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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - CR
Difeso da
AN IE OL IO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 3320259000580888000, notificata da ADER il 7.3.2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140004323139000 e n. 13320140009359287000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2008/2009/2010, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 22.5.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate RI eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto, cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione dei crediti.
Ed invero, costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate RI ha provato la notifica, rispettivamente in data 17.9.2014 e 24.11.2014, delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), nonché, in relazione a dette cartelle, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 13380201700000405000 avvenuta in data 20.11.2017; nondimeno, successivamente alla notifica di tale preavviso di fermo non risultano notificati alla ricorrente entro il termine triennale (applicabile per la tassa auto) atti interruttivi del termine di prescrizione, sicchè alla data del 7.3.2025, di notifica dell'intimazione qui impugnata, i crediti risultavano estinti per prescrizione.
Assorbita ogni altra doglianza.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre devono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria, estranea al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - CR
Difeso da
AN IE OL IO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320259000580888000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 3320259000580888000, notificata da ADER il 7.3.2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140004323139000 e n. 13320140009359287000 aventi ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2008/2009/2010, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 22.5.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate RI eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto, cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione dei crediti.
Ed invero, costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate RI ha provato la notifica, rispettivamente in data 17.9.2014 e 24.11.2014, delle cartelle di pagamento presupposte (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente), nonché, in relazione a dette cartelle, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 13380201700000405000 avvenuta in data 20.11.2017; nondimeno, successivamente alla notifica di tale preavviso di fermo non risultano notificati alla ricorrente entro il termine triennale (applicabile per la tassa auto) atti interruttivi del termine di prescrizione, sicchè alla data del 7.3.2025, di notifica dell'intimazione qui impugnata, i crediti risultavano estinti per prescrizione.
Assorbita ogni altra doglianza.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre devono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria, estranea al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.