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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5060/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5060 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santagata, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta integralmente al ricorso introduttivo ed alle conclusioni rassegnate, qui
da ritenersi ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento. Si chiede che la sia decisa: voglia
la S.V. Ill.ma, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai
sigg. in data 24/06/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Priverno recante Anno 2006, Numero 39, Parte II, serie A, confermando integralmente i pagina 1 di 5 provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dalle parti, di cui all'omologa n. 5510/2012
del Tribunale di Latina;
ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato il 27.11.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la LI , minorenne, convivente con la madre, dell'importo mensile Per_1
di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa e di condannare il al pagamento delle spese processuali. CP_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Priverno (LT) il 24.6.2006, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio era nata una LI, (13.12.2006), minorenne, la quale conviveva con la Per_1
madre in Capua (CE); con decreto di omologa del 6.9.2012, n. cron. 5510/2012, il Tribunale di
Latina (n. R.G. 1098/2012) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
dalla separazione dei coniugi erano trascorsi più di 10 anni ed erano quindi ampiamente decorsi i termini di legge per la pronuncia divorzile;
le condizioni di separazione concordate tra le parti prevedevano a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento della LI CP_1
versando alla l'importo di euro 400,00 mensili;
il non aveva mai Per_1 Parte_1 CP_1
contribuito al sostentamento ordinario della LI , né aveva concorso, nella misura del 50% Per_1
alle spese straordinarie necessarie per la LI;
il resistente non si era mai interessato di coltivare un rapporto affettivo con la LI , cresciuta con vuoti affettivi incolmabili a causa Per_1
della perdurante assenza del padre nel corso degli ultimi 11 anni; il totale disinteresse del e le CP_1
sempre maggiori esigenze della LI, anche economiche, avevano costretto la a Parte_1
sporgere diverse denunce nei confronti dell'ex coniugi per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui ai procedimenti penali n: 4438/2013 R.G.N.R. del Tribunale di pagina 2 di 5 Latina, Dott. Valentini;
2316/2019 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Sergio Simona;
4693/2016 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Velardi;
2652/2021 R.G.N.R. del Tribunale di
Latina, Dott. Zullo;
7709/2022 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Velardi.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la sola ricorrente,
quindi, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
dichiarava la contumacia di parte resistente e si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 3.7.2024, in via provvisoria ed urgente, il Giudice delegato affidava la minore in via esclusiva alla madre e, per il resto, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato la tratteneva in decisione.
- Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 1098/2012), concluso con decreto di omologa n. cron. 5510/2012 del 6.9.2012; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole - assegno di mantenimento per la LI maggiorenne non
economicamente autosufficiente Per_1
pagina 3 di 5 Nulla deve statuirsi in ordine all'affidamento ed al collocamento della LI delle parti, Per_1
(13.12.2006), essendo la stessa, nelle more del giudizio, divenuta maggiorenne, sebbene non ancora economicamente autosufficiente.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento della LI, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento della LI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1
che costituisca il minimo essenziale per le sue esigenze di vita, tenuto conto dell'età della ragazza (18 anni), degli esigui redditi della (v. dichiarazioni sostitutive in atti), oltre Parte_1
che della circostanza per cui i compiti di cura ed il mantenimento ordinario della ragazza sono esclusivamente a carico della madre.
Il Collegio ritiene, quindi, equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la LI nell'ammontare già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 400,00 mensili (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Priverno (LT), in data 24.6.2006 (matrimonio trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 39, P. II, S. A, dell'anno 2006);
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la LI maggiorenne non economicamente CP_1
autosufficiente, , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1
mensile di 400,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per la LI maggiorenne non economicamente autosufficiente, , Per_1
determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 28.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5060 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santagata, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta integralmente al ricorso introduttivo ed alle conclusioni rassegnate, qui
da ritenersi ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento. Si chiede che la sia decisa: voglia
la S.V. Ill.ma, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai
sigg. in data 24/06/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Priverno recante Anno 2006, Numero 39, Parte II, serie A, confermando integralmente i pagina 1 di 5 provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dalle parti, di cui all'omologa n. 5510/2012
del Tribunale di Latina;
ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato il 27.11.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la LI , minorenne, convivente con la madre, dell'importo mensile Per_1
di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa e di condannare il al pagamento delle spese processuali. CP_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Priverno (LT) il 24.6.2006, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio era nata una LI, (13.12.2006), minorenne, la quale conviveva con la Per_1
madre in Capua (CE); con decreto di omologa del 6.9.2012, n. cron. 5510/2012, il Tribunale di
Latina (n. R.G. 1098/2012) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
dalla separazione dei coniugi erano trascorsi più di 10 anni ed erano quindi ampiamente decorsi i termini di legge per la pronuncia divorzile;
le condizioni di separazione concordate tra le parti prevedevano a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento della LI CP_1
versando alla l'importo di euro 400,00 mensili;
il non aveva mai Per_1 Parte_1 CP_1
contribuito al sostentamento ordinario della LI , né aveva concorso, nella misura del 50% Per_1
alle spese straordinarie necessarie per la LI;
il resistente non si era mai interessato di coltivare un rapporto affettivo con la LI , cresciuta con vuoti affettivi incolmabili a causa Per_1
della perdurante assenza del padre nel corso degli ultimi 11 anni; il totale disinteresse del e le CP_1
sempre maggiori esigenze della LI, anche economiche, avevano costretto la a Parte_1
sporgere diverse denunce nei confronti dell'ex coniugi per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui ai procedimenti penali n: 4438/2013 R.G.N.R. del Tribunale di pagina 2 di 5 Latina, Dott. Valentini;
2316/2019 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Sergio Simona;
4693/2016 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Velardi;
2652/2021 R.G.N.R. del Tribunale di
Latina, Dott. Zullo;
7709/2022 R.G.N.R. del Tribunale di Latina, Dott. Velardi.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la sola ricorrente,
quindi, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
dichiarava la contumacia di parte resistente e si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 3.7.2024, in via provvisoria ed urgente, il Giudice delegato affidava la minore in via esclusiva alla madre e, per il resto, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato la tratteneva in decisione.
- Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 1098/2012), concluso con decreto di omologa n. cron. 5510/2012 del 6.9.2012; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole - assegno di mantenimento per la LI maggiorenne non
economicamente autosufficiente Per_1
pagina 3 di 5 Nulla deve statuirsi in ordine all'affidamento ed al collocamento della LI delle parti, Per_1
(13.12.2006), essendo la stessa, nelle more del giudizio, divenuta maggiorenne, sebbene non ancora economicamente autosufficiente.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento della LI, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Pertanto, va posto a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento della LI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1
che costituisca il minimo essenziale per le sue esigenze di vita, tenuto conto dell'età della ragazza (18 anni), degli esigui redditi della (v. dichiarazioni sostitutive in atti), oltre Parte_1
che della circostanza per cui i compiti di cura ed il mantenimento ordinario della ragazza sono esclusivamente a carico della madre.
Il Collegio ritiene, quindi, equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la LI nell'ammontare già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero euro 400,00 mensili (come già
rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Priverno (LT), in data 24.6.2006 (matrimonio trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 39, P. II, S. A, dell'anno 2006);
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la LI maggiorenne non economicamente CP_1
autosufficiente, , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1
mensile di 400,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per la LI maggiorenne non economicamente autosufficiente, , Per_1
determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 28.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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