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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1824/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1824/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PESENTI ANDREA, dall'avv. RIOMMI MAURIZIO e dall'avv.
VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: ricostruzione carriera, valutazione dei servizi pre-ruolo
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire condannare il convenuto al corretto CP_1
riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato, chiedendo quindi la condanna alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate al
30.4.2022 per € 1.334,21.
La ricorrente ha in particolare evidenziato:
- di aver lavorato quale assistente amministrativo con plurimi contratti a tempo determinato dal 2000 sino al 2010;
- di essere stata immessa in ruolo dal 1.9.2010;
- che prima dell'immissione in ruolo ha prestato servizio per 3557 giorni, ossia 9 anni 9 mesi e 2 giorni;
- che, con decreto di ricostruzione della carriera del 2012, il le ha CP_1
riconosciuto al 1.9.2010 un'anzianità per i servizi pre-ruolo prestati di 7 anni e 10 mesi ai fini giuridici ed economici e di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni ai fini solo economici;
- che l'anzianità di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni riconosciuta ai soli fini economici è stata recuperata al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399/1988 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 1995;
- che pertanto le sono state riconosciute le seguenti progressioni stipendiali: dal 1.11.2011 anni 9 (gradone stipendiale da 9 a 14 anni), dal 1.11.2018 anni 15 (gradone stipendiale da 15 a 20 anni, ritenuto il servizio prestato nel 2013 non utile);
- che le è stato riconosciuto il compimento del 20° anno di servizio il
1.11.2023 e che in tale occasione ha recuperato l'anzianità di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni riconosciuta all'epoca ai soli fini economici;
- che quindi al 11.11.2023 le è stata riconosciuta un'anzianità di 21 anni, 11 mesi e 2 giorni, progredendo al gradone stipendiale dai 21 ai 27 anni;
Pag. 2 di 11 - che la valutazione dei servizi pre-ruolo effettuata dal , sulla base CP_1
della previsione di cui all'art. 66 CCNL 1995 e art. 4 comma 3 DPR
399/1998 è illegittima e viola il diritto europeo, poiché determina un differente trattamento dei docenti a termine rispetto a quelli di ruolo;
- che pertanto il avrebbe dovuto sin dall'inizio valutare CP_1
l'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo per intero (ossia, 9 anni, 9 mesi e
2 giorni) e non invece valutare l'anzianità di 1 anno 11 mesi e 2 giorni solo con decorrenza dal 20° anno di servizio;
- che tale errata valutazione ha comportato, in suo danno, l'illegittimo slittamento delle progressioni stipendiali di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni;
- che pertanto, a cascata, ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e CP_1
segnatamente: collocazione nel gradone stipendiale da 9 a 14 anni già al
1.9.2010, nel gradone da 15 a 20 anni già al 29.11.2016, nel gradone stipendiale da 21 a 27 anni già dal 29.11.2022;
- che, per effetto di tale slittamento, ha maturato differenze retributive ammontanti ad € 1.334,21 (già detratti gli arretrati versati dal CP_1
per € 605,78 e già considerata la prescrizione quinquennale tenuto conto dell'atto di costituzione in mora del 3.4.2024).
Ha evidenziato, con ampia disamina sia della normativa che della giurisprudenza:
- che i servizi pre-ruolo sono valutabili in base all'art. 4 del DPR n.
399/1988 oltre che all'art. 66 CCNL Scuola 1995 e dai successivi CCNL
Scuola che espressamente hanno “fatto salvo” proprio l'art. 66 citato;
- che l'art. 569 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che i servizi pre-ruolo sono valutati per intero sia a fini giuridici che economici sino a un massimo di tre anni e per la restante parte nella misura di due terzi solo ai fini economici;
- che l'art. 66 del CCNL 1995 prevede il recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici solo con decorrenza, per il personale amministrativo, dal 20° anno di servizio;
Pag. 3 di 11 - che tali previsioni devono essere disapplicate poiché contrastano con il diritto europeo, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale, poiché determinano una illegittima discriminazione rispetto al personale di ruolo, il cui servizio è invece valutato per intero.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
affermando la correttezza della ricostruzione già effettuata sulla base delle norme e della contrattazione collettiva, non contrastanti con il diritto europeo;
ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste e la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 16/4/2025 per discussione e ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione formulata dal di CP_1
prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, alla luce del consolidato indirizzo della Suprema Corte, dettata in merito al personale docente ma estensibile al personale amministrativo per identità di ratio, secondo cui
“l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. n. 2232 del 30.1.2020).
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 4 di 11 3.1.- È utile, in primo luogo, una breve ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Con riferimento ai c.d. “servizi pre-ruolo”, l'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297 sanciva, nella formulazione antecedente alla modifica effettuata con D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L. 10 agosto 2023 n. 103, che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 4 comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 prevede poi che “al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore
(…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. La previsione è confermata dall'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995, il cui comma 6 richiama espressamente la predetta norma disponendo che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tale disposizione è tuttora in vigore in quanto i rinnovi successivi del CCNL, come correttamente argomentato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, nel dichiarare non applicabili le precedenti norme pattizie, hanno espressamente
“fatto salva” tale disposizione.
In altri termini, alla luce del quadro normativo e pattizio sopra esposto, il lavoro prestato quale dipendente con contratto a termine prima dell'immissione in ruolo veniva riconosciuto dall'Amministrazione ai fini della maturazione dell'anzianità, ma la sua valutazione era conteggiata per intero (ai fini giuridici ed economici) per i primi tre anni, mentre per le annualità successive veniva
Pag. 5 di 11 computata nella misura di due terzi ai fini economici e giuridici e di un terzo ai soli fini economici. L'anzianità maturata ai soli fini economici, poi, sarebbe stata
“recuperata” al compimento (per il personale amministrativo) del ventesimo anno di servizio. È chiaro che un meccanismo di questo tipo determina uno
“slittamento” in avanti della progressione della carriera, poiché la minore anzianità maturata implica il raggiungimento dello scaglione stipendiale in un momento successivo rispetto a quello astrattamente dovuto. Si deve rammentare infatti che la contrattazione collettiva ha previsto dei “gradoni” stipendiali determinati dall'anzianità di servizio che, per il personale amministrativo, sono suddivisi nello scaglione da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15 a 20 anni, da 21 a 27 anni e così via.
3.2.- Ebbene, si ritiene che tale meccanismo costituisca una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e di ruolo.
Come noto, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato pari “condizioni di impiego” a meno che non sussistano
“ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
Pag. 6 di 11 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016);
Pag. 7 di 11 È stato poi osservato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata). È stato poi affermato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in Per_2
causa C-152/14 . Pt_2
Del resto, vi è totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli (e comunque, sul punto, il nulla ha allegato né provato) e ciò emerge anche dalla CP_1
disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area amministrativa.
Deve quindi essere esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, sicché la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo deve essere disapplicata avendo la clausola 4 dell'accordo quadro effetto diretto con obbligo, per il
Pag. 8 di 11 giudice nazionale, di disapplicarla ove risulti preclusa l'interpretazione conforme. Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 31150 del 28.11.2019).
3.3.- Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la ricorrente, alla data di immissione in ruolo (1.9.2010), aveva svolto servizio quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2010, nei periodi analiticamente indicati in ricorso, per complessivi 9 anni, 9 mesi e 2 giorni. Tali servizi sono stati valutati dal , ai fini della ricostruzione di carriera, in 7 CP_1
anni e 10 mesi ai fini economici e giuridici e 1 anno, 11 mesi e 2 giorni ai soli fini economici (cfr doc. 2 fascicolo ricorrente). In altri termini, l'anzianità ai fini giuridici è stata “abbattuta” di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni, salvo recupero, ai soli fini economici, di tale periodo al compimento del 20° anno di servizio. Tale valutazione è stata effettuata in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e hanno determinato, a cascata, il raggiungimento da parte della ricorrente dell'anzianità utile per accedere alle successive progressioni di carriera con un ritardo di un 1 anno, 11 mesi e 2 giorni. Alla luce delle motivazioni e della giurisprudenza sopra richiamata, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs.
297/1994, deve quindi essere riconosciuta alla ricorrente l'anzianità di 9 anni, 9
Pag. 9 di 11 mesi e 2 giorni, sia ai fini economici che giuridici, già con decorrenza dall'immissione in ruolo avvenuta il 1.9.2010.
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere le seguenti progressioni di carriera: di 9 anni, 9 mesi e 2 giorni con decorrenza dal
1.9.2010, di 15 anni con decorrenza dal 29.11.2016 e di 21 anni con decorrenza dal 29.11.2022 con conseguente inserimento nei relativi gradoni stipendiali. Tali progressioni sono peraltro state condivise dal nella propria memoria CP_1
difensiva per il caso di accoglimento della domanda (cfr pag. 9 memoria).
3.4.- Dalla predetta ricostruzione di carriera consegue il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti per l'anticipato passaggio alla successiva fascia stipendiale, per complessivi € 1.334,21 alla data del 30.4.2022, come da conteggi contenuti nel ricorso introduttivo: trattasi di conteggi correttamente elaborati alla luce delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva applicabili e che tengono già conto degli arretrati corrisposti alla lavoratrice.
Peraltro, il , nel rielaborare i conteggi, ha persino ottenuto una somma CP_1 più elevata (€ 1.459,10) di quella richiesta dalla parte ricorrente.
4.- L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente è all'evidenza infondata poiché le somme rivendicate dalla ricorrente, come si evince dai conteggi trascritti nel ricorso introduttivo, sono già state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia limitatamente alle somme maturate dal 3.4.2019 in poi, stante la lettera di costituzione in mora del 3.4.2024, interruttiva della prescrizione – vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente).
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento e quindi: €
888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00. Come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la
Pag. 10 di 11 redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi per un totale di € 2.200,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso,
1) dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità Parte_1
complessiva di 9 anni, 9 mesi e 2 giorni dal 1.9.2010 con conseguente collocamento nel gradone stipendiale: da anni 15 a 21 con decorrenza dal
29.11.2016, da anni 21 a 27 con decorrenza dal 29.11.2022;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_2
pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1 maturate sino al 30.4.2022 per complessivi € 1.334,21, oltre alle ulteriori differenze maturande nel periodo successivo per effetto del collocamento nella corretta fascia stipendiale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1
di lite che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 16/4/2025
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1824/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PESENTI ANDREA, dall'avv. RIOMMI MAURIZIO e dall'avv.
VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: ricostruzione carriera, valutazione dei servizi pre-ruolo
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire condannare il convenuto al corretto CP_1
riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato, chiedendo quindi la condanna alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate al
30.4.2022 per € 1.334,21.
La ricorrente ha in particolare evidenziato:
- di aver lavorato quale assistente amministrativo con plurimi contratti a tempo determinato dal 2000 sino al 2010;
- di essere stata immessa in ruolo dal 1.9.2010;
- che prima dell'immissione in ruolo ha prestato servizio per 3557 giorni, ossia 9 anni 9 mesi e 2 giorni;
- che, con decreto di ricostruzione della carriera del 2012, il le ha CP_1
riconosciuto al 1.9.2010 un'anzianità per i servizi pre-ruolo prestati di 7 anni e 10 mesi ai fini giuridici ed economici e di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni ai fini solo economici;
- che l'anzianità di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni riconosciuta ai soli fini economici è stata recuperata al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399/1988 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 1995;
- che pertanto le sono state riconosciute le seguenti progressioni stipendiali: dal 1.11.2011 anni 9 (gradone stipendiale da 9 a 14 anni), dal 1.11.2018 anni 15 (gradone stipendiale da 15 a 20 anni, ritenuto il servizio prestato nel 2013 non utile);
- che le è stato riconosciuto il compimento del 20° anno di servizio il
1.11.2023 e che in tale occasione ha recuperato l'anzianità di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni riconosciuta all'epoca ai soli fini economici;
- che quindi al 11.11.2023 le è stata riconosciuta un'anzianità di 21 anni, 11 mesi e 2 giorni, progredendo al gradone stipendiale dai 21 ai 27 anni;
Pag. 2 di 11 - che la valutazione dei servizi pre-ruolo effettuata dal , sulla base CP_1
della previsione di cui all'art. 66 CCNL 1995 e art. 4 comma 3 DPR
399/1998 è illegittima e viola il diritto europeo, poiché determina un differente trattamento dei docenti a termine rispetto a quelli di ruolo;
- che pertanto il avrebbe dovuto sin dall'inizio valutare CP_1
l'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo per intero (ossia, 9 anni, 9 mesi e
2 giorni) e non invece valutare l'anzianità di 1 anno 11 mesi e 2 giorni solo con decorrenza dal 20° anno di servizio;
- che tale errata valutazione ha comportato, in suo danno, l'illegittimo slittamento delle progressioni stipendiali di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni;
- che pertanto, a cascata, ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e CP_1
segnatamente: collocazione nel gradone stipendiale da 9 a 14 anni già al
1.9.2010, nel gradone da 15 a 20 anni già al 29.11.2016, nel gradone stipendiale da 21 a 27 anni già dal 29.11.2022;
- che, per effetto di tale slittamento, ha maturato differenze retributive ammontanti ad € 1.334,21 (già detratti gli arretrati versati dal CP_1
per € 605,78 e già considerata la prescrizione quinquennale tenuto conto dell'atto di costituzione in mora del 3.4.2024).
Ha evidenziato, con ampia disamina sia della normativa che della giurisprudenza:
- che i servizi pre-ruolo sono valutabili in base all'art. 4 del DPR n.
399/1988 oltre che all'art. 66 CCNL Scuola 1995 e dai successivi CCNL
Scuola che espressamente hanno “fatto salvo” proprio l'art. 66 citato;
- che l'art. 569 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che i servizi pre-ruolo sono valutati per intero sia a fini giuridici che economici sino a un massimo di tre anni e per la restante parte nella misura di due terzi solo ai fini economici;
- che l'art. 66 del CCNL 1995 prevede il recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici solo con decorrenza, per il personale amministrativo, dal 20° anno di servizio;
Pag. 3 di 11 - che tali previsioni devono essere disapplicate poiché contrastano con il diritto europeo, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale, poiché determinano una illegittima discriminazione rispetto al personale di ruolo, il cui servizio è invece valutato per intero.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
affermando la correttezza della ricostruzione già effettuata sulla base delle norme e della contrattazione collettiva, non contrastanti con il diritto europeo;
ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste e la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 16/4/2025 per discussione e ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione formulata dal di CP_1
prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, alla luce del consolidato indirizzo della Suprema Corte, dettata in merito al personale docente ma estensibile al personale amministrativo per identità di ratio, secondo cui
“l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. n. 2232 del 30.1.2020).
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 4 di 11 3.1.- È utile, in primo luogo, una breve ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Con riferimento ai c.d. “servizi pre-ruolo”, l'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297 sanciva, nella formulazione antecedente alla modifica effettuata con D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L. 10 agosto 2023 n. 103, che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 4 comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 prevede poi che “al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore
(…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. La previsione è confermata dall'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995, il cui comma 6 richiama espressamente la predetta norma disponendo che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tale disposizione è tuttora in vigore in quanto i rinnovi successivi del CCNL, come correttamente argomentato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, nel dichiarare non applicabili le precedenti norme pattizie, hanno espressamente
“fatto salva” tale disposizione.
In altri termini, alla luce del quadro normativo e pattizio sopra esposto, il lavoro prestato quale dipendente con contratto a termine prima dell'immissione in ruolo veniva riconosciuto dall'Amministrazione ai fini della maturazione dell'anzianità, ma la sua valutazione era conteggiata per intero (ai fini giuridici ed economici) per i primi tre anni, mentre per le annualità successive veniva
Pag. 5 di 11 computata nella misura di due terzi ai fini economici e giuridici e di un terzo ai soli fini economici. L'anzianità maturata ai soli fini economici, poi, sarebbe stata
“recuperata” al compimento (per il personale amministrativo) del ventesimo anno di servizio. È chiaro che un meccanismo di questo tipo determina uno
“slittamento” in avanti della progressione della carriera, poiché la minore anzianità maturata implica il raggiungimento dello scaglione stipendiale in un momento successivo rispetto a quello astrattamente dovuto. Si deve rammentare infatti che la contrattazione collettiva ha previsto dei “gradoni” stipendiali determinati dall'anzianità di servizio che, per il personale amministrativo, sono suddivisi nello scaglione da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da 15 a 20 anni, da 21 a 27 anni e così via.
3.2.- Ebbene, si ritiene che tale meccanismo costituisca una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e di ruolo.
Come noto, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato pari “condizioni di impiego” a meno che non sussistano
“ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
Pag. 6 di 11 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016);
Pag. 7 di 11 È stato poi osservato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata). È stato poi affermato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in Per_2
causa C-152/14 . Pt_2
Del resto, vi è totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli (e comunque, sul punto, il nulla ha allegato né provato) e ciò emerge anche dalla CP_1
disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area amministrativa.
Deve quindi essere esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, sicché la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo deve essere disapplicata avendo la clausola 4 dell'accordo quadro effetto diretto con obbligo, per il
Pag. 8 di 11 giudice nazionale, di disapplicarla ove risulti preclusa l'interpretazione conforme. Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 31150 del 28.11.2019).
3.3.- Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la ricorrente, alla data di immissione in ruolo (1.9.2010), aveva svolto servizio quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato dal 2000 al 2010, nei periodi analiticamente indicati in ricorso, per complessivi 9 anni, 9 mesi e 2 giorni. Tali servizi sono stati valutati dal , ai fini della ricostruzione di carriera, in 7 CP_1
anni e 10 mesi ai fini economici e giuridici e 1 anno, 11 mesi e 2 giorni ai soli fini economici (cfr doc. 2 fascicolo ricorrente). In altri termini, l'anzianità ai fini giuridici è stata “abbattuta” di 1 anno, 11 mesi e 2 giorni, salvo recupero, ai soli fini economici, di tale periodo al compimento del 20° anno di servizio. Tale valutazione è stata effettuata in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e hanno determinato, a cascata, il raggiungimento da parte della ricorrente dell'anzianità utile per accedere alle successive progressioni di carriera con un ritardo di un 1 anno, 11 mesi e 2 giorni. Alla luce delle motivazioni e della giurisprudenza sopra richiamata, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs.
297/1994, deve quindi essere riconosciuta alla ricorrente l'anzianità di 9 anni, 9
Pag. 9 di 11 mesi e 2 giorni, sia ai fini economici che giuridici, già con decorrenza dall'immissione in ruolo avvenuta il 1.9.2010.
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere le seguenti progressioni di carriera: di 9 anni, 9 mesi e 2 giorni con decorrenza dal
1.9.2010, di 15 anni con decorrenza dal 29.11.2016 e di 21 anni con decorrenza dal 29.11.2022 con conseguente inserimento nei relativi gradoni stipendiali. Tali progressioni sono peraltro state condivise dal nella propria memoria CP_1
difensiva per il caso di accoglimento della domanda (cfr pag. 9 memoria).
3.4.- Dalla predetta ricostruzione di carriera consegue il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti per l'anticipato passaggio alla successiva fascia stipendiale, per complessivi € 1.334,21 alla data del 30.4.2022, come da conteggi contenuti nel ricorso introduttivo: trattasi di conteggi correttamente elaborati alla luce delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva applicabili e che tengono già conto degli arretrati corrisposti alla lavoratrice.
Peraltro, il , nel rielaborare i conteggi, ha persino ottenuto una somma CP_1 più elevata (€ 1.459,10) di quella richiesta dalla parte ricorrente.
4.- L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente è all'evidenza infondata poiché le somme rivendicate dalla ricorrente, come si evince dai conteggi trascritti nel ricorso introduttivo, sono già state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia limitatamente alle somme maturate dal 3.4.2019 in poi, stante la lettera di costituzione in mora del 3.4.2024, interruttiva della prescrizione – vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente).
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento e quindi: €
888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00. Come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la
Pag. 10 di 11 redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi per un totale di € 2.200,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso,
1) dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità Parte_1
complessiva di 9 anni, 9 mesi e 2 giorni dal 1.9.2010 con conseguente collocamento nel gradone stipendiale: da anni 15 a 21 con decorrenza dal
29.11.2016, da anni 21 a 27 con decorrenza dal 29.11.2022;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_2
pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1 maturate sino al 30.4.2022 per complessivi € 1.334,21, oltre alle ulteriori differenze maturande nel periodo successivo per effetto del collocamento nella corretta fascia stipendiale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1
di lite che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 16/4/2025
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
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