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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7807 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciuffreda
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maio
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pretese CP_ dall' con diffida ad adempiere emessa in data 8.9.2022, a titolo di recupero di contributi e sanzioni per il periodo 09/2017 – 07/2021.
A sostegno della domanda la predetta società deduceva: che la pretesa contributiva scaturiva, verosimilmente, dal verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-797-01 del 16.8.2022, con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze aveva riqualificato il rapporto di lavoro di , quale socio artigiano della Cooperativa, ritenendo Persona_1
che lo stesso fosse in realtà un lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel 3° livello del C.C.N.L. Edilizia Aziende Artigiane;
che il predetto aveva Per_1
presentato domanda di ammissione in data 29.3.2016, sottoscrivendo e versando in pari data la relativa quota associativa;
che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci in data 18.1.2015, ciascun socio lavoratore avrebbe potuto instaurare con la unicamente un rapporto di socio lavoratore artigiano, in assenza Parte_1
di qualsivoglia vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro;
che, in relazione a ciascun lavoro commissionato alla Cooperativa, veniva eseguita tra i soci una suddivisione dell'attività necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto ricevuto;
che, in particolare, l'organizzazione del lavoro tra i soci avveniva giorno per giorno sulla base dello stato di avanzamento delle opere edili commissionate ed in relazione ai tempi di consegna fissati nei vari contratti di appalto;
che ciascun socio artigiano poteva autodeterminarsi secondo la propria professionalità, godendo della più ampia autonomia e discrezionalità; che il compenso al socio era erogato sotto forma di utili aziendali, con conseguente partecipazione dei lavoratori al rischio d'impresa.
Sulla scorta di quanto dedotto, la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità della Diffida ad adempiere CP_2 dell' 08/09/2021, per le ragioni indicate nel presente atto;
- per l'effetto, dichiarare la illegittimità e annullare e/o revocare la Diffida ad adempiere dell' 08/09/2021; - per CP_2
l'effetto accertare e dichiarare illegittima la richiesta di pagamento avanzata dall' nei CP_2 confronti della Società di contributi e sanzioni per il periodo 09/2017 – 07/2021”. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 21.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta. CP_
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, come sollevata dall' sul presupposto dell'omesso esperimento, da parte della società ricorrente, dei “necessari ricorsi amministrativi” (così, a pagina 2 della memoria di costituzione).
Difatti, nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di azione di accertamento negativo del credito contributivo fatto valere dall'Istituto.
Così qualificata l'azione esperita dalla Cooperativa ed escluso che la domanda sia preordinata al conseguimento di una specifica prestazione previdenziale, non si configura alcuna decadenza in capo alla parte ricorrente, né, d'altro canto, occorreva far precedere l'odierna iniziativa processuale dall'esperimento dei rimedi amministrativi all'uopo predisposti dall'ordinamento.
3. Passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2 3.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 14965/2012, nonché Cass. n. 22862/2010 e Cass. n. 12108/2010 in conformità a Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed a tal fine giova puntualizzare che detti verbali “fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252/2024).
2.2. Nella specie, appare opportuno riportare le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-797-01, redatto in data 16.8.2022 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze e sul quale pacificamente riposa la pretesa contributiva fatta valere
CP_ dall' con la successiva diffida ad adempiere dell'8.9.2022.
Ed invero, con il verbale innanzi indicato l' di Firenze concludeva gli accertamenti Pt_2
iniziati in data 19.1.2022 nei confronti della (codice Parte_1
fiscale: ), con sede legale in Lesina (FG) alla Piazza Umberto I n. 22, quale P.IVA_1
società esercente attività di lavori edili (Classificazione CCIAA – ATECO 2007: 43.39.01;
Iscrizione Albo Imprese Artigiane n. FG-94927).
Più in dettaglio, i Funzionari in servizio presso il predetto Ispettorato, all'esito di un accesso eseguito presso un cantiere sito in Bagno a Ripoli (FI) alla via del Padule nn. 26/34 ed acquisita la documentazione medio tempore trasmessa dall'impresa (atto costitutivo, regolamento interno, libro soci e certificazioni uniche per gli anni 2016-2017-2018-2019-
3 2020 relative al socio lavoratore , nato in [...] il [...]), appuravano, Persona_1
anche sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da (quale Presidente del Testimone_1
Consiglio di Amministrazione della ) nonché dallo stesso , che: Parte_1 Per_1
a) la predetta non annoverava in organico alcun lavoratore dipendente, ma solo Parte_1 soci artigiani iscritti nel libro soci con la dicitura “socio lavoratore artigiano”, previo versamento della quota associativa di euro 25,00;
b) la medesima società risultava titolare di una posizione NA (codice 19572005 – polizza
PAT 022268084) utilizzata per i premi relativi ai soci artigiani e per il rilascio del D.U.R.C. da presentare ai vari committenti per il conseguimento degli appalti di opere e servizi;
c) la aveva adottato, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001, un proprio Parte_1
regolamento, a mente del quale (e per quanto in questa sede rileva) ciascun socio lavoratore avrebbe potuto instaurare con la Cooperativa “unicamente un rapporto di socio lavoratore artigiano” (art. 2);
d) il lavoratore aveva prestato la propria attività di muratore in più cantieri Persona_1 nelle province di Firenze e Prato dall'1.4.2016 al 31.7.2021, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
e, talvolta, anche il sabato, per almeno otto ore al giorno, dietro un compenso pattuito di “euro
7,00 l'ora” e con una retribuzione mensile di euro 1.500,00/1.600,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
e) erano stati elaborati prospetti paga con intestazione “Toscana Edilizia Soc. Coop.”, privi, tuttavia, di numerazione progressiva e marca temporale e riferiti al predetto lavoratore per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre ed agosto del 2018, nonché febbraio e marzo del
2019, con indicazione delle voci “compenso socio lavoratore”, “Trasferta Italia” e “Rata
Add. Comunale”;
f) la voce “Trasferta Italia” si era rivelata “sempre maggiore rispetto a quella dei redditi di lavoro e assimilati e addirittura per ben 3 anni consecutivi identica nonostante l'insita variabilità oggettiva del compenso basato su esclusivamente su spese relative al costo della trasferta lavorativa” (pag. 5 del verbale);
g) gli importi corrisposti a tale titolo erano risultati sprovvisti di documentazione giustificativa, laddove lo stesso Presidente del C.D.A. aveva dichiarato che detti importi corrispondevano alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori per l'attività lavorativa espletata;
h) il socio aveva, peraltro, rassegnato le sue dimissioni a far data dal 19.11.2021, con Per_1
ciò dimostrando la propria consapevolezza circa la natura subordinata del rapporto intercorso con la Parte_1
4 i) in definitiva, il predetto socio avrebbe dovuto considerarsi lavoratore artigiano “in virtù del rispetto degli orari di lavoro, del compenso orario, predeterminato e corrisposto con cadenza mensile, per la continuità delle prestazioni, per la mancanza di autonomia nello svolgimento delle prestazioni” (pag. 6 del verbale), senza contare che egli non era in possesso di partita
I.V.A., né risultava iscritto alla C.C.I.A.A. presso l'Albo degli artigiani.
Sulla base di quanto accertato, i Funzionari ispettivi – previa riqualificazione del rapporto di lavoro del socio – quantificavano gli importi spettanti al predetto lavoratore per Per_1
differenze retributive e trattamento di fine rapporto, procedendo con separato atto a redigere e notificare diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
124/2004.
2.3. Così sintetizzate le risultanze del verbale ispettivo, occorre subito richiamare il principio secondo cui - nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui art. 1, comma 3, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato - i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono essere considerati dipendenti delle medesime per le prestazioni rivolte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale;
in particolare non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un distinto rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva (Cass. n. 7046/1998; n. 12777/1999; n.
9294/2000; n. 10183/2002; n. 15750/2003).
Si riportano, di seguito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi motivazionali contenuti nella sentenza n. 2303/2022, pronunciata in data 23.1.2023 dalla
Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare e perfettamente sovrapponibile a quella sottoposta ad odierno scrutinio.
“Fondamento di questo orientamento è che il rapporto sociale è idoneo (nel regime giuridico applicabile alla fattispecie de qua) ad attrarre nella sua funzione economico-sociale la prestazione di lavoro resa in condizioni di materiale subordinazione e di ciò prende atto la legge, che via via è andata assimilando i diritti del socio a quelli propri del lavoratore subordinato (sul piano sia del rapporto sociale che di quello contributivo (si veda Cass., S.U.,
n. 10906/1998).
Il rapporto di lavoro subordinato può ritenersi sussistente solo nel caso in cui si deduca, dall'effettiva volontà delle parti o dalle circostanze concrete in cui il rapporto sì è sviluppato,
5 che il contratto cooperativistico sia stato utilizzato in modo simulato o fraudolento (Cass. n.
12777/1999 citata;
n. 1917/1998).
Tuttavia, fermo restando questo principio, non è escluso che le parti possano decidere di dar vita a contratti distinti e diversi, stabilendo che le prestazioni lavorative del socio, pur riferibili al raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa, siano espletate nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 7559/1998 citata, n. 3146/1992, n. 1170/1989,
n. 992/1989).
Va tuttavia puntualizzato come simili pattuizioni siano stipulabili solo ove lo statuto stesso contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale (cfr. Cass. 992/1989 citata e n. 4799/2004).
Dalle su esposte considerazioni discende che i soci lavoratori possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa, sia in forza esclusivamente degli obblighi assunti con il patto sociale, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati e che, in questo ultimo caso, come già avvertito, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale (vincolo ad un orario di lavoro, retribuzione commisurata alle giornate lavorative, osservanza delle direttive, assoggettamento al potere disciplinare, applicazione della normativa collettiva, ecc.) che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello societario (Cass. n. 11381/1992).
Di conseguenza, al fine di accertare se l'attività lavorativa espletata dal socio di una cooperativa in una situazione di materiale subordinazione abbia determinato l'insorgenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato diverso e distinto da quello sociale, è necessario verificare: a) la natura, l'oggetto e lo scopo sociale della società cooperativa sulla base dell'atto costitutivo e delle norme statutarie;
b) la partecipazione del socio lavoratore all'attività sociale, in assenza dell'utilizzazione fraudolenta o simulata dello strumento della cooperazione;
c) la rispondenza dell'attività lavorativa all'oggetto sociale, anche in relazione alle modalità previste dal contratto sociale per l'impiego dei soci lavoratori;
d) la possibilità, contemplata dalle norme statutarie, di costituire rapporti di lavoro subordinato con i soci e la verifica dell'eventuale volontà espressa dalle parti in tal senso (Sez. L, Sentenza n. 16281 del
19.08.2004)”.
2.4. Nel caso in esame, le risultanze della prova orale espletata non hanno evidenziato un'attività lavorativa di , caratterizzata da un effettivo vincolo di dipendenza Parte_3
gerarchica con la società ricorrente, né è emerso un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della stessa e con l'obbligo di sottostare alle indicazioni specifiche impartite dalla presunta datrice di lavoro.
6 CP_ Ed invero, ribadita la valutazione di superfluità della prova testimoniale articolata dall' a mezzo dei Funzionari ispettivi , e (posto Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
che, quanto alle circostanze di fatto immediatamente percepite dai Funzionari medesimi senza margini di apprezzamento, il verbale di accertamento riveste efficacia probatoria privilegiata infirmabile soltanto con querela di falso, laddove le ulteriori circostanze apprese dagli ispettori sulla scorta delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata risultano evincibili per tabulas dal verbale medesimo), s'appalesa decisiva la deposizione del teste
, il quale – escusso all'udienza del 12.3.2025 – ha ben spiegato le modalità Testimone_5
di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra e la . Per_1 Parte_1
Il testimone ha, infatti, riferito quanto segue: “ADR: Sono un socio della , Parte_1
che è una piccola società cooperativa. ADR: Rivesto la qualità di socio dal 2015. ADR: Vi erano tre soci. In particolare, c'erano , io e , di cui non ricordo il Testimone_1 Per_2
cognome. Preciso che abbiamo messo per parlare con gli altri. Non esisteva un Tes_1
capo, dividevamo tutto in parti uguali. ADR: Sono stato socio della fino al Parte_1
2023. ADR: Facevamo lavori di muratura, tutti e tre, io, e . ADR: Testimone_1 Per_2
Abbiamo lavorato insieme a Firenze. ADR: Oltre a noi, lavoravano elettricisti e idraulici, che però non erano soci della Cooperativa. Vi era anche un capo cantiere, ogni tanto cambiava.
C'erano parecchi, pertanto non ricordo il nome. ADR: Il capo cantiere era “a parte”, nel senso che non era socio della . Si limitava a darci i disegni, ma poi il lavoro lo Parte_1
gestivamo noi. ADR: In caso di assenza, mi limitavo ad avvisare e oppure Tes_1 Per_2
anche solo uno di loro. ADR: è arrivato dopo nella società, non so dire Parte_4
quando. Io invece sono andato via dopo . ADR: Non ho cause in corso nei confronti Per_2
CP_ dell' .
2.5. Orbene, dalla deposizione del teste emerge, innanzitutto, che l'attività Tes_5
lavorativa svolta da - il cui rapporto di lavoro è stato oggetto di contestazione da parte Per_1
CP_ dell' - aveva ad oggetto prestazioni comprese tra quelle previste dal patto sociale e dirette al perseguimento dei fini istituzionali della Cooperativa.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la svolge la sua Parte_1
attività nel settore edile, nel cui ambito si colloca la prestazione lavorativa di artigiano muratore svolta dal predetto lavoratore (cfr. atto costitutivo e visura camerale, docc. 5-7, fascicolo di parte ricorrente).
Già sotto questo profilo appare, dunque, evidente come la prestazione resa dal lavoratore costituisse adempimento del contratto di società, non potendo dar luogo, di per sé, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società ricorrente.
7 La testimonianza in esame assevera, poi, la totale assenza di assoggettamento del lavoratore ad un qualsivoglia potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore.
Ed invero, secondo quanto riferito dal teste, i soci della – ed anche Parte_1 Tes_1
– versavano in posizione di perfetta parità (“Non esisteva un capo”), mentre il capo
[...] cantiere (estraneo alla società) si limitava a fornire “i disegni” ai lavoratori, i quali provvedevano, poi, a gestire in piena autonomia il lavoro da svolgere.
Né, d'altro canto, s'appalesano dirimenti i rilievi svolti dai Funzionari ispettivi in ordine al carattere predeterminato e fisso del compenso mensilmente percepito da . Per_1
Difatti, il predetto , dopo aver affermato che “Tutti percepiscono una somma di Tes_1 denaro di euro 1.500,00 – 1.600,00 con causale acconto mensile”, precisava: “A fine anno svolgiamo i calcoli per erogare eventuali utili aziendali” (v., in tal senso, le dichiarazioni CP_ rilasciate in data 28.3.2022, all.
2-c, fascicolo dell' .
Peraltro, quanto asserito da risulta coerente con la deposizione di (nel Tes_1 Tes_5 senso che veniva diviso “tutto in parti uguali”) ed al contempo conforme allo scopo della
Cooperativa, in cui - in linea di principio - “i cosiddetti ristorni - da tenere distinti dagli utili in senso proprio, che in quanto remunerazione del capitale sono distribuiti in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio - costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro)” (Cass. n. 10641/2015).
A fronte di siffatte risultanze, risultano depotenziate le dichiarazioni rilasciate da ai Per_1
Funzionari dell' senza contare che tali dichiarazioni devono essere valutate con estremo Pt_2
rigore, siccome precedute da una richiesta d'intervento avanzata dallo stesso lavoratore in data 18.11.2021 e chiaramente finalizzata ad accreditare la natura subordinata del rapporto
CP_ lavorativo intercorso con la (v. all.
1-b, fascicolo dell' . Parte_1
Quanto detto vale anche – e soprattutto – con riferimento all'osservanza di un orario determinato, posto che, per orientamento costante della Suprema Corte, al fine di qualificare il rapporto come subordinato gli indici della continuità della prestazione e l'osservanza di un orario sono meramente sussidiari e non decisivi (cfr. Cass., 28.7.2008 n. 20532, e molte altre conformi), assumendo, invece, il carattere della decisività quelli dell'assoggettamento del
8 lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale, oltre che l'eventuale limitazione della sua autonomia ed il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
2.6. Sul punto, è utile ricordare il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui
“l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente,
Cass. n. 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013).
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente -
Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984)” (Cass. n. 18253/2018).
2.7. Nella specie, come detto, non si rinvengono elementi idonei a comprovare il perdurante assoggettamento di ad una qualche forma di potere direttivo, disciplinare e di Persona_1
controllo da parte di o di suoi preposti, essendo emerso, piuttosto, come i Testimone_1
singoli soci della fossero liberi di autodeterminarsi nello svolgimento dei Parte_1
rispettivi compiti.
9 Non può, infine, sottacersi che lo stesso riferiva ai Funzionari di aver pattuito il proprio Per_1
compenso orario con tale Mesh, indicato quale legale rappresentante della Laguna
Costruzioni, aggiungendo di aver “sempre lavorato su ordini e istruzioni dei vari capi cantiere”, ovvero di soggetti estranei alla compagine della . Parte_1
CP_ Ne consegue che, anche per tal via, la pretesa contributiva, quale avanzata dall' sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il predetto lavoratore e la società ricorrente, s'appalesa destituita di fondamento.
2.8. Conclusivamente, non essendo stata dimostrata la natura giuridica subordinata del rapporto intercorso tra il predetto socio e la , s'impone l'accoglimento del Parte_1
ricorso, dovendosi, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto con diffida dell'8.9.2022, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo
09/2017-07/2021.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di
CP_ valore pari ad euro 59.133,57) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7807/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla Parte_1
CP_ le somme pretese dall' con diffida dell'8.9.2022, a titolo di contributi e
[...]
somme aggiuntive per il periodo 09/2017-07/2021;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.115,00, oltre CP_1
contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a.. c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7807 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciuffreda
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maio
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022, la adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovute le somme pretese CP_ dall' con diffida ad adempiere emessa in data 8.9.2022, a titolo di recupero di contributi e sanzioni per il periodo 09/2017 – 07/2021.
A sostegno della domanda la predetta società deduceva: che la pretesa contributiva scaturiva, verosimilmente, dal verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-797-01 del 16.8.2022, con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze aveva riqualificato il rapporto di lavoro di , quale socio artigiano della Cooperativa, ritenendo Persona_1
che lo stesso fosse in realtà un lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel 3° livello del C.C.N.L. Edilizia Aziende Artigiane;
che il predetto aveva Per_1
presentato domanda di ammissione in data 29.3.2016, sottoscrivendo e versando in pari data la relativa quota associativa;
che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci in data 18.1.2015, ciascun socio lavoratore avrebbe potuto instaurare con la unicamente un rapporto di socio lavoratore artigiano, in assenza Parte_1
di qualsivoglia vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro;
che, in relazione a ciascun lavoro commissionato alla Cooperativa, veniva eseguita tra i soci una suddivisione dell'attività necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto ricevuto;
che, in particolare, l'organizzazione del lavoro tra i soci avveniva giorno per giorno sulla base dello stato di avanzamento delle opere edili commissionate ed in relazione ai tempi di consegna fissati nei vari contratti di appalto;
che ciascun socio artigiano poteva autodeterminarsi secondo la propria professionalità, godendo della più ampia autonomia e discrezionalità; che il compenso al socio era erogato sotto forma di utili aziendali, con conseguente partecipazione dei lavoratori al rischio d'impresa.
Sulla scorta di quanto dedotto, la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità della Diffida ad adempiere CP_2 dell' 08/09/2021, per le ragioni indicate nel presente atto;
- per l'effetto, dichiarare la illegittimità e annullare e/o revocare la Diffida ad adempiere dell' 08/09/2021; - per CP_2
l'effetto accertare e dichiarare illegittima la richiesta di pagamento avanzata dall' nei CP_2 confronti della Società di contributi e sanzioni per il periodo 09/2017 – 07/2021”. CP_ L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 21.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta. CP_
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, come sollevata dall' sul presupposto dell'omesso esperimento, da parte della società ricorrente, dei “necessari ricorsi amministrativi” (così, a pagina 2 della memoria di costituzione).
Difatti, nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di azione di accertamento negativo del credito contributivo fatto valere dall'Istituto.
Così qualificata l'azione esperita dalla Cooperativa ed escluso che la domanda sia preordinata al conseguimento di una specifica prestazione previdenziale, non si configura alcuna decadenza in capo alla parte ricorrente, né, d'altro canto, occorreva far precedere l'odierna iniziativa processuale dall'esperimento dei rimedi amministrativi all'uopo predisposti dall'ordinamento.
3. Passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2 3.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 14965/2012, nonché Cass. n. 22862/2010 e Cass. n. 12108/2010 in conformità a Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed a tal fine giova puntualizzare che detti verbali “fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252/2024).
2.2. Nella specie, appare opportuno riportare le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-797-01, redatto in data 16.8.2022 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze e sul quale pacificamente riposa la pretesa contributiva fatta valere
CP_ dall' con la successiva diffida ad adempiere dell'8.9.2022.
Ed invero, con il verbale innanzi indicato l' di Firenze concludeva gli accertamenti Pt_2
iniziati in data 19.1.2022 nei confronti della (codice Parte_1
fiscale: ), con sede legale in Lesina (FG) alla Piazza Umberto I n. 22, quale P.IVA_1
società esercente attività di lavori edili (Classificazione CCIAA – ATECO 2007: 43.39.01;
Iscrizione Albo Imprese Artigiane n. FG-94927).
Più in dettaglio, i Funzionari in servizio presso il predetto Ispettorato, all'esito di un accesso eseguito presso un cantiere sito in Bagno a Ripoli (FI) alla via del Padule nn. 26/34 ed acquisita la documentazione medio tempore trasmessa dall'impresa (atto costitutivo, regolamento interno, libro soci e certificazioni uniche per gli anni 2016-2017-2018-2019-
3 2020 relative al socio lavoratore , nato in [...] il [...]), appuravano, Persona_1
anche sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da (quale Presidente del Testimone_1
Consiglio di Amministrazione della ) nonché dallo stesso , che: Parte_1 Per_1
a) la predetta non annoverava in organico alcun lavoratore dipendente, ma solo Parte_1 soci artigiani iscritti nel libro soci con la dicitura “socio lavoratore artigiano”, previo versamento della quota associativa di euro 25,00;
b) la medesima società risultava titolare di una posizione NA (codice 19572005 – polizza
PAT 022268084) utilizzata per i premi relativi ai soci artigiani e per il rilascio del D.U.R.C. da presentare ai vari committenti per il conseguimento degli appalti di opere e servizi;
c) la aveva adottato, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001, un proprio Parte_1
regolamento, a mente del quale (e per quanto in questa sede rileva) ciascun socio lavoratore avrebbe potuto instaurare con la Cooperativa “unicamente un rapporto di socio lavoratore artigiano” (art. 2);
d) il lavoratore aveva prestato la propria attività di muratore in più cantieri Persona_1 nelle province di Firenze e Prato dall'1.4.2016 al 31.7.2021, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
e, talvolta, anche il sabato, per almeno otto ore al giorno, dietro un compenso pattuito di “euro
7,00 l'ora” e con una retribuzione mensile di euro 1.500,00/1.600,00, corrisposta mediante bonifico bancario;
e) erano stati elaborati prospetti paga con intestazione “Toscana Edilizia Soc. Coop.”, privi, tuttavia, di numerazione progressiva e marca temporale e riferiti al predetto lavoratore per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre ed agosto del 2018, nonché febbraio e marzo del
2019, con indicazione delle voci “compenso socio lavoratore”, “Trasferta Italia” e “Rata
Add. Comunale”;
f) la voce “Trasferta Italia” si era rivelata “sempre maggiore rispetto a quella dei redditi di lavoro e assimilati e addirittura per ben 3 anni consecutivi identica nonostante l'insita variabilità oggettiva del compenso basato su esclusivamente su spese relative al costo della trasferta lavorativa” (pag. 5 del verbale);
g) gli importi corrisposti a tale titolo erano risultati sprovvisti di documentazione giustificativa, laddove lo stesso Presidente del C.D.A. aveva dichiarato che detti importi corrispondevano alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori per l'attività lavorativa espletata;
h) il socio aveva, peraltro, rassegnato le sue dimissioni a far data dal 19.11.2021, con Per_1
ciò dimostrando la propria consapevolezza circa la natura subordinata del rapporto intercorso con la Parte_1
4 i) in definitiva, il predetto socio avrebbe dovuto considerarsi lavoratore artigiano “in virtù del rispetto degli orari di lavoro, del compenso orario, predeterminato e corrisposto con cadenza mensile, per la continuità delle prestazioni, per la mancanza di autonomia nello svolgimento delle prestazioni” (pag. 6 del verbale), senza contare che egli non era in possesso di partita
I.V.A., né risultava iscritto alla C.C.I.A.A. presso l'Albo degli artigiani.
Sulla base di quanto accertato, i Funzionari ispettivi – previa riqualificazione del rapporto di lavoro del socio – quantificavano gli importi spettanti al predetto lavoratore per Per_1
differenze retributive e trattamento di fine rapporto, procedendo con separato atto a redigere e notificare diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
124/2004.
2.3. Così sintetizzate le risultanze del verbale ispettivo, occorre subito richiamare il principio secondo cui - nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui art. 1, comma 3, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato - i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono essere considerati dipendenti delle medesime per le prestazioni rivolte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale;
in particolare non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un distinto rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva (Cass. n. 7046/1998; n. 12777/1999; n.
9294/2000; n. 10183/2002; n. 15750/2003).
Si riportano, di seguito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi motivazionali contenuti nella sentenza n. 2303/2022, pronunciata in data 23.1.2023 dalla
Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare e perfettamente sovrapponibile a quella sottoposta ad odierno scrutinio.
“Fondamento di questo orientamento è che il rapporto sociale è idoneo (nel regime giuridico applicabile alla fattispecie de qua) ad attrarre nella sua funzione economico-sociale la prestazione di lavoro resa in condizioni di materiale subordinazione e di ciò prende atto la legge, che via via è andata assimilando i diritti del socio a quelli propri del lavoratore subordinato (sul piano sia del rapporto sociale che di quello contributivo (si veda Cass., S.U.,
n. 10906/1998).
Il rapporto di lavoro subordinato può ritenersi sussistente solo nel caso in cui si deduca, dall'effettiva volontà delle parti o dalle circostanze concrete in cui il rapporto sì è sviluppato,
5 che il contratto cooperativistico sia stato utilizzato in modo simulato o fraudolento (Cass. n.
12777/1999 citata;
n. 1917/1998).
Tuttavia, fermo restando questo principio, non è escluso che le parti possano decidere di dar vita a contratti distinti e diversi, stabilendo che le prestazioni lavorative del socio, pur riferibili al raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa, siano espletate nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 7559/1998 citata, n. 3146/1992, n. 1170/1989,
n. 992/1989).
Va tuttavia puntualizzato come simili pattuizioni siano stipulabili solo ove lo statuto stesso contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale (cfr. Cass. 992/1989 citata e n. 4799/2004).
Dalle su esposte considerazioni discende che i soci lavoratori possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa, sia in forza esclusivamente degli obblighi assunti con il patto sociale, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati e che, in questo ultimo caso, come già avvertito, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale (vincolo ad un orario di lavoro, retribuzione commisurata alle giornate lavorative, osservanza delle direttive, assoggettamento al potere disciplinare, applicazione della normativa collettiva, ecc.) che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello societario (Cass. n. 11381/1992).
Di conseguenza, al fine di accertare se l'attività lavorativa espletata dal socio di una cooperativa in una situazione di materiale subordinazione abbia determinato l'insorgenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato diverso e distinto da quello sociale, è necessario verificare: a) la natura, l'oggetto e lo scopo sociale della società cooperativa sulla base dell'atto costitutivo e delle norme statutarie;
b) la partecipazione del socio lavoratore all'attività sociale, in assenza dell'utilizzazione fraudolenta o simulata dello strumento della cooperazione;
c) la rispondenza dell'attività lavorativa all'oggetto sociale, anche in relazione alle modalità previste dal contratto sociale per l'impiego dei soci lavoratori;
d) la possibilità, contemplata dalle norme statutarie, di costituire rapporti di lavoro subordinato con i soci e la verifica dell'eventuale volontà espressa dalle parti in tal senso (Sez. L, Sentenza n. 16281 del
19.08.2004)”.
2.4. Nel caso in esame, le risultanze della prova orale espletata non hanno evidenziato un'attività lavorativa di , caratterizzata da un effettivo vincolo di dipendenza Parte_3
gerarchica con la società ricorrente, né è emerso un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della stessa e con l'obbligo di sottostare alle indicazioni specifiche impartite dalla presunta datrice di lavoro.
6 CP_ Ed invero, ribadita la valutazione di superfluità della prova testimoniale articolata dall' a mezzo dei Funzionari ispettivi , e (posto Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
che, quanto alle circostanze di fatto immediatamente percepite dai Funzionari medesimi senza margini di apprezzamento, il verbale di accertamento riveste efficacia probatoria privilegiata infirmabile soltanto con querela di falso, laddove le ulteriori circostanze apprese dagli ispettori sulla scorta delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata risultano evincibili per tabulas dal verbale medesimo), s'appalesa decisiva la deposizione del teste
, il quale – escusso all'udienza del 12.3.2025 – ha ben spiegato le modalità Testimone_5
di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra e la . Per_1 Parte_1
Il testimone ha, infatti, riferito quanto segue: “ADR: Sono un socio della , Parte_1
che è una piccola società cooperativa. ADR: Rivesto la qualità di socio dal 2015. ADR: Vi erano tre soci. In particolare, c'erano , io e , di cui non ricordo il Testimone_1 Per_2
cognome. Preciso che abbiamo messo per parlare con gli altri. Non esisteva un Tes_1
capo, dividevamo tutto in parti uguali. ADR: Sono stato socio della fino al Parte_1
2023. ADR: Facevamo lavori di muratura, tutti e tre, io, e . ADR: Testimone_1 Per_2
Abbiamo lavorato insieme a Firenze. ADR: Oltre a noi, lavoravano elettricisti e idraulici, che però non erano soci della Cooperativa. Vi era anche un capo cantiere, ogni tanto cambiava.
C'erano parecchi, pertanto non ricordo il nome. ADR: Il capo cantiere era “a parte”, nel senso che non era socio della . Si limitava a darci i disegni, ma poi il lavoro lo Parte_1
gestivamo noi. ADR: In caso di assenza, mi limitavo ad avvisare e oppure Tes_1 Per_2
anche solo uno di loro. ADR: è arrivato dopo nella società, non so dire Parte_4
quando. Io invece sono andato via dopo . ADR: Non ho cause in corso nei confronti Per_2
CP_ dell' .
2.5. Orbene, dalla deposizione del teste emerge, innanzitutto, che l'attività Tes_5
lavorativa svolta da - il cui rapporto di lavoro è stato oggetto di contestazione da parte Per_1
CP_ dell' - aveva ad oggetto prestazioni comprese tra quelle previste dal patto sociale e dirette al perseguimento dei fini istituzionali della Cooperativa.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la svolge la sua Parte_1
attività nel settore edile, nel cui ambito si colloca la prestazione lavorativa di artigiano muratore svolta dal predetto lavoratore (cfr. atto costitutivo e visura camerale, docc. 5-7, fascicolo di parte ricorrente).
Già sotto questo profilo appare, dunque, evidente come la prestazione resa dal lavoratore costituisse adempimento del contratto di società, non potendo dar luogo, di per sé, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società ricorrente.
7 La testimonianza in esame assevera, poi, la totale assenza di assoggettamento del lavoratore ad un qualsivoglia potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore.
Ed invero, secondo quanto riferito dal teste, i soci della – ed anche Parte_1 Tes_1
– versavano in posizione di perfetta parità (“Non esisteva un capo”), mentre il capo
[...] cantiere (estraneo alla società) si limitava a fornire “i disegni” ai lavoratori, i quali provvedevano, poi, a gestire in piena autonomia il lavoro da svolgere.
Né, d'altro canto, s'appalesano dirimenti i rilievi svolti dai Funzionari ispettivi in ordine al carattere predeterminato e fisso del compenso mensilmente percepito da . Per_1
Difatti, il predetto , dopo aver affermato che “Tutti percepiscono una somma di Tes_1 denaro di euro 1.500,00 – 1.600,00 con causale acconto mensile”, precisava: “A fine anno svolgiamo i calcoli per erogare eventuali utili aziendali” (v., in tal senso, le dichiarazioni CP_ rilasciate in data 28.3.2022, all.
2-c, fascicolo dell' .
Peraltro, quanto asserito da risulta coerente con la deposizione di (nel Tes_1 Tes_5 senso che veniva diviso “tutto in parti uguali”) ed al contempo conforme allo scopo della
Cooperativa, in cui - in linea di principio - “i cosiddetti ristorni - da tenere distinti dagli utili in senso proprio, che in quanto remunerazione del capitale sono distribuiti in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio - costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro)” (Cass. n. 10641/2015).
A fronte di siffatte risultanze, risultano depotenziate le dichiarazioni rilasciate da ai Per_1
Funzionari dell' senza contare che tali dichiarazioni devono essere valutate con estremo Pt_2
rigore, siccome precedute da una richiesta d'intervento avanzata dallo stesso lavoratore in data 18.11.2021 e chiaramente finalizzata ad accreditare la natura subordinata del rapporto
CP_ lavorativo intercorso con la (v. all.
1-b, fascicolo dell' . Parte_1
Quanto detto vale anche – e soprattutto – con riferimento all'osservanza di un orario determinato, posto che, per orientamento costante della Suprema Corte, al fine di qualificare il rapporto come subordinato gli indici della continuità della prestazione e l'osservanza di un orario sono meramente sussidiari e non decisivi (cfr. Cass., 28.7.2008 n. 20532, e molte altre conformi), assumendo, invece, il carattere della decisività quelli dell'assoggettamento del
8 lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale, oltre che l'eventuale limitazione della sua autonomia ed il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
2.6. Sul punto, è utile ricordare il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui
“l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente,
Cass. n. 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013).
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente -
Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984)” (Cass. n. 18253/2018).
2.7. Nella specie, come detto, non si rinvengono elementi idonei a comprovare il perdurante assoggettamento di ad una qualche forma di potere direttivo, disciplinare e di Persona_1
controllo da parte di o di suoi preposti, essendo emerso, piuttosto, come i Testimone_1
singoli soci della fossero liberi di autodeterminarsi nello svolgimento dei Parte_1
rispettivi compiti.
9 Non può, infine, sottacersi che lo stesso riferiva ai Funzionari di aver pattuito il proprio Per_1
compenso orario con tale Mesh, indicato quale legale rappresentante della Laguna
Costruzioni, aggiungendo di aver “sempre lavorato su ordini e istruzioni dei vari capi cantiere”, ovvero di soggetti estranei alla compagine della . Parte_1
CP_ Ne consegue che, anche per tal via, la pretesa contributiva, quale avanzata dall' sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il predetto lavoratore e la società ricorrente, s'appalesa destituita di fondamento.
2.8. Conclusivamente, non essendo stata dimostrata la natura giuridica subordinata del rapporto intercorso tra il predetto socio e la , s'impone l'accoglimento del Parte_1
ricorso, dovendosi, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto con diffida dell'8.9.2022, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo
09/2017-07/2021.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di
CP_ valore pari ad euro 59.133,57) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7807/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla Parte_1
CP_ le somme pretese dall' con diffida dell'8.9.2022, a titolo di contributi e
[...]
somme aggiuntive per il periodo 09/2017-07/2021;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.115,00, oltre CP_1
contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a.. c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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