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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
EL OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105/2023 R.G. tra
(cf: e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(cf/pi: , rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dagli P.IVA_2 avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellante
e
(p.i.: , Controparte_2 P.IVA_3 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Daniele Cassì;
e
Controparte_3
(p.i. ) in persona del legale rappr. p.t., contumace;
[...] P.IVA_4 appellati
All'udienza collegiale del 23.5.2025, i difensori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte,
e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pronunciando nel giudizio di opposizione proposto da Controparte_2 nonché da e , avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2017, Parte_4 Parte_3 che aveva intimato loro (rispettivamente, quale debitrice principale la società, quali fideiussori gli altri opponenti) il pagamento, in favore di Controparte_4
della somma di €.269.679,37 - oltre interessi come da domanda e
[...] spese - di cui €. 18.630,51 quale saldo debitore, alla data del 16/11/2015, del rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 1132749, ed €.251.048,86, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito convenzionato n. 211273 per le rate scadute e impagate e per le rate a scadere ma divenute esigibili per la decadenza dal beneficio del termine, giudizio nel quale aveva proposto intervento, quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria il Tribunale di Parte_1 CP_1
Ragusa, con sentenza n.1665/2022, pubblicata il 29.11.2022, così ha statuito:
i) ha dichiarato inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di quale CP_1 procuratrice di assumendo che dallo stralcio della Gazzetta Parte_1
Ufficiale concernente l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco dei crediti non si evinceva l'identità dei crediti oggetto di cessione, non essendovi indicate le categorie dei rapporti ceduti;
ii) ha ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta estinzione della fideiussione prestata da e in data 28/1/2011 (dovendosi peraltro Parte_2 Parte_3 escludere che il negozio integrasse, non una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia), per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., avendo la banca creditrice agito in via monitoria il 12.1.2017, ben oltre il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla scadenza delle obbligazioni garantite, da individuarsi, con riferimento ad entrambi i rapporti per cui è causa, alla data del 16-19/11/2015, e cioè al momento in cui, con distinte raccomandate, la banca opposta aveva comunicato alla società debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine con riguardo al rapporto di mutuo, nonché la revoca dell'apertura di credito in c/c ed il recesso dal rapporto di conto medesimo;
iii) ha respinto gli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, e quindi, dato atto che l'istituto di credito, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva dichiarato che il credito derivante dal contratto di prestito chirografario n. 211273 era stato erroneamente indicato, nel ricorso monitorio, in €.251.048,86, piuttosto che, correttamente, €.198.034,96, ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannato a corrispondere a Controparte_2 Controparte_5 la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi come da domanda.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per il Parte_1 tramite della mandataria cui hanno resistito gli appellati, già opponenti, CP_1
e . Controparte_2 Parte_4 Parte_3
È rimasta contumace nonostante Controparte_4 rituale notifica del gravame.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante impugna la sentenza per averne affermato il difetto di legittimazione ad intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Deduce che non risponde al vero che essa società cessionaria abbia depositato unicamente l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Guri n. 147 del
14/12/2019, dal momento che, al fine di compiutamente contrastare l'avversa contestazione sul punto sollevata dagli opponenti in sede conclusionale, con la memoria conclusionale di replica ha versato in atti anche ulteriori allegati, vale a dire il contratto di cessione del credito, l'elenco dei crediti ceduti (nel quale risulta regolarmente annotata, alla pag. 206, la posizione debitoria facente capo alle controparti) e la visura camerale (nella quale trova annotazione la cessione de qua).
Deduce poi che, in ogni caso, già l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. contiene profili sufficienti a dimostrare l'inserimento del credito oggetto del contendere nella cessione medesima, giacché il credito per cui è pretesa risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, ed i relativi dati sono consultabili, ai sensi dell'art. 7 della legge sulla cartolarizzazione, nel sito web ivi indicato. Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver accolto l'eccezione di decadenza della fideiussione prestata da per Controparte_6 decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Lamenta, anzitutto, la contraddittorietà della sentenza, per avere disatteso, senza chiarirne i motivi, quanto affermato dallo stesso giudice nell'ordinanza del 2/4/2019, nella quale aveva, piuttosto, qualificato la lettera contratto del 28/1/2011 quale contratto autonomo di garanzia;
assume la correttezza delle motivazioni addotte in detta ordinanza, secondo cui “la clausola a prima vista e senza eccezioni inserita nella fideiussione prestata dagli opponenti
è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia Parte_5 in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, con conseguente inoperatività del disposto dell'art.1957 cc”.
In subordine, deduce che la banca cedente ha agito giudizialmente, proponendo il ricorso monitorio in data 12.1.2017, con ciò dando concreta attuazione alle previsioni dell'art.1957 cc, che decretano il permanere dell'obbligazione del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi
(termine rispettato con la notifica delle lettere racc. a/r del 16/11/15, ricevute dai fideiussori il 20.11.15) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate esercitando l'azione con il deposito del ricorso monitorio e la successiva notifica del titolo.
2.) Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. Osserva il collegio che
[...]
intervenuta in primo grado (a mezzo della procuratrice Parte_1 CP_1 quale cessionaria del credito litigioso, ex art. 111 c.p.c., nel costituirsi in giudizio ha documentato la titolarità del credito, depositando stralcio della Gazzetta Ufficiale n.
147 del 14.12.2019, ove è stato dato avviso della cessione in blocco di crediti, con contratto del 10.12.2019, operata dalla Controparte_4 in favore della stessa La legitimatio ad causam di quest'ultima è Parte_1 stata contestata dagli opponenti - non già, come sostenuto dall'appellante, nelle conclusionali, bensì - nel primo atto successivo, costituito dalle “note di trattazione scritta” depositate in data 5.10.2022 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2022. Contestazione motivata in ragione del fatto che “Controparte, infatti, si è limitata
a produrre solo uno stralcio di GURI dal quale non si evince in alcun modo l'identità dei crediti oggetto di cessione sicché, anche volendo ipoteticamente fondare la legittimazione avversa esclusivamente sulla GURI prodotta, non si ha contezza alcuna dell'avvenuta cessione dello specifico credito azionato nella procedura de qua. … Controparte avrebbe piuttosto dovuto produrre anche il contratto di cessione del credito”.
Da ciò discendono due conseguenze.
Anzitutto, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata, da parte dell'odierna appellante, con le memorie conclusionali di replica, siccome tardiva.
Ma discende anche l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione della legittimazione a proporre l'intervento, della produzione in giudizio del contratto del 10.12.2019 di cessione in blocco di crediti operata dalla in Controparte_4 favore di dal momento che l'odierna parte appellata non ha mai Parte_1 contestato l'esistenza di detto contratto di cessione in blocco, quanto esclusivamente l'inclusione, in detta operazione di cessione, dello specifico credito azionato nella procedura monitoria.
In tal caso, pertanto, operano principi affatto diversi, in quanto, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. n. 4277 del 2023, ed ivi riferimenti). Ciò in quanto l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, occorre evidenziare che - diversamente da quanto ritenuto dal tribunale e per come esattamente evidenziato dall'appellante - i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco da in Controparte_4 favore di con contratto del 10.12.2019, di cui all'avviso pubblicato Parte_1 sulla G.U. n. 147 del 14.12.2019 (crediti derivanti da contratti di finanziamento di titolarità della banca cedente verso debitori classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018 ed esistenti alla data del 1.1.2019), con espressa indicazione che i dati identificativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cedente ivi indicato, sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima.
Va pertanto affermata la legitimatio ad causam dell'appellante.
2.) Anche il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1) Va, anzitutto, escluso che la garanzia prestata dagli opponenti , Parte_5 in favore di con contratto del 28.1.11, integri un contratto Controparte_2 autonomo di garanzia, ciò per la decisiva ragione che detto contratto contiene una clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta”, ma non anche - diversamente da quanto assume l'appellante - una clausola di pagamento “senza eccezioni”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza, all'interno di un contratto, di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” ovvero come “fideiussione”. Tali espressioni possono infatti riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito, e quindi autonome, sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (cfr.
Cass. n. 16825/2016). Piuttosto, il tratto distintivo tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia consiste nel fatto che quest'ultimo si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (in termini, Cass. n. 19693 del 17/6/2022; vedasi anche
Cass. n. 16213/2015; Cass. 16213/2018; Cass. n. 33866 del 4/12/2023). Nel qual caso l'obbligazione del garante si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (Cass. n. 8874/2021).
Ne consegue che “nell'ambito delle garanzie personali, costituisce elemento centrale nella qualificazione del contratto come garanzia autonoma non la clausola
«a prima richiesta» ma l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale” (in termini Cass. sez. III, 21/8/2020, n.17553).
Ciò precisato, occorre quindi ribadire che, nel caso in esame, correttamente il tribunale ha qualificato la scrittura sottoscritta il 28.1.2011 da e Parte_2 Pt_3 quale fideiussione, anziché contratto autonomo di garanzia.
[...]
Dispone infatti l'art. 5 (Pagamento del Fideiussore alla Banca), al primo comma:
1. Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita.
Sicchè il contratto - nel quale, peraltro, il garante è qualificato espressamente come fideiussore - reca soltanto la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta
(“il fideiussore deve pagare immediatamente alla banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio
..”), mentre non prevede che il garante perda definitivamente il diritto di agire, dopo il pagamento, per far valere le eccezioni che il debitore principale ha titolo di svolgere in relazione al rapporto contrattuale che ha contratto con la banca. Ciò pertanto conferma che l'invalidità o l'inefficacia dell'obbligazione principale si ripercuote sull'obbligazione del garante, escludendo, per tal modo, la piena autonomia della garanzia rispetto all'obbligazione del debitore principale.
2.2) D'altra parte, l'esistenza, nella fideiussione rilasciata dagli odierni appellati, dell'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, costituisce clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., che consente di escludere la decadenza, ivi prevista, in presenza (per come eccepito, in via subordinata, dall'appellante) di una richiesta di pagamento a mezzo raccomandata, nella specie formulata dalla banca creditrice ai fideiussori, oltre che al debitore principale, a mezzo lettere racc. a/r del 16/11/2015 versate in atti.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. 3, n. 835 del
13/1/2025, ed ivi riferimenti), per impedire l'estinzione della garanzia per decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è necessario che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3,
n. 11759 del 6/8/2002). Se è vero, d'altra parte, che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale (intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice: cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n.
2532), è altrettanto vero che, ove il debitore - o lo stesso fideiussore - si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346). Ciò in quanto “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Poiché, nel caso in esame, la richiesta scritta di pagamento del debito è pervenuta ai fideiussori il 20.11.2015, nel termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni principali, nessuna estinzione per decadenza delle fideiussioni è maturata.
3.) Per le ragioni che precedono, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'erroneità del relativo importo, Controparte_2 Pt_3
e vanno condannati, in solido, a corrispondere a
[...] Parte_2 [...] ed oggi della cessionaria del credito Controparte_5 odierna appellante, la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza, con conseguente condanna degli appellati, in solido, al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo applicati i parametri delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa, per il grado di appello, la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Non v'è luogo a provvedere per le spese di Controparte_4 del doppio grado di giudizio, stante la contumacia della banca in questo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata: condanna in solido con , Controparte_2 Controparte_6 Parte_2
a corrispondere a ed oggi alla Controparte_5 cessionaria del credito e per essa alla procuratrice Parte_1 CP_1 la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi convenzionali di mora come da domanda;
condanna in solido con e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €.12.000,00 quanto al primo grado, €.9.991,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese della del doppio grado di Controparte_4 giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao EL OR AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
EL OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105/2023 R.G. tra
(cf: e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(cf/pi: , rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dagli P.IVA_2 avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellante
e
(p.i.: , Controparte_2 P.IVA_3 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Daniele Cassì;
e
Controparte_3
(p.i. ) in persona del legale rappr. p.t., contumace;
[...] P.IVA_4 appellati
All'udienza collegiale del 23.5.2025, i difensori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte,
e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pronunciando nel giudizio di opposizione proposto da Controparte_2 nonché da e , avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2017, Parte_4 Parte_3 che aveva intimato loro (rispettivamente, quale debitrice principale la società, quali fideiussori gli altri opponenti) il pagamento, in favore di Controparte_4
della somma di €.269.679,37 - oltre interessi come da domanda e
[...] spese - di cui €. 18.630,51 quale saldo debitore, alla data del 16/11/2015, del rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 1132749, ed €.251.048,86, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito convenzionato n. 211273 per le rate scadute e impagate e per le rate a scadere ma divenute esigibili per la decadenza dal beneficio del termine, giudizio nel quale aveva proposto intervento, quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria il Tribunale di Parte_1 CP_1
Ragusa, con sentenza n.1665/2022, pubblicata il 29.11.2022, così ha statuito:
i) ha dichiarato inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di quale CP_1 procuratrice di assumendo che dallo stralcio della Gazzetta Parte_1
Ufficiale concernente l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco dei crediti non si evinceva l'identità dei crediti oggetto di cessione, non essendovi indicate le categorie dei rapporti ceduti;
ii) ha ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta estinzione della fideiussione prestata da e in data 28/1/2011 (dovendosi peraltro Parte_2 Parte_3 escludere che il negozio integrasse, non una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia), per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., avendo la banca creditrice agito in via monitoria il 12.1.2017, ben oltre il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla scadenza delle obbligazioni garantite, da individuarsi, con riferimento ad entrambi i rapporti per cui è causa, alla data del 16-19/11/2015, e cioè al momento in cui, con distinte raccomandate, la banca opposta aveva comunicato alla società debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine con riguardo al rapporto di mutuo, nonché la revoca dell'apertura di credito in c/c ed il recesso dal rapporto di conto medesimo;
iii) ha respinto gli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, e quindi, dato atto che l'istituto di credito, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva dichiarato che il credito derivante dal contratto di prestito chirografario n. 211273 era stato erroneamente indicato, nel ricorso monitorio, in €.251.048,86, piuttosto che, correttamente, €.198.034,96, ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannato a corrispondere a Controparte_2 Controparte_5 la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi come da domanda.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per il Parte_1 tramite della mandataria cui hanno resistito gli appellati, già opponenti, CP_1
e . Controparte_2 Parte_4 Parte_3
È rimasta contumace nonostante Controparte_4 rituale notifica del gravame.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo l'appellante impugna la sentenza per averne affermato il difetto di legittimazione ad intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Deduce che non risponde al vero che essa società cessionaria abbia depositato unicamente l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Guri n. 147 del
14/12/2019, dal momento che, al fine di compiutamente contrastare l'avversa contestazione sul punto sollevata dagli opponenti in sede conclusionale, con la memoria conclusionale di replica ha versato in atti anche ulteriori allegati, vale a dire il contratto di cessione del credito, l'elenco dei crediti ceduti (nel quale risulta regolarmente annotata, alla pag. 206, la posizione debitoria facente capo alle controparti) e la visura camerale (nella quale trova annotazione la cessione de qua).
Deduce poi che, in ogni caso, già l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. contiene profili sufficienti a dimostrare l'inserimento del credito oggetto del contendere nella cessione medesima, giacché il credito per cui è pretesa risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, ed i relativi dati sono consultabili, ai sensi dell'art. 7 della legge sulla cartolarizzazione, nel sito web ivi indicato. Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver accolto l'eccezione di decadenza della fideiussione prestata da per Controparte_6 decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Lamenta, anzitutto, la contraddittorietà della sentenza, per avere disatteso, senza chiarirne i motivi, quanto affermato dallo stesso giudice nell'ordinanza del 2/4/2019, nella quale aveva, piuttosto, qualificato la lettera contratto del 28/1/2011 quale contratto autonomo di garanzia;
assume la correttezza delle motivazioni addotte in detta ordinanza, secondo cui “la clausola a prima vista e senza eccezioni inserita nella fideiussione prestata dagli opponenti
è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia Parte_5 in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, con conseguente inoperatività del disposto dell'art.1957 cc”.
In subordine, deduce che la banca cedente ha agito giudizialmente, proponendo il ricorso monitorio in data 12.1.2017, con ciò dando concreta attuazione alle previsioni dell'art.1957 cc, che decretano il permanere dell'obbligazione del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi
(termine rispettato con la notifica delle lettere racc. a/r del 16/11/15, ricevute dai fideiussori il 20.11.15) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate esercitando l'azione con il deposito del ricorso monitorio e la successiva notifica del titolo.
2.) Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. Osserva il collegio che
[...]
intervenuta in primo grado (a mezzo della procuratrice Parte_1 CP_1 quale cessionaria del credito litigioso, ex art. 111 c.p.c., nel costituirsi in giudizio ha documentato la titolarità del credito, depositando stralcio della Gazzetta Ufficiale n.
147 del 14.12.2019, ove è stato dato avviso della cessione in blocco di crediti, con contratto del 10.12.2019, operata dalla Controparte_4 in favore della stessa La legitimatio ad causam di quest'ultima è Parte_1 stata contestata dagli opponenti - non già, come sostenuto dall'appellante, nelle conclusionali, bensì - nel primo atto successivo, costituito dalle “note di trattazione scritta” depositate in data 5.10.2022 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2022. Contestazione motivata in ragione del fatto che “Controparte, infatti, si è limitata
a produrre solo uno stralcio di GURI dal quale non si evince in alcun modo l'identità dei crediti oggetto di cessione sicché, anche volendo ipoteticamente fondare la legittimazione avversa esclusivamente sulla GURI prodotta, non si ha contezza alcuna dell'avvenuta cessione dello specifico credito azionato nella procedura de qua. … Controparte avrebbe piuttosto dovuto produrre anche il contratto di cessione del credito”.
Da ciò discendono due conseguenze.
Anzitutto, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata, da parte dell'odierna appellante, con le memorie conclusionali di replica, siccome tardiva.
Ma discende anche l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione della legittimazione a proporre l'intervento, della produzione in giudizio del contratto del 10.12.2019 di cessione in blocco di crediti operata dalla in Controparte_4 favore di dal momento che l'odierna parte appellata non ha mai Parte_1 contestato l'esistenza di detto contratto di cessione in blocco, quanto esclusivamente l'inclusione, in detta operazione di cessione, dello specifico credito azionato nella procedura monitoria.
In tal caso, pertanto, operano principi affatto diversi, in quanto, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. n. 4277 del 2023, ed ivi riferimenti). Ciò in quanto l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, occorre evidenziare che - diversamente da quanto ritenuto dal tribunale e per come esattamente evidenziato dall'appellante - i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco da in Controparte_4 favore di con contratto del 10.12.2019, di cui all'avviso pubblicato Parte_1 sulla G.U. n. 147 del 14.12.2019 (crediti derivanti da contratti di finanziamento di titolarità della banca cedente verso debitori classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018 ed esistenti alla data del 1.1.2019), con espressa indicazione che i dati identificativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cedente ivi indicato, sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima.
Va pertanto affermata la legitimatio ad causam dell'appellante.
2.) Anche il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1) Va, anzitutto, escluso che la garanzia prestata dagli opponenti , Parte_5 in favore di con contratto del 28.1.11, integri un contratto Controparte_2 autonomo di garanzia, ciò per la decisiva ragione che detto contratto contiene una clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta”, ma non anche - diversamente da quanto assume l'appellante - una clausola di pagamento “senza eccezioni”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza, all'interno di un contratto, di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” ovvero come “fideiussione”. Tali espressioni possono infatti riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito, e quindi autonome, sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (cfr.
Cass. n. 16825/2016). Piuttosto, il tratto distintivo tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia consiste nel fatto che quest'ultimo si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (in termini, Cass. n. 19693 del 17/6/2022; vedasi anche
Cass. n. 16213/2015; Cass. 16213/2018; Cass. n. 33866 del 4/12/2023). Nel qual caso l'obbligazione del garante si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (Cass. n. 8874/2021).
Ne consegue che “nell'ambito delle garanzie personali, costituisce elemento centrale nella qualificazione del contratto come garanzia autonoma non la clausola
«a prima richiesta» ma l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto principale” (in termini Cass. sez. III, 21/8/2020, n.17553).
Ciò precisato, occorre quindi ribadire che, nel caso in esame, correttamente il tribunale ha qualificato la scrittura sottoscritta il 28.1.2011 da e Parte_2 Pt_3 quale fideiussione, anziché contratto autonomo di garanzia.
[...]
Dispone infatti l'art. 5 (Pagamento del Fideiussore alla Banca), al primo comma:
1. Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita.
Sicchè il contratto - nel quale, peraltro, il garante è qualificato espressamente come fideiussore - reca soltanto la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta
(“il fideiussore deve pagare immediatamente alla banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio
..”), mentre non prevede che il garante perda definitivamente il diritto di agire, dopo il pagamento, per far valere le eccezioni che il debitore principale ha titolo di svolgere in relazione al rapporto contrattuale che ha contratto con la banca. Ciò pertanto conferma che l'invalidità o l'inefficacia dell'obbligazione principale si ripercuote sull'obbligazione del garante, escludendo, per tal modo, la piena autonomia della garanzia rispetto all'obbligazione del debitore principale.
2.2) D'altra parte, l'esistenza, nella fideiussione rilasciata dagli odierni appellati, dell'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, costituisce clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., che consente di escludere la decadenza, ivi prevista, in presenza (per come eccepito, in via subordinata, dall'appellante) di una richiesta di pagamento a mezzo raccomandata, nella specie formulata dalla banca creditrice ai fideiussori, oltre che al debitore principale, a mezzo lettere racc. a/r del 16/11/2015 versate in atti.
Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. 3, n. 835 del
13/1/2025, ed ivi riferimenti), per impedire l'estinzione della garanzia per decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è necessario che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3,
n. 11759 del 6/8/2002). Se è vero, d'altra parte, che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale (intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice: cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n.
2532), è altrettanto vero che, ove il debitore - o lo stesso fideiussore - si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344;
Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346). Ciò in quanto “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Poiché, nel caso in esame, la richiesta scritta di pagamento del debito è pervenuta ai fideiussori il 20.11.2015, nel termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni principali, nessuna estinzione per decadenza delle fideiussioni è maturata.
3.) Per le ragioni che precedono, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'erroneità del relativo importo, Controparte_2 Pt_3
e vanno condannati, in solido, a corrispondere a
[...] Parte_2 [...] ed oggi della cessionaria del credito Controparte_5 odierna appellante, la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza, con conseguente condanna degli appellati, in solido, al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo applicati i parametri delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa, per il grado di appello, la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Non v'è luogo a provvedere per le spese di Controparte_4 del doppio grado di giudizio, stante la contumacia della banca in questo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata: condanna in solido con , Controparte_2 Controparte_6 Parte_2
a corrispondere a ed oggi alla Controparte_5 cessionaria del credito e per essa alla procuratrice Parte_1 CP_1 la somma di €. 216.665,47, oltre agli interessi convenzionali di mora come da domanda;
condanna in solido con e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida in €.12.000,00 quanto al primo grado, €.9.991,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese della del doppio grado di Controparte_4 giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao EL OR AM