TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
RG 14566 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa IA Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14566 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE PAOLA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 20/07/1996 (atto n. 51, P. I, sez. K, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 16/04/2018, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 8361/2017.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 27/07/2001 e IA il 16/05/1999, Per_1
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, di non aver economicamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo e ragione, dando anche atto della maggiore età ed indipendenza economica delle due figlie.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
20/07/1996 (atto n. 51, P. I, sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio 8/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
2 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa IA Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14566 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE PAOLA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 20/07/1996 (atto n. 51, P. I, sez. K, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 16/04/2018, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 8361/2017.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 27/07/2001 e IA il 16/05/1999, Per_1
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, di non aver economicamente nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo e ragione, dando anche atto della maggiore età ed indipendenza economica delle due figlie.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il Parte_1 Controparte_1
20/07/1996 (atto n. 51, P. I, sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio 8/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
2 3