente impositore, il difetto di motivazione degli avvisi di addebito nonché la illegittima richiesta dei compensi di riscossione;
richiedeva altresì la sospensione, in via d'urgenza, della esecutorietà dell'intimazione di pagamento;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “ in via preliminare e cautelare: la sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà dell'Intimazione di pagamento nr. 07120249033247804/000 emessa dall' limitatamente Controparte_5
agli avvisi di addebito e dalla cartella di pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di
Salerno e dall' di Battipaglia;
in via principale e nel merito: CP_1
- l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 07120249033247804/000, limitatamente agli avvisi di addebito e dalla cartella di pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall' di Battipaglia in quanto prescritte, decadute e/o nulle e CP_1
condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_5
, eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva;
chiedeva poi che
[...] venisse rilevata l'infondatezza della eccezione di carenza di motivazione in ordine alla determinazione del compenso di riscossione;
chiedeva nel merito il rigetto del ricorso essendo lo stesso inammissibile, improcedibile, improponibile nonché infondato sia in fatto che in diritto, vinte le spese e le competenze di lite oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria CP_1
di spese.
Si costituiva infine l'INPS chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria di spese, specificando che l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti era infondata in quanto gli stessi erano stati regolarmente notificati l'1.4.2023.
All'udienza del 22 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, Il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una serie di Controparte_5 doglianze sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver Controparte_5
ritualmente notificato a mezzo pec la cartella esattoriale n. Cartella n.071202220034557932000
Quanto agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi INPS , è stato il predetto istituto che , nel costituirsi in giudizio , ha documentato la rituale notifica a mezzo pec di tutti gli atti menzionati nella intimazione oggi opposta .
Pertanto, dimostrata la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa o carente motivazione dell'atto . L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il D.M. 28 giugno
1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_5
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione. In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_8
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Infondata è anche la doglianza relativa alla illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Controparte_5
In proposito, va evidenziato che l'art. 17, co. 2 D.lgs. 112/1999 (oggi art. 9 D.lgs. 159/2015) prevede che gli oneri di esecuzione – e non anche gli oneri di riscossione - siano commisurati ai costi di funzionamento del servizio.
Non a caso, il secondo comma della disposizione citata elenca delle percentuali che vanno raffrontate agli importi delle somme iscritte a ruolo (nn. 2 e 3, comma 2 art. 17 cit.).
Per gli oneri di riscossione, dunque, il legislatore ha inteso prescindere dalla valutazione concreta del peso economico delle singole e specifiche procedure esecutive e cautelari. La normativa primaria ha, pertanto, introdotto un meccanismo presuntivo dal quale discende la debenza degli oneri di riscossione, per il solo fatto dell'attivazione del meccanismo di esecuzione forzata.
A conferma di quanto appena osservato, va evidenziato che solo per gli oneri di esecuzione – e non anche per quelli di riscossione – è prevista la regolamentazione secondaria da parte del
[...]
ciò, a dimostrazione del fatto che solo i primi costituiscono un rimborso dei costi CP_9
specificamente affrontati per la singola procedura esecutiva.
Ne consegue che l'onere di precisa allegazione ed asseverazione dell'attività esecutiva posta in essere, invocato dalla società ricorrente, non è ravvisabile con riguardo ai compensi di riscossione.
Attraverso questi ultimi (frutto di scelta discrezionale del legislatore: Cass. civ., sez. trib., 14/02/2018,
n. 3524), infatti, si fa gravare sul debitore inadempiente la remunerazione dell'organo di riscossione per l'attività di recupero che questi svolge per conto dell'ente impositore.
Dunque, non si tratta di un rimborso dei costi in senso stretto, ma di un quid pluris, costituito – appunto - dalla retribuzione del servizio prestato.
Si noti che, espressamente, la Corte di Cassazione ha qualificato la natura dell'aggio come retributiva e non come tributaria né sanzionatoria (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 19/01/2018, n. 1311).
Inammissibile si appalesa invece l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs.46/1999 , atteso che detta eccezione andava eventualmente sollevata nei confronti dei singoli titoli esecutivi menzionati nell'atto di intimazione , opposizione che invece non è stata tempestivamente proposta .
Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sono state regolarmente notificati all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica delle stesse, ma nella specie così non è atteso che la intimazione di pagamento oggi opposta è intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione quinquennale .
Solo per completezza , comunque , va segnalato che anche laddove non fosse stata fornita la prova della rituale notifica della cartella esattoriale di competenza dell' e degli avvisi di addebito di CP_1 competenza dell'INPS non sarebbe comunque maturata alcuna prescrizione , atteso che detti titoli afferiscono a crediti contributivi e assicurati per gli anni 2019 , 2020 , 2021 e 2022 , per cui la stessa intimazione di pagamento sarebbe stata notificata prima del decorso del termine prescrizionale .
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
3. condanna la ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 426,00 in favore dell' € 1.453,00 in favore dell'INPS ed € 1.100,00 , CP_1 in favore dell' , con attribuzione al procuratore che dichiara averne Controparte_5
fatto anticipo .
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4128/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
con sede legale a 80017 ME di Napoli (NA), Via T. Edison n. 13, Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato P.IVA_1
Cosimo Stefanelli, con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, ove è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in persona Controparte_1
del Regionale pro-tempore della dr. elettivamente domiciliato in CP_2 CP_3 CP_4
Salerno alla via De Leo 12 presso gli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per rogito Notar di Napoli del Persona_1
18.6.2014, Rep. N.17705 – Racc. N.8545
, con sede in Roma, alla Via Controparte_5
Giuseppe Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Simone, presso il suo studio elettivamente domiciliata in AN IN (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_6 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_2
Fiumicino
OPPOSTI OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 09.07.2024,
l' le notificava l'intimazione di pagamento n. Controparte_5
07120249033247804/000 per l'importo di euro 57.324,86 e relativa a “Cartelle” e ad “Avvisi di addebito” per presunti crediti di natura tributaria, previdenziale ed assicurativa. Preliminarmente la ricorrente affermava di voler limitare la propria opposizione ai soli crediti di natura previdenziale e assicurativa e , in particolare, veniva contestata la cartella nr. 071202220034557932000, avente ad oggetto crediti per euro 3.312,79, l'avviso di addebito nr. 37120230000920008000, emesso CP_1 dall'Inps sede di Salerno, di euro 7.002,14, l'avviso di addebito nr 37120230000920109000, emesso dall'Inps sede di Salerno, di euro 7.091,49, e l'avviso di addebito nr 37120230000920210000, emesso dall'Inps sede di Salerno, di euro 10.560,68; parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici alla emissione della intimazione impugnata, la decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 dell'ente impositore, il difetto di motivazione degli avvisi di addebito nonché la illegittima richiesta dei compensi di riscossione;
richiedeva altresì la sospensione, in via d'urgenza, della esecutorietà dell'intimazione di pagamento;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “ in via preliminare e cautelare: la sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà dell'Intimazione di pagamento nr. 07120249033247804/000 emessa dall' limitatamente Controparte_5
agli avvisi di addebito e dalla cartella di pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di
Salerno e dall' di Battipaglia;
in via principale e nel merito: CP_1
- l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 07120249033247804/000, limitatamente agli avvisi di addebito e dalla cartella di pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall' di Battipaglia in quanto prescritte, decadute e/o nulle e CP_1
condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_5
, eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva;
chiedeva poi che
[...] venisse rilevata l'infondatezza della eccezione di carenza di motivazione in ordine alla determinazione del compenso di riscossione;
chiedeva nel merito il rigetto del ricorso essendo lo stesso inammissibile, improcedibile, improponibile nonché infondato sia in fatto che in diritto, vinte le spese e le competenze di lite oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria CP_1
di spese.
Si costituiva infine l'INPS chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria di spese, specificando che l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti era infondata in quanto gli stessi erano stati regolarmente notificati l'1.4.2023.
All'udienza del 22 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, Il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una serie di Controparte_5 doglianze sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver Controparte_5
ritualmente notificato a mezzo pec la cartella esattoriale n. Cartella n.071202220034557932000
Quanto agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi INPS , è stato il predetto istituto che , nel costituirsi in giudizio , ha documentato la rituale notifica a mezzo pec di tutti gli atti menzionati nella intimazione oggi opposta .
Pertanto, dimostrata la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa o carente motivazione dell'atto . L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il D.M. 28 giugno
1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_5
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione. In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_8
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Infondata è anche la doglianza relativa alla illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Controparte_5
In proposito, va evidenziato che l'art. 17, co. 2 D.lgs. 112/1999 (oggi art. 9 D.lgs. 159/2015) prevede che gli oneri di esecuzione – e non anche gli oneri di riscossione - siano commisurati ai costi di funzionamento del servizio.
Non a caso, il secondo comma della disposizione citata elenca delle percentuali che vanno raffrontate agli importi delle somme iscritte a ruolo (nn. 2 e 3, comma 2 art. 17 cit.).
Per gli oneri di riscossione, dunque, il legislatore ha inteso prescindere dalla valutazione concreta del peso economico delle singole e specifiche procedure esecutive e cautelari. La normativa primaria ha, pertanto, introdotto un meccanismo presuntivo dal quale discende la debenza degli oneri di riscossione, per il solo fatto dell'attivazione del meccanismo di esecuzione forzata.
A conferma di quanto appena osservato, va evidenziato che solo per gli oneri di esecuzione – e non anche per quelli di riscossione – è prevista la regolamentazione secondaria da parte del
[...]
ciò, a dimostrazione del fatto che solo i primi costituiscono un rimborso dei costi CP_9
specificamente affrontati per la singola procedura esecutiva.
Ne consegue che l'onere di precisa allegazione ed asseverazione dell'attività esecutiva posta in essere, invocato dalla società ricorrente, non è ravvisabile con riguardo ai compensi di riscossione.
Attraverso questi ultimi (frutto di scelta discrezionale del legislatore: Cass. civ., sez. trib., 14/02/2018,
n. 3524), infatti, si fa gravare sul debitore inadempiente la remunerazione dell'organo di riscossione per l'attività di recupero che questi svolge per conto dell'ente impositore.
Dunque, non si tratta di un rimborso dei costi in senso stretto, ma di un quid pluris, costituito – appunto - dalla retribuzione del servizio prestato.
Si noti che, espressamente, la Corte di Cassazione ha qualificato la natura dell'aggio come retributiva e non come tributaria né sanzionatoria (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 19/01/2018, n. 1311).
Inammissibile si appalesa invece l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs.46/1999 , atteso che detta eccezione andava eventualmente sollevata nei confronti dei singoli titoli esecutivi menzionati nell'atto di intimazione , opposizione che invece non è stata tempestivamente proposta .
Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sono state regolarmente notificati all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica delle stesse, ma nella specie così non è atteso che la intimazione di pagamento oggi opposta è intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione quinquennale .
Solo per completezza , comunque , va segnalato che anche laddove non fosse stata fornita la prova della rituale notifica della cartella esattoriale di competenza dell' e degli avvisi di addebito di CP_1 competenza dell'INPS non sarebbe comunque maturata alcuna prescrizione , atteso che detti titoli afferiscono a crediti contributivi e assicurati per gli anni 2019 , 2020 , 2021 e 2022 , per cui la stessa intimazione di pagamento sarebbe stata notificata prima del decorso del termine prescrizionale .
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
3. condanna la ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 426,00 in favore dell' € 1.453,00 in favore dell'INPS ed € 1.100,00 , CP_1 in favore dell' , con attribuzione al procuratore che dichiara averne Controparte_5
fatto anticipo .
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio