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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 178/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 178/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA DANILO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CAMPELLO 55 ALATRI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE ed elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Frosinone n. 1838 del 27.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Frosinone ha convenuto in Parte_1 giudizio l' ed ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di varie ditte nonché in proprio e CP_1 di aver svolto le mansioni di falegname. Ha precisato che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era sottoposto a continue movimentazioni manuali dei carichi, posture incongrue degli arti superiori, vibrazioni a polso/mano/spalla. Lamentava di essere affetto da artropatia di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, dichiarava di aver presentato all' domanda per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R. n.
1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000 e che la sua istanza era stata respinta dall'Ente . hiedeva Pt_1 dichiarare la natura professionale della malattia descritta e condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni previste dalla legge (D.P.R. 1124 del 1965 – D.Lvo n. 38 del 2000) con attribuzione del grado di inabilità pari al 12% con la decorrenza di legge.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza di rigetto del ricorso
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erroneità della decisione, Parte_1 nonché la contraddittorietà ed incompletezza della C.T.U. posta a fondamento della stessa. Ad avviso dell'appellante, la motivazione della sentenza si fondava su un'adesione acritica all'elaborato peritale. denunciava come fosse logicamente insostenibile affermare che egli stesso aveva svolto per Pt_1 un "non breve arco di tempo" mansioni che comportavano un chiaro "sovraccarico delle spalle" e, allo stesso tempo, negare la "sistematicità" e "l'abitualità" di tale esposizione, peraltro in contrasto con le prove testimoniali raccolte (Sigg. , le quali avevano confermato che le mansioni Tes_1 Tes_2 usuranti non erano occasionali, ma costituivano la routine lavorativa del ricorrente per 8 ore al giorno,
5 giorni a settimana. Denunciava ulteriormente che il tribunale avesse disapplicato il principio di equivalenza causale (artt. 40 e 41 del Codice Penale) in ragione del quale la legge stabilisce che per riconoscere l'origine professionale di una malattia è sufficiente che l'attività lavorativa abbia agito ome concausa, ovvero che abbia contribuito, anche in minima parte, a provocarla o ad aggravarla. , non essendo necessaria una "certezza assoluta", ma solo una "adeguata probabilità" basata su criteri scientifici. . Rilevava da ultimo che l'artropatia della spalla è una patologia inclusa nelle tabelle delle malattie professionali (D.M. 11.12.2009) per i lavoratori adibiti alle mansioni concretamente da lui espletate con l'effetto che spetta a provare che la malattia deriva da una causa extra-lavorativa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Il Collegio, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che ha svolto attività di operaio e falegname presso varie Parte_1 ditte dall'1.9.1986 fin al 27.5.19
Innanzi al Tribunale sono stati escussi, quali testi, e i quali confermavano Tes_3 Testimone_4 che il ricorrente montava travi in legno nelle coperture sui tetti , utilizzava seghe circolari, trapani martelli pneumatici, tassellatori scaricando anche materiale pesante;
lavorava per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, anche inginocchiato per ore .
In definitiva, l'escussione dei testi, che hanno avuto cognizione diretta dei fatti di causa e della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha consentito di accertare che, durante l'attività lavorativa,
assumeva posture incongrue, stando accovacciato o inginocchiato movimentava Parte_1 carichi per il carico e lo scarico del materiale, utilizzava strumenti pesanti e vibranti.
Il C.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che risulta affetto da: Parte_1
“artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite.”, Il Dottor esaminata CP_2 la documentazione e l'anamnesi lavorativa di rilevava che il suo lavoro venticinquennale Pt_1 come carpentiere, che richiede il mantenimento continuo degli arti superiori al di sopra delle spalle, costituisce un fattore di rischio biologico sistematico. A seguito di tali considerazioni, la CTU conclude nel senso che la patologia è di origine professionale. Infine, il perito quantifica i postumi permanenti conseguenti a tale malattia, valutando la riduzione della capacità lavorativa complessivamente nella misura del 12% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rileva il CTU, motivatamente censurando la perizia svolta dal consulente nominato dal tribunale :
“Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che il periziato presenta un quadro patologico caratterizzato da artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite. Si deve in primo luogo tenere presente che le conclusioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio di primo grado appaiono alquanto carenti ed approssimative, in quanto non è stato in alcun modo tenuto conto delle mansioni lavorative specifiche svolte dal periziato e riportate nel fascicolo di causa e dalle quali si rileva che le tali mansioni lavorative richiedevano, nella fase di assemblaggio
e d'installazione, l'esposizione a fattori ergonomici, a posture incongrue ed alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare impegno funzionale a carico del rachide, delle spalle e degli arti superiori. Dall'anamnesi lavorativa, non contestata dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, si rileva che dal 2000 il periziato svolge ininterrottamente l'attività di carpentiere addetto al montaggi ed alle installazioni presso strutture site all'interno di edifici e nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative deve, tra l'altro, mantenere gli arti superiori al di sopra delle spalle per spostare ed installare i materiali (principalmente travi in legno), con un conseguente sovraccarico funzionale delle regioni scapolo-omerali. Appare pertanto approssimativa e non adeguatamente motivata l'affermazione del Dottor riguardante il mancato carattere dell'abitualità e CP_3 della sistematicità, svolgendo il periziato tale tipo di lavoro non certo per poco tempo e raramente, ma con continuità da almeno venticinque anni. Si deve tenere presente che nel D. Lgs. 81/08, articoli
167 e 168, viene riportata l'esistenza del rischio professionale determinato dai compiti lavorativi con elevata ripetizione dei gesti, applicazione di forza manuale ed assunzione e/o mantenimento di posture scorrette degli arti superiori;
tali patologie riguardano le strutture osteo-muscolari e tendinee dei vari distretti degli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano), ad insorgenza graduale come conseguenza di un'esposizione prolungata a fattori biomeccanici. L'allegato XXXIII del D.
Lgs. 81/08 individua gli elementi di rischio che possono essere presenti nella movimentazione manuale di un carico (sollevamento, deposizione, spostamento) che per le caratteristiche ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, ed ulteriori elementi di rischio sono le caratteristiche del carico (peso, posizione richiedente distanza dal tronco), sforzo fisico (frequenze e tempi prolungati di sollevamento), ritmo lavorativo che non può assolutamente essere modulato dal lavoratore. Tra le principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico sono comprese il montaggio e l'assemblaggio (sia con strumenti che senza strumenti), il confezionamento e l'imballaggio, nei quali assume un ruolo fondamentale la ripetitività del gesto
e l'impegno richiedente l'esecuzione di uno sforzo Le principali patologie delle spalle associate all'attività lavorativa risultano essere la patologia degenerativa dell'articolazione acromionclaveare e gleno-omerale, la tendinite della cuffia dei rotatori e del sovraspinoso, la rottura della cuffia dei rotatori, le tendinopatie calcifiche e la tendinite del capo lungo del bicipite. Le tendinopatie della spalla in ambito lavorativo si verificano frequentemente nei lavoratori esposti ad elevati ritmi ripetitivi e con richiesta di elevata applicazione di forza e nei lavoratori in cui è richiesto frequentemente il mantenimento delle mani all'altezza delle spalle, situazioni che indubbiamente si verificano nel caso in oggetto. Tenuto quindi conto di quanto sopra riportato, si ribadisce che nella consulenza tecnica d'ufficio di primo grado non è stato fatto alcun accenno ai fattori di rischio ricollegabili alle mansioni lavorative svolte dal periziato, ed inoltre risulta incomprensibile
l'asserzione dell'incostante sovraccarico bio-meccanico a carico degli arti superiori, in quanto
l'attività lavorativa dell'assicurato da venticinque anni non è stata sicuramente occasionale ma è stata svolta, come già ricordato, con continuità nel tempo. In conclusione quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato e considerate le risultanze degli accertamenti strumentali eseguiti
e dell'obiettività disfunzionale evidenziata dall'esame obiettivo, posso affermare che il periziato presenta un quadro patologico caratterizzato da artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromionclaveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite associate a deficit funzionale secondario, e tale quadro patologico riconosce sicuramente un'origine professionale. Riguardo infine la valutazione percentuale dei postumi permanenti, tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, l'obiettività disfunzionale evidenziata risulta inquadrabile nel codice 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante da limitazione funzionale – fino
a 4) per cui, sulla base dell'entità delle lesioni evidenziate strumentalmente (che possono essere valutate complessivamente nella misura del sei per cento) e della limitazione funzionale rilevata a carico di entrambe le spalle inquadrabile nel codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi, tre per cento) la riduzione della capacità lavorativa risulta valutabile, tenuto conto che il quadro patologico interessa entrambe le spalle e sulla base delle ripercussioni funzionali rilevate, nella misura complessiva del 12% (dodici per cento).”
Avuto conto dell'attuale consolidato e concorde orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento del nesso di causa nelle malattie professionali (applicabilità del principio dell'equivalenza delle cause anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), “l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”, ne discende che è possibile riconoscere come di origine professionale la malattia quando risulti accertato che l'agente o gli agenti patogeni lavorativi abbiano avuto idonea efficacia causale nel determinarla anche nel caso che abbiano concorso alla sua insorgenza agenti causali extralavorativi anche detti dotati d'idonea efficacia causale. Per contro quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è da escludersi l'origine professionale della malattia.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del nesso di causalità in ambito professionale.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni e in riforma dell'impugnata sentenza, valutati anche i postumi derivanti dalla malattia professionale già riconosciuta, l' deve essere CP_1 condannato a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo ex art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. n.
38/2000 nella misura corrispondente a un'invalidità permanente del 12 % a decorrere dalla domanda amministrativa oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dalla data della denuncia in sede amministrativa al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell' . Le CP_1 spese stesse si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed ai vigenti parametri di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle c.t.u. espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che è affetto da ““artropatia di spalla bilaterale con diastasi Parte_2 acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite di origine professionale, con conseguente danno biologico nella misura del
12% a decorrere dal 22.2.2021;
- condanna l' a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo ex art. 13, comma 2, lett. a) CP_1
d.lgs. n. 38/2000 nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 12% a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 quanto al giudizio di CP_1 primo grado e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre - con riguardo ad entrambi i gradi - al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fontana Danilo , antistatario;
- pone le spese delle c.t.u. espletate in primo grado e nel presente grado di giudizio, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 178/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA DANILO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CAMPELLO 55 ALATRI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE ed elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Frosinone n. 1838 del 27.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Frosinone ha convenuto in Parte_1 giudizio l' ed ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di varie ditte nonché in proprio e CP_1 di aver svolto le mansioni di falegname. Ha precisato che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa era sottoposto a continue movimentazioni manuali dei carichi, posture incongrue degli arti superiori, vibrazioni a polso/mano/spalla. Lamentava di essere affetto da artropatia di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, dichiarava di aver presentato all' domanda per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R. n.
1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000 e che la sua istanza era stata respinta dall'Ente . hiedeva Pt_1 dichiarare la natura professionale della malattia descritta e condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni previste dalla legge (D.P.R. 1124 del 1965 – D.Lvo n. 38 del 2000) con attribuzione del grado di inabilità pari al 12% con la decorrenza di legge.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Espletata la prova orale e disposta C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza di rigetto del ricorso
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erroneità della decisione, Parte_1 nonché la contraddittorietà ed incompletezza della C.T.U. posta a fondamento della stessa. Ad avviso dell'appellante, la motivazione della sentenza si fondava su un'adesione acritica all'elaborato peritale. denunciava come fosse logicamente insostenibile affermare che egli stesso aveva svolto per Pt_1 un "non breve arco di tempo" mansioni che comportavano un chiaro "sovraccarico delle spalle" e, allo stesso tempo, negare la "sistematicità" e "l'abitualità" di tale esposizione, peraltro in contrasto con le prove testimoniali raccolte (Sigg. , le quali avevano confermato che le mansioni Tes_1 Tes_2 usuranti non erano occasionali, ma costituivano la routine lavorativa del ricorrente per 8 ore al giorno,
5 giorni a settimana. Denunciava ulteriormente che il tribunale avesse disapplicato il principio di equivalenza causale (artt. 40 e 41 del Codice Penale) in ragione del quale la legge stabilisce che per riconoscere l'origine professionale di una malattia è sufficiente che l'attività lavorativa abbia agito ome concausa, ovvero che abbia contribuito, anche in minima parte, a provocarla o ad aggravarla. , non essendo necessaria una "certezza assoluta", ma solo una "adeguata probabilità" basata su criteri scientifici. . Rilevava da ultimo che l'artropatia della spalla è una patologia inclusa nelle tabelle delle malattie professionali (D.M. 11.12.2009) per i lavoratori adibiti alle mansioni concretamente da lui espletate con l'effetto che spetta a provare che la malattia deriva da una causa extra-lavorativa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Il Collegio, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che ha svolto attività di operaio e falegname presso varie Parte_1 ditte dall'1.9.1986 fin al 27.5.19
Innanzi al Tribunale sono stati escussi, quali testi, e i quali confermavano Tes_3 Testimone_4 che il ricorrente montava travi in legno nelle coperture sui tetti , utilizzava seghe circolari, trapani martelli pneumatici, tassellatori scaricando anche materiale pesante;
lavorava per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, anche inginocchiato per ore .
In definitiva, l'escussione dei testi, che hanno avuto cognizione diretta dei fatti di causa e della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha consentito di accertare che, durante l'attività lavorativa,
assumeva posture incongrue, stando accovacciato o inginocchiato movimentava Parte_1 carichi per il carico e lo scarico del materiale, utilizzava strumenti pesanti e vibranti.
Il C.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che risulta affetto da: Parte_1
“artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite.”, Il Dottor esaminata CP_2 la documentazione e l'anamnesi lavorativa di rilevava che il suo lavoro venticinquennale Pt_1 come carpentiere, che richiede il mantenimento continuo degli arti superiori al di sopra delle spalle, costituisce un fattore di rischio biologico sistematico. A seguito di tali considerazioni, la CTU conclude nel senso che la patologia è di origine professionale. Infine, il perito quantifica i postumi permanenti conseguenti a tale malattia, valutando la riduzione della capacità lavorativa complessivamente nella misura del 12% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rileva il CTU, motivatamente censurando la perizia svolta dal consulente nominato dal tribunale :
“Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che il periziato presenta un quadro patologico caratterizzato da artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite. Si deve in primo luogo tenere presente che le conclusioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio di primo grado appaiono alquanto carenti ed approssimative, in quanto non è stato in alcun modo tenuto conto delle mansioni lavorative specifiche svolte dal periziato e riportate nel fascicolo di causa e dalle quali si rileva che le tali mansioni lavorative richiedevano, nella fase di assemblaggio
e d'installazione, l'esposizione a fattori ergonomici, a posture incongrue ed alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare impegno funzionale a carico del rachide, delle spalle e degli arti superiori. Dall'anamnesi lavorativa, non contestata dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, si rileva che dal 2000 il periziato svolge ininterrottamente l'attività di carpentiere addetto al montaggi ed alle installazioni presso strutture site all'interno di edifici e nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative deve, tra l'altro, mantenere gli arti superiori al di sopra delle spalle per spostare ed installare i materiali (principalmente travi in legno), con un conseguente sovraccarico funzionale delle regioni scapolo-omerali. Appare pertanto approssimativa e non adeguatamente motivata l'affermazione del Dottor riguardante il mancato carattere dell'abitualità e CP_3 della sistematicità, svolgendo il periziato tale tipo di lavoro non certo per poco tempo e raramente, ma con continuità da almeno venticinque anni. Si deve tenere presente che nel D. Lgs. 81/08, articoli
167 e 168, viene riportata l'esistenza del rischio professionale determinato dai compiti lavorativi con elevata ripetizione dei gesti, applicazione di forza manuale ed assunzione e/o mantenimento di posture scorrette degli arti superiori;
tali patologie riguardano le strutture osteo-muscolari e tendinee dei vari distretti degli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano), ad insorgenza graduale come conseguenza di un'esposizione prolungata a fattori biomeccanici. L'allegato XXXIII del D.
Lgs. 81/08 individua gli elementi di rischio che possono essere presenti nella movimentazione manuale di un carico (sollevamento, deposizione, spostamento) che per le caratteristiche ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, ed ulteriori elementi di rischio sono le caratteristiche del carico (peso, posizione richiedente distanza dal tronco), sforzo fisico (frequenze e tempi prolungati di sollevamento), ritmo lavorativo che non può assolutamente essere modulato dal lavoratore. Tra le principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico sono comprese il montaggio e l'assemblaggio (sia con strumenti che senza strumenti), il confezionamento e l'imballaggio, nei quali assume un ruolo fondamentale la ripetitività del gesto
e l'impegno richiedente l'esecuzione di uno sforzo Le principali patologie delle spalle associate all'attività lavorativa risultano essere la patologia degenerativa dell'articolazione acromionclaveare e gleno-omerale, la tendinite della cuffia dei rotatori e del sovraspinoso, la rottura della cuffia dei rotatori, le tendinopatie calcifiche e la tendinite del capo lungo del bicipite. Le tendinopatie della spalla in ambito lavorativo si verificano frequentemente nei lavoratori esposti ad elevati ritmi ripetitivi e con richiesta di elevata applicazione di forza e nei lavoratori in cui è richiesto frequentemente il mantenimento delle mani all'altezza delle spalle, situazioni che indubbiamente si verificano nel caso in oggetto. Tenuto quindi conto di quanto sopra riportato, si ribadisce che nella consulenza tecnica d'ufficio di primo grado non è stato fatto alcun accenno ai fattori di rischio ricollegabili alle mansioni lavorative svolte dal periziato, ed inoltre risulta incomprensibile
l'asserzione dell'incostante sovraccarico bio-meccanico a carico degli arti superiori, in quanto
l'attività lavorativa dell'assicurato da venticinque anni non è stata sicuramente occasionale ma è stata svolta, come già ricordato, con continuità nel tempo. In conclusione quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato e considerate le risultanze degli accertamenti strumentali eseguiti
e dell'obiettività disfunzionale evidenziata dall'esame obiettivo, posso affermare che il periziato presenta un quadro patologico caratterizzato da artropatia di spalla bilaterale con diastasi acromionclaveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite associate a deficit funzionale secondario, e tale quadro patologico riconosce sicuramente un'origine professionale. Riguardo infine la valutazione percentuale dei postumi permanenti, tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, l'obiettività disfunzionale evidenziata risulta inquadrabile nel codice 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante da limitazione funzionale – fino
a 4) per cui, sulla base dell'entità delle lesioni evidenziate strumentalmente (che possono essere valutate complessivamente nella misura del sei per cento) e della limitazione funzionale rilevata a carico di entrambe le spalle inquadrabile nel codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi, tre per cento) la riduzione della capacità lavorativa risulta valutabile, tenuto conto che il quadro patologico interessa entrambe le spalle e sulla base delle ripercussioni funzionali rilevate, nella misura complessiva del 12% (dodici per cento).”
Avuto conto dell'attuale consolidato e concorde orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento del nesso di causa nelle malattie professionali (applicabilità del principio dell'equivalenza delle cause anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), “l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”, ne discende che è possibile riconoscere come di origine professionale la malattia quando risulti accertato che l'agente o gli agenti patogeni lavorativi abbiano avuto idonea efficacia causale nel determinarla anche nel caso che abbiano concorso alla sua insorgenza agenti causali extralavorativi anche detti dotati d'idonea efficacia causale. Per contro quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è da escludersi l'origine professionale della malattia.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del nesso di causalità in ambito professionale.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni e in riforma dell'impugnata sentenza, valutati anche i postumi derivanti dalla malattia professionale già riconosciuta, l' deve essere CP_1 condannato a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo ex art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. n.
38/2000 nella misura corrispondente a un'invalidità permanente del 12 % a decorrere dalla domanda amministrativa oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dalla data della denuncia in sede amministrativa al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell' . Le CP_1 spese stesse si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed ai vigenti parametri di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle c.t.u. espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che è affetto da ““artropatia di spalla bilaterale con diastasi Parte_2 acromion-claveare bilaterale, lesione della cuffia dei rotatori sinistra e tenosinovite bilaterale del capo lungo del bicipite di origine professionale, con conseguente danno biologico nella misura del
12% a decorrere dal 22.2.2021;
- condanna l' a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo ex art. 13, comma 2, lett. a) CP_1
d.lgs. n. 38/2000 nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 12% a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 quanto al giudizio di CP_1 primo grado e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre - con riguardo ad entrambi i gradi - al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fontana Danilo , antistatario;
- pone le spese delle c.t.u. espletate in primo grado e nel presente grado di giudizio, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia